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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5831/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5831 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
in persona del l.r.p.t., con gli avv.ti Vincenzo Forti e Federica Parrinello. Parte_1
ATTRICE
E
, con l'avv. Maria Cristina Anelli. CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“-Accertato l'inadempimento contrattuale da parte della dipendente della sig.ra Parte_1 CP_1
-in via principale condannare la stessa, ex art. 2119 c.c., a risarcire la società ricorrente dei danni equitativamente quantificati in € 15.000,00, o la minor somma ritenuta di giustizia e comunque non inferiore all'ammontare delle cinque mensilità non lavorate da parte della dipendente corrispondenti ad € 7.196,80;
-in subordine condannare la resistente al pagamento, ex art. 2119 c.c., delle cinque mensilità lorde mancanti sino allo scadere del contratto, non lavorate a causa delle illegittime dimissioni della sig.ra ammontanti CP_1 ad €7.196,80 o la diversa minore o maggiore somma, purchè entro i limiti del valore della causa, che dovesse essere ritenuta di giustizia all'esito del giudizio;
-con integrale rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge”.
La parte convenuta si è costituita in giudizio contestando le pretese avversarie.
***
1. Con il presente ricorso la società attrice ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalle dimissioni rassegnate dalla convenuta con missiva del 7.11.2023.
2. Al riguardo, la parte convenuta:
1 - ha eccepito la nullità del termine apposto sul contratto concluso tra le parti;
- ha sostenuto che il contratto si era risolto per mutuo consenso alla luce del pagamento del t.f.r.;
- ha sostenuto che, in ogni caso, che le dimissioni dovevano ritenersi sorrette da giusta causa poiché “la società non aveva alcuna intenzione d'assumere con un contratto stabile la SI.ra (cfr. pag. 8 della CP_1 memoria).
3. L'eccezione di nullità del termine si rileva inconferente ai fini del decidere.
Ed invero, ove anche venisse accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza della nullità del termine apposto sul contratto, le dimissioni della convenuta non verrebbero assoggettate a un diverso regime, ma dovrebbero comunque essere vagliate in presenza di una domanda risarcitoria.
4. Quanto alla deduzione in ordine all'asserita risoluzione per mutuo consenso, la stessa è rimasta indimostrata, non potendo attribuirsi alcun rilievo probatorio alla mera erogazione del t.f.r.
5. Allo stesso modo, non può darsi seguito alla tesi di parte convenuta in ordine alla giusta causa di dimissioni: il solo fatto che la società abbia prospettato alla convenuta di non assumerla a tempo indeterminato alla scadenza del termine non costituisce una condotta di inadempimento e non rende quindi giusta la causa di dimissioni.
6. Escluse la risoluzione consensuale e la giusta causa delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice, occorre adesso esaminare la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla parte attrice.
7. La difesa della datrice ha così descritto la sua pretesa risarcitoria (cfr. pag. 2 del ricorso):
“la società subiva un ingente danno economico a causa delle ingiustificate dimissioni della propria Parte_1 dipendente, non potendo più assicurare la dovuta formazione pratica ai propri corsisti e dunque vedendosi costretta ad indirizzarli verso altra tolettatura (la “Vanity pet” di , sostenendo un costo complessivo di € 6.600,00 Persona_1
(€ 1.100,00 per ognuno dei sei corsisti);
…
-che oltre a tale danno certo e quantificabile, la subiva un ulteriore danno altresì certo, seppur non Parte_1 esattamente quantificabile, dovuto alle dimissioni della dipendente e consistente nell'interruzione delle attività di CP_1 reclutamento di ulteriori corsisti;
-si aggiunga, infine, che la società ricorrente ha dovuto attivarsi per la sostituzione della dipendente , con tutti CP_1 costi che ciò ha comportato sia in termini di tempo che di formazione della nuova risorsa”.
8. Orbene, con riferimento all'esborso sostenuto per indirizzare i corsisti verso la differente tolettatura
“Vanity Pet”, non sembra potersi parlare di un danno emergente dacché, come anche eccepito dalla convenuta, si tratta di un importo inferiore a quello che la società avrebbe dovuto corrispondere alla convenuta, a titolo di retribuzione, se la stessa fosse rimasta a lavorare.
In tal senso, se la convenuta fosse rimasta alle dipendenze della società, l'attrice avrebbe dovuto versarle somme perfino maggiori rispetto a quanto pagato alla tolettatura “Vanity Pet”.
2 Pertanto, l'esborso in questione non può qualificarsi come pregiudizio risarcibile.
9. Quanto all'ulteriore danno connesso alla “interruzione delle attività di reclutamento di ulteriori corsisti”, tale danno non risulta provato, tenuto conto che la teste ha riferito di aver lavorato, in Testimone_1 qualità collaboratrice a tempo pieno per la presso il negozio di Cassina de Pecchi Via Parte_1 dei Tigli n. 23, dal 5.12.2023 fino al 31.12.2023 e successivamente dal 9.1.2024 al 17.2.2024, occupandosi della toelettatura e dei corsi di toelettatura.
Dalle dichiarazioni della testimone è dunque possibile evincere che, una volta dimessasi la convenuta, la società aveva reperito sin da subito un'altra lavoratrice, che ha svolto le medesime mansioni della convenuta e ha garantito lo svolgimento dei corsi presso il negozio di Cassina de Pecchi.
10. Per quanto riguarda poi l'ultima pretesa di risarcimento del danno correlato ai costi necessari per la sostituzione della convenuta e la formazione della nuova risorsa, la domanda si presenta estremamente generica, non rinvenendosi alcuna indicazione dei costi effettivamente subiti, e comunque risulta confutata dalla deposizione della teste (che ha lavorato per la società sin dal 5.12.2023 ed era Tes_1 già formata, poiché aveva seguito un corso di toelettatura presso la società da settembre 2023 fino a metà ottobre 2023).
11. In definitiva, le domande risarcitorie devono essere respinte.
12. Le posizioni di reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- accerta che la convenuta si è dimessa senza giusta causa;
- rigetta le altre domande di parte attrice;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 19.02.2025
Il giudice
Franco Caroleo
3
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5831 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
in persona del l.r.p.t., con gli avv.ti Vincenzo Forti e Federica Parrinello. Parte_1
ATTRICE
E
, con l'avv. Maria Cristina Anelli. CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“-Accertato l'inadempimento contrattuale da parte della dipendente della sig.ra Parte_1 CP_1
-in via principale condannare la stessa, ex art. 2119 c.c., a risarcire la società ricorrente dei danni equitativamente quantificati in € 15.000,00, o la minor somma ritenuta di giustizia e comunque non inferiore all'ammontare delle cinque mensilità non lavorate da parte della dipendente corrispondenti ad € 7.196,80;
-in subordine condannare la resistente al pagamento, ex art. 2119 c.c., delle cinque mensilità lorde mancanti sino allo scadere del contratto, non lavorate a causa delle illegittime dimissioni della sig.ra ammontanti CP_1 ad €7.196,80 o la diversa minore o maggiore somma, purchè entro i limiti del valore della causa, che dovesse essere ritenuta di giustizia all'esito del giudizio;
-con integrale rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge”.
La parte convenuta si è costituita in giudizio contestando le pretese avversarie.
***
1. Con il presente ricorso la società attrice ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalle dimissioni rassegnate dalla convenuta con missiva del 7.11.2023.
2. Al riguardo, la parte convenuta:
1 - ha eccepito la nullità del termine apposto sul contratto concluso tra le parti;
- ha sostenuto che il contratto si era risolto per mutuo consenso alla luce del pagamento del t.f.r.;
- ha sostenuto che, in ogni caso, che le dimissioni dovevano ritenersi sorrette da giusta causa poiché “la società non aveva alcuna intenzione d'assumere con un contratto stabile la SI.ra (cfr. pag. 8 della CP_1 memoria).
3. L'eccezione di nullità del termine si rileva inconferente ai fini del decidere.
Ed invero, ove anche venisse accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza della nullità del termine apposto sul contratto, le dimissioni della convenuta non verrebbero assoggettate a un diverso regime, ma dovrebbero comunque essere vagliate in presenza di una domanda risarcitoria.
