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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4971/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4971/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Roberto CHIACCHIARI,
), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Franco LELLA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1 “nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto da alcuno dei coniugi in favore dell'altro in quanto gli stessi sono economicamente autosufficienti.
- Prevedere che i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto.
- Prendere atto che i coniugi dichiarano che ogni rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi intercorrente è già stato regolato e definito a parte e, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni scaturenti dalla prodotta scrittura privata, di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, ragione ed azione.”
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che
nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al
10/3/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FOSSACESIA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2018 Atto n.10 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando 2 sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/3/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4971/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Roberto CHIACCHIARI,
), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Franco LELLA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1 “nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto da alcuno dei coniugi in favore dell'altro in quanto gli stessi sono economicamente autosufficienti.
- Prevedere che i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto.
- Prendere atto che i coniugi dichiarano che ogni rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi intercorrente è già stato regolato e definito a parte e, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni scaturenti dalla prodotta scrittura privata, di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, ragione ed azione.”
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che
nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al
10/3/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FOSSACESIA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2018 Atto n.10 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando 2 sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/3/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
3