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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/11/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud.aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 171/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 08.10.25, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Elvira Parte_1
Ponte e MI FA appellante
e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Nicola Mortoro appellato nonché
rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Valente Controparte_2 appellato -appellante incidentale
Conclusioni:
Per l'appellante : “in riforma dell'impugnata sentenza, e disattesa e reietta ogni Parte_1 contraria istanza, deduzione, eccezione e richiesta, così provvedere: a parziale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente gravame, ritenere e dichiarare fondata in fatto e in diritto la domanda del sig. e quindi, rideterminare la somma che gli Parte_1 spetta, quale risarcimento integrale dei danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, per le motivazioni espresse in narrativa e, per l'effetto, condannare i convenuti a versare la somma di
€. 19.366,34 (quale differenza tra la riliquidazione e l'acconto ricevuto) o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
nonché, per l'effetto, rideterminare la liquidazione delle spese e competenze legali del primo grado;
condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi”.
Per l'appellata : “accertare e dichiarare per i motivi di cui in Controparte_1 premessa l'inammissibilità della domanda e, per l'effetto statuire come per legge. Nel merito, rigettare ogni domanda avanzata da parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado in ogni sua statuizione;
condannare parte appellante alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della comparente”.
Per l'appellato “in via preliminare, dichiarare, per i motivi di cui al sub.1) Controparte_2 del presente atto, l'inammissibilità dell'appello per come formulato e, per l'effetto, statuire come per legge;
in via principale, rigettare ogni domanda avanzata da parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado con compensazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio;
condannare parte appellante alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore antistatario”.
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, Parte_1 Controparte_2
e al fine di ottenerne la condanna, in solido, al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti in conseguenza di un incidente stradale verificatosi in Santa Maria del Cedro, alla Via degli
Ulivi, n. 213 B, in data 24.04.12, alle ore 10.45 circa.
Esponeva, al riguardo che: mentre si accingeva ad attraversare detta via, veniva investito, sul lato sinistro, dall'autocarro, targato ED 930 TY, di proprietà di assicurato con Controparte_2 la suddetta compagnia, il quale stava effettuando una manovra di retromarcia, ad elevata velocità e senza controllare se la strada fosse libera;
a seguito dell'impatto subiva gravi lesioni;
che prima dell'inizio del giudizio l' aveva formulato un'offerta per il risarcimento Controparte_1 dei danni pari ad €. 13.150,00, trattenuta titolo di acconto sulla maggior somma dovuta.
Si costituiva in giudizio l' rilevando il concorso colposo del Controparte_1 danneggiato nella causazione dell'incidente stradale (stante la mancanza di strisce pedonali sui luoghi di causa) e l'eccessività della pretesa risarcitoria vantata. Chiedeva, quindi, di ritenere congrua la somma già corrisposta e, in subordine, di ridurre quella ulteriore, eventualmente ancora dovuta, tenendo conto del concorso colposo, ex artt. 2056 e 1227 c.c.
rimaneva contumace. Controparte_3
La causa, istruita con prova testi e c.t.u., veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 497/21, pubblicata il 06.07.21, il Tribunale di Paola - ritenuta la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del danno - accoglieva la domanda Controparte_2 risarcitoria e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' della Pt_1 residua somma di €. 4.694,9, a titolo di danno, oltre accessori;
nonché, al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
Avverso la suddetta pronuncia, interponeva gravame affidandolo ai motivi Parte_1 che di seguito saranno esposti. Concludeva, come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio che preliminarmente rilevava l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata, con compensazione delle spese del primo grado di giudizio.
Si costituiva, altresì, la compagnia assicurativa rilevando l'inammissibilità del gravame, ex art. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 25.05.22, la Corte rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.09.23.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 19.09.23,
Le parti provvedevano al deposito della sola comparsa conclusionale.
Successivamente, a seguito del collocamento in quiescenza della presidente della Sezione, dott.ssa Carmela Ruberto, con ordinanza del 16.09.25, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'udienza del 08.10.25 per essere decisa in diversa composizione collegiale;
indi, a detta udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione, senza termini, ex art. 190 c.p.c., poiché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Non va delibata in questa sede l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art 348 c.p.c., essendo ormai superata la fase processuale a tanto deputata (prima udienza di trattazione ex art 350
c.p.c.).
