CA
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4427 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2110/2022 R.G. ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049-
2051-2052 c.c., vertente
T R A
, codice fiscale elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Mugnano di Napoli (NA) alla Via Napoli n. 77 presso lo studio dell'avv. Chiara Basile, codice fiscale p.e.c.: C.F._2 che la rappresenta e difende giusta Email_1
procura in atti;
-Appellante-
C O N T R O codice fiscale con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Bologna, alla Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore p.t., Parte_2
procura del 25 giugno 2021, per atto del Notaio di
[...] Persona_1
Bologna, n. repertorio 95247 - racc. n. 11284, rappresentata e difesa giusta procura in atti, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Alfredo Cigliano, codice fiscale
, Roberto Marsili, codice fiscale ed C.F._3 C.F._4
Emilio Cigliano, codice fiscale , elettivamente domiciliata in C.F._5
Napoli alla via Toledo n.156 presso lo Studio dei predetti difensori, p.e.c.:
Email_2
Email_3
Email_4
-Appellata- chiamata in causa nel giudizio di primo grado -
NONCHE'
1 codice fiscale;
_2 C.F._6
-Appellato Contumace-
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 3539/2022 del Tribunale di Napoli,
VIII Sezione civile, pubblicata il 07.04.2022 e notificata il 08.04.2022;
CONCLUSIONI
- Per : " Annullare la sentenza appellata siccome ingiusta, erronea Parte_1 ed illegittima;
in accoglimento dell'appello proposto, previo accertamento di esclusiva responsabilità ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c. c. del convenuto nella _2 causazione dell'evento dannoso, condannarsi lo stesso, in proprio e quale titolare dell'esercizio commerciale “Immagini di Manco Raffaele” in Napoli, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'appellante in conseguenza delle lesioni riportate Parte_1 alla persona, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura complessiva di Euro 21.357,55 per danno biologico propriamente detto, di cui Euro 6.431,25 per I.T., Euro 14.626,30 per
I.P. nella misura del 7%, ed Euro 300,00 per spese mediche documentate e non, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi dal fatto e fino all'effettivo soddisfo;
c) condannare,
l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di _2 giudizio, con attribuzione al procuratore ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria: - ammettersi le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, nello specifico: C.T.U. medico – legale sulla persona dell'appellante sig.ra
[...]
; -ammettersi il giuramento decisorio dell'appellato sig. (c. f. Pt_1 _2
), che essa appellante sig.ra con il presente atto C.F._6 Parte_1 formalmente, deferisce sul seguente capo:
“Giuro e giurando affermo essere vero che il giorno 7.01.2017, alle ore 19.00 circa, in
Napoli alla Via San Giacomo dei Capri n. 42/C, all'interno dell'esercizio commerciale
“Immagine” di cui io sono titolare, la sig.ra , nel mentre _2 Parte_1 scendeva lo scalino di ingresso per accedere al negozio, cadeva rovinosamente al suolo”.
- Per l'appellata “ rigettare integralmente Controparte_1
l'atto di appello ed ogni domanda da chiunque proposta nei confronti di con il CP_1
2 favore delle spese di lite”.
Svolgimento del processo
Primo grado
Con atto ritualmente notificato il 06.07.2018 la signora conveniva Parte_1 innanzi al Tribunale Civile di Napoli, il signor quale titolare _2
dell'esercizio commerciale “Immagine” sito Napoli, alla via San Giacomo dei
Capri n. 42, C, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito di una caduta verificatosi in data 7.1.2017 alle 19 circa, allorquando ella mentre scendeva lo scalino per accedere all'esercizio commerciale sopra indicato, cadeva rovinosamente al suolo a causa della presenza
- non segnalata - di acqua mista a sapone.
Tanto premesso, invocava la responsabilità di ai sensi dell'art 2051 _2
c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti.
Il procedimento veniva iscritto innanzi al Tribunale di Napoli al n.r.g. 20901/2018.
si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda _2
attorea; chiedeva ed otteneva di essere autorizzato, a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni per essere dalla medesima Controparte_3
garantito.
Si costituiva la contestando preliminarmente la decadenza Controparte_3 dell'assicurato dalla garanzia per violazione del termine di cui all'art. 1913 c.c., per avere l'assicurato denunciato il sinistro soltanto il 15/02/17 oltre i 3 gg dal sinistro previsti dalla norma richiamata;
nel merito assumeva l'infondatezza della domanda in quanto non provata e smentita dalle dichiarazioni rese dalla stessa attrice al drappello di P.S.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova orale, all'esito veniva decisa con sentenza n. 3539/2022 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. pubblicata il
07.04.2022 con la quale il Tribunale di Napoli, così provvedeva:
"1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attrice al pagamento, in favore di _2
3 delle spese di lite che liquida in euro 8,66 per esborsi ed in euro 1800,00 per _2 compensi, oltre al 15% per imborso spese generali, cpa e iva come per legge;
3) condanna
l'attrice al pagamento, in favore di , delle spese di lite che liquida in Controparte_3 euro 4025,00 per compensi, oltre al 15% per imborso spese generali, cpa e iva come per legge”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato in data 06.05.2022 interponeva gravame Parte_1
avverso la prefata sentenza censurandola in quanto ingiusta, erronea ed illegittima in virtù di un unico motivo di gravame.
La causa veniva iscritta al r.g.c.n. 2110/2022.
Si costituiva in giudizio la che impugnava Controparte_1
l'appello siccome inammissibile e infondato e ne chiedeva il rigetto col favore delle spese. dichiarava altresì, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., di Controparte_1 riproporre tutte le eccezioni e difese già formulate in prime cure;
impugnava l'eventuale riproposizione in secondo grado della domanda di garanzia da parte di _2
Verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello avverso _2
(avvenuta mediante deposito PEC Consegna all'indirizzo di posta elettronica del
6/05/22 effettuata al suo avvocato in primo grado) dichiarato il medesimo contumace, dopo una serie di rinvii per ragioni di ruolo si perveniva all'udienza del 17.01.2025, all'esito della quale, la Corte, prendendo atto delle note scritte depositate dalle parti, riservava la causa in decisione con i termini di cui all'art 190
c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della relativa ordinanza.
Le parti depositavano comparsa conclusionale e relativa memoria di replica.
Ciò anteposto va dichiarata la tempestività del gravame introdotto con atto notificato il 06.05.2022, a fronte della sentenza n. 3539/2022, pubblicata il
07.04.2022 e notificata il 08.04.2022, nel rispetto del termine previsto dall'art 325
4 cpc.
Con riferimento all'esame nel merito di
UN UNICO MOTIVO DI APPELLO
“Omessa, erronea, carente e/o contraddittoria motivazione” l'appellante censura la sentenza laddove non ha considerato la dichiarazione confessoria stragiudiziale del convenuto che, nella denuncia del sinistro del 15.02.2017 comunicava alla _2 propria Compagnia assicurativa che l'attrice, nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in giudizio, cadeva nel suo negozio a causa del pavimento bagnato;
né quanto riferito da parte attorea ai sanitari del P.S. dell'Ospedale “Cardarelli” di Napoli, di essere caduta accidentalmente in casa (con la precisazione resa nella memoria ex art. 183, comma 6°
c.p.c., secondo termine, pagg. 1 e 2, confermata dalla denuncia di sinistro del 15.02.2017 da , né ancora le dichiarazioni rese dai testimoni addotti dalla ricorrente, _2 che ha ritenuto non provino il fatto storico;
né la mancata comparizione del convenuto
a rendere il deferito interrogatorio formale. _2
Il motivo è infondato e come tale merita di essere reietto.
Invero dalla copia del fax inviata dal signor il 17 febbraio 2017 alla _2
si legge quanto segue: Controparte_1
Oggetto: DENUNCIA DI SINISTRO polizza n. 0812800189419
Io quale titolare dell'esercizio commerciale "Immagine di CP_4 _2
Manco Raffaele", Vs. assicurato con polizza n. 0812800189419, con la presente per comunicarvi quanto segue:
Il giorno 07/01/2017 verso le ore 19:00 circa, la signora era intenta a Parte_1 scendere lo scalino d'ingresso del mio negozio per accedervi, quando a causa della pavimentazione bagnata, la stessa scivolava e cadeva al suolo. Dopo tale caduta, sia io che la mia dipendente nonché altre clienti all'interno del negozio, ci Parte_3 avvicinavamo alla signora per constatare cosa fosse accaduto;
vedevamo che la Pt_1 stessa era dolorante, ma non voleva essere accompagnata in ospedale;
una persona nel negozio si prestava ad accompagnarla a casa.
