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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 5283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5283 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4257/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
AN RA, LL FR e ET AR presso lo studio dei quali in Roma Via Varrone, 9 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1 di Milano rappresentati e
[...] difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n°
80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco Serafino (CF e dall'Avv. Stefano Rovelli C.F._2
(CF ), funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente C.F._3 Controparte_1 domiciliato presso l' di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 Controparte_2 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini
n.24, Pec: Email_1
RESISTENTE
pagina 1 di 8 Oggetto: Altre ipotesi.
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 7.4.2025, la ricorrente , Parte_1 docente di sostegno inserita nella prima fascia della classe di concorso ADSS – Sostegno Secondo grado - Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), in quanto in attesa del riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania, premesso di essere inserita nelle Graduatorie aggiuntive di prima fascia per la classe di concorso ADSS, in posizione n. 388, con un punteggio di 40 Cont (doc. 1 ric.), ha convenuto in giudizio il lamentando “la mancata assegnazione di incarico di ruolo su posto di sostegno ai sensi dell'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 in base al punteggio complessivo riportato negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali supplenza (GPS) per l'anno scolastico 2021/2022, nonché ai sensi dell' art. 7, comma 2 bis, della legge 29 luglio 2024
n. 106, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, recante
“disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca” e chiede il
“Riconoscimento del punteggio e risarcimento del danno a causa della mancata attribuzione di incarico ai sensi dell'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, su posto di sostegno (classe di concorso ADSS)”.
La docente chiede quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla attribuzione di incarico di insegnamento sulla base della posizione originariamente indicata nella graduatoria GPS ADSS prima fascia dell'anno scolastico 2021-2022, ai sensi dell'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché ai sensi dell'art. 7, comma 2 bis, della legge 29 luglio 2024 n. 106, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, e, per l'effetto,
b. ordinare, alla resistente Amministrazione, di disporre il conferimento di incarico di insegnamento ai sensi dell'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché ai sensi dell'art. 7, comma 2 bis, della legge 29 luglio 2024 n. 106, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, mediante svolgimento del periodo di prova.
pagina 2 di 8 c. Disporre in ogni caso il riconoscimento alla ricorrente del punteggio spettante per il servizio che ella avrebbe complessivamente prestato, ove non fosse stata depennata, nella misura di 12 punti per anno scolastico, ed il corrispettivo economico dovuto ai sensi del CCNL di categoria per i mesi di forzata astensione dal servizio, anche sotto forma di risarcimento del danno, in misura non inferiore ad € 15.600 annui, fatti salvi migliori conteggi” con vittoria delle spese di lite.
Il convenuto si è costituito affermando la piena legittimità del suo operato e contestando, nel CP_1 merito, la fondatezza del ricorso.
Il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha fissato per discussione l'udienza del 27.11.2025, all'esito della quale, presente solo parte ricorrente non comparso il , CP_1 la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
Con l'odierno ricorso la ricorrente ha dedotto che:
- sebbene fosse in posizione utile per la sottoscrizione di un contratto ai sensi dell'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che consente, finito l'anno di prova di prova, di accedere al ruolo nella scuola con contratto a tempo indeterminato, non riceveva alcun incarico;
- che l'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021 n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID – 19 per le imprese, la salute, i giovani, il lavoro e i servizi territoriali” ha previsto l'inserimento in ruolo di insegnanti di sostegno mediante una procedura straordinaria per l'anno scolastico 2021/2022
(doc.2 ric.);
- che il successivo decreto del n. 242 del 30 luglio 2021 (doc.3 ric.) ha Controparte_4 poi disciplinato le modalità di attuazione della norma, disponendo che “I candidati cui è conferito l'incarico a tempo determinato ai fini dell'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. […] In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato”;
- che in attuazione del DM 242 del 30 luglio 2021, l' di Milano determinava Controparte_1 le disponibilità di posti per l'immissione in ruolo degli insegnanti di sostegno ai sensi dell'art. 59 del d.l.73/2021, indicando 498 posti disponibili per la classe ADSS (doc.4 ric.);
pagina 3 di 8 - che la ricorrente, in virtù della propria posizione n. 388, avrebbe avuto diritto al ruolo in base alle disponibilità dei vari istituti, ma non le è stato attribuito alcun ulteriore incarico di insegnamento per l'anno scolastico 2021/2022, benché fosse in posizione utile per il conseguimento di incarichi, e pur risultando provato, per tabulas, l'assegnazione di posti sul sostegno da prima fascia, classe di concorso ADSS, anche a docenti con punteggio inferiore al proprio (doc. 5);
- che poi la docente ha conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in Italia, nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 (doc. 6), anche a seguito di ciò, tuttavia, alla medesima non era conferito alcun incarico a tempo indeterminato.
