Ordinanza cautelare 2 maggio 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00058/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00497/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 497 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Di Stefano e Benedetta Tonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Genova, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, recante l’archiviazione dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2025, la dott.ssa IL FE e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 4 aprile 2025 e depositato il 16 aprile 2025 il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento della Questura di Genova del 17 febbraio 2025, recante l’archiviazione per irricevibilità della sua istanza di conversione del titolo di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il ricorrente ha dedotto il seguente motivo: Eccesso di potere per motivazione insufficiente e violazione degli artt. 1, 11 e 12 delle preleggi, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 32 del d.lgs. n. 25/2008 e 19, comma 2, lett. d-bis) del d.lgs. n. 286/1998, nonché dell’art. 6, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998 in relazione all’art. 7 del d.l. n. 20/2023, conv. in l. n. 50/2023 . L’Amministrazione avrebbe illegittimamente pretermesso la disciplina transitoria di cui all’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, conv. in l. n. 50/2023, che stabilisce l’ultravigenza del regime di convertibilità dei permessi per protezione speciale e per cure mediche con riguardo alle istanze presentate fino all’entrata in vigore della nuova normativa. Infatti, il deducente avrebbe avviato la procedura per il rilascio del primo titolo di soggiorno in epoca antecedente alla riforma, sicché, alla luce dei principi di irretroattività e di interpretazione letterale della legge, la Questura avrebbe dovuto disapplicare le circolari interne contenenti istruzioni in senso contrario al mutamento in permesso per motivi lavorativi.
L’Amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio, difendendo la piena legittimità del provvedimento gravato ed instando per la reiezione dell’impugnativa.
Con ordinanza n. 81 del 2 maggio 2025 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare accedente al ricorso, ravvisando il pericolo di espulsione del cittadino extracomunitario.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione
DIRITTO
1. Per una migliore comprensione della controversia, è opportuno ripercorrere gli snodi salienti della vicenda.
In data 27 dicembre 2022 il signor -OMISSIS-, cittadino bangladese, ha instato per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all’art. 19, comma 2, lett. d- bis ) del d.lgs. n. 286/1998, in quanto affetto da -OMISSIS-; ciò a seguito del provvedimento della competente commissione territoriale che ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, ravvisando tuttavia gli estremi per la concessione del titolo per motivi sanitari (v. docc. 2-3-4 ricorrente). La Questura di Genova ha, quindi, emesso in favore dell’interessato il permesso per cure mediche con scadenza il 24 gennaio 2024 (doc. 5 ricorrente).
Con successiva domanda del 29 gennaio 2024 il-OMISSIS- ha chiesto la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (doc. 7 ricorrente), essendo stato assunto a tempo indeterminato e percependo una retribuzione mensile netta di circa € 1.200,00 (v. docc. 11-12 ricorrente).
Con il provvedimento in contestazione la Questura ha dichiarato irricevibile l’istanza di conversione, per essere stata inviata dopo la modifica dell’art. 6, comma 1- bis , del d.lgs. n. 286/1998 ad opera della legge n. 50/2023 di conversione del d.l. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), che ha espunto il permesso di soggiorno per cure mediche dal novero dei titoli convertibili in permessi per motivi lavorativi.
2. Tanto premesso, le censure ricorsuali colgono nel segno.
L’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, conv. in l. n. 50/2023, stabilisce che, “ Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente ”, ossia quella contenuta nell’art. 6, comma 1- bis , del d.lgs. n. 286/1998, che, prima della riforma, consentiva di convertire, tra gli altri, il titolo di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro.
Dopo un iniziale contrasto interpretativo, la giurisprudenza si è assestata nel senso che, alla stregua dei canoni ermeneutici letterale e logico-sistematico, l’ultrattività del regime pregresso vale per tutte le domande di rilascio del titolo originario trasmesse prima dell’entrata in vigore della legge abrogatrice, dovendo invece respingersi la tesi patrocinata dalla resistente secondo cui l’art. 7, comma 2, cit. farebbe riferimento alle sole richieste di conversione inoltrate anteriormente alla novella.