4. Quanto alla deduzione in ordine all'asserita risoluzione per mutuo consenso, la stessa è rimasta indimostrata, non potendo attribuirsi alcun rilievo probatorio alla mera erogazione del t.f.r.
5. Allo stesso modo, non può darsi seguito alla tesi di parte convenuta in ordine alla giusta causa di dimissioni: il solo fatto che la società abbia prospettato alla convenuta di non assumerla a tempo indeterminato alla scadenza del termine non costituisce una condotta di inadempimento e non rende quindi giusta la causa di dimissioni.
6. Escluse la risoluzione consensuale e la giusta causa delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice, occorre adesso esaminare la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla parte attrice.
7. La difesa della datrice ha così descritto la sua pretesa risarcitoria (cfr. pag. 2 del ricorso):
“la società subiva un ingente danno economico a causa delle ingiustificate dimissioni della propria Parte_1 dipendente, non potendo più assicurare la dovuta formazione pratica ai propri corsisti e dunque vedendosi costretta ad indirizzarli verso altra tolettatura (la “Vanity pet” di , sostenendo un costo complessivo di € 6.600,00 Persona_1
(€ 1.100,00 per ognuno dei sei corsisti);
…
-che oltre a tale danno certo e quantificabile, la subiva un ulteriore danno altresì certo, seppur non Parte_1 esattamente quantificabile, dovuto alle dimissioni della dipendente e consistente nell'interruzione delle attività di CP_1 reclutamento di ulteriori corsisti;
-si aggiunga, infine, che la società ricorrente ha dovuto attivarsi per la sostituzione della dipendente , con tutti CP_1 costi che ciò ha comportato sia in termini di tempo che di formazione della nuova risorsa”.
8. Orbene, con riferimento all'esborso sostenuto per indirizzare i corsisti verso la differente tolettatura
“Vanity Pet”, non sembra potersi parlare di un danno emergente dacché, come anche eccepito dalla convenuta, si tratta di un importo inferiore a quello che la società avrebbe dovuto corrispondere alla convenuta, a titolo di retribuzione, se la stessa fosse rimasta a lavorare.
In tal senso, se la convenuta fosse rimasta alle dipendenze della società, l'attrice avrebbe dovuto versarle somme perfino maggiori rispetto a quanto pagato alla tolettatura “Vanity Pet”.
2 Pertanto, l'esborso in questione non può qualificarsi come pregiudizio risarcibile.
9. Quanto all'ulteriore danno connesso alla “interruzione delle attività di reclutamento di ulteriori corsisti”, tale danno non risulta provato, tenuto conto che la teste ha riferito di aver lavorato, in Testimone_1 qualità collaboratrice a tempo pieno per la presso il negozio di Cassina de Pecchi Via Parte_1 dei Tigli n. 23, dal 5.12.2023 fino al 31.12.2023 e successivamente dal 9.1.2024 al 17.2.2024, occupandosi della toelettatura e dei corsi di toelettatura.
Dalle dichiarazioni della testimone è dunque possibile evincere che, una volta dimessasi la convenuta, la società aveva reperito sin da subito un'altra lavoratrice, che ha svolto le medesime mansioni della convenuta e ha garantito lo svolgimento dei corsi presso il negozio di Cassina de Pecchi.
10. Per quanto riguarda poi l'ultima pretesa di risarcimento del danno correlato ai costi necessari per la sostituzione della convenuta e la formazione della nuova risorsa, la domanda si presenta estremamente generica, non rinvenendosi alcuna indicazione dei costi effettivamente subiti, e comunque risulta confutata dalla deposizione della teste (che ha lavorato per la società sin dal 5.12.2023 ed era Tes_1 già formata, poiché aveva seguito un corso di toelettatura presso la società da settembre 2023 fino a metà ottobre 2023).
11. In definitiva, le domande risarcitorie devono essere respinte.
12. Le posizioni di reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- accerta che la convenuta si è dimessa senza giusta causa;
- rigetta le altre domande di parte attrice;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 19.02.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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