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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/10/2025, n. 4576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4576 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3777/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3777/2022 promossa da
(P. IVA in persona Parte_1 P.IVA_1 del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
SE e dall'avv. Susanna Marazia, entrambi del Foro di Bari
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Rota, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 15.4.2025)
PER PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE:
“2) revocare e/o dichiarare nullo il d.i n. 672 del 21.02.2022 emesso dal Tribunale Civile di Brescia, per tutti i motivi esposti nel presente atto di opposizione.
Co 3) condannare la in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 del presente giudizio”.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA: “In via principale: respingere per i motivi esposti in narrativa l'opposizione proposta da
[...] avverso il Decreto n.672/2022 emesso dal tribunale di Brescia in data 21.02.2022 in Parte_2 quanto infondata in fatto ed in diritto e quindi condannare l'attrice al pagamento dell'importo ingiunto di euro 18.322,40 oltre interessi ec D.Lgs 231/02
In via subordinata: ferma la richiesta di rigetto, per i motivi esposti in narrativa, dell'opposizione proposta da avverso il Decreto n.672/2022 emesso dal tribunale di Parte_2
Brescia in data 21.02.2022condannare l'attrice opponente al pagamento del minor importo che dovesse risultare in corso di causa
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 5241 del 4.03.2011. Cfr. altresì
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 8294 del 12.04.2011; Cass. civ., Sez. I, Sentenza n. 16056 del
2.08.2016: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 672/2022, dell'importo a titolo di capitale di € 18.322,40 (oltre interessi e spese),
2 emesso dal Tribunale di Brescia in favore di per il mancato pagamento Controparte_1 integrale di cinque fatture aventi a oggetto la “fornitura di servizi” (cfr. pag. 1 ric. mon.).
A tal fine, l'opponente ha eccepito l'avvenuto saldo, in epoca antecedente al provvedimento monitorio, delle fatture nn. 15/2021 e 17/2021. Quanto a quelle nn. 28/2021, 29/2021 e
30/2021, ha negato la fondatezza delle pretese avanzate dalla controparte, chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio , contestando il contenuto dell'atto di citazione. Nel CP_1 dettaglio, ha evidenziato che i pagamenti effettuati dall'opponente erano da imputare al soddisfacimento di crediti diversi da quelli di cui alle fatture nn. 15/2021 e 17/2021 e ribadito l'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle restanti.
Dopo il rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., il processo è stato istruito mediante prove orali.
All'esito di tali attività, esperito negativamente un tentativo di conciliazione, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con successiva assegnazione alle parti dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Le fatture nn. 15/2021 e 17/2021.
ha chiesto il pagamento delle fatture nn. 15/2021 e 17/2021, la prima CP_1 dell'importo di € 6.588,00 e la seconda di € 9.760,00, aventi a oggetto rispettivamente 'Lavori elettrici a corpo de pecchi marzo' e 'Lavori a corpo rifacimento bagni scuola Marella Per_1
Bologna acconto' (cfr. docc. 1, 2 fasc. mon.).
ha eccepito di aver già saldato integralmente tali importi prima del deposito Parte_2 del ricorso monitorio, producendo a riprova le contabili di pagamento.
In linea generale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva
3 dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 21512 del 2019).
Facendo applicazione di tale principio al caso in esame, si osserva che parte opponente ha prodotto sub docc. 2 e 3 due contabili di pagamento in favore della convenuta opposta per complessivi € 16.348,00, corrispondenti proprio alla somma dei due documenti contabili azionati in via monitoria, aventi le seguenti causali: “acconto fattura 15 del 18 06 2021” e “saldo vs fattura 17 e 15 del 18 06 2021”.
ha sostenuto che tali pagamenti “sono imputabili a precedenti partite aperte tra le CP_1 parti” (cfr. pag. 2 comp. cost.) e che, pertanto, le imputazioni operate dalla controparte devono ritenersi errate.
Tuttavia, a fronte dei documenti prodotti dall'opponente e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati sarebbe stato onere dell'opposta dimostrare la diversa imputazione.
Onere che, tuttavia, non ha assolto. CP_1
A tal fine, si ritiene non dirimente la corrispondenza prodotta da quest'ultima sub docc. 2, 3 e
4. Infatti, tali mail, peraltro di difficile comprensione, nulla provano in merito ad altri rapporti e alla correlazione tra questi ultimi e le somme versate da (aventi, invece, una Parte_2 precisa causale), facendo riferimento, in maniera confusa, a una serie di lavorazioni e richiamando altri soggetti senza tuttavia documentare alcunché.