Infatti, la locuzione “ istanze presentate ” va chiaramente letta in connessione con la rubrica dell’art. 7, che elenca le categorie di permessi di soggiorno incise dalla riforma, tra cui vi è il titolo per cure mediche, oltre a quelli per protezione speciale, per vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio e per calamità naturali. Inoltre, il comma 3 dell’art. 7, riguardante specificamente i permessi per protezione speciale, dopo avere previsto la rinnovabilità una tantum dei titoli già rilasciati alla data di entrata in vigore del decreto Cutro, precisa che “ Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge ”: in tal guisa viene implicitamente confermato che, nella disciplina transitoria dettata dal comma 2 per tutti i titoli attinti dalla novella, la convertibilità è ancorata alla data di presentazione dell’istanza iniziale, rimanendo irrilevante il momento della domanda di conversione (cfr. Cons. St., sez. III, 5 dicembre 2025, n. 9634; Cons. St., sez. III, 30 giugno 2025, n. 5666; Cons. St., sez. III, ord. 11 ottobre 2024, n. 3747; T.A.R. Veneto, sez. III, 21 ottobre 2025, n. 1842; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 4 agosto 2025, n. 1878; T.A.R. Piemonte, sez. I, 15 maggio 2025, n. 818; T.A.R. Veneto, sez. III, ord. 23 gennaio 2025, n. 24).
Peraltro, oltre a salvaguardare l’affidamento dello straniero in possesso di un permesso di soggiorno suscettibile di evoluzione in un titolo abilitante all’attività lavorativa, la riferita interpretazione neutralizza le conseguenze aberranti potenzialmente derivanti da eventuali lungaggini nell’evasione della pratica concernente il primo titolo. Infatti, ben potrebbe accadere che due soggetti, pur trasmettendo la domanda in tempi coevi, ottengano il permesso di soggiorno in momenti ampiamente disallineati, sicché, seguendo l’opzione esegetica dell’Amministrazione, colui che lo ha ricevuto con maggiore ritardo e che, a cascata, invia l’istanza di conversione in una data posteriore rischierebbe di perdere la facoltà di mutamento per effetto del caso (v. sul punto Cons. St., sez. III, 5 dicembre 2025, n. 9634, cit.; T.A.R. Piemonte, sez. I, 15 maggio 2025, n. 818, cit.).
Dunque, il provvedimento oppugnato ha erroneamente obliterato l’applicazione della disciplina intertemporale recata dall’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, conv. in l. n. 50/2023, in base alla quale il-OMISSIS-, avendo presentato la domanda di permesso per cure mediche anteriormente al 6 maggio 2023, data di entrata in vigore della legge di riforma, può beneficiare della facoltà di conversione in un titolo di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Per completezza, si osserva che la conclusione assunta non è scalfita dalla circostanza, evidenziata dalla difesa erariale, che l’interessato abbia inoltrato la richiesta di conversione cinque giorni dopo la scadenza del permesso per motivi sanitari.
Invero, a prescindere dall’inammissibilità del tentativo di integrazione postuma del provvedimento in sede giudiziale, per consolidato orientamento pretorio la domanda di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno non è soggetta ad un termine decadenziale: infatti, la legge non commina sanzioni per l’inosservanza del termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza del titolo, indicato dall’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 per la presentazione dell’istanza intesa ad ottenere un nuovo permesso (in tal senso cfr., ex multis , Cons. St., sez. III, 8 settembre 2022, n. 7849; Cons. St., sez. III, 29 dicembre 2020, nn. 8446-8447; Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1228; Cons. St., sez. III, 15 settembre 2016, n. 3884; Cons. St., sez. III, 30 dicembre 2015, n. 5878; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 21 novembre 2025, n. 2529; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 30 giugno 2025, n. 1147; T.A.R. Toscana, sez. II, 22 aprile 2024, n. 486).
4. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa fondato e va, quindi, accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
5. In considerazione dell’esistenza anche di un indirizzo giurisprudenziale discorde al momento dell’adozione dell’atto gravato, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti, fatta eccezione per il contributo unificato che, stante l’esito favorevole del giudizio, dovrà essere rimborsato al ricorrente dall’Amministrazione dell’Interno soccombente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate; refusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione dell’Interno, con distrazione in favore degli avvocati Pietro Di Stefano e Benedetta Tonetti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EP US, Presidente
IL FE, Primo Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL FE | EP US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.