- che l'art. 7, comma 2 bis, della legge 29 luglio 2024 n. 106, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, recante “disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca” ha successivamente stabilito che: “Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell'ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all'estero di cui al comma 1”.
La ricorrente rileva che, per effetto della predetta norma, ha diritto al consolidamento della posizione originariamente acquisita nella prima fascia delle suindicate graduatorie 2021-2022, con diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato, stante la pendenza del procedimento di riconoscimento del proprio titolo di formazione professionale.
*
Il ricorso è infondato per le ragioni si seguito esposte.
Quanto alla richiesta della docente di sentire accertato il suo diritto alla attribuzione di incarico di insegnamento sulla base della posizione originariamente indicata nella graduatoria GPS ADSS prima fascia dell'anno scolastico 2021-2022, ai sensi dell'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, la stessa non è meritevole di accoglimento.
pagina 4 di 8 L'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, la salute, i giovani, il lavoro e i servizi territoriali”, ha introdotto, in via straordinaria e limitatamente all'anno scolastico 2021/2022, una procedura eccezionale finalizzata all'immissione in ruolo dei docenti specializzati su posto di sostegno.
Le modalità attuative di tale procedura sono state disciplinate dal Decreto Ministeriale n. 242 del 30 luglio 2021, il quale ha previsto che i candidati destinatari di un incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 59, comma 4, del citato decreto-legge siano tenuti a svolgere un percorso annuale di formazione iniziale e di prova, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59.
Ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 59, l'assunzione a tempo indeterminato è subordinata al positivo superamento del percorso di formazione e del periodo di prova. In caso di esito favorevole, il docente è immesso in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di effettivo inizio del servizio, e confermato presso la medesima istituzione scolastica nella quale ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.
Più nel dettaglio, il citato art. 59, comma 4, dispone, in via del tutto eccezionale, che i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, siano assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti iscritti nella prima fascia delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze (GPS) ovvero nei relativi elenchi aggiuntivi, ai quali possono accedere, anche con riserva, i candidati che abbiano conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Cont Nel caso in esame, la docente risultava inserita, come rilevato dallo stesso , Parte_1 con riserva nella prima fascia delle GPS per la classe di concorso ADSS, come da pubblicazione ufficiale dell'Ambito Territoriale di Milano con provvedimento n. 11174 del 27 agosto 2021.
La ricorrente, per sua stessa ammissione, non ha ottenuto il provvedimento di riconoscimento ed equiparazione del titolo di specializzazione conseguito all'estero da parte del , limitandosi a CP_1 dedurre al cap. 2 del ricorso di aver inoltrato la predetta istanza entro il termine del 31.7.2021, senza produrre alcunché in atti, né il presunto titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, né
l'istanza di riconoscimento del medesimo titolo, da inoltrarsi entro i termini di legge e presso l'organo amministrativo competente, ovvero il , ai sensi dell'art. 3, Controparte_5 comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 189/2009.
pagina 5 di 8 Tali elementi costituiscono il presupposto logico-giuridico imprescindibile non solo per l'eventuale inserimento in graduatoria, ma anche per la partecipazione alle procedure straordinarie di immissione in ruolo ex art. 59, comma 4, D.L. n. 73/2021, richiamate dalla stessa ricorrente.
La ragione per cui la ricorrente è stata esclusa dalle immissioni in ruolo per l'anno 2021/2022 è da rinvenirsi sia nel suo inserimento con riserva sia nel fatto che la stessa non ha dimostrato l'avvenuto riconoscimento del suo titolo estero da parte del , il che non le ha permesso di partecipare alle CP_1 procedure di immissione in ruolo ex art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73.
Tale inserimento “con riserva” precludeva, infatti, la possibilità di partecipare alle operazioni di nomina in ruolo, in quanto condizione imprescindibile per l'accesso alla procedura straordinaria era l'inserimento a pieno titolo nella graduatoria.
