CASS
Sentenza 5 settembre 2024
Sentenza 5 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/09/2024, n. 23897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23897 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7924/2020 R.G. proposto da CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI ROMA, VELLETRI E CIVITAVECCHIA, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Giacchetti, con domicilio in Roma, alla Via NT IN n. 45. -RICORRENTE– contro SCIPIONE VALERIO, rappresentato e difeso dall’avv. Gioia Vaccari, con domicilio in Roma, alla Via G. Rossini n. 18. – CONTRORICORRENTE- e PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA. -INTIMATO- avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Roma, pubblicata in data 31.1.2010. Oggetto: disciplinare notarile Civile Sent. Sez. 2 Num. 23897 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE Data pubblicazione: 05/09/2024 2 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6.6.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Pepe, che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso. Udito l’avv. Alessandro Giacchetti. FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza del 31.1.2020, la Corte d’appello di Roma ha annullato la sanzione disciplinare della sospensione per la durata di mesi tre irrogata al notaio Valerio Scipione, cui era stata contestata la violazione dell’art. 26 L.N. e dell’art. 7 del Codice deontologico, per aver aperto una sede secondaria in Ostia, ricadente nel territorio del Comune di Roma ove il professionista già aveva la propria sede principale, e per non aver effettuato la relativa comunicazione ai sensi dell’art. 12 delle suddette norme deontologiche. Secondo il giudice distrettuale l'art. 26, comma secondo, della legge notarile, come riformulato con L. 124/2017, ormai consentirebbe ai notai l'apertura di un ufficio secondario in qualunque Comune della Regione, dovendo ritenersi superato il divieto ancora contemplato dalla norma deontologica che proibisce l'apertura di un altro ufficio nel medesimo comune oltre quello pertinente alla sede, ed era insussistente anche la violazione dell’art. 12 delle norme disciplinari, avendo il notaio comunicato, con nota del 22.6.2012, l’apertura della sede in Ostia. Per la cassazione dell’ordinanza il Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia ha proposto ricorso basato su due motivi, cui ha resistito con controricorso il notaio Valerio Scipione. Il Procuratore della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma non ha proposto difese. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 3 1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 26, secondo comma, 147, primo comma, lettera B della L. 89/1913, 7 dei principi di deontologia professionale dei notai, sostenendo che le modifiche apportate nel 2012 e nel 2017 all'articolo 26 della L. 89/1913 sarebbero rivolte solo ad ampliare l'ambito territoriale entro il quale il notaio può esercitare le proprie funzioni - originariamente limitate al Distretto notarile di appartenenza, poi successivamente estese a tutto il territorio del distretto di Corte d'appello - senza aver affatto abrogato l’art. 7 delle norme di deontologia né il principio della unicità della sede principale e della sua coincidenza con il territorio del Comune di assegnazione del notaio. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 147, primo comma, lettera b) della L. 89/1913 e 12 dei principi di deontologia professionale dei notai nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che il resistente aveva comunicato al Consiglio notarile l’apertura in Ostia di un ufficio lavorazione protesti, cambiali ed assegni e non della sede secondaria, con conseguente violazione della norma disciplinare. 1.1. Deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Le parti hanno congiuntamente dato atto nelle memorie illustrative che il notaio Scipione è stato collocato a riposo per sopraggiunti limiti di età e pertanto, anche ove fosse accolto il ricorso, non sarebbe più sanzionabile per i fatti contestati, sicché il Consiglio distrettuale non ha più alcun interesse alla pronuncia (interesse che deve sussistere fino al momento della decisione: Cass. su. 25278/2006). La fuoriuscita dell'incolpato dall'Ordine notarile comporta il venir meno di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio disciplinare, che tanto per il notaio quanto per il Consiglio notarile, nasce e vive soltanto nell'ambito e per le finalità delle funzioni notarili, con la conseguenza che una volta cessate quest'ultime, deve terminare anche il primo perché insuscettibile di spiegare alcun effetto (Cass. 4 4001/2012; Cass. 6181/2014; Cass. 9481/2015; Cass. 9041/2016; Cass. 22981/2022). Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate in considerazione della novità della questione dibattuta nei gradi di merito riguardo al contenuto precettivo della nuova formulazione dell’art. 26 L.N.. Non sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato: il meccanismo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso che ha rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass. 20697/2021; Cass. 3542/2017).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione