Rigetto
Sentenza 13 giugno 2025
Parere interlocutorio 30 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/06/2025, n. 5199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5199 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 05199/2025REG.PROV.COLL.
N. 00251/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Raffaele Izzo e Linda Cilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici di quest’ultima siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione delle Amministrazioni appellate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il Consigliere Michele Tecchia e uditi per la parte appellante gli Avvocati Raffaele Izzo e Linda Cilia;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO
1. La vicenda di fatto da cui scaturisce l’odierna controversia può essere così sintetizzata:
(i) negli anni -OMISSIS- l’odierno appellante rivestiva il ruolo di magistrato della Corte dei Conti con funzioni di delegato al controllo di -OMISSIS-;
(ii) successivamente, proprio in relazione ad alcuni fatti commessi dall’odierno appellante negli anni -OMISSIS-, il Tribunale Penale di Roma – con sentenza n. -OMISSIS- – ha condannato l’appellante (in concorso con altri) alla pena di tre anni di reclusione oltre pene accessorie per il delitto di corruzione propria aggravata (artt. 319 e 321 c.p.);
(iii) a seguito della pubblicazione del dispositivo della sentenza penale di condanna di primo grado, il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti (nel prosieguo anche il “Consiglio di Presidenza”) con deliberazione n. -OMISSIS- sospendeva il magistrato – già sottoposto a procedimento disciplinare per i medesimi fatti – dal servizio e dalle funzioni ai sensi dell’art. 4 della legge n. 97 del 27 marzo 2001, con decorrenza dal -OMISSIS-;
(iv) successivamente, in data -OMISSIS-, quando ancora si attendeva il deposito delle motivazioni della sentenza penale di primo grado, il reato si prescriveva;
(v) con ricorso notificato in data -OMISSIS-, l’appellante impugnava dinanzi al T.A.R. Lazio la determinazione con cui il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti aveva disposto la sospensione dal servizio e dalle funzioni;
(vi) in data -OMISSIS-, l’appellante – in vista del suo prossimo pensionamento previsto -OMISSIS-– trasmetteva al Consiglio di Presidenza un’istanza di trattenimento in servizio per un quinquennio oltre il 70° anno di età, sulla base della normativa all’epoca vigente;
(vii) successivamente, la Corte di Appello Penale di Roma, con sentenza n. -OMISSIS-, dichiarava estinto il reato per intervenuta prescrizione, pronunciandosi, però, anche nel merito ai sensi dell’art. 578 c.p.p., riconoscendo la responsabilità penale dell’imputato per i fatti corruttivi al medesimo ascritti;
(viii) conseguentemente, in data -OMISSIS- il dott. -OMISSIS- da un lato presentava al Consiglio di Presidenza un’istanza di riammissione in servizio e, dall’altro lato, reiterava l’istanza (già trasmessa in data -OMISSIS-) per il trattenimento in servizio oltre il 70° anno di età (che sarebbe intervenuto in data -OMISSIS-);
(ix) successivamente, con decreto n. -OMISSIS- adottato in via d’urgenza, il Presidente della Corte dei Conti respingeva entrambe le istanze;
(x) tale decreto veniva poi ratificato dal Consiglio di Presidenza dapprima con la deliberazione n. -OMISSIS- (per quel che concerne il rigetto dell’istanza di trattenimento in servizio oltre il limite d’età) e poi con la successiva deliberazione n. -OMISSIS- (per quel che concerne il rigetto della richiesta di riammissione in servizio); con quest’ultima deliberazione, in particolare, il Consiglio di Presidenza ratificava il diniego di riammissione in servizio, disponendo che, per il periodo dal 14 al -OMISSIS-, il -OMISSIS- permanesse “ in posizione di sospensione facoltativa dal servizio e dalle funzioni ”;
(xi) con D.P.C.M. del-OMISSIS-, l’appellante veniva formalmente collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età a decorrere dal -OMISSIS-;
(xii) con una prima iniziativa giudiziaria proposta dinanzi al T.A.R. Lazio, l’odierno appellante ha impugnato i provvedimenti di sospensione dal servizio adottati ai sensi dell’art. 4 della legge n. 97 del 27 marzo 2001, nonché il provvedimento di diniego delle istanze di riammissione in servizio e trattenimento in servizio; tale complessivo contenzioso è sfociato in una sentenza del T.A.R. Lazio -OMISSIS- che ha accolto il ricorso e per l’effetto annullato gli atti di rigetto delle istanze di riammissione in servizio e trattenimento in servizio. Tale sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato (IV Sezione) con sentenza n. -OMISSIS-;
(xiii) nel frattempo, il processo penale si è concluso con la sentenza della Corte di Cassazione Penale n. -OMISSIS-, che ha rigettato il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso la sentenza della Corte di Appello, confermandone integralmente la responsabilità sia pure ai soli fini risarcitori civili, con condanna dell’odierno appellante alla refusione alla Corte dei conti della somma di € -OMISSIS-;
(xiv) in seguito alla definizione del processo penale in Cassazione, il Consiglio di Presidenza ha deliberato la riapertura del procedimento disciplinare (sino ad allora sospeso per pendenza del processo penale) e lo ha poi esitato con deliberazione n. -OMISSIS- con cui ha irrogato la sanzione della rimozione (avente efficacia retroattiva, essendo nelle more intervenuto il collocamento a riposo). Nel successivo D.P.R. del 26 febbraio 2015, la decorrenza della rimozione è stata indicata nel -OMISSIS-, ossia la data di inizio del periodo di sospensione cautelare obbligatoria ex art. 4 legge 97/2001 (disposta con delibera n. -OMISSIS-);
(xv) con una ulteriore autonoma iniziativa giudiziaria proposta dinanzi al T.A.R. Lazio, l’odierno appellante ha impugnato anche la delibera di rimozione del -OMISSIS-; il ricorso è stato accolto con sentenza del T.A.R. Lazio n. -OMISSIS-, poi confermata dal Consiglio di Stato (V Sezione) con sentenza n. -OMISSIS-.
2. La vicenda globalmente valutata risulta ora cristallizzata, pertanto, in due sentenze del Consiglio di Stato entrambe aventi autorità di cosa giudicata, in particolare:
a) la sentenza n. -OMISSIS- che ha annullato i provvedimenti di rigetto delle istanze di riammissione in servizio e trattenimento in servizio adottati nel corso del-OMISSIS-;
b) la sentenza n. -OMISSIS- che ha annullato il provvedimento di rimozione del -OMISSIS-.
3. In tale complessa vicenda si inseriscono, infine, due provvedimenti con cui la Corte dei Conti ha inteso dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- ( id est quella che ha annullato i provvedimenti di rigetto delle istanze di riammissione in servizio e trattenimento in servizio adottati nel corso del-OMISSIS-).
3.1. Il primo provvedimento è l’atto del Segretario Generale della Corte dei Conti n. -OMISSIS-, con cui la Corte dei Conti ha liquidato all’appellante la retribuzione (€ -OMISSIS-) spettantegli per il periodo di sospensione facoltativa di cui il Consiglio di Stato ha accertato l’illegittimità con la succitata sentenza n. -OMISSIS- ( id est il periodo -OMISSIS- – -OMISSIS-, vale a dire il brevissimo periodo intercorso tra la pubblicazione del dispositivo della sentenza penale di proscioglimento della Corte di Appello e la data di pensionamento dell’appellante).
3.2. Il secondo provvedimento è la delibera del Consiglio di Presidenza n. -OMISSIS-, notificata al ricorrente il -OMISSIS-, con cui, in sede di riedizione del potere, è stata nuovamente respinta l’istanza di trattenimento in servizio oltre il 70° anno d’età.
4. Chiarito quanto precede, il giudizio di primo grado da cui scaturisce il presente appello aveva ad oggetto due distinti ricorsi che il giudice di prime cure ha poi riunito, il primo dei quali conteneva una domanda di risarcimento danni (R.G. -OMISSIS-) e il secondo, invece, una domanda di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. (R.G. -OMISSIS-). In particolare:
a) con il primo ricorso (R.G. -OMISSIS-), l’odierno appellante chiedeva al T.A.R. Lazio di condannare la Corte dei Conti al risarcimento dei danni da un lato per l’illiceità dell’azione amministrativa esplicatasi con il provvedimento disciplinare di rimozione ( id est la delibera del Consiglio di Presidenza n. -OMISSIS-) così come accertata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, e dall’altro lato per la condotta complessivamente mobbizzante posta in essere dalla Corte dei Conti nell’ambito dell’intera vicenda sopra descritta;
b) con il secondo ricorso (R.G. -OMISSIS-), questa volta proposto in forma di azione di ottemperanza ex art. 112 c.p.a., l’odierno appellante ha chiesto più in particolare di: (i) accertare la nullità della delibera del Consiglio di Presidenza n. -OMISSIS- (con cui era stata nuovamente respinta l’istanza di trattenimento in servizio oltre il 70° anno d’età) per violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lazio n. -OMISSIS-, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, nonché sulla sentenza del T.A.R. Lazio n. -OMISSIS-, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-; (ii) accogliere per l’effetto l’istanza di trattenimento in servizio e conseguentemente condannare la Corte dei Conti a versare le somme dovute; (iii) ordinare alla Corte dei Conti, in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. -OMISSIS- (confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-), di corrispondere le somme dovute a titolo di restitutio in integrum in relazione ai periodi di sospensione dal servizio protrattisi dal -OMISSIS-.
5. La Corte dei Conti, il Consiglio di Presidenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si erano ritualmente costituiti in resistenza nei due giudizi di primo grado a mezzo della difesa erariale, che instava per la reiezione dei due gravami.
6. Con la sentenza n.-OMISSIS- ora appellata, il T.A.R. Lazio – previa riunione dei due ricorsi – li ha respinti entrambi.
7. Con l’odierno atto di appello, pertanto, il ricorrente impugna la summenzionata sentenza. L’appello è affidato a plurimi motivi che saranno più avanti diffusamente scrutinati e delibati.
8. La Corte dei Conti, il Consiglio di Presidenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono ritualmente costituiti nel giudizio di appello per mezzo della difesa erariale al fine di resistere all’appello, instando per la sua reiezione e sollevando plurime eccezioni in rito e nel merito.
9. All’udienza pubblica del 20 maggio 2025, il Collegio – previa discussione della causa – ha trattenuto quest’ultima in decisione.
DIRITTO
10. L’odierno appellante distingue i motivi di appello in due categorie, da un lato i motivi di appello inerenti i capi di sentenza che si sono pronunciati sul ricorso per ottemperanza, dall’altro lato i motivi di appello inerenti i capi di sentenza che si sono pronunciati sul ricorso per il risarcimento dei danni.
SUI MOTIVI DI APPELLO RELATIVI ALL’AZIONE DI OTTEMPERANZA
11. Con il primo motivo di appello, l’appellante censura la sentenza di primo grado lì dove la stessa ha escluso che la delibera del Consiglio di Presidenza n. -OMISSIS- (con cui la Corte dei Conti ha nuovamente respinto l’istanza di trattenimento in servizio dell’appellante) abbia comportato una violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-.
11.1. In proposito, la sentenza appellata statuisce che detta delibera “ non presenta elementi in contrasto con le statuizioni oggetto di giudicato, essendo stata emendata la contraddittorietà motivazionale che il Consiglio di Stato aveva rilevato tra le precedenti determinazioni, il quadro istruttorio e il rigetto dell’istanza ”, in quanto la motivazione del nuovo provvedimento è stata incentrata su un unico aspetto ostativo ( id est la conclusione del giudizio penale) che l’Amministrazione ha ritenuto assorbente rispetto agli altri elementi raccolti, con conseguente sanatoria del vizio motivazionale inizialmente riscontrato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-.
11.2. L’appellante sostiene, a tal riguardo, che il giudice di prime cure avrebbe mal interpretato il vincolo conformativo imposto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-.
Tale sentenza – all’atto di annullare l’originario diniego di trattenimento in servizio che la Corte dei Conti aveva opposto all’appellante nel -OMISSIS- – aveva stigmatizzato la contraddittorietà motivazionale di tale diniego per le seguenti ragioni:
a) la Corte dei Conti aveva inizialmente rinviato la decisione sull’istanza di trattenimento in servizio al successivo momento della definizione del giudizio di appello penale (individuando come elemento ostativo all’accoglimento dell’istanza lo stato di sospensione dell’interessato) salvo poi decidere – una volta intervenuta la sentenza penale di proscioglimento (con conseguente cessazione dello stato di sospensione) – che l’istanza avrebbe dovuto essere comunque respinta, e ciò dando spazio ad altre cause ostative, quale la carenza professionale del dott. -OMISSIS-;
b) la determinazione reiettiva contrastava con l’unico elemento istruttorio allora esistente e disponibile, ovverossia il parere del Presidente della Sezione delle Autonomie del -OMISSIS-, per il quale “ l’esperienza maturata dal Cons. -OMISSIS- negli anni di permanenza alla Sezione, unita a quella accumulata nel servizio precedentemente prestato, è suscettibile di recare un considerevole contributo alla comprensione dei nodi che bloccano l’attuazione del complesso delle disposizioni applicabili ... in modo da rendere l’azione della Sezione più sollecita, sicura ed efficace ... ”.
In sintesi, quindi, la contraddittorietà dell’ agere della Corte dei Conti – così come rinveniente dalla sentenza ottemperanda – risiederebbe nel fatto che:
(a) in prima battuta si era palesata l’intenzione di “legare” il procedimento di trattenimento in servizio (oltre l’età pensionabile) all’esito eventualmente sfavorevole del giudizio penale, e sempre in prima battuta si era acquisito anche un parere interno attestante la piena adeguatezza professionale dell’odierno appellante;
(b) in seconda battuta si è contraddittoriamente deciso di negare il trattenimento in servizio per un’inadeguatezza professionale completamente slegata dallo stato di sospensione dal servizio (oltreché confliggente con il summenzionato parere).
Ciò spingeva questo Consiglio di Stato ad affermare, pertanto, che “ è chiaro che il quadro procedimentale che si è prodotto e gli elementi istruttori presenti deponessero in senso favorevole all’istante e, comunque, non potevano essere disattesi sulla base di una motivazione incongrua rispetto alle precedenti determinazioni, sul punto, dello stesso Consiglio ”.
L’appellante sostiene che tale dictum giudiziale non sarebbe una pronunzia “debole” con cui il Consiglio di Stato si è limitato soltanto a censurare una mera contraddittorietà motivazionale, bensì una pronunzia “forte” con cui il Consiglio di Stato – oltre a stigmatizzare detta contraddizione – si sarebbe anche spinto sino al punto di riconoscere direttamente al ricorrente il bene della vita anelato ( id est il trattenimento in servizio) soprattutto lì dove afferma che il “ quadro procedimentale che si è prodotto e gli elementi istruttori presenti deponessero in senso favorevole all’istante ”, nonché lì dove statuisce che la motivazione è incongrua “ rispetto alle precedenti determinazioni ” ( id est le determinazioni con cui la Corte dei Conti aveva inizialmente voluto “legare” il diniego di trattenimento in servizio allo stato di sospensione dal servizio).
Ne discende, ad avviso dell’appellante, che la delibera del Consiglio di Presidenza n. -OMISSIS- – nella parte in cui basa il diniego sui fatti che sono stati accertati con la sentenza penale di proscioglimento (di per sé implicante la cessazione dello stato di sospensione dal servizio) – avrebbe replicato gli stessi vizi già stigmatizzati dalla sentenza ottemperanda, integrando quindi una violazione o elusione del giudicato.
11.3. Il motivo è infondato.
11.4. Va innanzitutto meglio individuata l’aporia logica che la sentenza ottemperanda aveva riscontrato nel diniego di trattenimento in servizio adottato nel -OMISSIS-.
Quel diniego recava, infatti, la seguente motivazione finale: “ le reiterate sospensioni dal servizio, con decorrenza -OMISSIS- in poi, escludono la sussistenza della particolare esperienza professionale in funzione dell’efficiente andamento del servizio, richiesta dal comma 7 dell'art. 72 del di. n. 112 del 2008, convertito con legge n,133 del 2008 ”; si faceva riferimento, pertanto, ad un presunto deficit di esperienza professionale.
Ciò in contrasto con:
(i) la manifestazione di volontà iniziale della Corte dei Conti (espressa all’inizio del procedimento) di collegare la conclusione del procedimento di trattenimento in servizio all’esito del giudizio penale, e cioè a qualcosa di diverso rispetto a una mera valutazione di esperienza e adeguatezza professionale;
(ii) il parere istruttorio del Presidente della Sezione delle Autonomie del -OMISSIS-, il quale rilevava la notevole esperienza professionale maturata dall’odierno appellante.
Ciò chiarito, il Collegio ritiene che la sentenza ottemperanda non contiene alcun vincolo conformativo “forte” che predetermini a monte – in relazione alla fase di riedizione del potere – l’esito provvedimentale di tale nuova fase.
La sentenza è tutta incentrata, infatti, sull’intrinseca contraddizione logica tra il quadro procedimentale pregresso e la determinazione finale, posto che gli elementi valorizzati nel corso di quel procedimento amministrativo ( id est la volontà preliminare di “legare” il trattenimento in servizio all’esito favorevole del processo penale e l’accertamento istruttorio della grande esperienza professionale dell’appellante) erano obiettivamente in insanabile conflitto con la scelta finale di negare il trattenimento in servizio per carenza professionale, tenuto conto che: (a) l’appellante era stato prosciolto in sede penale (anche se soltanto per prescrizione del reato); (b) il summenzionato parere istruttorio aveva attestato l’esperienza professionale dell’appellante.
Orbene, è indubitabile che se la Corte dei Conti avesse adottato - in fase di riedizione del potere a valle della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- che aveva annullato il primo diniego di trattenimento in servizio - il criterio decisionale dell’esito dispositivo del processo penale ( id est il proscioglimento) oppure il criterio dell’esperienza professionale (avuto riguardo al parere istruttorio acquisito nel corso del procedimento) in quel caso la Corte dei Conti avrebbe dovuto necessariamente accogliere la richiesta di trattenimento in servizio.
Il punto, però, è che il giudicato racchiuso nella sentenza ottemperanda non impediva affatto al Consiglio di Presidenza di adottare (in fase di riedizione del potere) un tertium genus di criterio decisionale, e cioè un criterio solutorio sostanzialmente diverso rispetto a quelli:
a) dell’ esito dispositivo del processo penale (laddove per esito dispositivo si intende il mero sbocco favorevole o sfavorevole del processo, con conseguente cessazione o meno dello stato di sospensione dal servizio);
b) dell’ esperienza professionale .
In nessuna statuizione della sentenza ottemperanda è possibile riscontrare, infatti, un vincolo conformativo così penetrante e puntuale tale da impedire al Consiglio di Presidenza di optare per un terzo criterio decisionale quale quello in concreto prescelto con la delibera n. -OMISSIS-.
Ci si riferisce, in particolare, al criterio dell’idoneità o meno dei fatti accertati in sede penale - nella loro nuda realtà fenomenica e a prescindere dall’esito favorevole o sfavorevole della vicenda penale - a pregiudicare la “ tutela dei valori e dei principi distintivi della magistratura contabile, segnatamente l’indipendenza, l’imparzialità e la terzietà della stessa, incompatibile – come detto – con il mantenimento in servizio di un soggetto autore di gravi fatti corruttivi ” (cfr. delibera Consiglio di Presidenza n. -OMISSIS-).
Detto in altri termini, se la Corte dei Conti avesse optato (in fase di riedizione del potere) per il criterio decisionale dell’esito dispositivo del processo penale, oppure per il criterio dell’esperienza professionale, in entrambi i casi la sentenza ottemperanda avrebbe vincolato il Consiglio di Presidenza ad accogliere l’istanza di trattenimento in servizio.
Quel che è accaduto, tuttavia, è che la Corte dei Conti ha legittimamente optato per un terzo diverso criterio decisionale (ovverossia quello dell’autonoma valutazione della compatibilità dei “nudi” fatti accertati in sede penale con i paradigmi di imparzialità e terzietà della magistratura contabile) il che non era affatto precluso dalla sentenza ottemperanda, e ciò a fortiori se si considera la natura spiccatamente discrezionale del potere amministrativo de quo ( id est il potere dell’organo di autogoverno di trattenere in servizio il magistrato oltre l’età pensionabile in virtù dell’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 e dell’art. 72 del d.l. n. 112 del 2008).
Tanto basta a dimostrare che la delibera del Consiglio di Presidenza n. -OMISSIS- – lungi dal costituire violazione o elusione del giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- – è espressione dell’esercizio di un nuovo potere discrezionale dell’Amministrazione che si inserisce in un tratto dell’azione amministrativa non coperto da giudicato, espressione che avrebbe dovuto essere impugnata non già con l’azione di ottemperanza finalizzata alla declaratoria di nullità dell’atto ex art. 112 c.p.a., bensì con l’azione di annullamento ex art. 29 c.p.a. entro il termine perentorio di 60 giorni all’uopo previsto (il che non è stato).
11.5. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il primo motivo di appello va respinto in quanto infondato.
12. Con il secondo motivo di appello, inoltre, l’appellante censura la sentenza di primo grado lì dove la stessa ha escluso che il diniego di trattenimento in servizio (così come risultante dalla più volte citata delibera del Consiglio di Presidenza n. -OMISSIS-) avrebbe natura sostanzialmente disciplinare.
12.1. L’appellante aggredisce questo capo di sentenza e riafferma, in virtù dell’effetto devolutivo dell’appello, che il potere di trattenimento in servizio ex art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 avrebbe dovuto esercitarsi in base a parametri organizzativi e professionali che sono completamente svincolati e indipendenti da quelli da cui dipende l’esercizio del potere disciplinare.
Nel caso di specie, invece, la delibera del Consiglio di Presidenza n. -OMISSIS- è fondata su ragioni esclusivamente disciplinari, sicchè detta delibera ricalcherebbe “ il più tipico archetipo delle sanzioni espulsive ” (cfr. pag. 15 dell’atto di appello) risultando dunque:
(i) nulla per violazione del giudicato che ha accertato l’estinzione del potere disciplinare (TAR Lazio n. -OMISSIS- - Cons. di Stato n. -OMISSIS-);
(ii) completamente decontestualizzata dai presupposti normativi del trattenimento in servizio.
12.2. Tale motivo – ove scrutinato nelle sue pieghe più profonde – racchiude in sé un duplice ordine di censure, la prima tesa a far valere una ragione di nullità dell’atto per violazione del giudicato, la seconda diretta, invece, a denunziare una ragione di annullabilità per violazione di legge.
12.3. Questa seconda ragione – come eccepito dalla difesa erariale – è evidentemente irricevibile, in quanto tardivamente proposta in violazione del termine perentorio di legge previsto per l’azione di annullamento.
12.4. Per quel che concerne, invece, la prima ragione, essa è infondata.
Ed infatti, tale censura muove dall’erroneo assunto di partenza secondo cui la delibera n. -OMISSIS- – in quanto basata sulla gravità dei fatti accertati in sede penale e sulla loro capacità di pregiudicare l’imparzialità dell’ordine magistratuale contabile – avrebbe perciò soltanto una natura intrinsecamente disciplinare.
In realtà non è così. Non può sottacersi, invero, che in base all’art. 72, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 (con cui è stato modificato l’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 503 del 1992) “ è data facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta [NDR: di trattenimento in servizio] in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi ”.
Orbene, è indubbio che una valutazione quale quella racchiusa nella delibera del Consiglio di Presidenza n. -OMISSIS- – con cui sono stati apprezzati gli effetti pregiudizievoli che i fatti accertati in sede penale possono riverberare sull’assetto imparziale e indipendente dell’ordine magistratuale – è una valutazione organizzativa prima ancora che disciplinare .
Essa sembra pienamente rientrare, pertanto, nel paradigma dell’art. 72, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, posto che le esigenze organizzative e funzionali valorizzate da tale norma sono immanenti nella valutazione (contenuta nella delibera n. -OMISSIS-) degli effetti pregiudizievoli che i fatti corruttivi di un magistrato possono riverberare sull’imparzialità del sistema giudiziario.
Detto in altri termini, la violazione degli obblighi di imparzialità e indipendenza – specialmente se cagionata dai fatti corruttivi del magistrato – è qualcosa che lede il sistema magistratuale oggettivamente inteso, prima ancora che gli obblighi disciplinari sottesi a tale sistema.
12.5. Tanto basta, pertanto, a respingere anche il secondo motivo di appello.
13. Con il terzo motivo di appello, inoltre, l’appellante censura la sentenza di primo grado lì dove la stessa ha negato il suo diritto alla restitutio in integrum , e cioè il diritto di vedersi corrisposte – in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato che si è pronunziata sull’illegittimità del provvedimento di rimozione (Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, che ha confermato T.A.R. Lazio n. -OMISSIS-) – le differenze stipendiali non corrisposte nei periodi di sospensione dal servizio dal -OMISSIS-.
13.1. In particolare, la sentenza appellata ha statuito che in realtà le sentenze di cui è stata effettivamente chiesta l’ottemperanza ( id est la succitata sentenza del T.A.R. Lazio n. -OMISSIS- e la relativa pronunzia confermativa di appello del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-) non avevano ad oggetto i provvedimenti di sospensione dal servizio, bensì il provvedimento di rimozione n. -OMISSIS-.
Più in particolare, il giudice di prime cure ha rilevato che la sentenza ottemperanda del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- – nell’accertare l’illegittimità del provvedimento di rimozione n. -OMISSIS- – ha identificato la causa di detta illegittimità nella contrarietà a legge dell’atto presupposto consistente in un ben determinato provvedimento di sospensione dal servizio ( id est quello con cui è stata disposta la sospensione facoltativa del magistrato dal -OMISSIS- al -OMISSIS-) diverso rispetto a quelli che vengono invece in rilievo nel presente giudizio di ottemperanza ai fini della restitutio in integrum ( id est quelli dal -OMISSIS-).
La sentenza ottemperanda aveva statuito, infatti, che il provvedimento di rimozione n. -OMISSIS- “ si infrange comunque sull’insuperabile circostanza — sottolineata dal -OMISSIS- nei motivi di impugnazione riproposti ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm. — che tale periodo di sospensione [NDR: il periodo -OMISSIS- – -OMISSIS-] è venuto meno dal punto di vista giuridico, per effetto del definitivo annullamento del provvedimento del Consiglio di presidenza che lo ha disposto, ad opera della più volte citata sentenza -OMISSIS-, della IV Sezione di questo Consiglio di Stato. Tale statuizione, ormai divenuta cosa giudicata, priva quindi di base fondante la decisione dell’organo di autogoverno - pur in astratto conforme a legge - di riavviare il procedimento disciplinare al fine di dare sistemazione definitiva al periodo di sospensione cautelare applicato nei confronti dell’originario ricorrente. Infatti, dal definitivo accertamento dell’illegittimità di tale periodo di sospensione da parte della IV Sezione di questo Consiglio di Stato, pur successiva al giudicato, deriva l’effetto ormai non più controvertibile di restitutio in integrum a favore del magistrato per il periodo di sospensione in questione ”.
Detto in altri termini, siccome il presente giudizio di ottemperanza intende dare esecuzione alla sentenza con cui è stata accertata l’illegittimità del provvedimento di rimozione n. -OMISSIS-, e siccome tale illegittimità discende dall’illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio avente ad oggetto il periodo -OMISSIS- – -OMISSIS- (periodo rispetto al quale il Consiglio di Presidenza ha già pacificamente restituito – in conformità al giudicato – le differenze stipendiali maturate dall’appellante) il primo giudice ha ritenuto che in questo giudizio di ottemperanza non possono essere richieste le differenze stipendiali eventualmente maturate nei diversi periodi di sospensione dal servizio che vanno dal -OMISSIS- e dal -OMISSIS- al -OMISSIS- .
13.2. L’appellante aggredisce questo capo di sentenza.
Ad avviso dell’appellante non ha alcun rilievo il fatto che l’illegittimità del provvedimento di rimozione sia dipesa dall’illegittimità di un periodo di sospensione piuttosto che da un altro.
Nella prospettazione attorea, infatti, ciò che rileva è che il Giudice Amministrativo abbia definitivamente annullato – con una pronunzia avente efficacia di giudicato – il provvedimento di rimozione con cui è stato esitato il procedimento disciplinare. L’espunzione del provvedimento di rimozione dal mondo giuridico ha determinato – in armonia con le coordinate ermeneutiche elaborate in subiecta materia da questo Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., sez. VII, n. 10792 del 2022) – la sopravvenuta ingiustificatezza di tutte le riduzioni stipendiali che il magistrato ha sofferto nelle more di tutti i pregressi periodi di sospensione dal servizio (sia obbligatoria che facoltativa).
Insegna la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, infatti, con specifico riferimento al procedimento disciplinare del magistrato, che “ Solo qualora il procedimento si concluda sfavorevolmente per il dipendente con la sanzione del licenziamento (o della destituzione), il diritto alla retribuzione viene definitivamente meno, in quanto gli effetti della sanzione retroagiscono al momento dell’adozione della misura cautelare; viceversa qualora la sanzione non venga inflitta o ne sia irrogata una di natura tale da non giustificare la sospensione sofferta, il rapporto riprende il suo corso dal momento in cui è stato sospeso, con obbligo per il datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni arretrate ”, con l’ulteriore precisazione che “ Sulla base di detti principi il diritto alla restitutio in integrum è stato riconosciuto nell’ipotesi di annullamento della sanzione inflitta (Cass. n. 26287/2013), di mancata conclusione del procedimento disciplinare a causa del decesso del dipendente (Cass. n. 13160/2015), di irrogazione di una sanzione meno afflittiva rispetto alla sospensione cautelare sofferta (Cass. nn. 5147/2013 e 9304/2017), di omessa riattivazione del procedimento in conseguenza delle dimissioni (Cass. n. 20708/2018) o del pensionamento (Cass. n. 18849/2017; Cass.4411/2021) e ciò a prescindere dalla espressa previsione della legge o della contrattazione collettiva ” (cfr. Cons. St., sez. VII, n. 10792 del 2022).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, pertanto, l’appellante sostiene che una volta intervenuta (proprio per effetto della sentenza ottemperanda del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-) la caducazione definitiva del provvedimento di rimozione, il magistrato vede ri-espandersi il proprio diritto alle differenze stipendiali maturate nei periodi di sospensione che hanno preceduto l’illegittimo atto di rimozione (afferma l’appellante, in particolare, che “ basta la mera assenza di un provvedimento disciplinare a fondare il diritto alla restituzione delle differenze stipendiali richieste in esecuzione delle pronunce impugnate ”, cfr. pag. 22 dell’atto di appello).
13.3. La difesa erariale solleva - in risposta al motivo di appello testé richiamato - due tipi di eccezioni:
(i) la prima eccezione consiste nell’affermare che si tratterebbe di un motivo nuovo (e, quindi, violativo del divieto di novum in appello scolpito nell’art. 104 c.p.a.); in proposito, si è soggiunto che il presente giudizio di ottemperanza – in quanto diretto a dare esecuzione alla coppia di sentenze aventi ad oggetto il provvedimento di rimozione dal servizio (T.A.R. Lazio n. -OMISSIS- e Consiglio di Stato n. -OMISSIS-) – non investirebbe il trattamento economico spettante durante i periodi di sospensione dal servizio, sicché il motivo in esame implicherebbe un indebito ampliamento del petitum del ricorso in ottemperanza proposto in primo grado;
(ii) la seconda eccezione consiste nell’affermare che l’odierno appellante non aveva mai proposto – nel giudizio sfociato nella coppia di sentenze di cui ora si chiede l’ottemperanza ( id est le sentenze che hanno accertato l’illegittimità del provvedimento di rimozione n. -OMISSIS-) – una domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni maturate nei periodi di sospensione obbligatoria automaticamente “travolti” dall’eventuale annullamento del provvedimento di rimozione.
13.4. Chiarito lo spettro completo dei profili censori agitati con il terzo motivo di appello, nonché individuate le relative eccezioni erariali, va anzitutto osservato che detto motivo è pienamente ammissibile, atteso che il suo contenuto – lungi dal potersi configurare come nuovo – era già presente nel ricorso per ottemperanza proposto dinanzi al T.A.R. Lazio (cfr. pagg. 25 e seguenti del ricorso per ottemperanza di primo grado).
13.5. Tuttavia, il motivo di appello in esame, sebbene ammissibile, è comunque infondato.
Coglie nel segno, infatti, l’eccezione erariale secondo cui l’appellante non aveva mai spiegato – nel giudizio di cognizione sfociato nella coppia di sentenze di cui si chiede ora l’ottemperanza (T.A.R. Lazio n. -OMISSIS- e Consiglio di Stato n. -OMISSIS-) una specifica domanda di condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo provvedimento di rimozione.
Al riguardo, va premesso che non appare dirimente il fatto - valorizzato dal giudice di prime cure - secondo cui il presente giudizio di ottemperanza verte sulla coppia di sentenze aventi ad oggetto il provvedimento di rimozione (anziché la coppia di sentenze aventi ad oggetto i provvedimenti di sospensione).
Il fatto non è risolutivo perché – come correttamente rilevato dall’appellante e in ossequio alle coordinate ermeneutiche già impartite in subiecta materia da questo Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., sez. VII, n. 10792 del 2022) – l’eventuale annullamento del provvedimento di rimozione fa sì che “ il rapporto riprende il suo corso dal momento in cui è stato sospeso, con obbligo per il datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni arretrate ” (cfr. Cons. St., sez. VII, n. 10792 del 2022) sicché l’obbligo di restitutio in integrum sicuramente costituisce una conseguenza risarcitoria dell’annullamento giudiziale del provvedimento di rimozione.
Fermo quanto precede, il motivo di doglianza va comunque disatteso, posto che il definitivo consolidamento delle riduzioni stipendiali subite dal magistrato nei periodi di sospensione obbligatoria del rapporto di lavoro dà origine ad un danno patrimoniale direttamente connesso all’illegittimo provvedimento di rimozione, sicché il ristoro di questo tipo di danno non è qualcosa che può essere richiesto con il rimedio dell’ottemperanza, bensì semmai con il diverso rimedio dell’azione di cognizione di risarcimento danni da provvedimento illegittimo.
Ciò impone di richiamare il delicato rapporto tra giudizio di ottemperanza e giudizio di risarcimento danni.
Come noto, infatti, con un decreto correttivo al codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 195 del 2011) è stato espunto dall’art. 112 c.p.a. l’originario quarto comma che ammetteva la possibilità di richiedere – per la prima volta nel giudizio di ottemperanza – il risarcimento dei danni provocati dal provvedimento annullato.
In base all’attuale ordito normativo dell’art. 112 c.p.a., pertanto, l’unico risarcimento che il ricorrente in ottemperanza può richiedere è il ristoro dei danni che derivano dalla mancata esecuzione del giudicato e non il risarcimento dei danni che scaturiscono dal provvedimento amministrativo annullato (cfr. art. 112, comma 3, c.p.a.).
Nel caso di specie, pertanto, atteso che la coppia di sentenze poste in ottemperanza (cfr. T.A.R. Lazio n. -OMISSIS- e Consiglio di Stato n. -OMISSIS-) non reca alcuna statuizione risarcitoria (ciò in conseguenza dell’assenza di qualsiasi domanda di risarcimento danni proposta dall’appellante in quel giudizio di cognizione) il presente giudizio di ottemperanza non può mirare ad alcuna restitutio in integrum , posto che quest’ultima consiste in un risarcimento danni da provvedimento illegittimo (e non in un risarcimento danni da mancata esecuzione del giudicato).
Detto in altri termini, non è possibile rivendicare per la prima volta in ottemperanza il risarcimento di danni che avrebbero dovuto essere rivendicati nel giudizio di cognizione, in quanto tali danni derivano, per l’appunto, direttamente dall’illegittimità del provvedimento impugnato e non dalla tardiva esecuzione del giudicato.
13.6. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, anche il terzo motivo di appello va respinto in quanto infondato.
Ne discende, di conseguenza, l’infondatezza dell’intera azione di ottemperanza riproposta in appello dall’odierno appellante.
SUI MOTIVI DI APPELLO RELATIVI ALL’AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI
14. Con il quarto motivo di appello, il ricorrente impugna la sentenza di primo grado nel capo in cui quest’ultima ha respinto la domanda di risarcimento danni per illegittimità del provvedimento di rimozione, provvedimento che il Consiglio di Presidenza ha adottato in data -OMISSIS- a valle del collocamento a riposo del ricorrente (e quindi dopo la cessazione del rapporto di lavoro) al dichiarato scopo di regolamentare gli effetti economici dei periodi di sospensione cautelare dal servizio che hanno preceduto il pensionamento.
14.1. In proposito, la sentenza appellata ha ritenuto che nessuna responsabilità può essere ascritta all’Amministrazione ex art. 2043 c.c., posto che il quadro giurisprudenziale delineatosi al momento dell’adozione dell’atto di rimozione era ancora oscillante e incerto in merito alla configurabilità (o meno) di un potere disciplinare “postumo” esercitabile a valle della cessazione del rapporto di lavoro.
14.2. Ad avviso dell’appellante, il giudice di prime cure avrebbe commesso l’errore di trascurare che il provvedimento di rimozione non sarebbe stato illegittimo soltanto perché adottato sul presupposto di un potere disciplinare postumo inesistente, bensì anche per altri plurimi motivi di illegittimità (ciascuno dei quali di per sé idoneo a determinare l’annullamento della sanzione).
In tale ordine di idee, pertanto, l’appellante sostiene che sia completamente irrilevante l’incertezza giurisprudenziale formatasi sull’astratta configurabilità o meno di un potere dell’Amministrazione di rimuovere il magistrato anche in via postuma (indi dopo il suo collocamento a riposo) atteso che nel caso di specie l’illegittimità del provvedimento di rimozione postuma dipenderebbe pure da altri motivi (in aggiunta a quello dell’inconfigurabilità di un potere disciplinare postumo).
Tali ulteriori motivi si evincerebbero dalla stessa sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato il provvedimento di rimozione e sarebbero i seguenti:
(i) in primis la contraddittorietà logica di respingere l’istanza di trattenimento in servizio e, al contempo, riaffermare il potere disciplinare rispetto ad un rapporto di lavoro che non si è inteso di proseguire;
(ii) in secondo luogo la contraddittorietà logica di motivare la sanzione espulsiva con l’inidoneità dell’appellante a svolgere in futuro le funzioni di magistrato, quando quest’ultimo non era più appartenente all’ordine giudiziario per volontà dell’organo di autogoverno;
(iii) in terzo luogo l’aporia logica di voler disporre -OMISSIS- la rimozione con effetto retroattivo decorrente dall’inizio della lunga serie di periodi di sospensione cautelare succedutisi nel tempo, pur nella consapevolezza che la successione di tali periodi aveva ormai subito una definitiva soluzione di continuità, in quanto l’ultimo periodo di sospensione facoltativa ( id est il periodo -OMISSIS-) era venuto meno per effetto del giudicato amministrativo che aveva caducato il relativo provvedimento sospensivo (Cons. St. n. -OMISSIS-).
14.3. Replica in proposito la difesa erariale che “ alla data di adozione della delibera sanzionatoria (n. -OMISSIS-, assunta nelle adunanze disciplinari del -OMISSIS-) … il giudizio amministrativo per l’annullamento dei dinieghi di riammissione e trattenimento in servizio, nonché della sospensione facoltativa del 14/-OMISSIS-, si era da poco concluso con la sentenza del TAR Lazio, n. -OMISSIS-. … Avverso la citata sentenza TAR n. -OMISSIS-, però, il CdP aveva deliberato di interporre appello, tant’è che il relativo giudizio si è poi definitivamente concluso con la sentenza del CdS, 4^ sez., n. -OMISSIS-, per effetto della quale l’annullamento degli atti impugnati è divenuto definitivo. Per questo motivo, nel provvedimento sanzionatorio, viene espressamente detto che “la questione del collocamento a riposo del dottor -OMISSIS- non è ancora definita”, proprio perché avverso la citata sentenza di primo grado, sarebbe stato interposto appello, come in effetti accaduto. Alla data del -OMISSIS-, quindi, l’Amministrazione poteva legittimamente confidare sul buon esito del giudizio d’appello e sulla conseguente riforma della sfavorevole pronuncia di primo grado n. -OMISSIS- ” (cfr. pag. 18 della memoria del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti depositata in data 18 aprile 2025).
Ad avviso della parte appellata, pertanto, nel momento in cui è stato adottato il provvedimento disciplinare di rimozione (-OMISSIS-) non vi era ancora alcun accertamento definitivo delle invocate ragioni di illegittimità dei dinieghi di trattenimento in servizio e di riammissione in servizio (nonché dei periodi di sospensione obbligatoria e facoltativa) posto che in quel momento la sentenza di primo grado del T.A.R. Lazio (T.A.R. Lazio n. -OMISSIS-) era stata appellata e non era stata ancora emessa la sentenza di conferma del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato n. -OMISSIS-).
14.4. Il motivo di appello in esame è complessivamente infondato.
14.5. Con il motivo de quo l’appellante ripropone in secondo grado - in virtù dell’effetto devolutivo dell’appello - la domanda di accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. dell’Amministrazione per la già dichiarata illegittimità del provvedimento di rimozione definitivamente annullato con la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-.
Il giudizio di responsabilità impone di mettere a fuoco, innanzitutto, le specifiche ragioni di annullamento del provvedimento che sono state valorizzate dalla sentenza passata in giudicato.
Orbene, se si passano in rassegna tali ragioni (così come richiamate sub punto 14.2. che precede) è agevole constatare che esse consistono in alcuni casi in un difetto di motivazione ( sub specie di contraddittorietà degli elementi motivazionali che il provvedimento impugnato ha valorizzato per giustificare la rimozione del magistrato) e in un altro caso in un falso presupposto di fatto , ovverossia l’inesistenza del periodo di sospensione facoltativa dal -OMISSIS- (a tal proposito, infatti, la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- ha chiarito che tale periodo di sospensione “ è venuto meno dal punto di vista giuridico, per effetto del definitivo annullamento del provvedimento del Consiglio di presidenza che lo ha disposto, ad opera della più volte citata sentenza -OMISSIS-, della IV Sezione di questo Consiglio di Stato. Tale statuizione, ormai divenuta cosa giudicata, priva quindi di base fondante la decisione dell’organo di autogoverno - pur in astratto conforme a legge - di riavviare il procedimento disciplinare al fine di dare sistemazione definitiva al periodo di sospensione cautelare applicato nei confronti dell’originario ricorrente ”).
14.6. Tanto chiarito, va ora verificato se i succitati motivi di illegittimità del provvedimento impugnato – oltre a poter condurre (come in effetti è stato) all’annullamento giurisdizionale dell’atto – possano anche radicare un accertamento di responsabilità aquiliana dell’Amministrazione ex art. 2043 c.c.
Ciò impone alcuni brevi richiami ad alcuni elementi costitutivi della responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo.
Orbene, l’Adunanza plenaria ha affermato che la responsabilità in cui incorre l’Amministrazione per l’esercizio delle funzioni pubbliche è inquadrabile nella responsabilità da fatto illecito (Ad. plen. 23 aprile 2021 n. 7).
I requisiti della responsabilità da fatto illecito sono la presenza di una condotta imputabile, il danno ingiusto, il nesso di causalità e l’elemento soggettivo.
Di tali requisiti uno in particolare merita di essere attenzionato nella presente controversia: l’ingiustizia del danno.
Afferma in proposito l’Adunanza Plenaria che “ il requisito dell’ingiustizia del danno implica che il risarcimento potrà essere riconosciuto se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest’ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi ” (23 aprile 2021 n. 7).
La decisione sulla domanda risarcitoria quindi “ dipende dalla decisione in ordine alla spettanza del bene della vita ” (Ad. plen. 23 aprile 2021 n. 7). Ciò in quanto l’ingiustizia del danno che fonda la responsabilità dell’Amministrazione per lesione di interessi legittimi si correla alla dimensione sostanzialistica di questi ultimi, quali interessi correlati a un bene della vita coinvolto nell’esercizio della funzione pubblica, e comunque a una situazione soggettiva sostanziale facente parte della sfera giuridica di cui il soggetto è titolare.
Ne deriva che, anche nell’impostazione più recente dell’Adunanza plenaria, non basta allegare l’illegittimità dei provvedimenti per superare lo scrutinio del requisito (della fattispecie risarcitoria) dell’ingiustizia del danno, specie allorquando l’illegittimità si fonda su meri difetti motivazionali o inadempienze procedurali (cfr. in tal senso, ex multis , C.G.A.R.S. n. 1050 del 2022).
14.7. Venendo al caso di specie, quindi, vanno ora passate in rassegna le specifiche ragioni per le quali è stato annullato il provvedimento di rimozione (così come risultanti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-).
14.8. Ebbene – per quel che concerne la contraddittorietà logica consistente nel respingere l’istanza di trattenimento in servizio e, al contempo, riaffermare il potere disciplinare rispetto ad un rapporto di lavoro che non si è inteso proseguire – si tratta evidentemente di un difetto di motivazione dal quale non può evincersi alcun puntuale vincolo conformativo sull’effettiva spettanza del bene della vita (e cioè sul diritto dell’odierno appellante a non essere rimosso ex post pur in presenza dei gravi fatti accertati in sede penale con la sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato).
14.9. Per quel che concerne, poi, la contraddittorietà logica di motivare la sanzione espulsiva con l’inidoneità dell’appellante a svolgere in futuro le funzioni di magistrato (quando quest’ultimo non era più appartenente all’ordine giudiziario per volontà dell’organo di autogoverno) anche questo vizio del provvedimento amministrativo si inscrive nell’alveo del difetto di motivazione, sicché anche dall’accertamento di questo vulnus giustificativo non può desumersi alcun puntuale vincolo conformativo che escluda a priori la possibilità di una riedizione del potere in senso sfavorevole al magistrato (ciò sempre in ragione della gravità dei fatti corruttivi accertati in sede penale con la sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato, nonché in ragione del discredito che essi arrecano all’ordine giudiziario).
14.10. Resta da esaminare, infine, l’aporia logica (anch’essa stigmatizzata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- che ha annullato il provvedimento di rimozione) consistente nell’aver voluto disporre -OMISSIS- la rimozione dell’appellante con effetto retroattivo decorrente dall’inizio della lunga serie di periodi di sospensione cautelare succedutisi nel tempo, pur nella consapevolezza che la successione di tali periodi aveva ormai subito una definitiva soluzione di continuità, in quanto l’ultimo periodo di sospensione facoltativa ( id est il periodo -OMISSIS-) era venuto ormai meno per effetto del giudicato amministrativo che aveva annullato il relativo provvedimento sospensivo (Cons. St. n. -OMISSIS-).
Il vizio provvedimentale in questione attinge in ultima istanza, quindi, dal vizio dell’atto-presupposto con cui il Consiglio di Presidenza aveva illegittimamente disposto la sospensione facoltativa del magistrato nel brevissimo periodo intercorso tra la sentenza di proscioglimento della Corte di Appello (-OMISSIS-) e la data del suo collocamento a riposo (-OMISSIS-).
14.11. Orbene, se si esamina la sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato tale atto-presupposto ( id est la n. -OMISSIS-) si può constatare che la decisione del Consiglio di Presidenza di disporre la sospensione facoltativa dell’appellante nel breve periodo -OMISSIS- – -OMISSIS- è stata annullata per tre principali ragioni:
(i) in primo luogo perché detta decisione è stata irritualmente assunta in sede di ratifica di un provvedimento presidenziale avente ad oggetto il differente istituto della sospensione obbligatoria;
(ii) in secondo luogo perché la sospensione facoltativa è stata disposta in carenza delle garanzie partecipative coessenziali al procedimento disciplinare;
(iii) in terzo luogo perché in base all’orientamento giurisprudenziale sposato dalla sentenza in questione (Cons. St. n. -OMISSIS-) nessun potere disciplinare “postumo” può essere mai esercitato a seguito del collocamento a riposo dell’incolpato, ciò che esclude anche la possibilità di una sospensione cautelare strumentale all’esercizio di tale potere.
14.12. Ciò chiarito, nessuna delle prime due ragioni testé elencate appare idonea a disvelare un vincolo conformativo giudiziale che sia così puntuale da affermare il diritto del magistrato a non subire alcuna sospensione facoltativa.
Si tratta, infatti, di vizi chiaramente procedimentali che, in quanto tali, non consentono alcun accertamento sull’effettiva spettanza del bene della vita (accertamento dal quale dipende, come visto, il giudizio di responsabilità extra-contrattuale da provvedimento illegittimo).
14.13. Per quel che riguarda, infine, la terza ragione testé elencata, essa – benché astrattamente idonea a disvelare il diritto dell’appellante a non subire alcuna sospensione facoltativa retroattiva (adottata soltanto a valle del collocamento a riposo del magistrato) – è espressione dell’adesione del Giudice ad uno specifico orientamento giurisprudenziale su una questione rispetto alla quale la giurisprudenza era divisa.
Ed infatti, il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di avvio del procedimento disciplinare a fronte della intervenuta cessazione dal servizio è risultato di oscillante interpretazione.
Ciò emerge plasticamente dallo stesso esame delle due sentenze del Consiglio di Stato che si sono pronunziate sulla vicenda de qua , e cioè:
(i) la sentenza n. -OMISSIS- che si è pronunziata sui dinieghi di trattenimento in servizio e di riammissione in servizio;
(ii) la sentenza n. -OMISSIS- che si è pronunziata sul provvedimento di rimozione.
Orbene, la prima delle due sentenze ha ritenuto non applicabile la disciplina generale del pubblico impiego, richiamata in proposito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/97, bensì quella prevista per i magistrati ordinari, nel solco delle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione citate, con conseguente esaurimento del potere disciplinare a seguito della cessazione del magistrato dal servizio.
La seconda sentenza (Cons. St. n. -OMISSIS-), invece, ha aderito all’opposto principio espresso (anche con riguardo al personale di magistratura) dall’Adunanza Plenaria nella sentenza 6 marzo 1997, n. 8: in base a tale arresto, pertanto, il potere disciplinare nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento penale può essere esercitato (e dunque anche riavviato, se in precedenza sospeso) anche se nel frattempo il rapporto di impiego sia cessato.
Ciò chiarito, corre l’obbligo di osservare che per costante giurisprudenza la responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo deve essere negata quando l’indagine conduce al riconoscimento dell’errore scusabile per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, oppure per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (Cons. Stato, VI, 3 marzo 2020, n. 1549; Sez. IV, 7 gennaio 2013, n. 23; id., V, 31 luglio 2012, n. 4337).
Nel caso di specie, l’esame delle pronunce che si sono susseguite evidenzia che si era registrato - con riferimento al potere esercitato, ai suoi presupposti e ai limiti della valutazione consentita al Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti - un quadro normativo e giurisprudenziale non chiaro e definito, circostanza che impedisce di ravvisare in capo all’Autorità quel coefficiente di colpa imprescindibile ai fini dell’affermazione della sua responsabilità per l’adozione di un provvedimento illegittimo, riconducibile ai parametri di cui all’art. 2043 c.c.
14.14. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il quarto motivo di appello va respinto in quanto infondato.
15. Con il quinto e sesto motivo di appello, infine, il ricorrente ripropone la domanda di risarcimento danni per asserita realizzazione di un’unica premeditata condotta (articolatasi in una pluralità di provvedimenti illegittimi succedutisi nel tempo) disvelante in tesi i connotati tipologici del mobbing , in quanto dolosamente preordinata a danneggiare ed estromettere l’odierno appellante dal suo contesto lavorativo (in proposito l’appellante reitera tutte le deduzioni già articolate in primo grado anche con riferimento all’ an e al quantum dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente discendenti dalla condotta mobbizzante).
L’appellante espone che su tale specifica domanda il giudice di prime cure non si è mai pronunziato.
15.1. A tal riguardo, la difesa erariale reitera - con memoria depositata in data 18 aprile 2025 (per vero oltre la scadenza del termine di costituzione dell’appellata) - alcune eccezioni in rito volte a precludere l’esame del merito della domanda (segnatamente la decadenza ex art. 30 commi 3 e 5 c.p.a., la parziale prescrizione delle pretese risarcitorie, la parziale compensazione e infine l’asserita sopravvenuta rinunzia stragiudiziale ad ogni spettanza economica).
15.2. La difesa dell’appellante ha obiettato a sua volta:
(i) la tardività delle eccezioni di prescrizione, compensazione e intervenuta rinunzia (tutte non rilevabili d’ufficio) atteso che tali eccezioni sono state riproposte in appello con una memoria difensiva depositata ben oltre il termine di costituzione (va rammentato, in proposito, che ai sensi dell’art. 101, co. 2 c.p.a. “ si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell’atto di appello o, per le parti diverse dall’appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio ”);
(ii) l’ infondatezza dell’eccezione (rilevabile d’ufficio) di decadenza, atteso che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 30, commi 3 e 5, c.p.a. per l’esercizio dell’azione di risarcimento danni – ove si discorra di un illecito permanente come il mobbing – non decorrerebbe dalla data di notifica dei singoli provvedimenti amministrativi che hanno concorso a realizzare il mobbing, bensì dalla conclusione della condotta mobbizzante globalmente considerata.
15.3. Tanto premesso, le eccezioni in rito non rilevabili d’ufficio sono effettivamente tardive, in quanto sollevate per la prima volta in appello soltanto con la memoria depositata dalla difesa erariale in data 18 aprile 2025 (quindi oltre il termine di costituzione della parte appellata) con conseguente applicazione del meccanismo di preclusione processuale previsto dall’art. 101, co. 2, c.p.a.
15.4. Per quel che concerne, invece, l’eccezione di decadenza, in ossequio al criterio decisionale della “ragione più liquida” (cfr. Ad. Plen. n. 5 del 2015) si può prescindere dal suo scrutinio perché la domanda di risarcimento danni da mobbing – come si vedrà a breve – è comunque infondata.
15.5. Prima di esaminare il merito della domanda, va innanzitutto premesso che il giudice di prime cure non si è effettivamente pronunciato sulla domanda di risarcimento dei danni da mobbing.
Tuttavia, la rituale riproposizione di tale domanda con l’odierno atto di appello consente al Giudice di appello di pronunciarvisi, in ossequio all’effetto devolutivo dell’impugnazione ex art. 101, co. 2, c.p.a.
15.6. Nel merito, va rammentato che ad avviso della consolidata giurisprudenza in materia “ il mobbing lavorativo è configurabile ove ricorrano due elementi: quello oggettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e quello soggettivo, integrato dall’intendimento persecutorio del datore medesimo; quest’ultimo richiede che siano posti in essere atti, contro la vittima, in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente dal datore o di un suo preposto o di altri dipendenti, comunque sottoposti al potere gerarchico dei primi due ” (cfr., ex multis , Cassazione civile, sez. lav., 11 dicembre 2019, n. 32381).
Pertanto, integra il mobbing la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali ed, eventualmente, anche leciti), diretti alla persecuzione o all’emarginazione del dipendente, di cui viene lesa - in violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall’articolo 2087 del codice civile - la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (morale, psicologica o fisica).
L’onere della prova dell’ animus nocendi - anche se suscettibile di essere soddisfatto mediante presunzioni fondate sulle caratteristiche dei comportamenti tenuti dal datore di lavoro - grava sul dipendente (pur facendosi valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro) essendo un elemento fondante della condotta datoriale illecita.
In particolare, la ricostruzione giurisprudenziale del mobbing richiede alla vittima di provare il dolo del mobber (v. Cass. civ., sezione lavoro, sentenza 8 gennaio 2016, n. 158, secondo cui l’onere probatorio deve ritenersi assolto quando sia stata offerta la prova dell’« esplicita volontà del datore di lavoro di emarginare il dipendente in vista di una sua espulsione dal contesto lavorativo o, comunque, di un intento persecutorio »).
15.7. Nel caso di specie, ciò che appare dirimente nel senso di escludere l’esistenza del mobbing è l’assenza dell’elemento soggettivo della fattispecie ( animus nocendi ), ovverossia il deliberato proposito di perseguitare e danneggiare il lavoratore mobbizzato.
In base a una globale valutazione dell’intera vicenda, infatti, è evidente che il reale ed effettivo scopo perseguito dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti sia stato quello di salvaguardare l’imparzialità, l’indipendenza e il prestigio dell’organo giurisdizionale contabile globalmente considerato, avuto riguardo al discredito che sarebbe potuto scaturire dalla permanenza in servizio di un magistrato resosi responsabile di gravi fatti corruttivi accertati in sede penale (fatti che per la loro intrinseca illiceità e gravità ledono l’immagine dell’ordine giurisdizionale anche in caso di proscioglimento penale per prescrizione del reato).
Tale reale intento emerge chiaramente dall’esame di tutti i provvedimenti adottati dal Consiglio di Presidenza nella vicenda de qua , e in una certa qual misura “sopravvive” a tutte le violazioni (per lo più motivazionali e procedimentali) commesse dall’organo di auto-governo.
Violazioni che se da un lato possono certamente condurre all’annullamento degli atti di volta in volta adottati (con tutte le conseguenze risarcitorie eventualmente dovute, ove ne sussistano i presupposti) dall’altro lato non bastano però ad accertare una condotta di mobbing , proprio perché l’asserito intento emulativo (e cioè la volontà di danneggiare e perseguitare l’appellante) risulta contraddetto dal ben più verosimile e legittimo intento di proteggere l’immagine imparziale e indipendente della magistratura contabile.
15.8. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, anche il quinto e il sesto motivo di appello devono essere respinti in quanto infondati.
16. In conclusione, dunque, l’appello è infondato, con la conseguenza che tutte le domande spiegate dal ricorrente devono essere rigettate nei sensi e termini sopra indicati.
17. Per quel che concerne, infine, le spese legali, va innanzitutto respinta la richiesta della parte appellata di condannare l’appellante al pagamento di una sanzione pecuniaria ex art. 26 co. 2 c.p.a. (per asserita temerarietà della domanda risarcitoria) atteso che la complessiva evoluzione della vicenda procedimentale e provvedimentale – in quanto contrassegnata da incontestabili violazioni di legge – smentisce il carattere temerario dell’azione.
La complessità di detta vicenda giustifica, peraltro, anche la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi e termini indicati in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.