Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 23/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 429 c.p.c. nella causa civile R.G. n. 711/2024 vertente
TRA
(C.F. ) domiciliato ai fini del presente Parte_1 C.F._1 giudizio presso l'Avv. Roberta Mela (C.F.: ), con studio in Arzachena, C.F._2
Via Genova, 3 e domicilio digitale PEC: che lo rappresenta e Email_1
difende,
OPPONENTE
E
Controparte_1
C.F. ) in persona del Presidente e legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Garruto (CF PEC C.F._3
Fax 070-684737) presso il cui studio in Cagliari nella via G. Email_2
Deledda n. 74 è elettivamente domiciliata giusta procura allegata al ricorso per Decreto ingiuntivo R.G. n. 590/2024 dell'intestato Tribunale e con elezione di domicilio telematico all'indirizzo PEC del predetto legale, Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: impugnazione decreto ingiuntivo, cessata materia del contendere.
CONCLUSIONI: come in atti.
1
Con ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 142/2024 emesso in data 29.10.2024 dall'intestato Tribunale, parte opponente ha convenuto in giudizio parte opposta chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- revocare il decreto ingiuntivo n. 142/2024 del
29.10.24 nonché accertare e dichiarare dovuta, a titolo di contributi previdenziali, interessi e sanzioni relativi agli anni 2013, 2014, 2018, 2019, 2020 e 2021, la minor somma di Euro
23.669,07 o quella diversa accertata. - Con vittoria di spese ed onorari di causa.” per le ragioni di cui in atti a cui per sintesi si rinvia.
Costituitasi, parte opposta ha rappresentato di aver raggiunto un accordo conciliativo con l'opponente come da atto allegato alla memoria di costituzione del 16.4.2025.
All'udienza 23.4.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessata materia del contendere;
spese compensate.
Il giudice prende atto delle conclusioni congiunte delle parti e, per l'effetto, provvede come da dispositivo.
Spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese di lite integralmente compensate.
Tempio Pausania, 23/04/2025
Il giudice
Ugo Iannini
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