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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/06/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1016/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1016/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F. ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Pescara (PE) alla Piazza E. Troilo, n. 23 presso lo studio dell'Avv.
Mariangela Locuratolo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTORE contro
(c.f. e P.Iva ), in persona del Sindaco p.t. avv. Controparte_1 P.IVA_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco De Flaviis (c.f. ) dell'Avvocatura C.F._2
comunale ed elettivamente domiciliato nella Casa Comunale – Settore Avvocatura in Pescara, Piazza
Italia n. 1
CONVENUTO
OGGETTO: altri istituti del diritto delle locazioni.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 3 aprile 2024 agiva in giudizio chiedendo quanto segue: Parte_1
“in via preliminare ed urgente si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di voler sospendere il Decreto
Dirigenziale di decadenza da assegnazione alloggio E.R.P. n. 3 del 19.01.2024, emesso dal Comune di
pagina 1 di 5 Pescara, nei confronti di poiché in attesa di definizione del presente procedimento Parte_1
la sua esecuzione comporterebbe danni gravi ed irreparabili per la madre del ricorrente persona invalidità al 100%; Sempre in via preliminare, pregiudiziale e nel rito, accertare la carenza del potere di rappresentanza ovvero il difetto di legittimazione attiva con conseguenziale declaratoria di nullità ovvero inefficacia del decreto di decadenza e di tutti gli atti ad esso prodromici e successivi;
in via principale nel merito disattesa ogni contraria istanza domanda ed eccezione, accertare e dichiarare
l'illegittimità, la nullità e/o l'annullamento del Decreto Dirigenziale di decadenza da assegnazione alloggio E.R.P. n. 0 del 22.02.2024, , emesso dal di Pescara, nei confronti di CP_1 [...]
e notificato all'odierno ricorrente in data 15.03.2024; con vittoria di spese e spettanze di Parte_1
lite.”.
2. Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, premetteva, in punto di fatto, di essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), sito in Pescara, alla Via San Donato n. 26 (Codice
Ut. 3220), unitamente alla di lui madre, sig.ra , nata nel 1945, riconosciuta invalida Parte_2 grave al 100% con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età, come da certificazione rilasciata dalla Commissione Medica Asl di Pescara ed in stato di ricovero presso l'Ospedale Civile di Pescara, al momento della proposizione del ricorso e di avere ricevuto, in data 17 luglio 2023, comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio - prot. Nr. 140972 del 07.07.23 - per presunto abbandono dell'immobile senza preventiva autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, in violazione dell'art. 34, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 96/96. Con memoria trasmessa a mezzo pec in data 27 luglio 2023, l'istante contestava l'addebito chiedendo l'archiviazione del procedimento, peraltro, in data 21 novembre 2023 veniva notificato al di lui padre nuova comunicazione, prot. n. 168447 del 18.08.2024, con cui si dava avvio ad ulteriore procedimento di decadenza dall'assegnazione per presunta titolarità in capo all'istante, di altro diritto di proprietà ovvero di godimento su immobile idoneo a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare, ubicato nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c e d e dell'art. 34 comma 1 lett. e-bis
L.R. 96/96. In data 15 marzo 2024 veniva a lui notificato Decreto Dirigenziale di Decadenza n.9 del 22 febbraio 2024, a firma del Dirigente del Settore Politiche per il Cittadino del Comune di Pescara, Dott.
, con cui veniva disposta la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per la causali Persona_2
sopra indicate.
3. Si costituiva il ribadendo la correttezza del proprio operato, chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda, con vittoria di spese del giudizio.
pagina 2 di 5 4. All'esito di plurimi rinvii formulati dalla parte ricorrente al dichiarato fine di addivenire ad una composizione bonaria con l'Amministrazione resistente, tenendo conto dei tempi richiesti per consentire un'interlocuzione effettiva con l'Ente locale territoriale, all'udienza del 15 maggio 2025, preso atto dell'esito negativo del tentativo di definizione in via conciliativa, le parti insistevano affinché la causa venisse decisa e il Giudice, assegnato breve termine per il deposito di note difensive autorizzate, riservava all'esito la propria decisione.
5. La domanda formulata dal ricorrente va rigettata poiché infondata per le ragioni che seguono.
6. Il provvedimento impugnato risulta fondato su due autonome e concorrenti violazioni della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, recante “Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”: da un lato, per violazione dell'art. 34, comma 1, lett. a) e b), “Avendo l'assegnatario abbandonato l'alloggio assegnato, senza autorizzazione dell'Ente Gestore, per risiedere in altro comune di residenza, in Via
Cornelio Gallo 25, Int .B. (RM)”, dall'altro, per violazione del combinato disposto dell'art. 2, comma
1, lett. c) e d), e dell'art. 34, comma 1, lett. e) bis, “essendo l'assegnatario unico titolare di diritti di proprietà, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo famigliare, ubicato all'interno del territorio nazionale, come da visura catastale T 14714/2023”.
7. Con riguardo alla prima violazione, è pacifico che il ricorrente abbia trasferito la propria residenza anagrafica presso un immobile di sua esclusiva proprietà sito in Roma, in Via Cornelio Gallo n. 25, ove vi coabita stabilmente con la moglie, e che tale trasferimento non sia stato in alcun modo comunicato all'Ente gestore né accompagnato da alcuna istanza di autorizzazione all'allontanamento, come prescritto dall'art. 34, comma 1, lett. a) e b), ove si richiede espressamente che l'assegnatario mantenga l'occupazione stabile dell'immobile, salvo casi documentati e preventivamente autorizzati.
Segnatamente, le deduzioni difensive dell'odierno ricorrente, volte a giustificare il mutamento di residenza quale effetto necessario dell'impiego lavorativo presso la Commissione Europea, non risultano sufficientemente circostanziate né supportate da documentazione comprovante, in modo chiaro ed inequivoco, un rientro effettivo e regolare nell'alloggio E.R.P. in Pescara;
a tal riguardo,
l'abbonamento ferroviario Roma -Pescara, prodotto in giudizio, attesta esclusivamente la possibilità di spostamenti frequenti lungo tale tratta, non palesandosi idoneo, di per sé, a corroborare un radicamento abitativo stabile, né tantomeno l'effettiva occupazione dell'immobile assegnato, la quale, ai sensi della disciplina regionale, deve essere concreta, continuativa e compatibile con l'uso principale dell'alloggio quale residenza effettiva dell'assegnatario. Anzi, proprio il nuovo rapporto di lavoro stabile in Roma, in uno con la titolarità del diritto di proprietà di un'abitazione in tale città , depone in senso contrario,
pagina 3 di 5 ossia che il ricorrente abbia fissato la propria permanenza abitativa presso il reale luogo di residenza.
Ed ancora, la dichiarata assistenza prestata alla di lui madre invalida – pur effettivamente residente nell'alloggio E.R.P. – non trova adeguato conforto nella documentazione versata in atti, non essendo stata prodotta alcuna certificazione comprovante una reale e continuativa attività di cura o di convivenza assistenziale, né risultando il ricorrente parte del medesimo stato di famiglia, né componente del nucleo assegnatario, circostanza che rende del tutto marginale, ai fini della presente valutazione, la sua eventuale presenza saltuaria o affettiva presso l'alloggio.
9. In definitiva, la documentazione allegata dall'odierno ricorrente, si palesa oltremodo inidonea ad integrare quel quadro di permanenza abitativa reale e prevalente che la normativa richiede per la conservazione del titolo assegnatario, rendendo così integrata la fattispecie di decadenza ai sensi dell'art. 34 comma 1, lett. a) e b).
10. Parimenti, la seconda causa di decadenza appare fondata.
In proposito, dalla visura catastale versata in atti dall'Amministrazione emerge la titolarità in capo al ricorrente del diritto di proprietà su di un immobile sito in Roma, della superficie di 45 mq, di dimensioni adeguate alle esigenze abitative del di lui nucleo familiare, ad oggi composto esclusivamente dallo stesso e dalla moglie, atteso che le figlie risultano stabilmente residenti in [...] e che i soggetti conviventi presso l'alloggio E.R.P. ( madre, sig.ra e del di lei coniuge, sig. ) non appaiono riconducibili al Parte_2 Persona_3
proprio nucleo anagrafico, né risultano assegnatari o co-assegnatari del medesimo bene.
11. Ebbene, tale circostanza si pone in piena violazione dell'art. 2, comma 1, lett. c) e d) della L.R.
96/96, secondo cui tra i requisiti per beneficiare ancora di un alloggio E.R.P. è necessaria la “non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale su cui si riferisce il bando di concorso…. È adeguato
l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) “ secondo l'art.23
(1) della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art.13 della medesima, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
non inferiore a 60mq per 3-4 persone (…omissis...)”; e altresì, in violazione dell'art.34, c.1, lett. e-bis), avendo acquistato, successivamente all'assegnazione, titolarità di diritti di proprietà assoluta di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare.
12. In tale contesto, non può pertanto trovare accoglimento l'argomentazione difensiva di parte ricorrente secondo cui l'immobile sito in Roma non sarebbe adeguato, atteso che la superficie complessiva (mq 45) rientra pienamente nei parametri dimensionali previsti per nuclei di due persone,
pagina 4 di 5 secondo i criteri tecnici stabiliti dalla normativa di settore poc'anzi richiamata, e che la presenza di un'abitazione di proprietà, con residenza anagrafica, stabile convivenza familiare e stabile occupazione lavorativa, esclude in radice la persistenza di una condizione di bisogno abitativo.
13. In definitiva, in difetto di ulteriori elementi idonei a comprovare la prevalente ed effettiva occupazione dell'alloggio E.R.P. all'odierno ricorrente, così come di un rapporto di convivenza giuridicamente rilevante con gli attuali occupanti, unitamente al pacifico spostamento del centro degli interessi familiari, patrimoniali, lavorativi ed anagrafici del ricorrente in altra sede, ove egli risulta stabilmente residente unitamente alla coniuge in un immobile di sua esclusiva proprietà ed adeguato alle esigenze del precipuo nucleo familiare, il provvedimento impugnato deve ritenersi pienamente legittimo, in quanto fondato su presupposti di fatto conformi al dettato della normativa regionale.
14. Il ricorso va, quindi, rigettato in quanto infondato, con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell'art.91 c.p.c. secondo i parametri minimi offerti dal DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, scaglione indeterminabile bassa complessità, previa decurtazione della fase istruttoria di fatto non avvenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il sig. a pagare in favore del le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che liquidano in € 2.906,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali, CAP
e IVA come per legge.
Pescara, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa L. Tiziana Marganella
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1016/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F. ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Pescara (PE) alla Piazza E. Troilo, n. 23 presso lo studio dell'Avv.
Mariangela Locuratolo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTORE contro
(c.f. e P.Iva ), in persona del Sindaco p.t. avv. Controparte_1 P.IVA_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco De Flaviis (c.f. ) dell'Avvocatura C.F._2
comunale ed elettivamente domiciliato nella Casa Comunale – Settore Avvocatura in Pescara, Piazza
Italia n. 1
CONVENUTO
OGGETTO: altri istituti del diritto delle locazioni.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 3 aprile 2024 agiva in giudizio chiedendo quanto segue: Parte_1
“in via preliminare ed urgente si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di voler sospendere il Decreto
Dirigenziale di decadenza da assegnazione alloggio E.R.P. n. 3 del 19.01.2024, emesso dal Comune di
pagina 1 di 5 Pescara, nei confronti di poiché in attesa di definizione del presente procedimento Parte_1
la sua esecuzione comporterebbe danni gravi ed irreparabili per la madre del ricorrente persona invalidità al 100%; Sempre in via preliminare, pregiudiziale e nel rito, accertare la carenza del potere di rappresentanza ovvero il difetto di legittimazione attiva con conseguenziale declaratoria di nullità ovvero inefficacia del decreto di decadenza e di tutti gli atti ad esso prodromici e successivi;
in via principale nel merito disattesa ogni contraria istanza domanda ed eccezione, accertare e dichiarare
l'illegittimità, la nullità e/o l'annullamento del Decreto Dirigenziale di decadenza da assegnazione alloggio E.R.P. n. 0 del 22.02.2024, , emesso dal di Pescara, nei confronti di CP_1 [...]
e notificato all'odierno ricorrente in data 15.03.2024; con vittoria di spese e spettanze di Parte_1
lite.”.
2. Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, premetteva, in punto di fatto, di essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), sito in Pescara, alla Via San Donato n. 26 (Codice
Ut. 3220), unitamente alla di lui madre, sig.ra , nata nel 1945, riconosciuta invalida Parte_2 grave al 100% con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età, come da certificazione rilasciata dalla Commissione Medica Asl di Pescara ed in stato di ricovero presso l'Ospedale Civile di Pescara, al momento della proposizione del ricorso e di avere ricevuto, in data 17 luglio 2023, comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio - prot. Nr. 140972 del 07.07.23 - per presunto abbandono dell'immobile senza preventiva autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, in violazione dell'art. 34, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 96/96. Con memoria trasmessa a mezzo pec in data 27 luglio 2023, l'istante contestava l'addebito chiedendo l'archiviazione del procedimento, peraltro, in data 21 novembre 2023 veniva notificato al di lui padre nuova comunicazione, prot. n. 168447 del 18.08.2024, con cui si dava avvio ad ulteriore procedimento di decadenza dall'assegnazione per presunta titolarità in capo all'istante, di altro diritto di proprietà ovvero di godimento su immobile idoneo a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare, ubicato nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c e d e dell'art. 34 comma 1 lett. e-bis
L.R. 96/96. In data 15 marzo 2024 veniva a lui notificato Decreto Dirigenziale di Decadenza n.9 del 22 febbraio 2024, a firma del Dirigente del Settore Politiche per il Cittadino del Comune di Pescara, Dott.
, con cui veniva disposta la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per la causali Persona_2
sopra indicate.
3. Si costituiva il ribadendo la correttezza del proprio operato, chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda, con vittoria di spese del giudizio.
pagina 2 di 5 4. All'esito di plurimi rinvii formulati dalla parte ricorrente al dichiarato fine di addivenire ad una composizione bonaria con l'Amministrazione resistente, tenendo conto dei tempi richiesti per consentire un'interlocuzione effettiva con l'Ente locale territoriale, all'udienza del 15 maggio 2025, preso atto dell'esito negativo del tentativo di definizione in via conciliativa, le parti insistevano affinché la causa venisse decisa e il Giudice, assegnato breve termine per il deposito di note difensive autorizzate, riservava all'esito la propria decisione.
5. La domanda formulata dal ricorrente va rigettata poiché infondata per le ragioni che seguono.
6. Il provvedimento impugnato risulta fondato su due autonome e concorrenti violazioni della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, recante “Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”: da un lato, per violazione dell'art. 34, comma 1, lett. a) e b), “Avendo l'assegnatario abbandonato l'alloggio assegnato, senza autorizzazione dell'Ente Gestore, per risiedere in altro comune di residenza, in Via
Cornelio Gallo 25, Int .B. (RM)”, dall'altro, per violazione del combinato disposto dell'art. 2, comma
1, lett. c) e d), e dell'art. 34, comma 1, lett. e) bis, “essendo l'assegnatario unico titolare di diritti di proprietà, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo famigliare, ubicato all'interno del territorio nazionale, come da visura catastale T 14714/2023”.
7. Con riguardo alla prima violazione, è pacifico che il ricorrente abbia trasferito la propria residenza anagrafica presso un immobile di sua esclusiva proprietà sito in Roma, in Via Cornelio Gallo n. 25, ove vi coabita stabilmente con la moglie, e che tale trasferimento non sia stato in alcun modo comunicato all'Ente gestore né accompagnato da alcuna istanza di autorizzazione all'allontanamento, come prescritto dall'art. 34, comma 1, lett. a) e b), ove si richiede espressamente che l'assegnatario mantenga l'occupazione stabile dell'immobile, salvo casi documentati e preventivamente autorizzati.
Segnatamente, le deduzioni difensive dell'odierno ricorrente, volte a giustificare il mutamento di residenza quale effetto necessario dell'impiego lavorativo presso la Commissione Europea, non risultano sufficientemente circostanziate né supportate da documentazione comprovante, in modo chiaro ed inequivoco, un rientro effettivo e regolare nell'alloggio E.R.P. in Pescara;
a tal riguardo,
l'abbonamento ferroviario Roma -Pescara, prodotto in giudizio, attesta esclusivamente la possibilità di spostamenti frequenti lungo tale tratta, non palesandosi idoneo, di per sé, a corroborare un radicamento abitativo stabile, né tantomeno l'effettiva occupazione dell'immobile assegnato, la quale, ai sensi della disciplina regionale, deve essere concreta, continuativa e compatibile con l'uso principale dell'alloggio quale residenza effettiva dell'assegnatario. Anzi, proprio il nuovo rapporto di lavoro stabile in Roma, in uno con la titolarità del diritto di proprietà di un'abitazione in tale città , depone in senso contrario,
pagina 3 di 5 ossia che il ricorrente abbia fissato la propria permanenza abitativa presso il reale luogo di residenza.
Ed ancora, la dichiarata assistenza prestata alla di lui madre invalida – pur effettivamente residente nell'alloggio E.R.P. – non trova adeguato conforto nella documentazione versata in atti, non essendo stata prodotta alcuna certificazione comprovante una reale e continuativa attività di cura o di convivenza assistenziale, né risultando il ricorrente parte del medesimo stato di famiglia, né componente del nucleo assegnatario, circostanza che rende del tutto marginale, ai fini della presente valutazione, la sua eventuale presenza saltuaria o affettiva presso l'alloggio.
9. In definitiva, la documentazione allegata dall'odierno ricorrente, si palesa oltremodo inidonea ad integrare quel quadro di permanenza abitativa reale e prevalente che la normativa richiede per la conservazione del titolo assegnatario, rendendo così integrata la fattispecie di decadenza ai sensi dell'art. 34 comma 1, lett. a) e b).
10. Parimenti, la seconda causa di decadenza appare fondata.
In proposito, dalla visura catastale versata in atti dall'Amministrazione emerge la titolarità in capo al ricorrente del diritto di proprietà su di un immobile sito in Roma, della superficie di 45 mq, di dimensioni adeguate alle esigenze abitative del di lui nucleo familiare, ad oggi composto esclusivamente dallo stesso e dalla moglie, atteso che le figlie risultano stabilmente residenti in [...] e che i soggetti conviventi presso l'alloggio E.R.P. ( madre, sig.ra e del di lei coniuge, sig. ) non appaiono riconducibili al Parte_2 Persona_3
proprio nucleo anagrafico, né risultano assegnatari o co-assegnatari del medesimo bene.
11. Ebbene, tale circostanza si pone in piena violazione dell'art. 2, comma 1, lett. c) e d) della L.R.
96/96, secondo cui tra i requisiti per beneficiare ancora di un alloggio E.R.P. è necessaria la “non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale su cui si riferisce il bando di concorso…. È adeguato
l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) “ secondo l'art.23
(1) della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art.13 della medesima, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
non inferiore a 60mq per 3-4 persone (…omissis...)”; e altresì, in violazione dell'art.34, c.1, lett. e-bis), avendo acquistato, successivamente all'assegnazione, titolarità di diritti di proprietà assoluta di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare.
12. In tale contesto, non può pertanto trovare accoglimento l'argomentazione difensiva di parte ricorrente secondo cui l'immobile sito in Roma non sarebbe adeguato, atteso che la superficie complessiva (mq 45) rientra pienamente nei parametri dimensionali previsti per nuclei di due persone,
pagina 4 di 5 secondo i criteri tecnici stabiliti dalla normativa di settore poc'anzi richiamata, e che la presenza di un'abitazione di proprietà, con residenza anagrafica, stabile convivenza familiare e stabile occupazione lavorativa, esclude in radice la persistenza di una condizione di bisogno abitativo.
13. In definitiva, in difetto di ulteriori elementi idonei a comprovare la prevalente ed effettiva occupazione dell'alloggio E.R.P. all'odierno ricorrente, così come di un rapporto di convivenza giuridicamente rilevante con gli attuali occupanti, unitamente al pacifico spostamento del centro degli interessi familiari, patrimoniali, lavorativi ed anagrafici del ricorrente in altra sede, ove egli risulta stabilmente residente unitamente alla coniuge in un immobile di sua esclusiva proprietà ed adeguato alle esigenze del precipuo nucleo familiare, il provvedimento impugnato deve ritenersi pienamente legittimo, in quanto fondato su presupposti di fatto conformi al dettato della normativa regionale.
14. Il ricorso va, quindi, rigettato in quanto infondato, con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell'art.91 c.p.c. secondo i parametri minimi offerti dal DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, scaglione indeterminabile bassa complessità, previa decurtazione della fase istruttoria di fatto non avvenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il sig. a pagare in favore del le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che liquidano in € 2.906,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali, CAP
e IVA come per legge.
Pescara, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa L. Tiziana Marganella
pagina 5 di 5