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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 4.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1535/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Maria Giachi, con studio in Roma, Parte_1 alla Via Conca d'Oro n. 289 APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Regionale
[...] CP_2 dell' del Lazio, con domicilio eletto presso la Sede di Roma alla Piazza 5 Giornate n. 3, CP_1 CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Renata Cantatore in virtù di procura generale alle liti (atto Notaio del 01.08.2024, Rep. 93118 Racc. 28300) Per_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3989/2024 pubblicata il 3.4.2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi a questa Corte di appello in data 6 giugno 2024 Pt_1
1 funzionario del fin dal 2001, attualmente impiegata presso il Giudice Pt_1 Controparte_3
di Pace penale di Roma, esponeva che:
- con ricorso innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, del 17.3.2023 aveva rappresentato di aver subito un infortunio in itinere in data 15/09/2021 e di aver riportato postumi permanenti;
di aver ottenuto dall' il riconoscimento di un danno biologico nella misura del 4% CP_1
(provvedimento dell' del 23/02/2022); di aver ritenuto incongrua detta valutazione sì da presentare CP_1 un'istanza di rivalutazione in data 17/06/2022, denunciando una lesione nella misura del 9%; di non aver avuto alcun riscontro dall' ; di aver chiesto, dunque, al Tribunale di accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “A) riconoscere e dichiarare che la Sig. ha subito dei postumi Parte_1 permanenti da INFORTUNIO SUL LAVORO (“infortunio in itinere da caduta accidentale determinante danno anatomico di frattura scomposta di epifisi distale di radio sinistra, trattata chirurgicamente riduzione e sintesi con placca Volare Synthesis complicata con consolidamento malformato media
limitazione della escursione articolare di polso e disturbo algico (dolente e dolorabile) presenza di mezzo di sintesi“), avvenuta in data 15/09/2021, nella misura complessiva del 9% o in quell'altra misura maggiore od inferiore, da accertarsi a mezzo CTU, di cui si chiede fin d'ora la nomina;
B) conseguentemente, condannare l' , ai sensi del D.lgs. n. 38 del 2000 e successive modifiche, a CP_1 corrispondere in favore della ricorrente l'indennizzo in capitale del danno biologico dalla stessa subita nella misura da accertarsi a mezzo CTU, oltre gli accessori dovuti come per legge, ovvero, al risarcimento del danno per svalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate ex art.
429 c.p.c.”;
- nel contraddittorio con l' , all'esito della c.t.u. medico-legale espletata, il Tribunale aveva CP_1 così deciso: «dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale per il danno biologico complessivamente riportato, nella misura del 7% relativamente all'infortunio occorso il 15 settembre 2021, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento oltre ad interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite fra le parti;
-pone definitivamente le spese per le c.t.u. medico-legali a carico di » CP_1
Tanto premesso, impugnava tale decisione limitatamente alla compensazione delle Parte_1
spese operata dal Tribunale, censurando detta statuizione sulla base di un unico motivo denominato
“motivazione erronea sulla compensazione integrale delle spese di giudizio, erroneità della motivazione della sentenza impugnata e/o sua manifesta illogicità, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”. Chiedeva, quindi, che questa Corte, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannasse l' al pagamento delle spese legali dovute, da CP_1 distrarsi in favore del procuratore antistatario, con vittoria di spese anche del presente grado, egualmente da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l , chiedendo di respingere l'appello, atteso che il Tribunale aveva CP_1
2 emesso una pronuncia corretta, uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne la compensazione anche totale.
All'odierna udienza del 4.2.2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello – che riguarda esclusivamente la regolamentazione delle spese di lite - è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
2.1. Il Tribunale, dopo aver riconosciuto il diritto di a percepire l'indennizzo Parte_1 in capitale per il danno biologico pari al 7%, con conseguente condanna dell' al pagamento di CP_1 detta prestazione oltre ad interessi legali sino all'effettivo soddisfo, ha compensato le spese di lite sulla scorta della seguente motivazione: “Il riconoscimento minimo della maggiore percentuale di danno biologico rispetto a quella già riconosciuta in via amministrativa, pari al 6%, anche a fronte delle maggiori percentuali di danno richieste nelle conclusioni del ricorso, pari al 9%, consente una compensazione integrale delle spese di lite fra le parti”.
In ordine a tale decisione ha lamentato che il Giudice di prime cure è incorso Parte_1 in errore, non essendosi avveduto che il cd. “riconoscimento minimo della maggiore percentuale di danno biologico rispetto a quella già riconosciuta in via amministrativa, pari al 6%” non era avvenuto in via amministrativa, ma solo in sede di giudizio;
del resto, all'esito della consulenza tecnica disposta dal Tribunale, il danno biologico era risultato superiore al 6% e, nella specie, non ravvisandosi reciproca soccombenza, non sussistevano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.
2.2. La ricostruzione del giudice, secondo cui l' già in sede amministrativa avrebbe CP_1
riconosciuto a il 6% di danno biologico, non trova riscontro in atti. Parte_1
E invero, risulta dalla documentazione prodotta che:
- aveva ottenuto dall' il riconoscimento solo del 4% di danno Parte_1 CP_1
biologico (cfr. provvedimento del 23/02/2022, doc. 1 allegato al ricorso ex art. 442 c.p.c.) e, CP_1 dunque, una percentuale inidonea alla percezione dell'indennizzo in capitale
- in data 17.6.2022 è stato presentato ricorso amministrativo avverso il riconoscimento della percentuale del 4%, chiedendosi, sulla scorta della certificazione medica allegata, il riconoscimento di una percentuale pari al 9% (doc. 2 allegato al ricorso ex art. 442 c.p.c.);
- in data 17.3.2023 è stato depositato il ricorso ex art. 442 c.p.c. innanzi al Tribunale, in cui è
3 stato espressamente rappresentato che il ricorso amministrativo non aveva avuto esito;
- nella memoria di costituzione in giudizio, depositata il 28.6.2023, l' odierno appellato CP_1 ha dedotto: “l' ammetteva il caso all'indennizzo con il riconoscimento della indennità di CP_1
inabilità temporanea assoluta e postumi permanenti nella misura del 6% con indennizzo del danno biologico”; nelle note mediche del 7.6.2023, allegate alla memoria di costituzione si dava atto del riconoscimento di un danno biologico del 6%, che si confermava.
Deve, tuttavia, rilevarsi che l' , al momento della costituzione innanzi al Tribunale, non CP_1
ha prodotto alcuna documentazione volta a dimostrare il riconoscimento di un danno biologico del
6% in sede amministrativa: tra gli allegati, per quanto in questa sede rileva, vi era solo il provvedimento del 23.2.2022 già prodotto dalla ove si legge che era stata accertata una Pt_1 menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 4%; nessun provvedimento migliorativo di tale valutazione è stato allegato al momento della costituzione in giudizio.
Anche dall'elaborato depositato dal C.t.u. nominato dal Tribunale risulta solo una
“certificazione del 23.2.2022, con riconoscimento dell'invalidità permanente del 4% (cfr. CP_1 pagina 2 dell'elaborato, nella sezione “dati anamnestici e documentazione sanitaria”).
Ne segue che l'indicazione presente nella memoria di costituzione dell' innanzi al CP_1
Tribunale è errata e l'unica percentuale di danno biologico riconosciuta dall' prima del CP_1
giudizio è quella del 4%. Pertanto, il presupposto sulla scorta del quale il primo giudice ha compensato le spese è frutto di un equivoco.
Ciò posto, deve rilevarsi che detta compensazione non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione da parte dell'interessato. In proposito giova rimarcare che, in sede amministrativa, l' aveva riconosciuto a una percentuale di danno biologico CP_1 Parte_1 pari solo al 4% e solo al momento della costituzione in giudizio l' ha ammesso la sussistenza CP_1 di una lesione all'integrità psico-fisica pari al 6%, ovvero in misura in ogni caso inferiore a quella accertata dal Consulente del Tribunale (pari al 7%).
Ne segue che l' è senz'altro soccombente, anche avuto riguardo alla nozione di CP_1
soccombenza come enunciata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022, secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente”.
4 Né, nella specie, può giustificarsi una compensazione anche parziale delle spese di lite, non ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
2.3. Le spese del primo grado vengono, dunque, quantificate avuto riguardo al valore della causa, determinato in base al “decisum”, come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m.
n. 55 del 10 marzo 2014 (e, dunque, al valore dell'indennizzo in capitale, quantificato secondo i notori criteri di calcolo).
Tenuto conto dello scaglione di riferimento (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), della natura previdenziale della causa, delle attività in concreto espletate (e, quindi, anche della fase istruttoria, essendo stata espletata innanzi al Tribunale una c.t.u. medico legale), nonché delle questioni trattate
(invero non complesse), le spese di lite del giudizio di primo grado vanno quantificate in euro
3.200,00 e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di , antistatario. Parte_1
3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico dell' . CP_1
Quanto al valore della controversia, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del 2023).
Pertanto, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia euro 3.200,00, sicché lo scaglione di riferimento è quello fino a 5.200,00 euro.
Le spese del grado si liquidano, dunque, come da dispositivo (tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria: Sez. 2, Ordinanza n. 25408 del 2023; Sez. 3,
Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021), con distrazione in favore del procuratore di , Parte_1
antistatario.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, condanna l' a rifondere a CP_1
le spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate in euro 3.200,00, oltre al Parte_1
5 rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, antistatario;
- condanna l' a rifondere a le spese di lite del presente grado del giudizio, CP_1 Parte_1
liquidate in euro 1.000,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi dott. Alessandro Nunziata
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 4.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1535/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Maria Giachi, con studio in Roma, Parte_1 alla Via Conca d'Oro n. 289 APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Regionale
[...] CP_2 dell' del Lazio, con domicilio eletto presso la Sede di Roma alla Piazza 5 Giornate n. 3, CP_1 CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Renata Cantatore in virtù di procura generale alle liti (atto Notaio del 01.08.2024, Rep. 93118 Racc. 28300) Per_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3989/2024 pubblicata il 3.4.2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi a questa Corte di appello in data 6 giugno 2024 Pt_1
1 funzionario del fin dal 2001, attualmente impiegata presso il Giudice Pt_1 Controparte_3
di Pace penale di Roma, esponeva che:
- con ricorso innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, del 17.3.2023 aveva rappresentato di aver subito un infortunio in itinere in data 15/09/2021 e di aver riportato postumi permanenti;
di aver ottenuto dall' il riconoscimento di un danno biologico nella misura del 4% CP_1
(provvedimento dell' del 23/02/2022); di aver ritenuto incongrua detta valutazione sì da presentare CP_1 un'istanza di rivalutazione in data 17/06/2022, denunciando una lesione nella misura del 9%; di non aver avuto alcun riscontro dall' ; di aver chiesto, dunque, al Tribunale di accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “A) riconoscere e dichiarare che la Sig. ha subito dei postumi Parte_1 permanenti da INFORTUNIO SUL LAVORO (“infortunio in itinere da caduta accidentale determinante danno anatomico di frattura scomposta di epifisi distale di radio sinistra, trattata chirurgicamente riduzione e sintesi con placca Volare Synthesis complicata con consolidamento malformato media
limitazione della escursione articolare di polso e disturbo algico (dolente e dolorabile) presenza di mezzo di sintesi“), avvenuta in data 15/09/2021, nella misura complessiva del 9% o in quell'altra misura maggiore od inferiore, da accertarsi a mezzo CTU, di cui si chiede fin d'ora la nomina;
B) conseguentemente, condannare l' , ai sensi del D.lgs. n. 38 del 2000 e successive modifiche, a CP_1 corrispondere in favore della ricorrente l'indennizzo in capitale del danno biologico dalla stessa subita nella misura da accertarsi a mezzo CTU, oltre gli accessori dovuti come per legge, ovvero, al risarcimento del danno per svalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate ex art.
429 c.p.c.”;
- nel contraddittorio con l' , all'esito della c.t.u. medico-legale espletata, il Tribunale aveva CP_1 così deciso: «dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale per il danno biologico complessivamente riportato, nella misura del 7% relativamente all'infortunio occorso il 15 settembre 2021, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento oltre ad interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite fra le parti;
-pone definitivamente le spese per le c.t.u. medico-legali a carico di » CP_1
Tanto premesso, impugnava tale decisione limitatamente alla compensazione delle Parte_1
spese operata dal Tribunale, censurando detta statuizione sulla base di un unico motivo denominato
“motivazione erronea sulla compensazione integrale delle spese di giudizio, erroneità della motivazione della sentenza impugnata e/o sua manifesta illogicità, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”. Chiedeva, quindi, che questa Corte, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannasse l' al pagamento delle spese legali dovute, da CP_1 distrarsi in favore del procuratore antistatario, con vittoria di spese anche del presente grado, egualmente da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l , chiedendo di respingere l'appello, atteso che il Tribunale aveva CP_1
2 emesso una pronuncia corretta, uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne la compensazione anche totale.
All'odierna udienza del 4.2.2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello – che riguarda esclusivamente la regolamentazione delle spese di lite - è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
2.1. Il Tribunale, dopo aver riconosciuto il diritto di a percepire l'indennizzo Parte_1 in capitale per il danno biologico pari al 7%, con conseguente condanna dell' al pagamento di CP_1 detta prestazione oltre ad interessi legali sino all'effettivo soddisfo, ha compensato le spese di lite sulla scorta della seguente motivazione: “Il riconoscimento minimo della maggiore percentuale di danno biologico rispetto a quella già riconosciuta in via amministrativa, pari al 6%, anche a fronte delle maggiori percentuali di danno richieste nelle conclusioni del ricorso, pari al 9%, consente una compensazione integrale delle spese di lite fra le parti”.
In ordine a tale decisione ha lamentato che il Giudice di prime cure è incorso Parte_1 in errore, non essendosi avveduto che il cd. “riconoscimento minimo della maggiore percentuale di danno biologico rispetto a quella già riconosciuta in via amministrativa, pari al 6%” non era avvenuto in via amministrativa, ma solo in sede di giudizio;
del resto, all'esito della consulenza tecnica disposta dal Tribunale, il danno biologico era risultato superiore al 6% e, nella specie, non ravvisandosi reciproca soccombenza, non sussistevano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.
2.2. La ricostruzione del giudice, secondo cui l' già in sede amministrativa avrebbe CP_1
riconosciuto a il 6% di danno biologico, non trova riscontro in atti. Parte_1
E invero, risulta dalla documentazione prodotta che:
- aveva ottenuto dall' il riconoscimento solo del 4% di danno Parte_1 CP_1
biologico (cfr. provvedimento del 23/02/2022, doc. 1 allegato al ricorso ex art. 442 c.p.c.) e, CP_1 dunque, una percentuale inidonea alla percezione dell'indennizzo in capitale
- in data 17.6.2022 è stato presentato ricorso amministrativo avverso il riconoscimento della percentuale del 4%, chiedendosi, sulla scorta della certificazione medica allegata, il riconoscimento di una percentuale pari al 9% (doc. 2 allegato al ricorso ex art. 442 c.p.c.);
- in data 17.3.2023 è stato depositato il ricorso ex art. 442 c.p.c. innanzi al Tribunale, in cui è
3 stato espressamente rappresentato che il ricorso amministrativo non aveva avuto esito;
- nella memoria di costituzione in giudizio, depositata il 28.6.2023, l' odierno appellato CP_1 ha dedotto: “l' ammetteva il caso all'indennizzo con il riconoscimento della indennità di CP_1
inabilità temporanea assoluta e postumi permanenti nella misura del 6% con indennizzo del danno biologico”; nelle note mediche del 7.6.2023, allegate alla memoria di costituzione si dava atto del riconoscimento di un danno biologico del 6%, che si confermava.
Deve, tuttavia, rilevarsi che l' , al momento della costituzione innanzi al Tribunale, non CP_1
ha prodotto alcuna documentazione volta a dimostrare il riconoscimento di un danno biologico del
6% in sede amministrativa: tra gli allegati, per quanto in questa sede rileva, vi era solo il provvedimento del 23.2.2022 già prodotto dalla ove si legge che era stata accertata una Pt_1 menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 4%; nessun provvedimento migliorativo di tale valutazione è stato allegato al momento della costituzione in giudizio.
Anche dall'elaborato depositato dal C.t.u. nominato dal Tribunale risulta solo una
“certificazione del 23.2.2022, con riconoscimento dell'invalidità permanente del 4% (cfr. CP_1 pagina 2 dell'elaborato, nella sezione “dati anamnestici e documentazione sanitaria”).
Ne segue che l'indicazione presente nella memoria di costituzione dell' innanzi al CP_1
Tribunale è errata e l'unica percentuale di danno biologico riconosciuta dall' prima del CP_1
giudizio è quella del 4%. Pertanto, il presupposto sulla scorta del quale il primo giudice ha compensato le spese è frutto di un equivoco.
Ciò posto, deve rilevarsi che detta compensazione non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione da parte dell'interessato. In proposito giova rimarcare che, in sede amministrativa, l' aveva riconosciuto a una percentuale di danno biologico CP_1 Parte_1 pari solo al 4% e solo al momento della costituzione in giudizio l' ha ammesso la sussistenza CP_1 di una lesione all'integrità psico-fisica pari al 6%, ovvero in misura in ogni caso inferiore a quella accertata dal Consulente del Tribunale (pari al 7%).
Ne segue che l' è senz'altro soccombente, anche avuto riguardo alla nozione di CP_1
soccombenza come enunciata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022, secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente”.
4 Né, nella specie, può giustificarsi una compensazione anche parziale delle spese di lite, non ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
2.3. Le spese del primo grado vengono, dunque, quantificate avuto riguardo al valore della causa, determinato in base al “decisum”, come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m.
n. 55 del 10 marzo 2014 (e, dunque, al valore dell'indennizzo in capitale, quantificato secondo i notori criteri di calcolo).
Tenuto conto dello scaglione di riferimento (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), della natura previdenziale della causa, delle attività in concreto espletate (e, quindi, anche della fase istruttoria, essendo stata espletata innanzi al Tribunale una c.t.u. medico legale), nonché delle questioni trattate
(invero non complesse), le spese di lite del giudizio di primo grado vanno quantificate in euro
3.200,00 e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di , antistatario. Parte_1
3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico dell' . CP_1
Quanto al valore della controversia, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del 2023).
Pertanto, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia euro 3.200,00, sicché lo scaglione di riferimento è quello fino a 5.200,00 euro.
Le spese del grado si liquidano, dunque, come da dispositivo (tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria: Sez. 2, Ordinanza n. 25408 del 2023; Sez. 3,
Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021), con distrazione in favore del procuratore di , Parte_1
antistatario.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, condanna l' a rifondere a CP_1
le spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate in euro 3.200,00, oltre al Parte_1
5 rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, antistatario;
- condanna l' a rifondere a le spese di lite del presente grado del giudizio, CP_1 Parte_1
liquidate in euro 1.000,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi dott. Alessandro Nunziata
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