TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2163/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2163/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
11.12.2024, da
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Fraz. Strettura n. 23,
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Spoleto, Fraz. Strettura n. 23, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Palombi ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, presso l'indirizzo PEC del Difensore ( ; Email_1
i quali hanno contratto matrimonio civile in data 10.08.2013 in IL (TR)
(atto n. 13, parte II, Serie A, anno 2013) in regime di separazione dei beni
FATTO
pagina 1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“I) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
II) I coniugi rinunciano ad ogni pretesa economica, l'una nei confronti dell'altro e dichiarano espressamente, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione al di fuori di quanto espressamente previsto, pattuito ed accettato nel presente atto;
III) La casa coniugale, già di proprietà della Sig.ra prima del matrimonio, viene a Parte_2
questi assegnata;
IV) I coniugi non hanno attualmente conti correnti in comune, né comuni rapporti economici con istituti di credito o con altri soggetti giuridici. Ciascuno dei predetti coniugi conserverà la piena titolarità e responsabilità dei rispettivi rapporti economici, sottoscritti a titolo esclusivo e personale, rinunciando ad ogni reciproca pretesa;
V) Le parti espressamente e concordemente dichiarano di aver risolto ogni controversia in merito agli aspetti economici della presente separazione e rilasciano vicendevolmente ogni più ampia quietanza dichiarando espressamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione al di fuori di quanto espressamente previsto, pattuito ed accettato nel presente atto. Le parti dichiarano altresì che non esistono ulteriori beni in comune”.
All'udienza del 12.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
20.12.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alle parti e ai rapporti economici.
pagina 2 di 3 Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile in data 10.08.2013 in IL (atto n. 13, parte II, Serie A, anno
2013);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IL perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2163/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
11.12.2024, da
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Fraz. Strettura n. 23,
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Spoleto, Fraz. Strettura n. 23, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Palombi ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, presso l'indirizzo PEC del Difensore ( ; Email_1
i quali hanno contratto matrimonio civile in data 10.08.2013 in IL (TR)
(atto n. 13, parte II, Serie A, anno 2013) in regime di separazione dei beni
FATTO
pagina 1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“I) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
II) I coniugi rinunciano ad ogni pretesa economica, l'una nei confronti dell'altro e dichiarano espressamente, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione al di fuori di quanto espressamente previsto, pattuito ed accettato nel presente atto;
III) La casa coniugale, già di proprietà della Sig.ra prima del matrimonio, viene a Parte_2
questi assegnata;
IV) I coniugi non hanno attualmente conti correnti in comune, né comuni rapporti economici con istituti di credito o con altri soggetti giuridici. Ciascuno dei predetti coniugi conserverà la piena titolarità e responsabilità dei rispettivi rapporti economici, sottoscritti a titolo esclusivo e personale, rinunciando ad ogni reciproca pretesa;
V) Le parti espressamente e concordemente dichiarano di aver risolto ogni controversia in merito agli aspetti economici della presente separazione e rilasciano vicendevolmente ogni più ampia quietanza dichiarando espressamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione al di fuori di quanto espressamente previsto, pattuito ed accettato nel presente atto. Le parti dichiarano altresì che non esistono ulteriori beni in comune”.
All'udienza del 12.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
20.12.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alle parti e ai rapporti economici.
pagina 2 di 3 Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile in data 10.08.2013 in IL (atto n. 13, parte II, Serie A, anno
2013);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IL perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3