La mancanza di un titolo pienamente riconosciuto e, conseguentemente, di un inserimento definitivo, impediva dunque alla docente di poter legittimamente aspirare all'immissione in ruolo ai sensi della disciplina straordinaria delineata dal citato art. 59.
La citata disposizione riconosce la possibilità, “in via straordinaria ed esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022” di assegnare “i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo (…) con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6- bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”.
La norma riconosce la possibilità di inserirsi con riserva in attesa di accertamento del possesso dei titoli dichiarati dagli istanti. La norma parla, infatti, di riserva di accertamento che è cosa ben diversa dal riconoscimento del titolo.
Per poter legittimamente aspirare all'immissione in ruolo ai sensi della disciplina straordinaria delineata dal citato art. 59, la ricorrente avrebbe dovuto soddisfare il duplice requisito del possesso del titolo estero (requisito che l'amministrazione scolastica si sarebbe potuta riservare di accertare in qualsiasi momento) e il riconoscimento del titolo anzidetto da parte del , che nel caso in CP_1 esame la ricorrente non ha dimostrato di aver conseguito.
La semplice presentazione di una domanda di riconoscimento, peraltro, nel caso di specie neppure provata, non può, di per sé, legittimare alcuna pretesa di conferimento di incarico di insegnamento.
pagina 6 di 8 Sul punto, si richiama la sentenza del T.A.R. Lazio n. 7885 del 5 luglio 2021, che ha chiarito come la fattispecie rientri nell'ambito dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 189/2009, di competenza esclusiva del MUR, e ha ribadito come il procedimento volto al riconoscimento dei titoli esteri debba necessariamente concludersi con un provvedimento espresso dell'amministrazione competente.
Peraltro, come previsto dal D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altri Stati membri dell'Unione Europea non è né automatico né incondizionato, ma è subordinato a un rigoroso esame comparativo dei percorsi formativi tra il Paese di origine e quello di destinazione. Tale principio è stato riaffermato anche dal Tribunale di Milano (RG n. 6868/2021), con decisione che sottolinea la necessità di salvaguardare la qualità e l'omogeneità della formazione docente in Italia.
*
La ricorrente ha dedotto altresì di aver diritto al consolidamento della posizione originariamente conseguita per effetto dell'inserimento nelle graduatorie GPS, classe di concorso ADSS, di prima fascia, per essere in possesso di una specializzazione su posto di sostegno, ottenuta in Italia, (c.d. TFA sostegno), nell'anno scolastico 2022/2023 (doc. 6).
A detta della docente, l'art. 7, comma 2 bis, della legge 29 luglio 2024 n. 106 le riconosce il diritto ad ottenere il consolidamento della propria posizione originaria, e la conseguente possibilità di stipulare un contratto ai sensi dell'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
L'art. 7, comma 2 bis, della legge 29 luglio 2024 n. 106, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, recante “disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca” dispone che “Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell'ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all'estero di cui al comma 1”.
Tale norma non cambia i termini della questione.
Tale disposizione normativa prevede, per chi ha poi conseguito in Italia il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, il “consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente”.
È evidente che tale norma non attribuisca al docente alcun diritto all'attribuzione di un incarico di insegnamento sulla base della posizione originariamente indicata nella graduatoria GPS ADSS. pagina 7 di 8 Cont Peraltro, come dedotto e dimostrato dal per l'anno scolastico 2022/2023, a fronte di 510 posti disponibili, la ricorrente risultava collocata in posizione n. 754, ben al di fuori del contingente utile.
Analogamente, per l'a.s. 2023/2024, la docente risultava collocata in I fascia, posizione n. 868 con punti 44,00, mentre il contingente dei docenti individuati per la stipula di contratti si fermava alla posizione n. 810 con punti 50,00. Infine, anche per l'a.s. 2024/2025, la ricorrente occupava la posizione n. 532 con punti 95,00, a fronte di un contingente di individuati che si fermava alla posizione n. 49 con punteggio 156,00.
Tali dati confermano l'assenza di un diritto concreto all'assegnazione di un incarico nei periodi di riferimento.
