Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Paola De Nisco - Presidente
Dott. Vito Savino - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 375/2022 R.G.A.C. e promossa
DA
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Porto Recanati (MC), Piazza della Marina snc, elettivamente domiciliata in Macerata,
Corso Cavour n. 50/B, presso lo studio dell'Avv. Renzo Merlini, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo appellante
CONTRO
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentate pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, già Controparte_2 elettivamente domiciliata in Ancona in via Villafranca n. 4 presso lo studio dell'avv. Luca Ricottilli, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Bertola, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 963/2021 emessa in data 8.10.2021 dal Tribunale di Macerata
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e hanno proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il giudice
[...] Parte_6
di prime cure ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo n. 581/2019 dell'importo di complessivi €.399.811,04 per il mancato rimborso delle rate del mutuo ipotecario di
di Euroimmobiliare S.r.l. S. & C., con contratto del 26 gennaio 2009 in virtù Controparte_4
della fideiussione prestata da a in favore di Banca Popolare di Ancona S.p.A., Parte_1
Contr poi incorporata da fino alla concorrenza della somma di €.585.000, per le obbligazioni contratte dalla società garantita.
Parte appellata, ritualmente citata, deduce l'inammissibilità dell'impugnazione e comunque allega la infondatezza dei motivi di appello proposti da controparte, chiedendone il rigetto integrale.
In corso di causa, con ordinanza in data 5.12.2024, è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo per avere le parti raggiunto un accordo transattivo e, per l'effetto, è stata ordinata la loro comparizione mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine fino al 14 gennaio 2025 per il deposito di note scritte, non depositate nel temine stabilito, cui è eseguita l'assegnazione di nuovo ulteriore termine fino alla data del 4 febbraio 2025, da intendersi come data dell'udienza, con l'avviso che in caso di mancata comparizione la causa verrà cancellata dal ruolo e dichiarata estinta.
Le parti non hanno inviato note sostitutive né per l'udienza del 14.01.2025, né per quella, immediatamente consecutiva, fissata per il 4.02.2025, pur avendo il cancelliere regolarmente comunicato l'ordinanza disponente il rinvio.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'art. 181, comma 1, c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50
D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, comma 1, D.L. cit.), così recita: “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 c.p.c., trova applicazione anche “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza”.
I summenzionati articoli si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte d'Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al
Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro
II dello stesso codice (cfr., in tal senso, Cass. n. 858/2000).
Occorre, poi, tener presente che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il giudice può disporre che le udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e ai sensi del quarto comma della medesima disposizione è previsto che “se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”.
Tanto premesso in punto di diritto, dall'esame del fascicolo d'ufficio si evince:
-che le udienze del 14.01.2025 e del 4.02.2025, fra loro immediatamente consecutive, si sono svolte secondo le modalità della trattazione scritta previste dall'art. 127 ter c.p.c. in forza di provvedimenti regolarmente comunicati alle parti costituite nel rispetto del termine stabilito dalla menzionata norma;
-che non sono state depositate note scritte in relazione alle udienze sopra indicate.
Alla luce di ciò, trattandosi di controversia iniziata in primo grado nell'anno 2021, la Corte deve, quindi, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
Nulla sulle spese stante la contumacia di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 963/2021 pronunciata in data 8.10.2021 dal Tribunale di Macerata, così decide nel contraddittorio delle parti:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla sulle spese
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 5 febbraio 2025
Il Presidente
(Dott.ssa Paola De Nisco) Il Giudice Ausiliario Est.
(Dott.ssa Paola Damiani)