Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/03/2025, n. 2314
TAR
Sentenza 10 aprile 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 20 marzo 2025

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Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha esaminato l'appello proposto dalla società CE e GA AL S.p.a. avverso la sentenza del TAR Lombardia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla medesima società contro la delibera ER n. 508/2022/E/eel. Tale delibera aveva adottato un provvedimento prescrittivo nei confronti della società Energetica Romana S.r.l. (nel frattempo incorporata da CE e GA AL S.p.a.) in ottemperanza a una precedente sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato un provvedimento analogo per difetto di istruttoria. Nel ricorso di primo grado, la società aveva articolato sette motivi di impugnazione, lamentando la nullità per violazione del giudicato, l'illegittimità per violazione del principio di irretroattività, la violazione di norme specifiche in materia di dispacciamento e uplift, il difetto di motivazione, l'irragionevolezza nell'uso del criterio del "segno reale", la disparità di trattamento e il difetto di istruttoria. L'appellante, con l'atto di appello, ha censurato la sentenza del TAR per aver dichiarato l'inammissibilità dell'intero ricorso, sostenendo che la domanda fosse di ordinaria azione di annullamento e che, in ogni caso, l'inammissibilità avrebbe dovuto essere circoscritta al solo motivo relativo alla violazione del giudicato. Si sono costituiti in giudizio ER - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e ER S.p.a., chiedendo il rigetto dell'appello.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello infondato, confermando l'inammissibilità del ricorso di primo grado. Il Collegio ha ribadito il principio giurisprudenziale consolidato, secondo cui le doglianze avverso atti di riesercizio del potere successivo al giudicato, inclusa la presunta nullità per violazione o elusione del giudicato, devono essere proposte davanti al giudice dell'ottemperanza, quale giudice naturale dell'esecuzione e competente per l'accertamento di tali patologie. Ha precisato che la conversione dell'azione, qualora la domanda di nullità venga rigettata, può essere disposta solo dal giudice dell'ottemperanza. Ha inoltre evidenziato che il ricorso di primo grado presentava una natura cumulativa, proponendo sia la domanda di nullità che quella di annullamento per vizi di legittimità, entrambe inammissibilmente proposte con rito ordinario davanti al giudice di cognizione, in violazione dell'art. 114 c.p.a. L'inammissibilità, pertanto, investe l'intero ricorso e non può essere circoscritta a un singolo motivo. In via ad abundantiam, il Consiglio di Stato ha esaminato le censure riproposte in appello, ritenendole disattese da precedenti pronunce della stessa Sezione e della Sezione Sesta, che avevano ritenuto legittimo l'utilizzo della metodologia semplificata, il meccanismo di valorizzazione degli sbilanciamenti, l'adozione del "segno reale" per determinare lo stato effettivo del sistema, la quantificazione degli importi con metodologia zonale e prezzi zonali, e l'imputazione degli oneri derivanti da strategie di programmazione non diligenti agli utenti responsabili, escludendo disparità di trattamento. Di conseguenza, l'appello è stato respinto e l'appellante condannato al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/03/2025, n. 2314
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2314
    Data del deposito : 20 marzo 2025
    Fonte ufficiale :

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