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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 03 aprile 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N 4032/2023 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA in persona del suo l.r.p.t. Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Federica Fortini presso cui domicilia all'indirizzo digitale pec. e in Roma alla Email_1 via San Tommaso d'Acquino Nola
Opponente
CONTRO in persona del l.r.p.r rappresentato e difeso dall'avv.to Gianfranco Pepe CP_1 ed elett.te dom.to presso l'Avvocatura dell'Ente Previdenziale in Nola alla via
Variante 7 bis .
Opposto
NONCHE'
in persona del suo l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Rossella del CP_2
Sarto in Napoli alla via Nuova Poggioreale
Altro opposto
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_3
Margherita di Mauro presso cui domicilia in Pomigliano D'Arco alla via
Nazionale delle Puglie
Altro opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato alla data del 14.07.2023 e regolarmente notificato alle parti resistenti , la ricorrente società cooperativa ha proposto opposizione avverso un'intimazione di pagamento a mezzo della quale l' Controparte_3
richiedeva il versamento della somma di euro 13.980,44 inerente la
[...]
cartella di pagamento n. 071 2018 0048023188000 presuntivamente notificata alla data del 19.07.2018, relativa ad omesso versamento di contributi assistenziali, e l'avviso di addebito n. 371 2018 0019138288 000 presuntivamente notificato alla data del 25.12.2018 .
Il ricorrente deduceva la insussistenza del credito vantato dall' e dall' CP_1 CP_2
per il difetto di validità e di sottoscrizione, nonché assoluta incertezza del soggetto responsabile della procedura e la prescrizione dei crediti intimati.
Si costituiva in giudizio l' eccependo la inammissibilità, l'improponibilità CP_1
domanda e nel merito il rigetto della domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità della domanda ed in CP_2 punto di diritto l'infondatezza della stessa
Si costituiva in giudizio la convenuta con una Controparte_3
memoria difensiva particolarmente articolata , eccependo la inammissibilità, improcedibilità della domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattata a seguito di scardinamento del precedente Magistrato e acquisita la documentazione agli atti e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria la causa veniva decisa
MOTIVI DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto in ricorso l'inesistenza della notifica a mezzo PEC diversa dal domicilio digitale risultante dai pubblici registri nonché tutta una serie di vizi formali attinenti la nullità e l'inesistenza degli atti impugnati e la prescrizione del credito per gli atti impugnati con l'intimazione di pagamento.
Tanto premesso ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza,
l'illegittimità e la nullità relativamente all' avviso di addebito emesso dall' e CP_1 della cartella di pagamento dell' e, per l'effetto, di accertare e dichiarare che CP_2
le somme iscritte a ruolo non sono dovute e, conseguentemente, annullare l'intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento impugnate. Con vittoria di spese.
In merito ai motivi di doglianza del ricorso, occorre rilevare che l'opposizione esaminanda - secondo la prospettazione dell'attore – può essere inquadrata come azione recuperatoria ex art. 24 D. Lgs. 46/99 dal momento che l'attore ha agito avverso l'intimazione di pagamento deducendo che gli atti contenuti in essa non sono stati portati a conoscenza della contribuente né nei termini, né con le modalità di legge.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di decadenza ex art. 24 del D. n.
46/1999. Occorre rilevare in merito che con ricorso ex art. 615 c.p.c. il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva accertarsi l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento n. 071 2023 9012043720 000 inoltrata via Pec da un indirizzo non presente nei pubblici registri e non conforme al domicilio digitale registrato oltre a tutta una serie di vizi dell'atto impugnato. Rilevava , altresì , la non regolare o inesistente notifica dell'avviso di addebito e della cartella di pagamento dell' CP_2
nonché la prescrizione, per decorso del termine quinquennale ex art. 3, comma 9, L.
n. 335 del 1995, dei crediti contributivi ivi iscritti.
L' , tempestivamente costituitasi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione perché proposta oltre il termine di 40 giorni ex art. 24 del D.Lgs n.
46/1999.
Sull'inammissibilità dell'opposizione, va rilevato che, secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, l'opposizione con cui si faccia valere un fatto estintivo successivo alla formazione e notificazione del titolo (es. prescrizione) deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. L'opposizione all'esecuzione costituisce rimedio generale, previsto dall'ordinamento in relazione a tutti i titoli esecutivi e non soggetto ad alcun termine di decadenza. La Suprema Corte ha precisato che "il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2, e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni
(cinque prima delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)"
(Cass. n. 15116/2015). Ciò posto occorre rilevare che il ricorrente è decaduto dalla proposizione.
I rilievi formulati nei motivi del ricorso, anche ove - in ipotesi - fondati, comporterebbero la mera irregolarità della notifica e non la sua nullità. Essi, pertanto, avrebbero dovuto essere proposti, ex art. 617 c.p.c., entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto, in forza del rinvio alle norme del codice di rito operato dall'art. 29, comma 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46; il che, nel caso di specie, obiettivamente non è avvenuto. Si evidenzia al riguardo che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, costituiscono eccezioni formali, da proporsi nel termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione. In particolare, "l' irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenze determinato così il raggiungimento dello scopo legale" (cfr. Cass., 28 settembre 2018 n. 23620). Le censure formulate da parte ricorrente , oltre che in quanto tardive per le ragioni ora esposte, sono peraltro anche nel merito infondate. Infatti, a fronte del deposito da parte dell' in allegato alla memoria di Controparte_3
costituzione ex art. 416 c.p.c., dell' intimazione di pagamento n. . 071 2023
9012043720 000 notificata a mezzo pec alla data del 26.06.2023 con relativa ricevuta di avvenuta consegna in formato analogico (cfr. doc. fascicolo CP_3
), l'odierno ricorrente si è limitato ad osservare “ Controparte_3
l'assoluta illegittimità della notificazione dell'atto di intimazione di pagamento qui impugnato dopo la sospensione amministrativa della Cartella n.
07120180048023188000 (III e IV rata premi 2016 e 2017, interessi e sanzioni), CP_2 quale comprovata dall'estratto di ruolo versato in atti proprio dall'
[...]
(doc. 03, pag. 1, fascicolo di parte resistente)”. Occorre rilevare, Controparte_3 in merito, che dagli atti del fascicolo dell' si evince Controparte_3 solo una richiesta di rateizzazione della predetta cartella . Pertanto è priva di fondamento la richiesta di illegittimità della notifica dell'intimazione di pagamento dopo la sospensione della cartella n. 071 07120180048023188000 non essendo presente agli atti alcuna sospensiva.
Va osservato relativamente alla notifiche a mezzo pec delle cartelle esattoriali e degli atti della procedura di riscossione, effettuata direttamente dall'esattore, che essa è consentita dall'art. 26, comma 2,D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , a mente del quale "la notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all' indirizzo del destinatario risultante dall' indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all' indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600". La prova della notifica via pec è assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna
(RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, che costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (in tal senso cfr. ex multis Cass., 21 ottobre 2019 n. 26705; Cass., 26 novembre 2018 n.
30532; Cass., 21 luglio 2016 n. 15035). Non rileva che la prova della notifica sia stata fornita dal concessionario della riscossione attraverso la produzione di copia analogica delle ricevute di avvenuta consegna, tenuto anche conto che, all'esito della produzione, tempestiva e rituale, della documentazione in formato analogico.
Deve allora trovare applicazione, in tema di efficacia probatoria delle copie su supporto analogico di documento informatico, il disposto dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale adottato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, rubricato
"Copie analogiche di documenti informatici", che dispone quanto segue: "1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico". In difetto di efficace contestazione e disconoscimento di detta conformità da parte dell'odierno ricorrente , deve ritenersi senz'altro raggiunta la prova della notifica via pec dell'intimazione di pagamento controversa. Per altro verso, i rilievi inerenti la provenienza della pec da un indirizzo non censito nei pubblici elenchi e l'asserita impossibilità di verificare la sottoscrizione digitale dell' intimazione di pagamento non hanno alcun effetto invalidante dell'atto, né tanto meno della notifica, non sussistendo alcuna reale incertezza in ordine alla provenienza di essi dal concessionario della riscossione, né essendo stato prospettato alcun concreto dubbio in relazione all' integrità o eventuale alterazione del file allegato al messaggio trasmesso per posta elettronica certificata. In ordine alla lamentata impossibilità di verificare la sottoscrizione dell'atto giova altresì richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui "l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l' invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 , art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l' indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014, n. 25773; 27 febbraio 2009, n. 4757)." (cfr.
