Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 770/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 770 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
, (C.F.: , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Apicella, presso il cui studio in C.F._2
TR CE (CE), alla via Libertà n.9, elettivamente domiciliano, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 05.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 05.06.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM, apponendo il proprio visto, nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 25.02.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in TR CE (CE), il 25.08.1990, in costanza del quale pagina 1 di 3
Caserta il 14.10.2003, e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 05.06.2025, sostituita con note scritte congiunte, depositate in data 29.05.2025 , i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“a) La casa coniugale resterà nella disponibilità del sig. che la continuerà ad Parte_1
Per_ abitare con il figlio mentre la sig.ra continuerà ad abitare presso la casa Parte_1
paterna sita in TR CE (CE) in via De Nicola;
b) L'intero arredamento, ad eccezione degli effetti personali, resterà nella disponibilità della sig. che ne usufruirà con il figlio;
Parte_1
c) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di mantenimento della Parte_1 Pt_2 moglie, la somma mensile di € 250,00 entro e non oltre il giorno 3 di ogni mese;
d) La sig.ra corrisponderà al sig. , quale contributo al Parte_2 Parte_1
Per_ mantenimento mensile del figlio , la somma di € 100,00 da accreditarsi entro e non oltre il giorno 13 di ogni mese;
e) Il sig. continuerà a provvedere singolarmente al mantenimento del figlio Parte_1
Per_ ;
f) Le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 50% posto a carico di ogni
pagina 2 di 3 coniuge come da protocollo in uso all'intestato Tribunale”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Va disposto lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 c.c.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato in [...] il Parte_1
03.08.1965 (C.F.: , e , nata in [...] C.F._1 Parte_2 il 22.06.1970 (C.F. ), ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le C.F._2
condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TR CE (CE) per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 42, Parte II– Serie A – Ufficio 1- Anno 1990);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 05 giugno 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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