Per tali motivi il ricorso va integralmente rigettato. Cont Tenuto conto della posizione delle parti e della condotta processuale del , si ritiene che sussistano giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione-
Così deciso in Milano, il 27.11.2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Julie Martini
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4257/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
AN RA, LL FR e ET AR presso lo studio dei quali in Roma Via Varrone, 9 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1 di Milano rappresentati e
[...] difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n°
80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco Serafino (CF e dall'Avv. Stefano Rovelli C.F._2
(CF ), funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente C.F._3 Controparte_1 domiciliato presso l' di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 Controparte_2 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini
n.24, Pec: Email_1
RESISTENTE
pagina 1 di 8 Oggetto: Altre ipotesi.
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 7.4.2025, la ricorrente , Parte_1 docente di sostegno inserita nella prima fascia della classe di concorso ADSS – Sostegno Secondo grado - Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), in quanto in attesa del riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania, premesso di essere inserita nelle Graduatorie aggiuntive di prima fascia per la classe di concorso ADSS, in posizione n. 388, con un punteggio di 40 Cont (doc. 1 ric.), ha convenuto in giudizio il lamentando “la mancata assegnazione di incarico di ruolo su posto di sostegno ai sensi dell'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 in base al punteggio complessivo riportato negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali supplenza (GPS) per l'anno scolastico 2021/2022, nonché ai sensi dell' art. 7, comma 2 bis, della legge 29 luglio 2024
n. 106, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, recante
“disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca” e chiede il
“Riconoscimento del punteggio e risarcimento del danno a causa della mancata attribuzione di incarico ai sensi dell'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, su posto di sostegno (classe di concorso ADSS)”.
La docente chiede quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla attribuzione di incarico di insegnamento sulla base della posizione originariamente indicata nella graduatoria GPS ADSS prima fascia dell'anno scolastico 2021-2022, ai sensi dell'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché ai sensi dell'art. 7, comma 2 bis, della legge 29 luglio 2024 n. 106, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, e, per l'effetto,
b. ordinare, alla resistente Amministrazione, di disporre il conferimento di incarico di insegnamento ai sensi dell'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché ai sensi dell'art. 7, comma 2 bis, della legge 29 luglio 2024 n. 106, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, mediante svolgimento del periodo di prova.
pagina 2 di 8 c. Disporre in ogni caso il riconoscimento alla ricorrente del punteggio spettante per il servizio che ella avrebbe complessivamente prestato, ove non fosse stata depennata, nella misura di 12 punti per anno scolastico, ed il corrispettivo economico dovuto ai sensi del CCNL di categoria per i mesi di forzata astensione dal servizio, anche sotto forma di risarcimento del danno, in misura non inferiore ad € 15.600 annui, fatti salvi migliori conteggi” con vittoria delle spese di lite.
Il convenuto si è costituito affermando la piena legittimità del suo operato e contestando, nel CP_1 merito, la fondatezza del ricorso.
Il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha fissato per discussione l'udienza del 27.11.2025, all'esito della quale, presente solo parte ricorrente non comparso il , CP_1 la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
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Con l'odierno ricorso la ricorrente ha dedotto che:
- sebbene fosse in posizione utile per la sottoscrizione di un contratto ai sensi dell'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che consente, finito l'anno di prova di prova, di accedere al ruolo nella scuola con contratto a tempo indeterminato, non riceveva alcun incarico;
- che l'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021 n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID – 19 per le imprese, la salute, i giovani, il lavoro e i servizi territoriali” ha previsto l'inserimento in ruolo di insegnanti di sostegno mediante una procedura straordinaria per l'anno scolastico 2021/2022
(doc.2 ric.);
- che il successivo decreto del n. 242 del 30 luglio 2021 (doc.3 ric.) ha Controparte_4 poi disciplinato le modalità di attuazione della norma, disponendo che “I candidati cui è conferito l'incarico a tempo determinato ai fini dell'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. […] In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato”;
- che in attuazione del DM 242 del 30 luglio 2021, l' di Milano determinava Controparte_1 le disponibilità di posti per l'immissione in ruolo degli insegnanti di sostegno ai sensi dell'art. 59 del d.l.73/2021, indicando 498 posti disponibili per la classe ADSS (doc.4 ric.);
pagina 3 di 8 - che la ricorrente, in virtù della propria posizione n. 388, avrebbe avuto diritto al ruolo in base alle disponibilità dei vari istituti, ma non le è stato attribuito alcun ulteriore incarico di insegnamento per l'anno scolastico 2021/2022, benché fosse in posizione utile per il conseguimento di incarichi, e pur risultando provato, per tabulas, l'assegnazione di posti sul sostegno da prima fascia, classe di concorso ADSS, anche a docenti con punteggio inferiore al proprio (doc. 5);
- che poi la docente ha conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in Italia, nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 (doc. 6), anche a seguito di ciò, tuttavia, alla medesima non era conferito alcun incarico a tempo indeterminato.
