Articolo 7 della Legge 15 dicembre 1959, n. 1089
Articolo 6Articolo 8
Versione
24 dicembre 1959
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Versione
30 ottobre 1960
Art. 7. ((Esprimono giudizi sull'avanzamento: la Commissione superiore d'avanzamento e la Commissione ordinaria d'avanzamento.
La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata. Essa e' composta del generale di Corpo d'armata comandante generale, che la presiede, e dei generali di divisione della Guardia di finanza. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di tutti i componenti.
La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore. Essa e' composta del generale di Corpo di armata comandante generale, che la presiede, del generale di divisione comandante in 2ª e di quattro ufficiali generali o colonnelli della Guardia di finanza designati dal Ministro su proposta del comandante generale))
Entrata in vigore il 30 ottobre 1960