Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 4886/2024 assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza sostituita dal deposito di note scritte del 14 maggio 2025
e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avvocato Carlo Maggio c.f. , in virtù di mandato CodiceFiscale_2
allegato all'atto di appello, presso il cui studio in Napoli, alla via Miguel Cervantes n. 55/5 elettivamente domicilia, indirizzo di posta certificata Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessandro Orciuoli c.f. , CodiceFiscale_3
presso il cui studio in Napoli, al Corso Arnaldo Lucci n. 96 elettivamente domicilia, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, indirizzo di posta certificata
Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 7848/2024 pubblicata il 13 settembre 2024 e notificata in data 14 ottobre 2024, in materia di impugnazione di delibera assembleare e altre questioni in materia di condominio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione che si abbiano per integralmente riprodotte e trascritte
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 8 novembre 2024 e iscritto a ruolo il 12 novembre 2024 ha impugnato la sentenza n. 7848/2024, pubblicata il 13 settembre 2024 e Parte_1
notificata in data 14 ottobre 2024 nella parte in cui il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile la sua domanda rivolta al per ottenere Controparte_1
l'annullamento della delibera assunta dall'assemblea del 25 novembre 2022 cui ella ha negato di essere stata convocata.
1.1. L'appello, articolato in tre motivi, ha concluso per la riforma del capo sulle spese ovvero per la compensazione, con vittoria di quelle dell'appello.
2. In data 22 febbraio 2025 si è costituito il , chiedendo alla Controparte_1
Corte distrettuale di dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto o di rigettarlo, con l'integrale conferma della statuizione impugnata e il successivo regolamento delle spese anche del grado.
3. In appello non è stata svolta attività istruttoria e, dopo le preliminari verifiche sulla regolare costituzione del contraddittorio e la possibilità di consultare telematicamente il fascicolo del primo grado, fissata l'udienza di discussione alla quale la causa è stata riservata per la decisione.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 20 ottobre 2023 dopo il fallimento della mediazione conclusasi in data 20 settembre 2023 proprietaria di un Parte_1
appartamento nel fabbricato in Napoli, al Vico delle Nocelle n. 58, int. 10, piano 3, identificato al catasto fabbricati sez. AVV, foglio 10, part. 54, sub 10, ha convenuto il omonimo dinanzi al Tribunale di Napoli per sentire annullata la delibera del CP_1
25 novembre 2022 perché assunta in violazione degli artt. 1105 e 1136 c.c. stante l'omessa sua convocazione all'assemblea che l'ha deliberata. Ha premesso d'avere avuto conoscenza della delibera solo in data 6 giugno 2023 quando ha ricevuto la p.e.c. con la quale l'amministratore la ha sollecitato al pagamento di alcuni oneri condominiali, scoprendo che tutte le precedenti convocazioni le erano state indirizzate ad un recapito (quello di via
Sacchini n. 10) in cui ella non è più residente dal 2020, come da certificato allegato. Ha dunque chiesto che, previa sua sospensione in costanza del “periculum in mora” e del “fumus
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bonis iuris”, la prefata delibera fosse dichiarata illegittima, nulla o annullabile e comunque priva di effetti giuridici, con il favorevole regolamento delle spese.
4.2. In data 1° febbraio 2024 si è costituito il eccependo la Controparte_1 tardività dell'impugnazione per l'omesso rispetto del termine di cui all'art. 1137 c.c. avendo la ricevuto la copia del verbale assembleare del 25 novembre 2022 in data 6 febbraio Pt_1
2023 e comunque l'infondatezza della domanda attrice. Ad ogni modo, ha dedotto la cessata materia del contendere per essere le determinazioni assunte dall'assemblea del 25 novembre
2022 revocate dalla successiva delibera del 21 luglio 2023 “al solo fine di evitare inutili contenziosi e senza riconoscimento di altrui diritto”, di cui ha fornito copia insieme alle ricevute postali private di notificazione dell'invito a partecipare trasmesso alla nell'attuale Pt_1
indirizzo di residenza (di via Umberto Improta n. 7). Ha quindi concluso perché, insieme al rigetto della domanda, la sua latrice venisse condannata al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge.
4.3. Il Tribunale ha formulato l'invito alle parti a prendere posizione sulla sopravvenienza che avrebbe comportato la cessazione della materia del contendere e, all'esito, in assenza di istanze istruttorie su cui provvedere, ha trattenuto la causa in decisione.
5. Con la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile per carenza d'interesse ad agire la domanda proposta da che Parte_1
ha condannato alle spese al convenuto liquidate in € 2.540,00 oltre 15% CP_1 rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge disponendo però anche la condanna del ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato Controparte_1
della somma d'importo coincidente al contributo unificato dovuto per il giudizio non avendo immotivatamente partecipato all'incontro di mediazione.
5.1. Il Tribunale in primo luogo ha qualificato la domanda attrice in ragione dei vizi ascritti alla delibera del 25 novembre 2022, successivamente revocata dall'assemblea condominiale in data 21 luglio 2023, con le conseguenze, poi condivise anche dalla di cessazione Pt_1
della materia del contendere, avendo da allora i condomini, assenti o dissenzienti, perso ogni interesse alla sua impugnazione.
5.2. A parere del primo giudice, con il conforto della giurisprudenza di legittimità che ha citato, chiamato all'indagine al solo fine del regolamento delle spese, il vizio di mancata convocazione riverbera nell'annullabilità della delibera e non nella sua nullità. Riconosciuta la legittimazione dell'attrice, in quanto condomina assente, ad impugnare la prefata
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda delibera, ha invece valutato carente fin dal momento della presentazione del giudizio l'interesse ad agire. Ha considerato che già alla notifica dell'atto di citazione, in data 20 ottobre 2023, la condomina non era più portatrice di alcun interesse concreto ed attuale all'annullamento della delibera per essere stata questa revocata. Il Tribunale ha chiarito che non può essere il solo interesse alla legalità della gestione della cosa comune a sostenere la domanda spiegata ai sensi dell'art. 1137 c.c., ma il volere impedire il risultato della decisione assunta senza il voto del condomino assente o dissenziente e l'ambizione a conseguire dal giudizio una posizione di vantaggio. Pertanto, la domanda è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire, rilevabile anche d'Ufficio.
5.3. A parere del Tribunale non sussisterebbero le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere, statuizione che si addice ai casi in cui la perdita dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio nel merito venga meno per una sopravvenienza in corso di causa che, per un evento naturale o per atti volontari, elida il contrasto tra i contendenti. Nulla di simile è parso esistere nella fattispecie, avendo la ricevuto la Pt_1 convocazione per l'assemblea del 21 luglio 2023 con una raccomandata conforme alle statuizioni dell'art. 66 disp. att. c.c. e il verbale contenente la delibera di revoca nell'indirizzo della sua attuale residenza.
5.4. Infine, il Tribunale ha regolato le spese secondo la soccombenza.
6. Va dichiarata la tempestività dell'appello in quanto proposto con atto di citazione notificato in data 8 novembre 2024, a fronte della notifica della sentenza in data 14 ottobre
2024, dunque rispettando l'art. 325 c.p.c..
7. Con il primo motivo d'impugnazione ha protestato l'erroneità della Parte_1 decisione, riverberata nella sua condanna alle spese, con cui il primo giudice ha trascurato la sua incolpevole ignoranza dell'avvenuta revoca della delibera assembleare impugnata e omesso di considerare che la mancata conoscenza della delibera del 21 luglio 2023 è dipesa dalla scorretta condotta dell'amministratore. Ha contestato l'affermazione scritta in sentenza secondo cui spetterebbe all'amministratore la scelta del modo con cui comunicare con i condomini. Ha deplorato l'illegittimo comportamento di costui, contravvenendo al suo mandato e violando gli artt. 1703, 1710 e 1711 c.c., di avvalersi del servizio Top Mail per le convocazioni e i recapiti dei verbali assembleari, nonostante l'esperienza negativa pregressa, potendo invece usare la posta elettronica certificata, di sicuro successo nel recapito. Ha ricordato lo scambio di p.e.c. del giugno 2023 con l'amministratore, edotto del
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda proprio indirizzo ma a torto inutilizzato con una giustificazione non condivisa (indirizzo non presente nella scheda anagrafica del condomino, costituito da un nome di fantasia, mancata integrazione della richiesta di recapito con tale modalità in una nuova anagrafica corredata dalla copia di un documento di riconoscimento).
7.1. Il motivo è infondato.
Le comunicazioni dall'amministratore devono avvenire con le forme più utili allo scopo e il modo ordinario è quello delle raccomandate postali. La scelta purché scritta compete all'amministratore che non tradisce il suo mandato quando adoperi una tra le modalità consentite. L'opzione della raccomandata è quella in genere preferita e che dà garanzia di conoscenza tradizionalmente ritenute idonee. All'indiritto di attuale residenza le comunicazioni (convocazione e copia del verbale assembleare del 21 luglio 2023) al cui accertamento è stata legata la sorte del giudizio sono avvenute. Esse si presumono conosciute in quanto validamente recapitate. La in appello ha genericamente Pt_1
contestato la cosa. Sennonché entrambe le raccomandate così eseguite, in mancanza di prova di incolpevole omessa conoscenza, hanno generato l'effetto della conoscenza legale, per il principio della recettizietà che la presume, recato dall'art. 1335 c.c.. L'appellante, pur avendo avuto la possibilità, accordata dalla citata disposizione, di superare la presunzione di conoscenza mediante la prova di essersi trovata senza colpa nell'impossibilità di avere notizia delle comunicazioni, nulla ha obiettato, se non insistere nella scelta della p.e.c. cui nondimeno l'amministratore ha prescelto di non ricorrere per ragioni che ha validamente giustificato (in tema, Cassazione civile sez. II, 19.04.2025, n. 10361; Cassazione civile, sez. II,
16.05.2019, n. 26705; idem, 29.04.1999, n. 4352). Egli ha preferito, così confortandolo le notizie riportate dall'anagrafe condominiale in sua disponibilità, avvalersi della modalità comune di recapito postale. L'indirizzo dei recapiti utilizzato dall'amministratore è quello comunicato dalla stessa condomina nella sua attualità. Il succedaneo modo d'inoltro preteso dall'appellante che ha voluto, dal suo mancato impiego, trarre la prova della sua ignoranza circa l'avvenuta revoca della delibera da lei impugnata prima ancora dell'introduzione della lite, è stato con ragione reputato dall'amministratore non equipollente, in assenza di una qualsiasi ufficialità all'indirizzo, mancante finanche del nome del titolare del dominio e composto da un acronimo che non suggerisce nulla della sua proprietà. Il timore è stato ben motivato dal rischio di non poter rendere operativa la disposizione codicistica dell'art. 1335
c.c.. Si aggiunga che l'indirizzo digitale indicato non risulta da alcun pubblico registro (in
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda materia ex multis Cassazione civile sez. III, 13.04.2025, n. 9636), ulteriore ragione per la quale l'amministratore si è persuaso di non ricorrervi, per i motivi dallo stesso riferiti nella corrispondenza informale tra le parti e che non sembrano né irragionevoli né capziose.
8. Con il secondo motivo di impugnazione la ha eccepito l'errata valutazione Pt_1
compiuta dal giudice di primo grado degli elementi istruttori attinenti alla conoscenza legale ed effettiva del verbale del 21 luglio 2023 da parte sua. Ha protestato omesso esame della vicenda concreta tramite gli allegati processuali, e immotivata conclusione di dichiarazione della carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
8.1. Il motivo è infondato.
Alle considerazioni svolte nel precedente motivo deve aggiungersi che il recapito nell'indiritto di residenza della si è validamente perfezionato e che non è ascrivibile Pt_1 al mittente il fatto che esso si sia perfezionato con il sistema della compiuta giacenza.
L'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, valido anche per la presente fattispecie, è ben compendiato nella massima che segue: “al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il
in applicazione della presunzione dell'art. 1335 c.c., richiamato, dimostri la data di CP_1 pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Tale momento, ove la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata e questa non sia stata consegnata per l'assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi, quali il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza”(Cassazione civile, n. 8275/2019; Cassazione civile sez. II, 06.10.2017, n. 23396). In applicazione di tale indirizzo giurisprudenziale, condiviso da questa Corte distrettuale, il giudice di prime cure ha correttamente rilevato che l'effetto conoscitivo “legale” si è procurato a seguito della corretta attività dell'amministratore del che ha documentato sia la rituale CP_1
spedizione della convocazione sia del verbale dell'assemblea del 21 luglio 2023 tramite lettera raccomandata. A fronte di detta presunzione di conoscenza, l'attrice non ha né allegato né fornito alcuna prova specifica in ordine alla impossibilità di acquisire conoscenza dell'una (convocazione) e dell'altra (delibera) senza colpa, non essendo a tal fine
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda sufficiente la sola negazione del ricevimento della stessa, avendo semplicemente ribadito la sua volontà di ricevere la p.e.c.. Né ha pregio l'indicazione di un'omessa conoscenza dal legale, essendo tutta attività precedente l'instaurazione della lite.
Il rilievo che non sia stato redatto e immesso in cassetta l'avviso di giacenza è infatti inidoneo a sovvertire la decisione che è stata assunta correttamente facendo buon governo dell'art. 1335 c.c. già ripetutamente citato.
La giurisprudenza già ricordata ha stigmatizzato la natura eminentemente privata delle comunicazioni provenienti dall'amministratore del tutto svincolate, in CP_2 assenza di espresse previsioni di legge, dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari cui fa evidentemente riferimento l'appellante. La sua difesa sembra poi trascurare il principio, ancora una volta posto dalla norma in commento, per cui alla conoscenza dell'atto è parificata la sua conoscibilità che si consegue al pervenimento della comunicazione all'indirizzo del destinatario, indipendentemente dalla materiale apprensione o effettiva conoscenza. Sempre perché la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo del loro arrivo nel luogo indicato dalla norma. Se per ritenere integrata la presunzione di conoscenza da parte del destinatario della comunicazione a questo diretta
è necessaria e sufficiente la prova che la dichiarazione stessa sia pervenuta al suo indirizzo, ove questa non sia stata consegnata per l'assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), l'agente postale cura un avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso. Della sua redazione, solo genericamente smentita, non si può dubitare sulla base di quanto attestato dalle due cartoline che indicano le date e gli orari dei successivi due accessi e i timbri dell'operatore postale la cui qualità consta dai documenti versati in atti. Piuttosto la sembra dolersi della mancanza Pt_1 della c.a.n. che riguarda una disciplina che non si addice poiché il regolamento postale non prescrive nulla di analogo a quanto richiesto dall'art. 8 della legge n. 890/1982 per gli atti giudiziari. Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1° ottobre 2008 (recante
“approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale”) seguito dalla delibera 385/13/CONS del 20 giugno 2013 dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha disciplinato il caso dell'impossibilità di consegna al destinatario (nozione intesa quale comprensiva dei conviventi e di altri soggetti quali collaboratori familiari e portiere) degli invii “a firma” (tra i quali le raccomandate), stabilendo che l'invio sia messo
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda a disposizione presso l'ufficio postale, ciò di cui il destinatario riceve avviso che gli indica l'ufficio postale per il ritiro. Tale avviso - che non è contenuto in una nuova raccomandata - riporta il luogo di distribuzione e solitamente la data e l'ora a partire dalle quali il ritiro può essere effettuato.
Né muta la superiore conclusione il fatto che il si sia avvalso delle poste CP_1
private, ritenute dall'appellante meno affidabili del servizio postale universale di
[...]
. La giurisprudenza chiamata a conforto della tesi è però eccentrica rispetto CP_3
all'oggetto della lite che riguarda una comunicazione di atti privati, mentre anche la licenza abilitativa è richiesta per la notifica degli atti amministrativi e giudiziali. Ad ogni modo, essa è desumibile dall'elenco che parte appellata ha prodotto fin dal primo grado del giudizio. Quanto al resto sia sufficiente ricordare che alle raccomandate spedite con gli operatori postali privati va riconosciuto lo stesso valore giuridico di quelle inviate dalle poste italiane in quanto, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 261/1999, «le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all'articolo 358 del codice penale. Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti».
Si aggiunga che con la legge 124 del 4 agosto 2017 è stato liberalizzato anche il servizio di notifiche degli atti giudiziari e delle multe che era riservato in via esclusiva alle
[...]
. CP_3
9. Il terzo motivo di appello ha riguardato le conseguenze dei precedenti due motivi, di cui quindi presuppone la fondatezza, ai fini della disciplina delle spese del giudizio.
L'impugnante ha evidenziato che per pronunciare la soccombenza virtuale, sarebbe stato necessario verificare la fondatezza della domanda proposta da parte attrice, non solo la ricorrenza dell'interesse ad agire. In aggiunta l'appellante ha deplorato al Tribunale di non avere eseguito la suddetta valutazione ritenendola superata dalla dichiarata inammissibilità della domanda per carenza di interesse all'azione al momento della iscrizione a ruolo della causa, ma non della proposizione della mediazione.
9.1. Il motivo è infondato.
Nella regolazione delle spese il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza he appartiene, non in maniera virtuale ma sostanziale per l'accertato (e condiviso) difetto dell'interesse ad agire in testa all'odierna appellante. Ella, infatti, ha dato causa al giudizio pur non avendo più ragione di dolersi di una delibera che quando ha introdotto la lite era
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda stata già revocata dal e nulla nella sua condotta depone nel senso della deroga CP_1
al superiore principio. Né esiste una ragione per compensare in tutto o in parte le medesime spese non essendovi stata né resilienza dall'iniziativa giudiziale né profili per ritenere la stessa fondata. Il Tribunale ha infatti adeguatamente motivato la ragione per cui non ha ritenuto esistente l'ipotesi della cessazione della materia del contendere. Le conseguenze della mancata soluzione in mediazione poi sono state autonomamente disciplinate dal primo giudice per cui neanche di questa disposizione l'appellante può dolersi.
10. Al rigetto dell'appello consegue la condanna di chi lo ha proposto al pagamento delle spese del giudizio. È possibile - in ragione della qualità delle questioni dedotte che hanno ripetuto argomenti ampiamente esaminati in primo grado cui è stato possibile replicare contenendo lo sforzo difensivo - discostarsi dal parametro medio ed eseguire la liquidazione come in dispositivo.
11. Sussistono i presupposti per il versamento, dall'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, II sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
⎯ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Parte_1
n. 7848/2024 pubblicata il 13 settembre 2024 e notificata in data 14 ottobre 2024;
⎯ condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore del in € 1.830,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 quanto alla parte appellante.
Così deciso in Napoli il 14 maggio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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