2.- L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dagli appellati è infondata.
A tal riguardo, le Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16.11.17 hanno statuito che: “che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal DL n. 83/12, conv. con modif. dalla legge n. 134/12, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio d'appello il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Il gravame, invero, risulta motivato e simmetrico rispetto alla sintetica motivazione del giudice di primo grado;
l'appellante ha indicato le parti della sentenza impugnata e ha esplicitato le argomentazioni che, contrapponendosi a quelle poste a base della sentenza, dovrebbero comportare - in tesi - una decisione di segno diametralmente opposto.
L'eccezione deve, dunque, essere rigettata.
3.- Nel merito, con un primo motivo, chiede la rivisitazione della sentenza Parte_1 impugnata poiché il Tribunale avrebbe errato nella liquidazione del danno biologico (temporaneo e permanente), nonché nella quantificazione della personalizzazione del danno medesimo, discostandosi dai valori tabellari di riferimento.
Sarebbe pacifico, infatti, che, in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme, adottato dai giudici di merito (secondo il sistema del c.d. punto variabile), può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, come nel caso di specie.
La Suprema Corte - prosegue l'appellante - nell'affrontare la tematica della liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, ha chiarito che essa deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito, tanto, sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche.
Pertanto, anche sulla scorta del dato normativo (artt. 138,139 del CdA) nell'accertare la lesione non patrimoniale, il giudice dovrebbe analizzare congiuntamente, ma distintamente: il danno morale, inteso come dolore, al pari della vergogna e della disistima di sé, della paura, ovvero della disperazione, e il danno dinamico-relazionale, destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto.
La Suprema Corte - prosegue l' - si sofferma sulla liquidazione del danno non Pt_1 patrimoniale e precisa come l'attribuzione di una somma a titolo di risarcimento del danno biologico e di un'altra per il risarcimento del patimento interiore non rappresenti una duplicazione risarcitoria;
infatti, il cosiddetto pretium doloris, pur non avendo fondamento medico legale, se adeguatamente dimostrato, può formare oggetto di separata valutazione e liquidazione. Le conseguenze dannose, infatti, possono distinguersi in conseguenze comuni a tutte le persone, in dipendenza di quella tipologia di danno e conseguenze peculiari del caso concreto, in cui il pregiudizio sofferto dalla vittima sia superiore alla media.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., le tabelle per la liquidazione del danno biologico, elaborate dal Tribunale di Milano, possono essere un valido criterio di riferimento, anche per le lesioni derivanti dalla circolazione stradale, che abbiano determinato una percentuale di invalidità superiore al 10%.
Le predette tabelle garantiscono la prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali su tutto il territorio nazionale e mirano a fornire un'uniformità pecuniaria di base, perché fanno riferimento al cosiddetto “valore punto” relativo al danno biologico e riguardano i danni non patrimoniali conseguenti a fatto illecito, come le lesioni riportate a seguito di un sinistro stradale.
Il metodo tabellare fa riferimento a valori monetari medi relativi ad una lesione standard
(danno biologico) ed è, poi, contemplata una percentuale in aumento per la sofferenza interiore
(danno morale); infine, sono indicati dei valori in aumento rispetto al valore standard per personalizzare la liquidazione in circostanze peculiari.
Ebbene, il c.t.u. ha riconosciuto una menomazione dell'integrità psico-fisica, implicante un'invalidità permanente pari al 9%, nonché un'invalidità temporanea totale di gg. 30 ed un'invalidità temporanea parziale nella misura del 50% di gg. 150.
Nella fattispecie, inoltre, ricorrerebbero i presupposti per la “c.d. personalizzazione del danno”, mentre, il Tribunale si sarebbe affidato a parametri di quantificazione discrezionali;
infatti, un aumento del solo 10 % sul danno biologico temporaneo non sarebbe assolutamente commisurato all'effettiva sofferenza subita.
Il primo giudice richiama, in sentenza, la tabella di cui al DM del 22.07.19, senza tener conto che le tabelle milanesi sono state aggiornate alla luce delle pronunce giurisprudenziali, atteso che contengono le indicazioni della personalizzazione del danno e l'applicazione di parametri unitari, per cui la loro applicazione doveva essere ritenuta preferibile al caso di specie per le peculiarità di non facile quantificazione.
Il Tribunale, peraltro, avrebbe sottovalutato le osservazioni formulate alla consulenza d'ufficio e relative alle difficoltà quotidiane e al grado di sofferenza del danneggiato, circostanze, che l'ausiliare avrebbe ritenuto assorbite nella valutazione del danno biologico;
mentre, è stata riconosciuta la personalizzazione del danno.
Nella c.t.u., infatti, si dà atto di “una personalità permeata da sentimenti di insicurezza, da angosce e da sentimenti di natura depressiva che interferiscono con l'adattamento del soggetto al mondo esterno e con la qualità della vita. Il contatto con il mondo esterno viene ricercato, ma le difficoltà evidenziate ne rendono difficile l'attuazione determinando vissuti di frustrazione, chiusura, aggressività. Gli elementi rilevati appaiono in prevalenza avere un nesso di causalità con l'evento traumatico vissuto dal periziando…per tali motivi le conclusioni psicodiagnostiche, alla luce delle evidenze cliniche e testologiche si orientano verso una diagnosi di “disturbo post traumatico da stress-cronico”.
Il c.t.u., inoltre, avrebbe, erroneamente, ritenuto assorbito, nella valutazione del danno biologico, anche il danno derivante dalla perdita di udito - diagnosticata quale “ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado moderato” - sottovalutando che tale pregiudizio incide direttamente, oltre che sulla sfera della salute personale, anche sulla capacità relazionale.
Conclude quindi l' rilevando che, in applicazione delle tabelle milanesi, il Tribunale Pt_1 avrebbe dovuto liquidare la somma complessiva di €. 26.840,59 (€ 25.735,00 + € 1.105,59 per spese mediche) con una differenza (operando la detrazione della somma ricevuta in acconto dall' CP_1 di €. 13.610,25) di €. 13.230,34 (con personalizzazione al minimo), oppure €. 19.366,34 (con massima personalizzazione).
4.- Con un secondo motivo, l' contesta l'esigua liquidazione delle spese di lite, Pt_1 quantificata sullo scaglione del valore corrispondente al netto della somma effettivamente erogata in sentenza (€. 4.694,93) a fronte della complessiva liquidazione del danno, comunque riconosciuto totalmente in sentenza, pari ad €. 18.305,18.
Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato lo scaglione inferiore ed operato un'ulteriore riduzione del 30%, dopo aver esplicitamente ritenuta non sussistente la soccombenza reciproca delle parti ed inoltre non avrebbe tenuto conto dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore della causa, delle condizioni soggettive del cliente, nonché della continua evoluzione della materia.
5.- L'appello è infondato.
Correttamente il Tribunale di Paola ha liquidato il danno, complessivamente subito dall' , applicando i parametri di cui alla Tabella delle lesioni micropermanenti previsti dal Pt_1
D.M. del 22.07.19, con cui sono stati aggiornati gli importi previsti dall'art. 139 del d.lgs. n. 209/05.
È pacifico, infatti, che per le lesioni micropermanenti, come nel caso di specie, si debbano applicare le predette tabelle e non le tabelle milanesi.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che: “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesioni micropermanenti conseguenti alla circolazione stradale, l'art. 139 del d.lgs. n. 209/05, nel testo vigente al momento della liquidazione, costituisce norma imperativa e inderogabile che delimita l'ambito di esplicabilità del potere equitativo del giudice, il quale è tenuto ad applicare i criteri e le misure ivi previsti, senza poter ricorrere a parametri diversi, quali le tabelle del Tribunale di Milano” (ex multis, Cass.n. 22722/22). Quanto alla personalizzazione del danno, il Tribunale - dopo aver liquidato unitariamente il danno biologico (permanente e temporaneo) nel quale sono ricompresi, tanto il pregiudizio conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, quanto quello scaturente dalla compromissione della facoltà di compiere quelle attività di svago e benessere prima usualmente espletate - ha, correttamente, precisato che: “è possibile, ed anzi doveroso, da parte del giudice procedere ad una “personalizzazione” del danno biologico al caso concreto, tenendo in debito conto le peculiarità che connotano l'illecito oggetto di causa. Ebbene, considerata la sofferenza psico- fisica presuntivamente patita dall'attore in conseguenza delle plurime cure e terapie cui si è dovuto sottoporre (documentate in atti), si ritiene opportuno incrementare l'importo del danno biologico temporaneo di un ulteriore 10% (tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 del richiamato art.
139 del d. lgs. n. 209/2005), corrispondente alla somma di €. 498,64. Ne consegue, pertanto, un importo complessivo pari alla somma di €. 17.199,59 attuale”.
Ebbene, l'art. 139 del d.lgs. 209/05, comma 3, così recita: “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20%. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.
Orbene, ritiene il Collegio che il primo giudice abbia correttamente proceduto alla personalizzazione del danno, nella misura del 10%, tenendo conto delle peculiarità della fattispecie e, dunque, della sofferenza psico-fisica presuntivamente patita dal danneggiato in conseguenza delle
“plurime cure e terapie cui si è dovuto sottoporre”, considerato che la norma consente un aumento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno fino al 20%.
Detta personalizzazione, alla luce di quanto documentato in termini di sofferenza per le cure e le terapie seguite dall' appare più che congrua, anche alla luce di quanto accertato dal c.t.u. Pt_1 secondo il quale “il grado di sofferenza del danneggiato è stato di grado medio” (cfr. pag. 7 c.t.u.).
Né alcun pregio riveste il rilievo secondo il quale il primo giudice avrebbe sottovalutato le osservazioni formulate alla c.t.u. e relative alle difficoltà quotidiane e al grado di sofferenza del danneggiato.
Al riguardo, questa Corte condivide quanto espresso in sentenza circa la piena condivisibilità della relazione peritale poiché “congruamente motivata (anche alla luce delle risposte date alle osservazioni mosse da parte attrice in seguito alla trasmissione della bozza), basata su una compiuta analisi della documentazione medica prodotta ed immune da vizi e/o errori, logici e metodologici, idonei a comprometterne l'attendibilità”.
Corretto, inoltre, appare l'operato del c.t.u. che ha ritenuto assorbito, nella valutazione del danno biologico, anche il danno derivante dalla perdita di udito (ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado moderato) laddove ha affermato: “questo dato è stato tenuto in conto nella valutazione complessiva del danno biologico (non contestato da parte attrice)”.
Priva di pregio appare, infine, la censura relativa alla regolamentazione delle spese di lite che secondo l'appellante sarebbe esigua a fronte della complessiva liquidazione del danno, comunque riconosciuto totalmente in sentenza, pari ad €. 18.305,18.
Ebbene, il Tribunale ha, correttamente, tenuto conto nella liquidazione delle spese di lite del
“decisum” che è pari ad €. 4.694,93, applicando i parametri di legge nei valori medi, e riducendole del 30%, con la seguente motivazione: “le parti convenute vanno, quindi, condannate al rimborso, in favore dell'attore (con distrazione ex art. 93 c.p.c.), delle spese e degli onorari di difesa, liquidati, come in dispositivo, secondo i valori medi delle tabelle del vigente decreto ministeriale del 10 marzo
2014 n. 55, ridotti del 30%, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata, della natura della controversia e della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate”.
6. - Deve, infine, essere rigettato l'appello incidentale sulle spese di lite, proposto da che ha richiesto la compensazione delle spese del primo grado di giudizio. Controparte_2
Invero, nella presente fattispecie - come giustamente rilevato dal Tribunale - non ricorrano gli estremi della soccombenza reciproca “considerate le risultanze (di poco divergenti rispetto a quelle della c.t.u) della perizia tecnica di parte redatta dalla dott.ssa ” che potrebbe Persona_1 giustificare l'applicazione del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., né gli altri presupposti ivi previsti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, infatti, statuito che: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. S.U. n. 32061/22).
Si impone, dunque, il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale con la conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado, attesa la reciproca soccombenza, si compensano tra e Parte_1
nei confronti di seguono la soccombenza e sono liquidate in Controparte_2 CP_1 dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi, (scaglione compreso tra €.
5.201 ed €.
26.000) in favore di Controparte_1
Il rigetto dell'appello comporta l'obbligo per l'appellante principale e per l'appellante incidentale di versare un ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR
115/2002.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale, proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 497/21, pubblicata il 06.07.21, emessa dal Tribunale di Controparte_2
Paola, così provvede:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_4 che liquida in complessivi €. 2.906, per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del
15%, iva e cpa, come per legge;
- compensa le spese di lite tra l'appellante principale e l'appellante incidentale.
- si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 08.10.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott. Biagio Politano)