TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 07/04/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.P.U. 11-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Marianna Serrao Presidente
- dott.ssa Valentina Lisi Giudice
- dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 11/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
Pomezia (RM), Largo Urbino n.15, elettivamente domiciliata in Marino (RM), via Appia Nuova n.
102, presso lo studio dell'avv. Francesco Trovato, che la rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso;
creditrice ricorrente
nei confronti di
(C.F: ), elettivamente domiciliata in Sarteano (SI), via CP_1 C.F._1
Campo dei Fiori n. 5, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Rossi Valenti, che la rappresenta e difende, come da procura allegata alla memoria di costituzione;
resistente
Pag. 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 10.2.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla debitrice, ha chiesto dichiararsi l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa individuale , rappresentando di CP_1 vantare un credito pari a € 54.035,47, oltre interessi, in forza di decreto ingiuntivo n. 3821/2024 emesso il 25.3.2024 dal Tribunale di Roma per € 46.652,00, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 decorrenti dal 1 gennaio 2020, soltanto parzialmente pagato per la minore somma di € 11.972,00.
A sostegno della propria domanda, l'istante ha dedotto, oltre al mancato pagamento di parte del debito, il superamento della soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, la natura di impresa commerciale in capo all'impresa debitrice, nonché la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 121 CCII per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
La debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione sottoscritto dalla giudice delegata (notifica effettuata a cura della cancelleria all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale e perfezionatasi in data 19.2.2025), si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 19.3.2025, versando in atti le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché le situazioni patrimoniali rispettivamente aggiornate al 31.12.2024 e al 31.1.2025 e dichiarando di non opporsi all'apertura della liquidazione giudiziale nei propri confronti.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
All'udienza del 27.3.2025 dinanzi alla giudice delegata, la ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e la resistente, riportandosi al contenuto della propria comparsa di costituzione, ha aderito alla richiesta di controparte di accoglimento del ricorso. La giudice delegata ha, pertanto, riservato di riferire al collegio nella camera di consiglio del 4.4.2025.
2. Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa individuale , ricorrendone tutti i presupposti. CP_1
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, lett.
c), CCII, atteso che il centro degli interessi principali della debitrice – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in I). CP_2
Pag. 2 di 6 Deve, altresì, ritenersi sussistente la legittimazione attiva della ricorrente, il cui credito risulta dal decreto ingiuntivo n. 3821/2024 (R.G. 6560/2024) emesso dal Tribunale di Roma in data 25.3.2024
(v. doc. 4 fasc. ricorrente).
Quanto ai presupposti soggettivi, sussiste la qualità di imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 121 CCII, atteso che l'impresa individuale debitrice svolge attività di “lavorazione e produzione maglieria” e “commercio all'ingrosso di articoli di abbigliamento, confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro” (v. visura camerale storica in atti).
Inoltre, non è contestato il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII.
Del resto, dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni della stessa resistente, emerge il superamento delle soglie dimensionali, con particolare riferimento all'esistenza di un'esposizione debitoria superiore a € 500.000,00.
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass. 7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass., sez.
1, sent. 29913/2018).
Ebbene, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta, emerge con evidenza lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto non soltanto dall'inadempimento nei confronti della ricorrente, ma anche dal protratto inadempimento delle obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria e verso gli enti previdenziali, nonché dall'ingente esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all' per complessivi € 2.492.160,97, peraltro, Controparte_3 con riferimento ad alcune cartelle, di risalente insorgenza (v. informative acquisite d'ufficio) e dai rilevanti debiti contributivi maturati (v. comunicazione da cui risulta un debito già presso CP_4
Contr per € 446.491,81), in assenza di liquidità disponibile sufficiente per farvi fronte. Del resto, la stessa resistente, che ha aderito alla domanda evidenziando di aver già maturato in precedenza l'intenzione di proporre istanza in proprio, ha dato atto di non essere più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e di aver maturato, oltre ai debiti tributari e previdenziali, altresì debiti relativi a prestazioni ricevute da professionisti per € 104.208,00 (v. doc. 4 fasc. resistente).
Pag. 3 di 6 Di conseguenza, dalla documentazione in atti e dalle circostanze emerse, si evince la sussistenza dello stato di insolvenza della debitrice, come manifestata dagli indici sintomatici sopra richiamati e unitariamente considerati.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti anche conseguente alle informative richieste.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa debitrice.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, la dott.ssa la quale allo stato appare in Persona_1 possesso di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e alla data odierna risulta iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , quale titolare CP_1 dell'omonima impresa individuale (C.F: e P.IVA: ), con C.F._1 P.IVA_2 sede in Sinalunga (SI), Fraz. Bettolle, via G. Leopardi n. 32;
nomina
giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto;
nomina
curatrice la dott.ssa invitandola a procedere all'accettazione della nomina entro Persona_1
i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina
alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-
Pag. 4 di 6 bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce
che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 3 luglio 2025 alle ore 11:00, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
Pag. 5 di 6 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone
la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità;
autorizza
il curatore nominato:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone
che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025.
La giudice est. La Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott.ssa Marianna Serrao)
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Marianna Serrao Presidente
- dott.ssa Valentina Lisi Giudice
- dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 11/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
Pomezia (RM), Largo Urbino n.15, elettivamente domiciliata in Marino (RM), via Appia Nuova n.
102, presso lo studio dell'avv. Francesco Trovato, che la rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso;
creditrice ricorrente
nei confronti di
(C.F: ), elettivamente domiciliata in Sarteano (SI), via CP_1 C.F._1
Campo dei Fiori n. 5, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Rossi Valenti, che la rappresenta e difende, come da procura allegata alla memoria di costituzione;
resistente
Pag. 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 10.2.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla debitrice, ha chiesto dichiararsi l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa individuale , rappresentando di CP_1 vantare un credito pari a € 54.035,47, oltre interessi, in forza di decreto ingiuntivo n. 3821/2024 emesso il 25.3.2024 dal Tribunale di Roma per € 46.652,00, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 decorrenti dal 1 gennaio 2020, soltanto parzialmente pagato per la minore somma di € 11.972,00.
A sostegno della propria domanda, l'istante ha dedotto, oltre al mancato pagamento di parte del debito, il superamento della soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, la natura di impresa commerciale in capo all'impresa debitrice, nonché la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 121 CCII per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
La debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione sottoscritto dalla giudice delegata (notifica effettuata a cura della cancelleria all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale e perfezionatasi in data 19.2.2025), si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 19.3.2025, versando in atti le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché le situazioni patrimoniali rispettivamente aggiornate al 31.12.2024 e al 31.1.2025 e dichiarando di non opporsi all'apertura della liquidazione giudiziale nei propri confronti.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
All'udienza del 27.3.2025 dinanzi alla giudice delegata, la ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e la resistente, riportandosi al contenuto della propria comparsa di costituzione, ha aderito alla richiesta di controparte di accoglimento del ricorso. La giudice delegata ha, pertanto, riservato di riferire al collegio nella camera di consiglio del 4.4.2025.
2. Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa individuale , ricorrendone tutti i presupposti. CP_1
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, lett.
c), CCII, atteso che il centro degli interessi principali della debitrice – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in I). CP_2
Pag. 2 di 6 Deve, altresì, ritenersi sussistente la legittimazione attiva della ricorrente, il cui credito risulta dal decreto ingiuntivo n. 3821/2024 (R.G. 6560/2024) emesso dal Tribunale di Roma in data 25.3.2024
(v. doc. 4 fasc. ricorrente).
Quanto ai presupposti soggettivi, sussiste la qualità di imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 121 CCII, atteso che l'impresa individuale debitrice svolge attività di “lavorazione e produzione maglieria” e “commercio all'ingrosso di articoli di abbigliamento, confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro” (v. visura camerale storica in atti).
Inoltre, non è contestato il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII.
Del resto, dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni della stessa resistente, emerge il superamento delle soglie dimensionali, con particolare riferimento all'esistenza di un'esposizione debitoria superiore a € 500.000,00.
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass. 7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass., sez.
1, sent. 29913/2018).
Ebbene, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta, emerge con evidenza lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto non soltanto dall'inadempimento nei confronti della ricorrente, ma anche dal protratto inadempimento delle obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria e verso gli enti previdenziali, nonché dall'ingente esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all' per complessivi € 2.492.160,97, peraltro, Controparte_3 con riferimento ad alcune cartelle, di risalente insorgenza (v. informative acquisite d'ufficio) e dai rilevanti debiti contributivi maturati (v. comunicazione da cui risulta un debito già presso CP_4
Contr per € 446.491,81), in assenza di liquidità disponibile sufficiente per farvi fronte. Del resto, la stessa resistente, che ha aderito alla domanda evidenziando di aver già maturato in precedenza l'intenzione di proporre istanza in proprio, ha dato atto di non essere più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e di aver maturato, oltre ai debiti tributari e previdenziali, altresì debiti relativi a prestazioni ricevute da professionisti per € 104.208,00 (v. doc. 4 fasc. resistente).
Pag. 3 di 6 Di conseguenza, dalla documentazione in atti e dalle circostanze emerse, si evince la sussistenza dello stato di insolvenza della debitrice, come manifestata dagli indici sintomatici sopra richiamati e unitariamente considerati.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti anche conseguente alle informative richieste.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa debitrice.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, la dott.ssa la quale allo stato appare in Persona_1 possesso di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e alla data odierna risulta iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , quale titolare CP_1 dell'omonima impresa individuale (C.F: e P.IVA: ), con C.F._1 P.IVA_2 sede in Sinalunga (SI), Fraz. Bettolle, via G. Leopardi n. 32;
nomina
giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto;
nomina
curatrice la dott.ssa invitandola a procedere all'accettazione della nomina entro Persona_1
i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina
alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-
Pag. 4 di 6 bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce
che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 3 luglio 2025 alle ore 11:00, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
Pag. 5 di 6 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone
la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità;
autorizza
il curatore nominato:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone
che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025.
La giudice est. La Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott.ssa Marianna Serrao)
Pag. 6 di 6