TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata il 12/2/2025 nella causa iscritta al n. 3687/23 r.g. tra
, , , in qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 legittimi del Signor difesi dell'Avv. STEFANO CALIGIURI Persona_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SIMONA CP_1
MIGLIO resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 6.7.2023, i ricorrenti, in qualità di eredi del signor Persona_1
deceduto in data 10.2.2022, hanno chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei
[...] CP_1 relativi all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84 a decorrere dal 1.1.2021 e fino al decesso, oltre interessi e rivalutazioni, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. 1178/2021 emesso dal
Tribunale di Tivoli il 8.2.2022.
Si è costituito in giudizio, tardivamente, l' resistente, allegando e documentando di aver CP_2 provveduto al pagamento pro quota a tutti gli eredi e chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese, atteso che la domanda per il pagamento dei ratei dagli eredi
è stata asseritamente presentata soltanto in 12.6.2024, e che prima di tale data il pagamento fosse inseigibile;
inoltre l'Ente eccepisce la mancata allegazione dei requisiti socio economici in capo al de cuius per l'accesso alla prestazione richiesta;
chiede quindi la compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna i ricorrenti hanno rappresentato di aver ricevuto il pagamento chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso, rappresentando di aver tempestivamente prodotto il documento AP23 volto ad attestare la sussistenza dei requisiti socioeconomici in capo al de cuius.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto dalle parti ricorrenti, avendone interesse.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che il de cuius ha ha notificato il decreto di omologa l'8.2.2022 correttamente alla sede provinciale e trasmesso la dichiarazione AP23 attestante la sussistenza delle condizioni socioeconomiche in data 16.5.2022.
La parte ricorrente ha documentato di aver inoltrato, in data 16.5.2022, a mezzo PEC indirizzata alla sede zonale oltre che a quella provinciale, istanza di liquidazione dei ratei agli eredi, allegando la documentazione anagrafica da cui risulta detta qualità oltre che i relativi riferimenti per il pagamento.
Sul punto si osserva che la trasmissione a mezzo PEC – in mancanza di diverse risultanze addotte dall'ente – deve ritenersi valida e legittima in ossequio al disposto dell'art. 445 bis co. 5, c.p.c. che prescrive esclusivamente che l'Ente verifichi la sussistenza degli altri requisiti;
la trasmissione all'ente dei dati rilevanti avviene quindi attraverso i procedimenti dallo stesso autonomamente disciplinati attraverso l'emanazione di normativa secondaria (in quanto tale esulante dal principio iura novit curia), ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90 ed all'art. 16, co. 6 della l. 412/91.
La parte resistente eccepisce tuttavia il difetto di allegazione del requisito socio economico in ricorso, ed in effetti manca nell'atto introduttivo qualsiasi riferimento alla sussistenza di esso. Tale difetto di allegazione avrebbe avuto portata assorbente nel senso del rigetto del ricorso, senza poter dare alcun rilievo alla presenza in atti del modello AP23, posto che l'onere di allegazione precede logicamente quello della prova e preclude l'esame delle risultanze documentali, sottolineando tuttavia a fortiori che l'AP23 è documento unilateralmente formato dalla parte che intende valersene in giudizio sicché il requisito, anche ove fosse stato compiutamente allegato, non sarebbe stato provato (cfr. Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/8/2016 e Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/9/2017, Ordinanza n. 3022 del 8/2/2018).
Il ricorso era quindi virtualmente infondato, per le suesposte ragioni processuali nonostante la fondatezza sostanziale riconosciuta anche da controparte, per cui non avrebbe potuto essere accolto né può ad oggi affermarsi la soccombenza virtuale di parte resistente ai fini della condanna alle spese.
La liquidazione, prima della presentazione di tale domanda, era inesigibile ed il ritardo non può quindi essere imputato all'Ente ai fini delle spese di lite.
Le spese devono quindi essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3687/2023 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Tivoli, 12/2/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata il 12/2/2025 nella causa iscritta al n. 3687/23 r.g. tra
, , , in qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 legittimi del Signor difesi dell'Avv. STEFANO CALIGIURI Persona_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SIMONA CP_1
MIGLIO resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 6.7.2023, i ricorrenti, in qualità di eredi del signor Persona_1
deceduto in data 10.2.2022, hanno chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei
[...] CP_1 relativi all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84 a decorrere dal 1.1.2021 e fino al decesso, oltre interessi e rivalutazioni, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. 1178/2021 emesso dal
Tribunale di Tivoli il 8.2.2022.
Si è costituito in giudizio, tardivamente, l' resistente, allegando e documentando di aver CP_2 provveduto al pagamento pro quota a tutti gli eredi e chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese, atteso che la domanda per il pagamento dei ratei dagli eredi
è stata asseritamente presentata soltanto in 12.6.2024, e che prima di tale data il pagamento fosse inseigibile;
inoltre l'Ente eccepisce la mancata allegazione dei requisiti socio economici in capo al de cuius per l'accesso alla prestazione richiesta;
chiede quindi la compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna i ricorrenti hanno rappresentato di aver ricevuto il pagamento chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso, rappresentando di aver tempestivamente prodotto il documento AP23 volto ad attestare la sussistenza dei requisiti socioeconomici in capo al de cuius.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto dalle parti ricorrenti, avendone interesse.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che il de cuius ha ha notificato il decreto di omologa l'8.2.2022 correttamente alla sede provinciale e trasmesso la dichiarazione AP23 attestante la sussistenza delle condizioni socioeconomiche in data 16.5.2022.
La parte ricorrente ha documentato di aver inoltrato, in data 16.5.2022, a mezzo PEC indirizzata alla sede zonale oltre che a quella provinciale, istanza di liquidazione dei ratei agli eredi, allegando la documentazione anagrafica da cui risulta detta qualità oltre che i relativi riferimenti per il pagamento.
Sul punto si osserva che la trasmissione a mezzo PEC – in mancanza di diverse risultanze addotte dall'ente – deve ritenersi valida e legittima in ossequio al disposto dell'art. 445 bis co. 5, c.p.c. che prescrive esclusivamente che l'Ente verifichi la sussistenza degli altri requisiti;
la trasmissione all'ente dei dati rilevanti avviene quindi attraverso i procedimenti dallo stesso autonomamente disciplinati attraverso l'emanazione di normativa secondaria (in quanto tale esulante dal principio iura novit curia), ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90 ed all'art. 16, co. 6 della l. 412/91.
La parte resistente eccepisce tuttavia il difetto di allegazione del requisito socio economico in ricorso, ed in effetti manca nell'atto introduttivo qualsiasi riferimento alla sussistenza di esso. Tale difetto di allegazione avrebbe avuto portata assorbente nel senso del rigetto del ricorso, senza poter dare alcun rilievo alla presenza in atti del modello AP23, posto che l'onere di allegazione precede logicamente quello della prova e preclude l'esame delle risultanze documentali, sottolineando tuttavia a fortiori che l'AP23 è documento unilateralmente formato dalla parte che intende valersene in giudizio sicché il requisito, anche ove fosse stato compiutamente allegato, non sarebbe stato provato (cfr. Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/8/2016 e Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/9/2017, Ordinanza n. 3022 del 8/2/2018).
Il ricorso era quindi virtualmente infondato, per le suesposte ragioni processuali nonostante la fondatezza sostanziale riconosciuta anche da controparte, per cui non avrebbe potuto essere accolto né può ad oggi affermarsi la soccombenza virtuale di parte resistente ai fini della condanna alle spese.
La liquidazione, prima della presentazione di tale domanda, era inesigibile ed il ritardo non può quindi essere imputato all'Ente ai fini delle spese di lite.
Le spese devono quindi essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3687/2023 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Tivoli, 12/2/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni