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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/06/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 4467/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
04/04/2025
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto GAMBARETTO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e celebrato il 02/04/2016 e trascritto nel Parte_3 Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Grezzana (VR) (atto n.
2 - parte II - serie A - anno 2016), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Autorizzare e a vivere e risiedere Parte_2 Parte_1 ove vorranno, con obbligo reciproco di comunicarsi l'eventuale cambio di residenza con congruo preavviso.
3) Il figlio minore nato a [...] il [...], sia affidato ad Persona_1 entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con
1 collocamento prevalente del minore presso la madre, con la quale resterà a vivere nell'abitazione della stessa sita a Grezzana (VR), via Lucio Anzio, n. 3, p. II, con il diritto - dovere del padre di vederlo e tenerlo con sé: Parte_2
- un pomeriggio infrasettimanale di ogni settimana, nel giorno che sarà concordato preventivamente con congruo anticipo dal padre con la madre Parte_2
, compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro, quando Parte_1 il padre andrà a prenderlo all'uscita della scuola, fino alle ore 21.00, quando sarà riaccompagnato dal padre presso la casa materna ovvero quando la madre lo andrà
a riprendere presso l'abitazione paterna, previo accordo tra i genitori;
- a fine settimana alternati il padre terrà con sé il figlio dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00, quando sarà riaccompagnato dal padre presso la casa materna ovvero quando la madre lo andrà a riprendere presso l'abitazione paterna, previo accordo tra i genitori;
- sono salvi diversi accordi fra le parti;
i succitati giorni ed orari potranno essere variati, compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e con gli impegni di studio, sportivi e sociali del minore, previo accordo tra i genitori, senza che ciò possa limitare il diritto del padre alla frequentazione del figlio.
4) Il padre, inoltre, potrà tenere con sé il figlio durante il periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando la settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
3 giorni durante le vacanze pasquali. Il figlio trascorrerà il giorno di Natale e la domenica di
Pasqua con ciascun genitore ad anni alterni;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
5) I genitori concordano sul rilascio del passaporto in favore del figlio minore e sulla possibilità di ciascuno di essi di portare quest'ultimo all'estero nei rispettivi periodi di vacanza.
6) Il padre si impegna a corrispondere alla madre Parte_2 [...]
entro il giorno 27 di ogni mese la somma complessiva di euro Parte_3
300,00, quale contributo per il mantenimento del figlio minore, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT annuali, oltre al 50% delle seguenti spese straordinarie, come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona qui di seguito specificate:
- SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
- SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO SPECIFICO E
PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali
2 e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richiesta da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
- SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO
SPECIFICO PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO
ACCORDO: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di euro
1.000,00 da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
- ALTRE SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE RICHIEDONO UN PREVENTIVO
ACCORDO: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
spese per attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting, viaggi e vacanze senza genitori.
Per le spese che ai sensi del Protocollo richiedono uno specifico e preventivo accordo, il genitore che ritenga necessaria o utile la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro, il quale, qualora non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
in caso contrario o in caso di rifiuto immotivato, la spesa dovrà essere comunque ripartita al 50% tra entrambi i genitori.
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa da parte del genitore che le ha sostenute.
Disporre che nel caso di spese medico-sanitarie che non necessitano di essere concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
7) L'Assegno Unico verrà assegnato nella misura del 100% a Parte_1 in qualità di genitore collocatario del minore.
[...]
8) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere autosufficienti economicamente e non avanzano alcuna pretesa in ordine al contributo per il proprio mantenimento.
9) Spese legali compensate.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 29/05/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
4
N. 4467/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
04/04/2025
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto GAMBARETTO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e celebrato il 02/04/2016 e trascritto nel Parte_3 Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Grezzana (VR) (atto n.
2 - parte II - serie A - anno 2016), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Autorizzare e a vivere e risiedere Parte_2 Parte_1 ove vorranno, con obbligo reciproco di comunicarsi l'eventuale cambio di residenza con congruo preavviso.
3) Il figlio minore nato a [...] il [...], sia affidato ad Persona_1 entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con
1 collocamento prevalente del minore presso la madre, con la quale resterà a vivere nell'abitazione della stessa sita a Grezzana (VR), via Lucio Anzio, n. 3, p. II, con il diritto - dovere del padre di vederlo e tenerlo con sé: Parte_2
- un pomeriggio infrasettimanale di ogni settimana, nel giorno che sarà concordato preventivamente con congruo anticipo dal padre con la madre Parte_2
, compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro, quando Parte_1 il padre andrà a prenderlo all'uscita della scuola, fino alle ore 21.00, quando sarà riaccompagnato dal padre presso la casa materna ovvero quando la madre lo andrà
a riprendere presso l'abitazione paterna, previo accordo tra i genitori;
- a fine settimana alternati il padre terrà con sé il figlio dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00, quando sarà riaccompagnato dal padre presso la casa materna ovvero quando la madre lo andrà a riprendere presso l'abitazione paterna, previo accordo tra i genitori;
- sono salvi diversi accordi fra le parti;
i succitati giorni ed orari potranno essere variati, compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e con gli impegni di studio, sportivi e sociali del minore, previo accordo tra i genitori, senza che ciò possa limitare il diritto del padre alla frequentazione del figlio.
4) Il padre, inoltre, potrà tenere con sé il figlio durante il periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando la settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
3 giorni durante le vacanze pasquali. Il figlio trascorrerà il giorno di Natale e la domenica di
Pasqua con ciascun genitore ad anni alterni;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
5) I genitori concordano sul rilascio del passaporto in favore del figlio minore e sulla possibilità di ciascuno di essi di portare quest'ultimo all'estero nei rispettivi periodi di vacanza.
6) Il padre si impegna a corrispondere alla madre Parte_2 [...]
entro il giorno 27 di ogni mese la somma complessiva di euro Parte_3
300,00, quale contributo per il mantenimento del figlio minore, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT annuali, oltre al 50% delle seguenti spese straordinarie, come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona qui di seguito specificate:
- SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
- SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO SPECIFICO E
PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali
2 e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richiesta da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
- SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO
SPECIFICO PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO
ACCORDO: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di euro
1.000,00 da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
- ALTRE SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE RICHIEDONO UN PREVENTIVO
ACCORDO: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
spese per attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting, viaggi e vacanze senza genitori.
Per le spese che ai sensi del Protocollo richiedono uno specifico e preventivo accordo, il genitore che ritenga necessaria o utile la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro, il quale, qualora non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
in caso contrario o in caso di rifiuto immotivato, la spesa dovrà essere comunque ripartita al 50% tra entrambi i genitori.
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa da parte del genitore che le ha sostenute.
Disporre che nel caso di spese medico-sanitarie che non necessitano di essere concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
7) L'Assegno Unico verrà assegnato nella misura del 100% a Parte_1 in qualità di genitore collocatario del minore.
[...]
8) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere autosufficienti economicamente e non avanzano alcuna pretesa in ordine al contributo per il proprio mantenimento.
9) Spese legali compensate.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 29/05/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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