Articolo 676 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 676. Reclutamento 1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Esercito italiano, della Marina militare ((e dell'Aeronautica militare)) sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, previa sottoscrizione di una ferma di anni dodici.
2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:
a) non aver superato il ventitreesimo anno di eta';
b) aver conseguito un diploma di istituito di istruzione secondaria di secondo grado;
c) possedere le qualita' fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualita' di piloti militari o di navigatori militari.
2-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti e navigatori di complemento determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in relazione ai risultati conseguiti nei reclutamenti pianificati negli anni precedenti, su richiesta della Forza armata interessata possono essere ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari i giovani che non abbiano superato il venticinquesimo anno di eta' alla data di emanazione del bando di concorso.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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