Cass., 13 maggio 2016 n. 9872). In sintesi, la rituale notifica in data 26.06.2023 dell' intimazione di pagamento è del tutto valida. Le considerazioni precedentemente svolte in ordine all' inammissibilità e infondatezza delle censure inerenti alla notifica a mezzo pec dell' intimazione di pagamento n. 071 2023
9012043720 000 , valgono anche con riferimento alle identiche censure formulate da parte ricorrente in ordine alla notifica a mezzo pec dell' avviso di addebito dell' e della cartella di pagamento dell' . A tale riguardo, tra l'altro, si CP_1 CP_2
osserva che l' ha depositato in atti ricevuta di Controparte_3 avvenuta consegna della pec in data 19.07.2018. Ciò vale anche per l' che ha CP_1
depositato Ricevuta di avvenuta consegna in data 25.12.2018 per mezzo del file eml dell'avviso di addebito. Acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito, risulta infondata l'eccezione di prescrizione, non essendo decorso il termine di cinque anni par la maturazione della prescrizione.
Nei limiti sopra precisati la domanda deve essere rigettata con assorbimento di ogni altra censura svolta in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell'a parte ricorrente al rimborso in favore dell' e della CP_1 Controparte_3
delle spese del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in
[...]
applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 5.201,00 a 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4;
P. Q. M
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
- Rigetta la domanda
- Condanna la parte ricorrente al Parte_1
pagamento in favore dei resistenti , e CP_1 CP_2 Controparte_3
delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.305,50 ciascuno ,
[...]
oltre eventuali accessori e spese generali
Così deciso in Nola lì 03.04.2025
Il Got Lavoro dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 03 aprile 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N 4032/2023 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA in persona del suo l.r.p.t. Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Federica Fortini presso cui domicilia all'indirizzo digitale pec. e in Roma alla Email_1 via San Tommaso d'Acquino Nola
Opponente
CONTRO in persona del l.r.p.r rappresentato e difeso dall'avv.to Gianfranco Pepe CP_1 ed elett.te dom.to presso l'Avvocatura dell'Ente Previdenziale in Nola alla via
Variante 7 bis .
Opposto
NONCHE'
in persona del suo l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Rossella del CP_2
Sarto in Napoli alla via Nuova Poggioreale
Altro opposto
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_3
Margherita di Mauro presso cui domicilia in Pomigliano D'Arco alla via
Nazionale delle Puglie
Altro opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato alla data del 14.07.2023 e regolarmente notificato alle parti resistenti , la ricorrente società cooperativa ha proposto opposizione avverso un'intimazione di pagamento a mezzo della quale l' Controparte_3
richiedeva il versamento della somma di euro 13.980,44 inerente la
[...]
cartella di pagamento n. 071 2018 0048023188000 presuntivamente notificata alla data del 19.07.2018, relativa ad omesso versamento di contributi assistenziali, e l'avviso di addebito n. 371 2018 0019138288 000 presuntivamente notificato alla data del 25.12.2018 .
Il ricorrente deduceva la insussistenza del credito vantato dall' e dall' CP_1 CP_2
per il difetto di validità e di sottoscrizione, nonché assoluta incertezza del soggetto responsabile della procedura e la prescrizione dei crediti intimati.
Si costituiva in giudizio l' eccependo la inammissibilità, l'improponibilità CP_1
domanda e nel merito il rigetto della domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità della domanda ed in CP_2 punto di diritto l'infondatezza della stessa
Si costituiva in giudizio la convenuta con una Controparte_3
memoria difensiva particolarmente articolata , eccependo la inammissibilità, improcedibilità della domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattata a seguito di scardinamento del precedente Magistrato e acquisita la documentazione agli atti e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria la causa veniva decisa
MOTIVI DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto in ricorso l'inesistenza della notifica a mezzo PEC diversa dal domicilio digitale risultante dai pubblici registri nonché tutta una serie di vizi formali attinenti la nullità e l'inesistenza degli atti impugnati e la prescrizione del credito per gli atti impugnati con l'intimazione di pagamento.
Tanto premesso ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza,
l'illegittimità e la nullità relativamente all' avviso di addebito emesso dall' e CP_1 della cartella di pagamento dell' e, per l'effetto, di accertare e dichiarare che CP_2
le somme iscritte a ruolo non sono dovute e, conseguentemente, annullare l'intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento impugnate. Con vittoria di spese.
In merito ai motivi di doglianza del ricorso, occorre rilevare che l'opposizione esaminanda - secondo la prospettazione dell'attore – può essere inquadrata come azione recuperatoria ex art. 24 D. Lgs. 46/99 dal momento che l'attore ha agito avverso l'intimazione di pagamento deducendo che gli atti contenuti in essa non sono stati portati a conoscenza della contribuente né nei termini, né con le modalità di legge.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di decadenza ex art. 24 del D. n.
46/1999. Occorre rilevare in merito che con ricorso ex art. 615 c.p.c. il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva accertarsi l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento n. 071 2023 9012043720 000 inoltrata via Pec da un indirizzo non presente nei pubblici registri e non conforme al domicilio digitale registrato oltre a tutta una serie di vizi dell'atto impugnato. Rilevava , altresì , la non regolare o inesistente notifica dell'avviso di addebito e della cartella di pagamento dell' CP_2
nonché la prescrizione, per decorso del termine quinquennale ex art. 3, comma 9, L.
n. 335 del 1995, dei crediti contributivi ivi iscritti.
L' , tempestivamente costituitasi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione perché proposta oltre il termine di 40 giorni ex art. 24 del D.Lgs n.
46/1999.
Sull'inammissibilità dell'opposizione, va rilevato che, secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, l'opposizione con cui si faccia valere un fatto estintivo successivo alla formazione e notificazione del titolo (es. prescrizione) deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. L'opposizione all'esecuzione costituisce rimedio generale, previsto dall'ordinamento in relazione a tutti i titoli esecutivi e non soggetto ad alcun termine di decadenza. La Suprema Corte ha precisato che "il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2, e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni
(cinque prima delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)"
(Cass. n. 15116/2015). Ciò posto occorre rilevare che il ricorrente è decaduto dalla proposizione.
I rilievi formulati nei motivi del ricorso, anche ove - in ipotesi - fondati, comporterebbero la mera irregolarità della notifica e non la sua nullità. Essi, pertanto, avrebbero dovuto essere proposti, ex art. 617 c.p.c., entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto, in forza del rinvio alle norme del codice di rito operato dall'art. 29, comma 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46; il che, nel caso di specie, obiettivamente non è avvenuto. Si evidenzia al riguardo che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, costituiscono eccezioni formali, da proporsi nel termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione. In particolare, "l' irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenze determinato così il raggiungimento dello scopo legale" (cfr. Cass., 28 settembre 2018 n. 23620). Le censure formulate da parte ricorrente , oltre che in quanto tardive per le ragioni ora esposte, sono peraltro anche nel merito infondate. Infatti, a fronte del deposito da parte dell' in allegato alla memoria di Controparte_3
costituzione ex art. 416 c.p.c., dell' intimazione di pagamento n. . 071 2023
9012043720 000 notificata a mezzo pec alla data del 26.06.2023 con relativa ricevuta di avvenuta consegna in formato analogico (cfr. doc. fascicolo CP_3
), l'odierno ricorrente si è limitato ad osservare “ Controparte_3
l'assoluta illegittimità della notificazione dell'atto di intimazione di pagamento qui impugnato dopo la sospensione amministrativa della Cartella n.
07120180048023188000 (III e IV rata premi 2016 e 2017, interessi e sanzioni), CP_2 quale comprovata dall'estratto di ruolo versato in atti proprio dall'
[...]
(doc. 03, pag. 1, fascicolo di parte resistente)”. Occorre rilevare, Controparte_3 in merito, che dagli atti del fascicolo dell' si evince Controparte_3 solo una richiesta di rateizzazione della predetta cartella . Pertanto è priva di fondamento la richiesta di illegittimità della notifica dell'intimazione di pagamento dopo la sospensione della cartella n. 071 07120180048023188000 non essendo presente agli atti alcuna sospensiva.
Va osservato relativamente alla notifiche a mezzo pec delle cartelle esattoriali e degli atti della procedura di riscossione, effettuata direttamente dall'esattore, che essa è consentita dall'art. 26, comma 2,D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , a mente del quale "la notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all' indirizzo del destinatario risultante dall' indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all' indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600". La prova della notifica via pec è assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna
(RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, che costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (in tal senso cfr. ex multis Cass., 21 ottobre 2019 n. 26705; Cass., 26 novembre 2018 n.
30532; Cass., 21 luglio 2016 n. 15035). Non rileva che la prova della notifica sia stata fornita dal concessionario della riscossione attraverso la produzione di copia analogica delle ricevute di avvenuta consegna, tenuto anche conto che, all'esito della produzione, tempestiva e rituale, della documentazione in formato analogico.
Deve allora trovare applicazione, in tema di efficacia probatoria delle copie su supporto analogico di documento informatico, il disposto dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale adottato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, rubricato
"Copie analogiche di documenti informatici", che dispone quanto segue: "1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico". In difetto di efficace contestazione e disconoscimento di detta conformità da parte dell'odierno ricorrente , deve ritenersi senz'altro raggiunta la prova della notifica via pec dell'intimazione di pagamento controversa. Per altro verso, i rilievi inerenti la provenienza della pec da un indirizzo non censito nei pubblici elenchi e l'asserita impossibilità di verificare la sottoscrizione digitale dell' intimazione di pagamento non hanno alcun effetto invalidante dell'atto, né tanto meno della notifica, non sussistendo alcuna reale incertezza in ordine alla provenienza di essi dal concessionario della riscossione, né essendo stato prospettato alcun concreto dubbio in relazione all' integrità o eventuale alterazione del file allegato al messaggio trasmesso per posta elettronica certificata. In ordine alla lamentata impossibilità di verificare la sottoscrizione dell'atto giova altresì richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui "l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l' invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 , art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l' indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014, n. 25773; 27 febbraio 2009, n. 4757)." (cfr.
Cass., 13 maggio 2016 n. 9872). In sintesi, la rituale notifica in data 26.06.2023 dell' intimazione di pagamento è del tutto valida. Le considerazioni precedentemente svolte in ordine all' inammissibilità e infondatezza delle censure inerenti alla notifica a mezzo pec dell' intimazione di pagamento n. 071 2023
9012043720 000 , valgono anche con riferimento alle identiche censure formulate da parte ricorrente in ordine alla notifica a mezzo pec dell' avviso di addebito dell' e della cartella di pagamento dell' . A tale riguardo, tra l'altro, si CP_1 CP_2
osserva che l' ha depositato in atti ricevuta di Controparte_3 avvenuta consegna della pec in data 19.07.2018. Ciò vale anche per l' che ha CP_1
depositato Ricevuta di avvenuta consegna in data 25.12.2018 per mezzo del file eml dell'avviso di addebito. Acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito, risulta infondata l'eccezione di prescrizione, non essendo decorso il termine di cinque anni par la maturazione della prescrizione.
Nei limiti sopra precisati la domanda deve essere rigettata con assorbimento di ogni altra censura svolta in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell'a parte ricorrente al rimborso in favore dell' e della CP_1 Controparte_3
delle spese del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in
[...]
applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 5.201,00 a 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4;
P. Q. M
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
- Rigetta la domanda
- Condanna la parte ricorrente al Parte_1
pagamento in favore dei resistenti , e CP_1 CP_2 Controparte_3
delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.305,50 ciascuno ,
[...]
oltre eventuali accessori e spese generali
Così deciso in Nola lì 03.04.2025
Il Got Lavoro dott. Aristide Perrino