Il giorno seguente mi recavo dalla signora per sapere come stava e la stessa mi Pt_1 comunicava che la sera precedente, e cioè il 08/01/2017, era andata in Ospedale in quanto i dolori incominciavano ad essere sempre più insistenti ed inoltre le avevano gessato il piede 5 sinistro. La stessa mi comunicava che in ospedale non aveva dichiarato di essere caduta all'interno del mio negozio, per paura che potesse crearmi qualche problema, ma dichiarò di essere caduta accidentalmente. Tuttavia, fu pronta a tranquillizzarmi comunicando altresì che avrebbe informato il suo avvocato e che avrebbe fatto una regolare denuncia alla mia assicurazione. Vi allego nr° una foto.
In fede: _2
Ciò posto, secondo i principi generali la confessione è una dichiarazione di scienza che acquista valore di prova legale laddove previsto dalla legge. Oggetto della confessione possono essere solo fatti di causa che siano essi costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto controverso.
Trattasi di un istituto di natura processuale;
si distingue in confessione giudiziale
(se resa in giudizio), e stragiudiziale (resa al di fuori).
In tale ultimo caso trattasi di una dichiarazione di scienza, liberamente valutato dal giudice per formare il suo convincimento col concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.
Orbene, la dichiarazione fatta dal alla sua assicurazione se da un lato ha _2 trovato conferma in quanto dichiarato dalla teste che riferisce: Parte_3 stavano lavando a terra, la sig.ra non ha visto lo scalino bagnato ed è scivolata;
Pt_1 stavano lavando a terra con secchi, stracci e sapone. Io ho visto la caduta. La sig.ra è scivolata. Le ragazze che lavavano a terra erano due;
io stessa ho soccorso la signora e l'ho fatta sedere e una mia collega è andata a prendere il ghiaccio al bar a fianco. La sig.ra accusava dolore alla caviglia sinistra. La sig.ra è caduta mentre saliva e scendeva Pt_1 dallo scalino all'interno del salone. Le mie colleghe stavano lavando con acqua sapone e stracci proprio vicino all'ingresso, ma la evidentemente non se ne era accorta” Pt_1
dall'altro risulta sconfessato dalle dichiarazioni rese dalla danneggiata in sede di accesso al pronto soccorso.
Invero, l'art. 116 c.p.c. al primo comma prevede che il giudice debba fare uso del suo prudente apprezzamento per valutare le prove, salvo che la legge disponga diversamente. Il secondo comma, dispone che il giudice possa desumere argomenti di prova anche dalle risposte fornite in sede di interrogatorio libero, così come dal rifiuto ingiustificato a consentire ispezioni, ovvero dal contegno
6 stesso delle parti. La discrezionalità del giudice trova il suo limite di fronte a disposizioni di legge che vincolano il giudice stesso nel caso di prove privilegiate
(es. atto pubblico).
Ora, premesso che "il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza
e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento.
Pertanto, la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa" ovvero quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento, con l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa. (Cass., n. 16812/2018; conf., da ultimo, Cass., n. 16583/2024 )
Nel caso di specie, il presupposto di decisività non appare integrato, soprattutto alla luce, da un lato, della denuncia del sinistro operata dal alla propria _2
assicurazione con fax del 15/02 17, dall'altro della comparsa di costituzione e risposta per l'udienza del 13/12/18 del convenuto che ha eccepito, in fatto e in diritto, l'infondatezza della domanda attorea chiedendo di chiamare in causa nella qualità, dall'altro ancora dalle dichiarazioni rese dalla Controparte_3
danneggiata ai sanitari del pronto soccorso il giorno successivo al sinistro.
Orbene, considerata la contraddittorietà delle citate fonti di prova, l'omessa presentazione del a rendere il deferito interrogatorio formale (unico in _2
grado di superare l'incongruenza evidenziata), non consente a questo Collegio di ritenere raggiunta la prova del luogo dove il sinistro si ebbe a verificare e della
7 modalità del suo accadimento, soprattutto con riguardo ad un eventuale concorso di colpa della danneggiata (vedi dichiarazioni della teste ). Parte_3
Né risulta ammissibile il giuramento decisorio deferito da Parte_1 all'appellato contumace così formulato:
“Giuro e giurando affermo essere vero che il giorno 7.01.2017, alle ore 19.00 circa, in
Napoli alla Via San Giacomo dei Capri n. 42/C, all'interno dell'esercizio commerciale
“Immagine” di cui io sono titolare, la sig.ra , nel mentre _2 Parte_1 scendeva lo scalino di ingresso per accedere al negozio, cadeva rovinosamente al suolo”.