- che l'art. 7, comma 2 bis, della legge 29 luglio 2024 n. 106, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, recante “disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca” ha successivamente stabilito che: “Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell'ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all'estero di cui al comma 1”.
La ricorrente rileva che, per effetto della predetta norma, ha diritto al consolidamento della posizione originariamente acquisita nella prima fascia delle suindicate graduatorie 2021-2022, con diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato, stante la pendenza del procedimento di riconoscimento del proprio titolo di formazione professionale.
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Il ricorso è infondato per le ragioni si seguito esposte.
Quanto alla richiesta della docente di sentire accertato il suo diritto alla attribuzione di incarico di insegnamento sulla base della posizione originariamente indicata nella graduatoria GPS ADSS prima fascia dell'anno scolastico 2021-2022, ai sensi dell'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, la stessa non è meritevole di accoglimento.
pagina 4 di 8 L'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, la salute, i giovani, il lavoro e i servizi territoriali”, ha introdotto, in via straordinaria e limitatamente all'anno scolastico 2021/2022, una procedura eccezionale finalizzata all'immissione in ruolo dei docenti specializzati su posto di sostegno.
Le modalità attuative di tale procedura sono state disciplinate dal Decreto Ministeriale n. 242 del 30 luglio 2021, il quale ha previsto che i candidati destinatari di un incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 59, comma 4, del citato decreto-legge siano tenuti a svolgere un percorso annuale di formazione iniziale e di prova, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59.
Ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 59, l'assunzione a tempo indeterminato è subordinata al positivo superamento del percorso di formazione e del periodo di prova. In caso di esito favorevole, il docente è immesso in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di effettivo inizio del servizio, e confermato presso la medesima istituzione scolastica nella quale ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.
Più nel dettaglio, il citato art. 59, comma 4, dispone, in via del tutto eccezionale, che i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, siano assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti iscritti nella prima fascia delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze (GPS) ovvero nei relativi elenchi aggiuntivi, ai quali possono accedere, anche con riserva, i candidati che abbiano conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Cont Nel caso in esame, la docente risultava inserita, come rilevato dallo stesso , Parte_1 con riserva nella prima fascia delle GPS per la classe di concorso ADSS, come da pubblicazione ufficiale dell'Ambito Territoriale di Milano con provvedimento n. 11174 del 27 agosto 2021.
La ricorrente, per sua stessa ammissione, non ha ottenuto il provvedimento di riconoscimento ed equiparazione del titolo di specializzazione conseguito all'estero da parte del , limitandosi a CP_1 dedurre al cap. 2 del ricorso di aver inoltrato la predetta istanza entro il termine del 31.7.2021, senza produrre alcunché in atti, né il presunto titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, né
l'istanza di riconoscimento del medesimo titolo, da inoltrarsi entro i termini di legge e presso l'organo amministrativo competente, ovvero il , ai sensi dell'art. 3, Controparte_5 comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 189/2009.
pagina 5 di 8 Tali elementi costituiscono il presupposto logico-giuridico imprescindibile non solo per l'eventuale inserimento in graduatoria, ma anche per la partecipazione alle procedure straordinarie di immissione in ruolo ex art. 59, comma 4, D.L. n. 73/2021, richiamate dalla stessa ricorrente.
La ragione per cui la ricorrente è stata esclusa dalle immissioni in ruolo per l'anno 2021/2022 è da rinvenirsi sia nel suo inserimento con riserva sia nel fatto che la stessa non ha dimostrato l'avvenuto riconoscimento del suo titolo estero da parte del , il che non le ha permesso di partecipare alle CP_1 procedure di immissione in ruolo ex art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73.
Tale inserimento “con riserva” precludeva, infatti, la possibilità di partecipare alle operazioni di nomina in ruolo, in quanto condizione imprescindibile per l'accesso alla procedura straordinaria era l'inserimento a pieno titolo nella graduatoria.
La mancanza di un titolo pienamente riconosciuto e, conseguentemente, di un inserimento definitivo, impediva dunque alla docente di poter legittimamente aspirare all'immissione in ruolo ai sensi della disciplina straordinaria delineata dal citato art. 59.
La citata disposizione riconosce la possibilità, “in via straordinaria ed esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022” di assegnare “i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo (…) con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6- bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”.
La norma riconosce la possibilità di inserirsi con riserva in attesa di accertamento del possesso dei titoli dichiarati dagli istanti. La norma parla, infatti, di riserva di accertamento che è cosa ben diversa dal riconoscimento del titolo.
Per poter legittimamente aspirare all'immissione in ruolo ai sensi della disciplina straordinaria delineata dal citato art. 59, la ricorrente avrebbe dovuto soddisfare il duplice requisito del possesso del titolo estero (requisito che l'amministrazione scolastica si sarebbe potuta riservare di accertare in qualsiasi momento) e il riconoscimento del titolo anzidetto da parte del , che nel caso in CP_1 esame la ricorrente non ha dimostrato di aver conseguito.
La semplice presentazione di una domanda di riconoscimento, peraltro, nel caso di specie neppure provata, non può, di per sé, legittimare alcuna pretesa di conferimento di incarico di insegnamento.
pagina 6 di 8 Sul punto, si richiama la sentenza del T.A.R. Lazio n. 7885 del 5 luglio 2021, che ha chiarito come la fattispecie rientri nell'ambito dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 189/2009, di competenza esclusiva del MUR, e ha ribadito come il procedimento volto al riconoscimento dei titoli esteri debba necessariamente concludersi con un provvedimento espresso dell'amministrazione competente.
Peraltro, come previsto dal D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altri Stati membri dell'Unione Europea non è né automatico né incondizionato, ma è subordinato a un rigoroso esame comparativo dei percorsi formativi tra il Paese di origine e quello di destinazione. Tale principio è stato riaffermato anche dal Tribunale di Milano (RG n. 6868/2021), con decisione che sottolinea la necessità di salvaguardare la qualità e l'omogeneità della formazione docente in Italia.
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La ricorrente ha dedotto altresì di aver diritto al consolidamento della posizione originariamente conseguita per effetto dell'inserimento nelle graduatorie GPS, classe di concorso ADSS, di prima fascia, per essere in possesso di una specializzazione su posto di sostegno, ottenuta in Italia, (c.d. TFA sostegno), nell'anno scolastico 2022/2023 (doc. 6).
A detta della docente, l'art. 7, comma 2 bis, della legge 29 luglio 2024 n. 106 le riconosce il diritto ad ottenere il consolidamento della propria posizione originaria, e la conseguente possibilità di stipulare un contratto ai sensi dell'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
L'art. 7, comma 2 bis, della legge 29 luglio 2024 n. 106, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, recante “disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca” dispone che “Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell'ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all'estero di cui al comma 1”.
Tale norma non cambia i termini della questione.
Tale disposizione normativa prevede, per chi ha poi conseguito in Italia il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, il “consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente”.
È evidente che tale norma non attribuisca al docente alcun diritto all'attribuzione di un incarico di insegnamento sulla base della posizione originariamente indicata nella graduatoria GPS ADSS. pagina 7 di 8 Cont Peraltro, come dedotto e dimostrato dal per l'anno scolastico 2022/2023, a fronte di 510 posti disponibili, la ricorrente risultava collocata in posizione n. 754, ben al di fuori del contingente utile.
Analogamente, per l'a.s. 2023/2024, la docente risultava collocata in I fascia, posizione n. 868 con punti 44,00, mentre il contingente dei docenti individuati per la stipula di contratti si fermava alla posizione n. 810 con punti 50,00. Infine, anche per l'a.s. 2024/2025, la ricorrente occupava la posizione n. 532 con punti 95,00, a fronte di un contingente di individuati che si fermava alla posizione n. 49 con punteggio 156,00.
Tali dati confermano l'assenza di un diritto concreto all'assegnazione di un incarico nei periodi di riferimento.
Per tali motivi il ricorso va integralmente rigettato. Cont Tenuto conto della posizione delle parti e della condotta processuale del , si ritiene che sussistano giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione-
Così deciso in Milano, il 27.11.2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Julie Martini
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