Inoltre, l'eccezione della convenuta opposta secondo cui tali pagamenti avrebbero dovuto imputarsi alla fattura n. 16/2021, che proprio per tale motivo non sarebbe stata azionata in sede monitoria (cfr. pag. 3 comp. cost.), è smentita documentalmente. Infatti, l'opponente ha prodotto sub doc. 9 una contabile in favore di dell'importo di € 9.345,20, CP_1 avente quale causale “saldo vs fattura 16 del 18/06/2021”, corrispondente proprio a quello del documento contabile in questione e risalente a soli sei giorni dopo la sua emissione (cfr. doc. 8 fasc. att.).
Pertanto, l'opposizione in parte qua deve ritenersi fondata.
2.2 Le fatture nn. 28/2021, 29/2021 e 30/2021.
ha chiesto altresì il pagamento delle seguenti fatture: n. 28/2021 (oggetto: CP_1
'Lavori elettrici Bologna ex mercatone uno abdullatif giugno', importo di € 3.904,00 - cfr. doc.
3 fasc. mon.), n. 29/2021 (oggetto 'Smontaggio lampade scuola Marella abdullatif e pernottamento', importo di € 5.026,40 - cfr. doc. 4 fasc. mon.) e n. 30/2021 (oggetto: 'Lavori a corpo eseguiti Cassina de pecchi giugno', importo di € 4.392,00 - cfr. doc. 5 fasc. mon.).
4 ha contestato l'esistenza dei crediti oggetto di tali fatture. In particolare: per Parte_2 quanto riguarda la n. 28/2021, ha eccepito di aver corrisposto direttamente ad Adbelatif, lavoratore 'prestatogli' dall'opposta, l'importo di € 2.300,00; per quanto riguarda la n.
29/2021, ha eccepito che essa fa riferimento a lavori da lei mai commissionati alla convenuta;
infine, per quanto riguarda la n. 30/2021, ha eccepito che nessun lavoratore dell'opposta è stato distaccato nel mese di giugno in suo favore per quel cantiere.
Come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ.,
Sez. U, sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956 - 01. Principio confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 -
1, ordinanza n. 25584 del 12/10/2018, Rv. 650915 - 01).
È dunque onere della convenuta opposta provare innanzitutto il titolo in forza del quale tali fatture sono state emesse.
Ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
2.2.1 La fattura n. 28/2021 è relativa a “lavori elettrici Bologna ex mercatone uno abdullatif giugno”
(cfr. doc. 3 fasc. mon.).
'Abdullatif' è, in realtà, dipendente di , che dal 1°.
6.2021 al Controparte_2 CP_1
21.6.2021 era stato distaccato presso Dama Electric s.r.l. (cfr. doc. 6 fasc. conv.), per poi passare dal 22.6.2021 alle dipendenze di (cfr. doc. 6 fasc. att.). Controparte_3
Dall'istruttoria orale è emerso che nelle prime due settimane di giugno del 2021 CP_2 aveva effettivamente lavorato nel cantiere di Bologna denominato 'ex Mercatone Uno'. Tale
5 circostanza è stata confermata da lui stesso, sentito in qualità di testimone (cfr. verbale ud.
7.9.2023), nonché dal teste (responsabile tecnico della società convenuta), il quale ha Tes_1 dichiarato che aveva prestato la propria attività presso tale cantiere “ad insaputa di CP_2
” (cfr. verbale ud. 7.7.2023). CP_1
Il fatto che abbia prestato l'attività lavorativa a favore di all'insaputa CP_2 Parte_2 dell'opposta e allorquando era distaccato presso altra società fa sì che manchi il titolo in forza del quale ha emesso la fattura n. 28/2021. CP_1
Tanto più che tali prestazioni sono state retribuite dall'opponente direttamente al lavoratore
(rectius, mediante bonifico in favore della coniuge - cfr. doc. 5 fasc. att.), come confermato da quest'ultimo in sede testimoniale: “confermo che il bonifico di € 2.300,00 effettuato il 16.07.2021, in favore della sig.ra dalla era relativo ai lavori da me eseguiti, Parte_3 Parte_1 per le prime due settimane di giugno,. sul cantiere ubicato a Bologna chiamato “ex Mercatone Uno” ”
(verbale ud. 7.9.2023).
2.2.2 La fattura n. 29/2021 è relativa a “smontaggio lampade scuola Marella abdullatif e pernottamento” (cfr. doc. 4 fasc. mon.).
Dall'attività istruttoria posta in essere nel corso del giudizio non sono emersi elementi che consentano di ritenere provato l'affidamento da parte dell'opponente dell'incarico per l'esecuzione di tali lavori alla convenuta opposta.
Il lavoratore ha dichiarato di aver eseguito tali opere, ma ha precisato di non sapere CP_2
“se tali lavori erano stati espressamente richiesti e commissionati da a ” Parte_2 CP_1
(verbale ud. 7.9.2023).
