TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/05/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6537/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Magno ed Eugenio Magno Parte_1
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Barcariol;
CP_1
CONVENUTA
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 6-3-2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva con nota in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21-11-2022, , premesso di aver contratto in data 15-6-2006 Parte_1
matrimonio in Faggiano con dall'unione con la quale erano nati i figli ( il 9-7- CP_1 Per_1
2009) e il 3-12-2012), chiedeva pronunziarsi la separazione dalla con i Per_2 CP_1
provvedimenti conseguenti in materia di affido condiviso, collocamento dei minori presso il padre,
che li avrebbe accuditi anche con la collaborazione della propria madre, intrattenimento e visite materne, assegnazione a sè della casa coniugale e senza assegno di mantenimento per la moglie,
essendo quest'ultima in grado di procurarsi reddito.
Deduceva che già nel 2021 egli aveva adito il Tribunale di Taranto per chiedere la separazione dalla moglie la quale nel costituirsi aveva confermato l'esistenza della crisi coniugale, addebitandola non ad un suo comportamento contrario agli obblighi coniugali, ma al proprio desiderio di affrancazione economica dal marito in tesi non condiviso da quest'ultimo; che dopo l'abbandono di quel giudizio per riconciliazione nell'udienza del 17-12-2021, la aveva preso a vivere senza alcun contatto CP_1
fisico con il marito, ad uscire di casa a proprio piacimento senza dire dove andasse, ad assumere decisioni unilaterali senza concordarle con lui, determinandosi così intollerabilità della convivenza.
Si costituiva la contestando quanto affermato dal marito ed esponendo di essersi sempre CP_1
occupata nel corso della convivenza della casa e della prole;
aggiungeva che l'intollerabilità della convivenza era addebitabile alla condizione di soggezione psicologica ed a comportamenti lesivi della sua dignità tenuti durante la convivenza dal coniuge, il quale si era poi sempre opposto acchè essa resistente lavorasse, scelta da lei condivisa sin quando i figli erano cresciuti, ma non più accettata in seguito. Su tali presupposti la chiedeva che la separazione fosse addebitata al marito, con i CP_1
provvedimenti conseguenti in materia di affido condiviso, collocamento dei minori presso di sé,
intrattenimento e visite paterne, assegnazione a sè della casa coniugale, assegno di mantenimento per sé , dato che la propria condizione di disoccupazione era riconducibile alla volontà del marito, e per la prole.
Adottati il 1-3-2023 i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, e nominato l'istruttore, era pronunciata il 18-7-2023 sentenza non definitiva di separazione. In prosieguo la causa è stata istruita documentalmente con rigetto di richieste di prova orale.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, occorre in questa sede delibare le sole questioni accessorie, stante la già intervenuta pronuncia sullo status. Va rilevato in primo luogo che in corso di causa è stata espressamente abbandonata da parte della (v. memoria ex art.183 CP_1
comma 6 n.2) la domanda riconvenzionale di addebito della separazione, e che analoga domanda,
non è stata espressamente e tempestivamente proposta dal né nel ricorso introduttivo, né con Pt_1 la memoria integrativa ex art.709 comma 3 c.p.c., con la quale il ricorrente ha chiesto solo la revoca dei provvedimenti provvisori ,nella parte in cui con gli stessi era stato stabilito il prevalente domicilio dei figli presso la madre;
ed anche nella memoria di replica del 9-6-2023 il ha insistito per Pt_1
l'accoglimento delle “conclusioni espresse nelle difese ritualmente depositate” in cui non vi era domanda di addebito. In ogni caso, ed anche ove si ritenesse proposta tale domanda sulla scorta delle affermazioni contenute nel corpo del ricorso introduttivo e nella successiva memoria integrativa
(come si evincerebbe dalle conclusioni del formulate nell'udienza del 6-3-2025 e dagli scritti Pt_1
conclusionali), va rilevato che le richieste istruttorie di prova orale del ,non ammesse, non Pt_1
erano comunque tali da comprovare violazioni da parte della convenuta dei doveri derivanti dal matrimonio di gravità tale da rendere insostenibile la convivenza, e che potessero giustificare la domanda di addebito. Si trattava infatti di richieste di prova di carattere valutativo, o di contenuto generico, oppure prive di rilevanza allo scopo (si fa rimando all'ordinanza del 18-7-2024 che va qui confermata). In particolare non assumerebbe rilievo quanto allegato in ordine all'ammissione della moglie di non avere mai provato alcun sentimento nei confronti del coniuge, esulando tale aspetto dalla violazione dei doveri giuridici nascenti dal matrimonio, ed attenendo piuttosto alla sfera soggettiva dell'individuo; sarebbe generica e valutativa la prova riguardante la pretesa della moglie di “vivere separatamente” pur dopo la ripresa dalla convivenza(punto 4 della memoria istruttoria ex art.183 n.2 n.2). Non assumerebbe inoltre alcun rilievo quanto riferito in ordine a comportamenti della precedenti la domanda di separazione inter partes presentata nel 2021 perché le CP_1
circostanze allegate a suo sostegno, quand'anche fossero in ipotesi considerabili come espressione di gravi violazioni di obblighi derivanti dal matrimonio, vennero definitivamente assorbite, nella loro rilevanza causale rispetto all'intollerabilità della convivenza, dalla riconciliazione intervenuta nel dicembre del 2021. Tardiva ed inammissibile è anche la domanda di risarcimento del danno formulata dal solo in sede di precisazione delle conclusioni e non nei termini consentiti dal rito Pt_1
applicabile ratione temporis.
In ordine alle ulteriori questioni accessorie, va confermato l'affido condiviso della prole conformemente alla richiesta di entrambe le parti ed al principio preferenziale di legge ,non ricorrendo comunque elementi istruttori che convincano della inidoneità educativa di uno od entrambi i genitori.
Deve essere confermata la collocazione prevalente dei figli e nell'abitazione Per_1 Per_2
materna. Il collocamento presso la madre si giustifica in relazione al maggior tempo che la stessa può
presuntivamente riservare alla prole in quanto comunque casalinga o comunque impegnata per poche ore nell'attività lavorativa (come nel periodo interessato dal contratto di lavoro a tempo parziale e determinato prodotto in atti con memoria del 2-11-2023), laddove il lavora per diverse ore del Pt_1
giorno presso lo stabilimento siderurgico jonico (la mattina dalle 7 alle 15 o il pomeriggio dalle 15
alle 23 come dichiarato in sede di udienza presidenziale) dovendo quindi uscire di casa per molte ore ed anche nelle prime ore del mattino.
A sostegno della domanda dell'attore di differente collocamento dei minori, previo ascolto degli stessi, non sono state allegate specifiche evenienze tali da rendere necessario quell'adempimento (ad esempio situazioni di disagio psicologico, oppure espressioni di volontà dei figli intese a voler cambiare collocazione abitativa), oppure comprovate ed effettive carenze educative in capo alla genitrice (lo stesso ha chiesto affido condiviso della prole;
mentre le circostanze oggetto della Pt_1
prova testimoniale chiesta dall'attore, inerenti lo svolgimento dei compiti assegnati a scuola da parte dei figli appaiono irrilevanti, perché non è stata nel contempo comprovata una situazione di conseguente loro negativo rendimento scolastico, di cui pure il padre avrebbe potuto avere notizia).
Pertanto va confermata la collocazione dei figli presso il domicilio materno, con previsione del diritto di visita ed intrattenimento paterno secondo le modalità già stabilite con il provvedimento presidenziale del 1-3-2023 che vanno qui integralmente richiamate, rispondendo all'esigenza di conservazione di rapporti proficui e duraturi tra i figli minori ed il genitore non collocatario.
In ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento della prole ,può essere confermato quanto stabilito in sede presidenziale con il provvedimento del 1-3-2023 rispondendo la misura ivi indicata alle capacità reddituali non elevate dell'obbligato quale dipendente dello stabilimento siderurgico jonico, per come risultanti dalla prodotta documentazione fiscale, alle presumibili attuali esigenze dei minori, alle risorse economiche dell'altro genitore. Va anche confermato l'obbligo del di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie di mantenimento della prole da Pt_1
individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022.
In ordine all'assegno di mantenimento per la moglie appare allo stato giustificato un suo aumento in considerazione dell'intervenuto rilascio della casa coniugale al;
benchè la convenuta abbia CP_1
mostrato in corso di causa di possedere capacità di lavoro, risulta che questa è stata impiegata per lo svolgimento di attività a tempo determinato a tempo parziale(cfr. contratto di lavoro quale banconiere di bar), e pertanto di presumibile non elevato ritorno economico e comunque transitorie;
rimane quindi disparità economica tra i coniugi anche in relazione all'attuale reperimento di altra abitazione a titolo di locazione da parte della resistente con i relativi oneri.
Deve quindi essere stabilito con decorrenza dal corrente mese di maggio 2025 aumento dell'assegno di mantenimento della ad € 320, il tutto con la scadenza al primo del mese già stabilita con il CP_1
provvedimento presidenziale dell'1-3-2023;con conferma per il periodo precedente(da marzo 2023
ad aprile 2025 compreso) dell'assegno già stabilito col provvedimento dell'1-3-2023.
Va revocata l'assegnazione alla della casa coniugale in Faggiano al Largo Chiesa 3, avendo CP_1
la convenuta dichiarato di rinunciare alla corrispondente domanda a seguito del mutamento del domicilio proprio e dei figli conviventi, intervenuto in corso di causa, con la preventiva comunicazione di cui all'art.337 sexies ultimo comma c.p.c.. (contenuta nella memoria del 2-11-
2023);sul punto vanno richiamati e qui confermati i rilievi contenuti nell'ordinanza del 18-7-2024 in ordine alla mancata prova di un pregiudizio per i minori connesso al cambio di residenza operato all'interno dello stesso Comune di Faggiano.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto del complessivo esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando , così provvede:
1) dato atto della già intervenuta pronuncia di separazione affida i figli minori , Persona_3 ad entrambi i genitori, confermando la loro collocazione presso il domicilio materno;
Persona_4
2)revoca l'assegnazione della casa familiare in Faggiano alla via Chiesa 3 a CP_1
3)disciplina le modalità di visita e di intrattenimento dei figli minori con il padre in conformità a quelle stabilite con ordinanza presidenziale depositata in data 1-3-2023;
4)aumenta ad € 720 con decorrenza dal mese di maggio 2025 l'assegno che deve Parte_1
corrispondere a entro il giorno uno di ogni mese, di cui € 200 per ciascuno dei figli ed CP_1
€ 320 per mantenimento di oltre rivalutazione istat con la stessa decorrenza;
pone inoltre CP_1
a carico del l'obbligo di concorrere al 50% delle spese straordinarie di mantenimento della Pt_1
prole, da individuarsi come da protocollo applicato presso questo Tribunale;
5)compensa tra le parti le spese del giudizio.
Taranto, 28-5-2025 Il Presidente rel.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6537/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Magno ed Eugenio Magno Parte_1
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Barcariol;
CP_1
CONVENUTA
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 6-3-2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva con nota in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21-11-2022, , premesso di aver contratto in data 15-6-2006 Parte_1
matrimonio in Faggiano con dall'unione con la quale erano nati i figli ( il 9-7- CP_1 Per_1
2009) e il 3-12-2012), chiedeva pronunziarsi la separazione dalla con i Per_2 CP_1
provvedimenti conseguenti in materia di affido condiviso, collocamento dei minori presso il padre,
che li avrebbe accuditi anche con la collaborazione della propria madre, intrattenimento e visite materne, assegnazione a sè della casa coniugale e senza assegno di mantenimento per la moglie,
essendo quest'ultima in grado di procurarsi reddito.
Deduceva che già nel 2021 egli aveva adito il Tribunale di Taranto per chiedere la separazione dalla moglie la quale nel costituirsi aveva confermato l'esistenza della crisi coniugale, addebitandola non ad un suo comportamento contrario agli obblighi coniugali, ma al proprio desiderio di affrancazione economica dal marito in tesi non condiviso da quest'ultimo; che dopo l'abbandono di quel giudizio per riconciliazione nell'udienza del 17-12-2021, la aveva preso a vivere senza alcun contatto CP_1
fisico con il marito, ad uscire di casa a proprio piacimento senza dire dove andasse, ad assumere decisioni unilaterali senza concordarle con lui, determinandosi così intollerabilità della convivenza.
Si costituiva la contestando quanto affermato dal marito ed esponendo di essersi sempre CP_1
occupata nel corso della convivenza della casa e della prole;
aggiungeva che l'intollerabilità della convivenza era addebitabile alla condizione di soggezione psicologica ed a comportamenti lesivi della sua dignità tenuti durante la convivenza dal coniuge, il quale si era poi sempre opposto acchè essa resistente lavorasse, scelta da lei condivisa sin quando i figli erano cresciuti, ma non più accettata in seguito. Su tali presupposti la chiedeva che la separazione fosse addebitata al marito, con i CP_1
provvedimenti conseguenti in materia di affido condiviso, collocamento dei minori presso di sé,
intrattenimento e visite paterne, assegnazione a sè della casa coniugale, assegno di mantenimento per sé , dato che la propria condizione di disoccupazione era riconducibile alla volontà del marito, e per la prole.
Adottati il 1-3-2023 i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, e nominato l'istruttore, era pronunciata il 18-7-2023 sentenza non definitiva di separazione. In prosieguo la causa è stata istruita documentalmente con rigetto di richieste di prova orale.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, occorre in questa sede delibare le sole questioni accessorie, stante la già intervenuta pronuncia sullo status. Va rilevato in primo luogo che in corso di causa è stata espressamente abbandonata da parte della (v. memoria ex art.183 CP_1
comma 6 n.2) la domanda riconvenzionale di addebito della separazione, e che analoga domanda,
non è stata espressamente e tempestivamente proposta dal né nel ricorso introduttivo, né con Pt_1 la memoria integrativa ex art.709 comma 3 c.p.c., con la quale il ricorrente ha chiesto solo la revoca dei provvedimenti provvisori ,nella parte in cui con gli stessi era stato stabilito il prevalente domicilio dei figli presso la madre;
ed anche nella memoria di replica del 9-6-2023 il ha insistito per Pt_1
l'accoglimento delle “conclusioni espresse nelle difese ritualmente depositate” in cui non vi era domanda di addebito. In ogni caso, ed anche ove si ritenesse proposta tale domanda sulla scorta delle affermazioni contenute nel corpo del ricorso introduttivo e nella successiva memoria integrativa
(come si evincerebbe dalle conclusioni del formulate nell'udienza del 6-3-2025 e dagli scritti Pt_1
conclusionali), va rilevato che le richieste istruttorie di prova orale del ,non ammesse, non Pt_1
erano comunque tali da comprovare violazioni da parte della convenuta dei doveri derivanti dal matrimonio di gravità tale da rendere insostenibile la convivenza, e che potessero giustificare la domanda di addebito. Si trattava infatti di richieste di prova di carattere valutativo, o di contenuto generico, oppure prive di rilevanza allo scopo (si fa rimando all'ordinanza del 18-7-2024 che va qui confermata). In particolare non assumerebbe rilievo quanto allegato in ordine all'ammissione della moglie di non avere mai provato alcun sentimento nei confronti del coniuge, esulando tale aspetto dalla violazione dei doveri giuridici nascenti dal matrimonio, ed attenendo piuttosto alla sfera soggettiva dell'individuo; sarebbe generica e valutativa la prova riguardante la pretesa della moglie di “vivere separatamente” pur dopo la ripresa dalla convivenza(punto 4 della memoria istruttoria ex art.183 n.2 n.2). Non assumerebbe inoltre alcun rilievo quanto riferito in ordine a comportamenti della precedenti la domanda di separazione inter partes presentata nel 2021 perché le CP_1
circostanze allegate a suo sostegno, quand'anche fossero in ipotesi considerabili come espressione di gravi violazioni di obblighi derivanti dal matrimonio, vennero definitivamente assorbite, nella loro rilevanza causale rispetto all'intollerabilità della convivenza, dalla riconciliazione intervenuta nel dicembre del 2021. Tardiva ed inammissibile è anche la domanda di risarcimento del danno formulata dal solo in sede di precisazione delle conclusioni e non nei termini consentiti dal rito Pt_1
applicabile ratione temporis.
In ordine alle ulteriori questioni accessorie, va confermato l'affido condiviso della prole conformemente alla richiesta di entrambe le parti ed al principio preferenziale di legge ,non ricorrendo comunque elementi istruttori che convincano della inidoneità educativa di uno od entrambi i genitori.
Deve essere confermata la collocazione prevalente dei figli e nell'abitazione Per_1 Per_2
materna. Il collocamento presso la madre si giustifica in relazione al maggior tempo che la stessa può
presuntivamente riservare alla prole in quanto comunque casalinga o comunque impegnata per poche ore nell'attività lavorativa (come nel periodo interessato dal contratto di lavoro a tempo parziale e determinato prodotto in atti con memoria del 2-11-2023), laddove il lavora per diverse ore del Pt_1
giorno presso lo stabilimento siderurgico jonico (la mattina dalle 7 alle 15 o il pomeriggio dalle 15
alle 23 come dichiarato in sede di udienza presidenziale) dovendo quindi uscire di casa per molte ore ed anche nelle prime ore del mattino.
A sostegno della domanda dell'attore di differente collocamento dei minori, previo ascolto degli stessi, non sono state allegate specifiche evenienze tali da rendere necessario quell'adempimento (ad esempio situazioni di disagio psicologico, oppure espressioni di volontà dei figli intese a voler cambiare collocazione abitativa), oppure comprovate ed effettive carenze educative in capo alla genitrice (lo stesso ha chiesto affido condiviso della prole;
mentre le circostanze oggetto della Pt_1
prova testimoniale chiesta dall'attore, inerenti lo svolgimento dei compiti assegnati a scuola da parte dei figli appaiono irrilevanti, perché non è stata nel contempo comprovata una situazione di conseguente loro negativo rendimento scolastico, di cui pure il padre avrebbe potuto avere notizia).
Pertanto va confermata la collocazione dei figli presso il domicilio materno, con previsione del diritto di visita ed intrattenimento paterno secondo le modalità già stabilite con il provvedimento presidenziale del 1-3-2023 che vanno qui integralmente richiamate, rispondendo all'esigenza di conservazione di rapporti proficui e duraturi tra i figli minori ed il genitore non collocatario.
In ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento della prole ,può essere confermato quanto stabilito in sede presidenziale con il provvedimento del 1-3-2023 rispondendo la misura ivi indicata alle capacità reddituali non elevate dell'obbligato quale dipendente dello stabilimento siderurgico jonico, per come risultanti dalla prodotta documentazione fiscale, alle presumibili attuali esigenze dei minori, alle risorse economiche dell'altro genitore. Va anche confermato l'obbligo del di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie di mantenimento della prole da Pt_1
individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022.
In ordine all'assegno di mantenimento per la moglie appare allo stato giustificato un suo aumento in considerazione dell'intervenuto rilascio della casa coniugale al;
benchè la convenuta abbia CP_1
mostrato in corso di causa di possedere capacità di lavoro, risulta che questa è stata impiegata per lo svolgimento di attività a tempo determinato a tempo parziale(cfr. contratto di lavoro quale banconiere di bar), e pertanto di presumibile non elevato ritorno economico e comunque transitorie;
rimane quindi disparità economica tra i coniugi anche in relazione all'attuale reperimento di altra abitazione a titolo di locazione da parte della resistente con i relativi oneri.
Deve quindi essere stabilito con decorrenza dal corrente mese di maggio 2025 aumento dell'assegno di mantenimento della ad € 320, il tutto con la scadenza al primo del mese già stabilita con il CP_1
provvedimento presidenziale dell'1-3-2023;con conferma per il periodo precedente(da marzo 2023
ad aprile 2025 compreso) dell'assegno già stabilito col provvedimento dell'1-3-2023.
Va revocata l'assegnazione alla della casa coniugale in Faggiano al Largo Chiesa 3, avendo CP_1
la convenuta dichiarato di rinunciare alla corrispondente domanda a seguito del mutamento del domicilio proprio e dei figli conviventi, intervenuto in corso di causa, con la preventiva comunicazione di cui all'art.337 sexies ultimo comma c.p.c.. (contenuta nella memoria del 2-11-
2023);sul punto vanno richiamati e qui confermati i rilievi contenuti nell'ordinanza del 18-7-2024 in ordine alla mancata prova di un pregiudizio per i minori connesso al cambio di residenza operato all'interno dello stesso Comune di Faggiano.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto del complessivo esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando , così provvede:
1) dato atto della già intervenuta pronuncia di separazione affida i figli minori , Persona_3 ad entrambi i genitori, confermando la loro collocazione presso il domicilio materno;
Persona_4
2)revoca l'assegnazione della casa familiare in Faggiano alla via Chiesa 3 a CP_1
3)disciplina le modalità di visita e di intrattenimento dei figli minori con il padre in conformità a quelle stabilite con ordinanza presidenziale depositata in data 1-3-2023;
4)aumenta ad € 720 con decorrenza dal mese di maggio 2025 l'assegno che deve Parte_1
corrispondere a entro il giorno uno di ogni mese, di cui € 200 per ciascuno dei figli ed CP_1
€ 320 per mantenimento di oltre rivalutazione istat con la stessa decorrenza;
pone inoltre CP_1
a carico del l'obbligo di concorrere al 50% delle spese straordinarie di mantenimento della Pt_1
prole, da individuarsi come da protocollo applicato presso questo Tribunale;
5)compensa tra le parti le spese del giudizio.
Taranto, 28-5-2025 Il Presidente rel.