Art. 8.
Al personale di ruolo del soppresso Ministero dell'Africa italiana collocato a riposo ai sensi del precedente art. 7 e' concesso:
a) un aumento di cinque anni, elevati a sette per coloro che hanno la qualifica di combattente, partigiano combattente o profugo d'Africa, del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto a pensione sia a quelli della liquidazione della pensione o della indennita' per una sola volta;
b) in aggiunta al trattamento di pensione, una somma da corrispondersi in unica soluzione, pari alla differenza, per il periodo occorrente al compimento del 65° anno di eta' e comunque non oltre due anni, tra il trattamento di quiescenza, a titolo di pensione e di assegno di caro-viveri, e quello di attivita' a titolo di stipendio, indennita' di carovita, comprese le eventuali quote complementari e indennita' di funzione o assegno perequativo, da computarsi nelle misure spettanti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, ed inoltre una somma pari ad una annualita' del predotto trattamento di attivita';
c) in aggiunta alla indennita' per una sola volta, da liquidarsi in ragione di tanti ottavi della base pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile, una annualita' dello stipendio, della indennita' di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e della indennita' di funzione o assegno perequativo, nella misura spettante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 10 ottobre 1955, n.1098 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai fini della determinazione della misura delle indennita' integrative del trattamento ordinario di quiescenza o di previdenza previste dagli articoli 8 e 9 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , modificata ed integrata con la legge 9 luglio 1954, n. 431 , va tenuto conto anche degli assegni integrativi netti mensili di cui agli articoli 1 , 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 ."
Al personale di ruolo del soppresso Ministero dell'Africa italiana collocato a riposo ai sensi del precedente art. 7 e' concesso:
a) un aumento di cinque anni, elevati a sette per coloro che hanno la qualifica di combattente, partigiano combattente o profugo d'Africa, del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto a pensione sia a quelli della liquidazione della pensione o della indennita' per una sola volta;
b) in aggiunta al trattamento di pensione, una somma da corrispondersi in unica soluzione, pari alla differenza, per il periodo occorrente al compimento del 65° anno di eta' e comunque non oltre due anni, tra il trattamento di quiescenza, a titolo di pensione e di assegno di caro-viveri, e quello di attivita' a titolo di stipendio, indennita' di carovita, comprese le eventuali quote complementari e indennita' di funzione o assegno perequativo, da computarsi nelle misure spettanti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, ed inoltre una somma pari ad una annualita' del predotto trattamento di attivita';
c) in aggiunta alla indennita' per una sola volta, da liquidarsi in ragione di tanti ottavi della base pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile, una annualita' dello stipendio, della indennita' di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e della indennita' di funzione o assegno perequativo, nella misura spettante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 10 ottobre 1955, n.1098 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai fini della determinazione della misura delle indennita' integrative del trattamento ordinario di quiescenza o di previdenza previste dagli articoli 8 e 9 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , modificata ed integrata con la legge 9 luglio 1954, n. 431 , va tenuto conto anche degli assegni integrativi netti mensili di cui agli articoli 1 , 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 ."