Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/05/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 597/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 597/2025 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. CARLUCCIO GIUSEPPE
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
“1.- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2.- I coniugi si danno atto di non necessitare di un contributo al proprio rispettivo mantenimento, disponendo entrambi di mezzi adeguati al proprio personale sostentamento.
3.- Le parti a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti convengono, inoltre, quanto segue:
- la sig.ra si impegna a vendere al sig. che, a sua volta, si Parte_2 Parte_1
impegna ad acquistare, la quota di sua spettanza pari al 50% sul seguente immobile sito a Modena, in via Zurlini, n. 32: villetta a schiera con annessa area cortiliva esclusiva, costituita: a) al piano interrato: da cantina e garage;
b) al piano terra: da ingresso, cucina, pranzo-soggiorno e bagno;
c) al piano primo: da disimpegno, tre camere da letto, bagno, ripostiglio ed un balcone. Il tutto collegato mediante scala interna esclusiva, ed ai confini con: pedonale pubblico, verde condominiale, ragioni Cavicchioli salvo altri. La proprietà immobiliare in questione è identificata al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Modena al Foglio 171, mappali: 231/3 Via Umberto Zurlini, n. 32, P.S 1.
T 1 ZC 2, CAT A/7, CL. 3, vani 8 sup. cat. Mq 158, R.C. € 1.177,52;
231/12 Via Umberto Zurlini P S1, Zc 2 Cat. C/6 cl 4, mq 23 sup cat. Mq 32 R.C. € 95,03.
-Il trasferimento dovrà̀ avvenire entro trenta giorni dalla sentenza di separazione personale dei coniugi mediante la sottoscrizione di relativo atto notarile da eseguirsi a rogito Notaio dott.
[...]
con Studio in Modena, in Strada Scaglia Est, n. 144. Il sig. a tal fine, verserà alla Per_1 Pt_1
signora una somma complessiva pari ad euro 157.500,00. Parte_2
Le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare è essenziale per la risoluzione della crisi coniugale. In particolare, le parti espressamente dichiarano che il trasferimento immobiliare di cui sopra è stato oggetto di specifica trattazione ed è risultato essenziale per il raggiungimento dell'accordo e l'individuazione di tutte le condizioni ivi contenute.
- Le parti dichiarano, ad eccezione di quanto stabilito nel presente atto, di non avere più nulla da dividere, pretendere e/o restituire l'una all'altra dando atto di aver così definitivamente regolato tutti i loro rapporti patrimoniali, e suddiviso i beni comuni e di non aver più nessuna altra reciproca pretesa.
4.- Il sig. contestualmente al deposito del presente ricorso, provvederà̀ ad Parte_1
accollarsi integralmente il residuo del finanziamento n. 7318925 pari ad Euro 13.904,36 attualmente esistente con ed intestato ad entrambi i coniugi, provvedendo alla sua estinzione. CP_1
5.- I coniugi si danno reciprocamente assenso ora per allora per il reciproco rilascio rinnovo dei propri passaporti. 6.- L'avv. tratterrà̀ per sé tutto il mobilio presente all'interno dell'appartamento e Pt_1
comprensivo degli elettrodomestici, fatta eccezione per una madia di colore bianco e con base in vetro, due lampadari presenti rispettivamente all'ingresso della predetta abitazione e nella cucina ed, infine, quattro sedie presenti nella sala della stessa.
7.- La signora provvederà̀ al ritiro di ogni suppellettile, biancheria e capi di vestiario di Parte_2
sua esclusiva proprietà̀ ancora presenti all'interno della predetta abitazione.
8.- I coniugi dichiarano di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13, D. Lgs n. 196/03 e succ.
m. ed autorizzano espressamente l'utilizzo di tutte le informazioni nonché́ il trattamento dei dati personali, anche sensibili, comunque utili ai fini del presente procedimento”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , ogni diversa domanda, deduzione Parte_1 Parte_2
ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ato a TI (LE) Parte_1
il 04/03/1977 e nata a [...] il [...] Parte_2
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di IP (LE) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno
2014, atto n.54, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 07/05/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale