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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/10/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT. n.
R.C.F. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.C.F. n.
Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11139/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 14/10/2024 da
con il proc. e dom. avv. BELTRAME VIVIANA Parte_1
E
TE RO con il proc. e dom. avv. MUZ ELENA avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
-dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 14/10/2024, i signori consensuale
e TE RO hanno presentato, ai Parte_1
sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
dato atto che dall'unione sono nati i figli , (14.11.1977), Per_1 Per_2
(21.4.1979) e (16.9.1984), tutti maggiorenni ed Per_3
economicamente autosufficienti;
- dato atto che con sentenza n. 431/2024 dd 03.12.2024 e pubblicata il
05.12.2024, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione dei sig.ri e TE RO, passata in giudicato il Parte_1
01.10.2025;
- dato atto della ritualità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del
03.12.2024);
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, anche ad integrazione del ricorso, con riferimento alla domanda di divorzio;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
28.03.1976 in Nimis (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del suddetto comune al n. 24, Parte 2, Serie A, dell'anno
1976, tra e TE RO, alle seguenti Parte_1
condizioni:
1) dispone che il sig. TE versi alla sig.ra , a titolo di Pt_1
contributo per il suo mantenimento, l'importo di € 100,00 mensili in forma tracciabile a partire dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio e con decorrenza entro il 30 del mese, con prima decorrenza nel mese della sentenza stessa e rivalutazione annuale ex indici ISTAT;
2) Spese integralmente compensate tra le parti. -ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nimis (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 24, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1976.
Udine, li 21.10.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.C.F. n.
Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11139/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 14/10/2024 da
con il proc. e dom. avv. BELTRAME VIVIANA Parte_1
E
TE RO con il proc. e dom. avv. MUZ ELENA avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
-dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 14/10/2024, i signori consensuale
e TE RO hanno presentato, ai Parte_1
sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
dato atto che dall'unione sono nati i figli , (14.11.1977), Per_1 Per_2
(21.4.1979) e (16.9.1984), tutti maggiorenni ed Per_3
economicamente autosufficienti;
- dato atto che con sentenza n. 431/2024 dd 03.12.2024 e pubblicata il
05.12.2024, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione dei sig.ri e TE RO, passata in giudicato il Parte_1
01.10.2025;
- dato atto della ritualità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del
03.12.2024);
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, anche ad integrazione del ricorso, con riferimento alla domanda di divorzio;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
28.03.1976 in Nimis (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del suddetto comune al n. 24, Parte 2, Serie A, dell'anno
1976, tra e TE RO, alle seguenti Parte_1
condizioni:
1) dispone che il sig. TE versi alla sig.ra , a titolo di Pt_1
contributo per il suo mantenimento, l'importo di € 100,00 mensili in forma tracciabile a partire dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio e con decorrenza entro il 30 del mese, con prima decorrenza nel mese della sentenza stessa e rivalutazione annuale ex indici ISTAT;
2) Spese integralmente compensate tra le parti. -ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nimis (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 24, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1976.
Udine, li 21.10.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini