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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 6797/2025, introdotto da (ROMA, Parte_1
25/02/1971) e da (TORINO, 08/10/1952), Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MARCO SGROI;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: mantenimento prole maggiorenne non economicamente indipendente nata fuori dal matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/05/2025 le parti in epigrafe hanno chiesto di regolare le condizioni di mantenimento della figlia nata dalla loro unione,
alle seguenti condizioni:
I) omologare e statuire, visti gli artt. 337ter e 337septies c.c., disciplinando i rapporti tra i ricorrenti e la figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente alle condizioni qui di seguito specificate, costituenti accordo:
Art. 1)- Quanto ai tempi di permanenza della figlia presso i genitori, data la maggiore età Per_ di , vengono rimessi alla libera volontà e al consenso delle parti la scelta dei tempi e le modalità di frequentazione, anche con riferimento ai periodi di vacanza.
Cionondimeno, le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, e si impegnano altresì a tutelare la figura 2
paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. Art. 2)- A titolo di contributo per il mantenimento della figlia , il Sig. Persona_2
a decorrere dal mese di marzo 2025 compreso, si impegna a Parte_2 corrispondere entro il 5 (cinque) di ogni mese la somma di € 450,00 (diconsi euro quattrocentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di sottoscrizione della presente scrittura, secondo la variazione registrata degli indici ISTAT per l'aumento del costo della vita. Circa le modalità di corresponsione dell'importo, le parti concordano che, nei tempi sopra indicati (entro il 5 del mese), il pagamento sia così suddiviso: € 225,00 Per_ (duecentoventicinque/00) direttamente in favore della figlia tramite bonifico sul c/corrente RI (banca) n. IBAN: [...] intestato a
[...]
€ 225,00 (duecentoventicinque/00) da versare a Sig.ra tramite Per_2 Parte_1 bonifico sul c/corrente Unicredit n. IBAN: [...] intestato a
Parte_1
Resta inteso che le parti, con modi opportuni, potranno comunicare, con congruo preavviso, la variazione dei c/correnti di riferimento e/o delle coordinate bancarie degli stessi.
Del pari, è inteso che i versamenti potranno essere effettuati anche con rimessa diretta, avendo in tutti i casi il Sig. pacificamente diritto al rilascio di Parte_2 relativa quietanza.
Art. 3)- Il carico delle spese straordinarie di mantenimento della figlia esse sarà suddiviso in pari quota (al 50%) fra i ricorrenti, i quali per la disciplina fanno proprie le disposizioni del Protocollo d'intesa del 17/12/2014, accluso alla presente scrittura come Allegato “A” a formarne parte integrante, sottoscritto dal Presidente della Prima sezione del Tribunale di Roma e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che in ogni caso qui di seguito si trascrive integralmente:
“La premessa da cui muove il presente protocollo è quella di ridurre in via preventiva il contenzioso prevedendo un assegno di mantenimento, voce certa nel quando e nel quantum e comunque immediatamente azionabile in via esecutiva, il più possibile comprensivo di voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza anche al fine di consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre, riducendo le occasioni di richiesta al co-obbligato e di possibile conflitto. In quest'ottica la determinazione dell'assegno di mantenimento tiene conto di quelle che già erano le specifiche spese correnti della famiglia coesa (come ad es. anche la baby-sitter) che le parti hanno l'onere di esporre con il maggior dettaglio possibile nei rispettivi atti introduttivi.
Al di fuori di queste vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente i prevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a celte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributoper spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). 3
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà richiesta” (All. A, enfasi grafiche nostre).
Art. 4)- Quanto alle voci di spesa straordinaria che necessiterebbero del preventivo assenso da parte di entrambi i genitori, i ricorrenti si impegnano ad applicare la c.d. regola del silenzio-assenso prevista nel protocollo sopra richiamato, indicando come termine per la risposta “5 giorni dalla richiesta”, che dovrà essere inoltrata con modalità di comunicazione idonee (anche via telefono e/o per email).
Art. 5)- In riferimento ai periodi di vacanza con la figlia, essi saranno trascorsi dai genitori secondo le possibilità di spesa di ciascuno di essi, restando tuttavia salvi e fermi in ogni caso per il Sig. gli obblighi di cui all'art. 2 e all'art. 3 anche per tali Per_2 periodi.
Art. 6)- Resta inteso che il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere il Parte_2 contributo al mantenimento nell'interesse della figlia fintanto che la stessa non sarà divenuta economicamente autosufficiente o, in ogni caso, fin quando non saranno comunque maturati i presupposti indicati dalla legge per la cessazione del versamento dell'assegno. Per_ Art. 7)- I ricorrenti, quanto al mantenimento della figlia , dichiarano e ribadiscono di non avere reciprocamente pretese diverse e ulteriori rispetto quelle indicate nell'accordo di cui al presente ricorso, altresì dichiarando e ribadendo, per il passato, di non aver null'altro reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo e/o per qualsivoglia ragione. II) Nulla disporre circa le spese del presente procedimento”.
Il collegio ritiene che le conclusioni proposte siano accoglibili, in quanto conformi all'interesse morale e materiale della figlia maggiorenne non economicamente indipendente coinvolta.
P. Q. M.
4
Regola il mantenimento della figlia delle parti in conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva.
Roma, 11/06/2025
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 6797/2025, introdotto da (ROMA, Parte_1
25/02/1971) e da (TORINO, 08/10/1952), Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MARCO SGROI;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: mantenimento prole maggiorenne non economicamente indipendente nata fuori dal matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/05/2025 le parti in epigrafe hanno chiesto di regolare le condizioni di mantenimento della figlia nata dalla loro unione,
alle seguenti condizioni:
I) omologare e statuire, visti gli artt. 337ter e 337septies c.c., disciplinando i rapporti tra i ricorrenti e la figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente alle condizioni qui di seguito specificate, costituenti accordo:
Art. 1)- Quanto ai tempi di permanenza della figlia presso i genitori, data la maggiore età Per_ di , vengono rimessi alla libera volontà e al consenso delle parti la scelta dei tempi e le modalità di frequentazione, anche con riferimento ai periodi di vacanza.
Cionondimeno, le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, e si impegnano altresì a tutelare la figura 2
paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. Art. 2)- A titolo di contributo per il mantenimento della figlia , il Sig. Persona_2
a decorrere dal mese di marzo 2025 compreso, si impegna a Parte_2 corrispondere entro il 5 (cinque) di ogni mese la somma di € 450,00 (diconsi euro quattrocentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di sottoscrizione della presente scrittura, secondo la variazione registrata degli indici ISTAT per l'aumento del costo della vita. Circa le modalità di corresponsione dell'importo, le parti concordano che, nei tempi sopra indicati (entro il 5 del mese), il pagamento sia così suddiviso: € 225,00 Per_ (duecentoventicinque/00) direttamente in favore della figlia tramite bonifico sul c/corrente RI (banca) n. IBAN: [...] intestato a
[...]
€ 225,00 (duecentoventicinque/00) da versare a Sig.ra tramite Per_2 Parte_1 bonifico sul c/corrente Unicredit n. IBAN: [...] intestato a
Parte_1
Resta inteso che le parti, con modi opportuni, potranno comunicare, con congruo preavviso, la variazione dei c/correnti di riferimento e/o delle coordinate bancarie degli stessi.
Del pari, è inteso che i versamenti potranno essere effettuati anche con rimessa diretta, avendo in tutti i casi il Sig. pacificamente diritto al rilascio di Parte_2 relativa quietanza.
Art. 3)- Il carico delle spese straordinarie di mantenimento della figlia esse sarà suddiviso in pari quota (al 50%) fra i ricorrenti, i quali per la disciplina fanno proprie le disposizioni del Protocollo d'intesa del 17/12/2014, accluso alla presente scrittura come Allegato “A” a formarne parte integrante, sottoscritto dal Presidente della Prima sezione del Tribunale di Roma e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che in ogni caso qui di seguito si trascrive integralmente:
“La premessa da cui muove il presente protocollo è quella di ridurre in via preventiva il contenzioso prevedendo un assegno di mantenimento, voce certa nel quando e nel quantum e comunque immediatamente azionabile in via esecutiva, il più possibile comprensivo di voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza anche al fine di consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre, riducendo le occasioni di richiesta al co-obbligato e di possibile conflitto. In quest'ottica la determinazione dell'assegno di mantenimento tiene conto di quelle che già erano le specifiche spese correnti della famiglia coesa (come ad es. anche la baby-sitter) che le parti hanno l'onere di esporre con il maggior dettaglio possibile nei rispettivi atti introduttivi.
Al di fuori di queste vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente i prevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a celte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributoper spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). 3
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà richiesta” (All. A, enfasi grafiche nostre).
Art. 4)- Quanto alle voci di spesa straordinaria che necessiterebbero del preventivo assenso da parte di entrambi i genitori, i ricorrenti si impegnano ad applicare la c.d. regola del silenzio-assenso prevista nel protocollo sopra richiamato, indicando come termine per la risposta “5 giorni dalla richiesta”, che dovrà essere inoltrata con modalità di comunicazione idonee (anche via telefono e/o per email).
Art. 5)- In riferimento ai periodi di vacanza con la figlia, essi saranno trascorsi dai genitori secondo le possibilità di spesa di ciascuno di essi, restando tuttavia salvi e fermi in ogni caso per il Sig. gli obblighi di cui all'art. 2 e all'art. 3 anche per tali Per_2 periodi.
Art. 6)- Resta inteso che il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere il Parte_2 contributo al mantenimento nell'interesse della figlia fintanto che la stessa non sarà divenuta economicamente autosufficiente o, in ogni caso, fin quando non saranno comunque maturati i presupposti indicati dalla legge per la cessazione del versamento dell'assegno. Per_ Art. 7)- I ricorrenti, quanto al mantenimento della figlia , dichiarano e ribadiscono di non avere reciprocamente pretese diverse e ulteriori rispetto quelle indicate nell'accordo di cui al presente ricorso, altresì dichiarando e ribadendo, per il passato, di non aver null'altro reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo e/o per qualsivoglia ragione. II) Nulla disporre circa le spese del presente procedimento”.
Il collegio ritiene che le conclusioni proposte siano accoglibili, in quanto conformi all'interesse morale e materiale della figlia maggiorenne non economicamente indipendente coinvolta.
P. Q. M.
4
Regola il mantenimento della figlia delle parti in conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva.
Roma, 11/06/2025
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi