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Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/06/2024, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione ordinaria
Verbale di udienza del 24/06/2024, nel procedimento n.RG1694/2018, ore 12.16
Sono comparsi per parte attrice l'avv.to Michele Careddu in sost. dell'avv.to PALITTA IGNAZIA
PAOLA MARIA il quale si riporta alle difese in atti e conferma le conclusioni di cui al ricorso
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio, esonerando la parte dal presenziare per la lettura del dispositivo
All'esito della camera di consiglio, alle ore 15.00 decide, ex art. 281 sexies cpc, come da sotto estesa sentenza, che costituisce parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Daniela Schintu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1694/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PALITTA IGNAZIA Parte_1 P.IVA_1
PAOLA MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. OBINU SONIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con ricorso, ritualmente notificato, evocava in giudizio nanti l'intestato Tribunale, la Parte_1 convenuta indicata in epigrafe, proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 128/1 del 28.06.2018 emessa a seguito del verbale di accertamento di violazione amministrativa ARPAS –
Dipartimento Provinciale di Sassari, prot. n. 22157/2014.
La società ricorrente eccepiva la nullità della contestazione per violazione e falsa interpretazione della legge (art. 133 1° co. D.Lgs. 152/06) nonché la conseguente non punibilità del fatto.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione. CP_ Si costituiva in giudizio l' resistente, eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto. La causa istruita documentalmente, all'udienza odierna, veniva trattenuta in decisione, con contestuale lettura del dispositivo.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Quanto l'eccezione di cui all'art. 4 della L. 689/18, il quale stabilisce che “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ….”, si rileva che è provato documentalmente che il depuratore di Budoni - gestito da in forza della convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato - in Parte_1
cui è stato effettuato il rilevamento ARPAS oggetto della sanzione amministrativa, è stato oggetto di un avaria del sistema di dosaggio del disinfettante e del tubo del dosatore.
Sulla dedotta violazione e falsa interpretazione della legge, art. 133 1° co. D.Lgs. 152/06, circa la corretta esecuzione del campionamento dell'ARPAS, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, che, priva di vizi logici, giuridici e tecnici, ha concluso ritenendo che “nella fattispecie lo scollegamento del tubo dosatore può certamente ricondursi ad un evento imprevedibile di natura causale e la conseguente azione correttiva adottata dai tecnici di peraltro risolutiva del Pt_1
problema, è certamente da considerarsi corretta”.
Ha, infine, rilevato il CTU che per “un campionamento – come effettuato – eseguito nell'immediatezza delle circostanze che si erano venute a creare risulta poco significativo del reale buon funzionamento dell'impianto”.
Considerato che la stessa ha rilevato come l'art. 133 d.Lgs. 152/2006 preveda che CP_1
“l'autorizzazione (allo scarico) può in ogni caso stabilire deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi necessari per il ritorno alle condizioni di regime”.
Per tali ragioni si ritiene sussistente la causa di esclusione di responsabilità di cui all'art. 4 della L.
689/18, avendo l'opponente correttamente operato nella gestione delle operazioni di manutenzione del depuratore, anche alla luce dell' impossibilità per l'ente di interrompere la funzionalità dell'impianto e di controllare eventuali superamenti di parametri di legge in tale fase.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Tempio Pausania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa
- accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione n. 128/I/del 28.06.2018;
- condanna DI SASSARI, Zona di , alla CP_1 CP_1 CP_1 P.IVA_3 rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in € Parte_1 P.IVA_1 1400,00, oltre accessori come per legge;
pone definitivamente a carico della opposta le spese di
CTU.
Tempio Pausania, 24.06.2024
Il Giudice
Daniela Schintu
Sezione ordinaria
Verbale di udienza del 24/06/2024, nel procedimento n.RG1694/2018, ore 12.16
Sono comparsi per parte attrice l'avv.to Michele Careddu in sost. dell'avv.to PALITTA IGNAZIA
PAOLA MARIA il quale si riporta alle difese in atti e conferma le conclusioni di cui al ricorso
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio, esonerando la parte dal presenziare per la lettura del dispositivo
All'esito della camera di consiglio, alle ore 15.00 decide, ex art. 281 sexies cpc, come da sotto estesa sentenza, che costituisce parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Daniela Schintu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1694/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PALITTA IGNAZIA Parte_1 P.IVA_1
PAOLA MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. OBINU SONIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con ricorso, ritualmente notificato, evocava in giudizio nanti l'intestato Tribunale, la Parte_1 convenuta indicata in epigrafe, proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 128/1 del 28.06.2018 emessa a seguito del verbale di accertamento di violazione amministrativa ARPAS –
Dipartimento Provinciale di Sassari, prot. n. 22157/2014.
La società ricorrente eccepiva la nullità della contestazione per violazione e falsa interpretazione della legge (art. 133 1° co. D.Lgs. 152/06) nonché la conseguente non punibilità del fatto.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione. CP_ Si costituiva in giudizio l' resistente, eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto. La causa istruita documentalmente, all'udienza odierna, veniva trattenuta in decisione, con contestuale lettura del dispositivo.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Quanto l'eccezione di cui all'art. 4 della L. 689/18, il quale stabilisce che “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ….”, si rileva che è provato documentalmente che il depuratore di Budoni - gestito da in forza della convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato - in Parte_1
cui è stato effettuato il rilevamento ARPAS oggetto della sanzione amministrativa, è stato oggetto di un avaria del sistema di dosaggio del disinfettante e del tubo del dosatore.
Sulla dedotta violazione e falsa interpretazione della legge, art. 133 1° co. D.Lgs. 152/06, circa la corretta esecuzione del campionamento dell'ARPAS, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, che, priva di vizi logici, giuridici e tecnici, ha concluso ritenendo che “nella fattispecie lo scollegamento del tubo dosatore può certamente ricondursi ad un evento imprevedibile di natura causale e la conseguente azione correttiva adottata dai tecnici di peraltro risolutiva del Pt_1
problema, è certamente da considerarsi corretta”.
Ha, infine, rilevato il CTU che per “un campionamento – come effettuato – eseguito nell'immediatezza delle circostanze che si erano venute a creare risulta poco significativo del reale buon funzionamento dell'impianto”.
Considerato che la stessa ha rilevato come l'art. 133 d.Lgs. 152/2006 preveda che CP_1
“l'autorizzazione (allo scarico) può in ogni caso stabilire deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi necessari per il ritorno alle condizioni di regime”.
Per tali ragioni si ritiene sussistente la causa di esclusione di responsabilità di cui all'art. 4 della L.
689/18, avendo l'opponente correttamente operato nella gestione delle operazioni di manutenzione del depuratore, anche alla luce dell' impossibilità per l'ente di interrompere la funzionalità dell'impianto e di controllare eventuali superamenti di parametri di legge in tale fase.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Tempio Pausania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa
- accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione n. 128/I/del 28.06.2018;
- condanna DI SASSARI, Zona di , alla CP_1 CP_1 CP_1 P.IVA_3 rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in € Parte_1 P.IVA_1 1400,00, oltre accessori come per legge;
pone definitivamente a carico della opposta le spese di
CTU.
Tempio Pausania, 24.06.2024
Il Giudice
Daniela Schintu