Sentenza 9 febbraio 2005
Commentari • 2
- 1. Cassazione civile Sez. lavoro: sentenza n. 26397 del 26/11/2013Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 9 dicembre 2013
- 2. Procedura civile, procura ad litem, sorte della società, liquidazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2005, n. 2636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2636 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Presidente f.f. -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Francesco Amabile, elettivamente domiciliato in Roma, via delle Tre Madonne n. 8, presso l'avv. Maurizio Marezza, difeso dall'avv. Pio Accarino per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Banca Popolare dell'Emilia Romagna s.coop.r.l., in persona del presidente Dott. Carlo Baldoni, elettivamente domiciliata in Roma, via Pietro Tacchini n. 19, presso l'avv. Alessandro Leproux, che la difende per procura ad atto notaio Cesare Ferrari Amoretti di Modena del 12 febbraio 2002;
- resistente -
per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Cava dè Tirreni n. 576 del 29 novembre 2000;
sentiti:
il cons. Dr. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. GAMBARDELLA Vincenzo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La IN 82 s.r.l., allegando la qualità di cessionaria di un credito dell'avv. Francesco Amabile di lire 1.920.000 per prestazioni professionali svolte in favore del Credito commerciale tirreno s.p.a., il 15 novembre 1999 ha citato davanti al Giudice di pace di Cava dè Tirreni la Banca popolare dell'Emilia Romagna s.coop. r.l., chiedendone la condanna al pagamento di detta somma, in relazione alla sua posizione di assuntrice delle passività del Credito commerciale posto in liquidazione coatta amministrativa. Con sentenza depositata il 29 novembre 2000, il Giudice di pace, aderendo a deduzione della Banca popolare, ha dichiarato il difetto di legittimazione della parte attrice e la nullità della citazione introduttiva, sul rilievo che, alla data della notificazione della citazione medesima, la IN 82 s.r.l. non esisteva più, ed era stata cancellata dal registro delle imprese, sulla scorta di atto del dicembre 1998 mediante il quale era stata trasformata in società per azioni, con la denominazione di Compagnia finanziaria AU e con la nomina di un altro amministratore.
Il Giudice di pace ha inoltre ritenuto non ammissibili, in ragione della nullità dell'atto introduttivo, le costituzioni all'udienza di discussione della società AU e dell'avv. Amabile (il quale, con atto del 10 maggio 2000, aveva riacquistato il credito in precedenza ceduto alla IN).
L'avv. Amabile, con ricorso notificato il l'11 gennaio 2002, ha chiesto la cassazione di detta sentenza, formulando sei motivi d'impugnazione.
La Banca popolare ha replicato con controricorso, pregiudizialmente eccependo l'inammissibilità del ricorso, sotto il profilo che la pronuncia del Giudice di pace sarebbe appellabile, in quanto resa in controversia di valore superiore a due milioni di lire (sommando gli interessi al petitum di lire 1.920.000), e comunque contestando l'ammissibilità ed il fondamento delle singole censure. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il valore della causa non eccede lire due milioni, dato che, oltre al capitale di lire 1.920.000, non sono stati richiesti interessi scaduti prima della domanda, da sommarsi ai sensi dell'art. 10 secondo comma cod. proc. civ..
Ne consegue, a confutazione della deduzione pregiudiziale della Banca popolare, l'ammissibilità del ricorso, in ragione della non appellabilità della sentenza impugnata (artt. 113 secondo comma e 339 terzo comma cod. proc. civ.).
Il ricorrente addebita al Giudice di pace:
-di aver confuso fra estinzione e trasformazione di società e di aver violato l'art. 75 terzo comma cod. proc. civ., in quanto la trasformazione della IN non ne ha determinato l'estinzione, e comunque non ha toccato la validità e l'efficacia della procura alla lite in precedenza rilasciata dal suo amministratore TO AP, peraltro rimasto in carica fino al 3 febbraio 2000, quando il nuovo amministratore Leonardo Cocco aveva accettato la nomina (primo e secondo motivo);
- di aver violato l'art 182 cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che l'intervento in causa della società AU aveva sanato eventuali vizi della citazione (terzo motivo);
- di aver violato gli artt. 156, 157 e 164 cod. proc. civ., per non aver considerato che la citazione non era infirmata da incertezza sulla individuazione della parte attrice ed in ogni caso aveva raggiunto lo scopo (quarto motivo);
- di aver violato gli artt. 2498 e 2331 cod. civ., sempre per l'omesso riscontro del carattere non estintivo della trasformazione e della persistenza dello ius postularteli conferito con la procura rilasciata dal AP (quinto motivo);
- di aver violato l'art. 111 cod. proc. civ., in base al quale avrebbe dovuto riconoscere l'ammissibilità del suo intervento e dell'intervento della società AU (sesto motivo). Le riportate censure sono pertinenti, e quindi da esaminare, nei limiti in cui investono l'effettiva ratio della decisione del Giudice di pace, consistente, come si è detto, nel prioritario ed assorbente rilievo del difetto di legittimazione della IN e della nullità della citazione.
Dette censure, contrariamente a quanto assume la resistente, sono ammissibili, ancorché il valore della causa non superi lire due milioni, dato che la decisione del giudice di pace, resa nel merito secondo equità, non si sottrae all'osservanza delle norme del codice di rito (art. 311 cod. proc. civ.), e dunque anche all'osservanza delle disposizioni sostanziali alle quali occorra fare riferimento per la loro interpretazione ed applicazione, la cui violazione è denunciabile con ricorso per AS (v. Cass. s.u. 15 ottobre 1999 n. 716). Le censure medesime sono fondate, sulla scorta e nei limiti delle considerazioni seguenti, con le quali si presta adesione e si ribadiscono i rilievi già svolti da questa Corte con sentenza 8 agosto 2002 n. 11992 (inerente a causa similare tra le stesse parti). La trasformazione di una società commerciale, con il passaggio da uno ad altro dei tipi previsti dalla legge, determina una variazione di assetto e di struttura organizzativa, non l'estinzione di un ente e la creazione di un ente distinto.
Questo principio, espresso da consolidata giurisprudenza (v., ex pluribus, Cass. 8 aprile 1998 n. 3638), comporta che la trasformazione della IN s.r.l. in Compagnia finanziaria AU s.p.a. non ha segnato un mutamento del soggetto legittimato a stare in giudizio per l'esercizio del credito in discussione, essendosi esaurita in un cambiamento di forma e denominazione dello stesso soggetto.
La circostanza che l'atto introduttivo, posteriore alla trasformazione, indichi come istante la IN 82 s.r.l., cioè feccia ancora riferimento al tipo ed alla denominazione della società anteriori alla trasformazione, potrebbe astrattamente implicare solo una situazione d'incertezza sull'identificazione della parte attrice (ai sensi ed agli effetti degli artt. 163 e 164 cod. proc. civ.), e, quindi, non è in concreto influente, dato che proprio la Banca, nel contestare la validità e l'ammissibilità dell'iniziativa avversaria, ha richiamato la trasformazione, mostrando di averne piena contezza.
Restano da esaminare i riflessi della trasformazione sulla procura alla lite.
Dal diretto esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della questione, emerge che la citazione introduttiva è stata sottoscritta dall'avv. Pio Accarino, in base non a procura speciale a margine, come erroneamente si indica nell'epigrafe della sentenza impugnata, ma in forza di procura generale ad lites (art. 83 secondo comma cod. proc. civ.) conferita da TO AP, all'epoca amministratore della società, per atto del notaio Mario Matano di S.M. Capua Vetere del 19 luglio 1996.
Tale mandato è idoneo a conferire lo ius postulandi, alla luce delle osservazioni sopra svolte in ordine al carattere non estintivo della trasformazione, e tenendosi conto che il negozio posto in essere dalla persona giuridica per il tramite dell'organo rappresentativo rimane valido ed operante fino a quando non intervenga una diversa manifestazione di volontà della rappresentata, a prescindere dal mutamento della persona fisica del rappresentante (v. Cass. 25 novembre 1994 n. 9992). L'accoglimento del ricorso esige, con la cassazione della sentenza impugnata, la prosecuzione della causa in sede di rinvio, per un riesame che muova dalla premessa della legittimazione della parte attrice e della validità dell'atto di citazione.
Al Giudice di rinvio, da designarsi in altro componente dello stesso Ufficio giudiziario, si affida anche la pronuncia sulle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia al Giudice di pace di Cava dè Tirreni, in persona di altro magistrato, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di AS, il 17 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2005