A ben vedere, infatti, trattasi di circostanze che, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conducono automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richiedono una valutazione complessiva da parte del giudice del merito (Cass.
19/01/2022, n. 1551), così privando il mezzo di prova in parola del necessario carattere della decisività.
Invero, nel caso di specie, il deferimento è funzionale a provare la sussistenza del rapporto custodiale tra l'appellato e la res che ha provocato il danno lamentato dall'attrice. Orbene, il Collegio (aderendo all'orientamento della Suprema Corte) osserva che: quand'anche la sussistenza di tale rapporto fosse ammessa dall'interrogando, ciò non comporterebbe l'automatico accoglimento della domanda, essendo il giudice di merito chiamato a valutare se l'attrice abbia dato prova anche del nesso causale tra la res e il danno e dall'altro l'omessa prova da parte del convenuto del "caso fortuito" quale unica circostanza in grado d'interrompere il nesso eziologico.
Si osserva inoltre che, il giuramento decisorio o suppletorio che sia, non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni né, tantomeno, valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza (Cass.25/10/2018, n. 27086). Per meglio dire, mentre può deferirsi il giuramento su un "fatto" sfavorevole al giurante e favorevole all'altra parte (arg. ex art. 2730 c.c. e art. 228 c.p.c.), non è possibile deferirlo su una
8 "situazione giuridica" suscettibile di formare oggetto di valutazione, qualificatoria del contenuto del rapporto instauratosi tra il soggetto e la res ( cfr. Cassazione civile sez. III, 23/05/2023, (ud. 06/02/2023, dep. 23/05/2023), n.14228).
Pertanto, è inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito.
Nel caso di specie, l'affermazione o negazione oggetto del giuramento non comporta ipso facto il superamento delle incongruenze istruttorie evidenziate in primo grado né consente di ritenere provato il nesso di causalità tra cosa e danno,
l'eventuale concorso di colpa del danneggiato (tutte circostanze rimaste non accertate nel caso di specie) e l'inesistenza del caso fortuito.
Né, ai fini del decidere, è sufficiente tener conto della dichiarazione stragiudiziale resa dal alla propria assicurazione atteso che, il valore di prova legale della _2 confessione stragiudiziale riguarda solo il suo dato estrinseco (che è stata resa con il contenuto rappresentato nell'atto) non anche il valore probatorio intrinseco della dichiarazione medesima, ossia l'idoneità della stessa a provare il fatto da dimostrare. Pertanto, la confessione stragiudiziale resa ad un terzo, ai sensi dell'art. 2735, primo comma, secondo inciso, cod. civ., è liberamente valutabile dal giudice del merito per formare il suo convincimento nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (cfr. Cass. Sez. III, sent. n.
9757/2022 del 26/07/2024).
Nel caso in esame mancano elementi oggettivi e concordanti a conferma dell'attendibilità della confessione.
In tale prospettiva la domanda merita di essere disattesa.
Invero, come evidenziato più volte dalla Suprema Corte "l'autonomia del processo civile rispetto a quello penale si riflette anche in materia probatoria, vigendo in quest'ultimo la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" e nel primo la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non". Detto
"standard" di "certezza probabilistica", non potendo essere ancorato
9 esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi, deve applicarsi anche quando vi sia un problema di scelta di una delle ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittorie sul fatto, con la conseguenza di dover porre a base della decisione civile la soluzione derivante dal criterio di probabilità prevalente la quale riceva comparativamente il supporto logico relativamente maggiore sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili".- Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 10285 del 05/05/2009.
Nel caso di specie, in ragione delle prove allegate da parte attorea non sortisce esito positivo il giudizio di preponderanza dell'evidenza.
Quanto alla domanda di garanzia, proposta dal soltanto in primo grado, _2
essa non è stata in questa sede riproposta.
Il rigetto della domanda comporta comunque l'assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico di parte appellante e, in applicazione del DM 17/22, tenuto conto del valore della controversia sono liquidate, in favore dell' in € 3966,00 (esclusa l'istruttoria non CP_3
presente in appello) oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 3539/2022 pronunciata dal Tribunale di Napoli ex art. 281 sexies c.p.c. pubblicata il 07.04.2022 così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1
in persona del l.r.p.t., che in applicazione del DM 147/22, CP_3 liquida in € 3966,00 (esclusa l'istruttoria non presente in appello) oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.
10 3) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Così deciso in Napoli, 23/09/2025
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
UPP dott.ssa Anna Mascia
11