Per quanto concerne gli altri testimoni, , responsabile commerciale e della produzione Tes_2 di , e anch'egli dipendente dell'opponente (con mansioni di Parte_2 Tes_3 elettricista), hanno chiarito che tali lavori erano stati eseguiti da nel periodo in Parte_2 cui la scuola era chiusa, precisamente ai primi di luglio in assenza degli alunni (cfr. verbale ud. 7.7.2023).
Al contrario il teste ha confermato sia il contenuto della fattura sia il fatto che tale lavoro Tes_1 era stato subappaltato da proprio a (cfr. verbale ud. 7.7.2023). Parte_2 CP_1
A fronte di tali discordanze, ritiene il Tribunale che non risulti adeguatamente provato il titolo posto a fondamento del credito in esame.
Infatti, il documento contabile è stato emesso il 30.6.2021, allorquando i lavori non erano ancora stati effettuati (sul punto il teste non ha saputo fornire indicazioni precise - “Tale Tes_1 attività è stata svolta più o meno nel periodo della fattura che è datata 30 giugno 2021” - a differenza
6 dei testi e che hanno fatto riferimento a una circostanza specifica, vale a dire Tes_2 Tes_3 la fine delle lezioni scolastiche e l'assenza degli alunni).
Inoltre, come visto in precedenza, BD dal 1°.
6.2021 al 21.6.2021 era stato distaccato presso Dama Electric s.r.l., per poi passare alle dipendenze di Controparte_3
Circostanza che avvalora i dubbi in merito al titolo in forza del quale è stata emessa la fattura n. 29/2021. Né la convenuta opposta può giovarsi della confusione nell'ambito dei vari subappalti e rapporti di lavoro che essa stessa ha contribuito a creare (cfr. ancora teste
“io posso dire solo che avevo consegnato i documenti a per essere assunto CP_2 CP_1 come dipendente ma mi sono ritrovato a lavorare per formalmente con un contratto part CP_3 time ma in realtà lavoravo per 12 ore al giorno compresi sabato e domenica presso il cantiere di Bologna
(Scuola Marella), e anche presso il cantiere ex Mercatone 1 di Bologna. Mi sono ritrovato a lavorare per
Elettricamente ma io non avevo chiesto nulla”).
A ciò si aggiunga che nessun altro teste è stato in grado di riferire informazioni certe in merito a tale rapporto tra le due società (cfr. testi e - verbale ud. 7.7.2023) e che Tes_4 Tes_5 nessun altro elemento è stato fornito dalla convenuta opposta per provare il conferimento dell'incarico e lo svolgimento effettivo di tali lavori.
2.2.3 Infine, la fattura n. 30/2021 ha ad oggetto “Lavori a corpo eseguiti Cassina de pecchi giugno”
(cfr. doc. 5 fasc. mon.).
Anche in questo caso dall'attività istruttoria non sono emersi elementi tali da consentire di ritenere provato lo svolgimento di attività da parte dell'opponente in tale cantiere nel periodo indicato e, di conseguenza, anche l'utilizzo quale manodopera di dipendenti della convenuta opposta.
I testi e hanno confermato che aveva lavorato in tale cantiere Tes_2 Tes_3 Parte_2 solo nei mesi di marzo e maggio 2021 (cfr. verbale ud. 7.7.2023).
Inoltre, il teste proprio in relazione a tale fattura, ha dichiarato quanto segue: “confermo Tes_1 che l'intervento i cui costi sono stati esposti nella fattura n. 30/21 di cui al doc. 2 della comparsa di costituzione che mi viene esibita sono riferiti ai lavori eseguiti presso dai lavoratori Controparte_4
e nel mese di maggio 2021. Conosco la circostanza perché sono andato in cantiere Parte_4 Per_2
e i ragazzi mi hanno comunicato le ore lavorate” (verbale ud. 7.7.2023). Tuttavia, le lavorazioni effettuate dalla convenuta a maggio presso quel cantiere sono oggetto di altra fattura, la n.
16/2021, non azionata in via monitoria e già saldata dall'opponente (cfr. infra § 2.1).
Gli altri testi nulla hanno saputo riferire in merito, così come nessun altro elemento probatorio
è stato fornito dalla convenuta opposta per provare lo svolgimento dell'attività indicata nel documento contabile in questione.
7 2.3 Alla luce di tali considerazioni l'opposizione proposta da deve ritenersi Parte_2 fondata in relazione a tutte le fatture azionate da in via monitoria e, pertanto, CP_1 il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte convenuta opposta.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal d.m. 55/2014
(nella sua versione più aggiornata) per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 672/2022, emesso da Tribunale di Brescia in favore di il 19.2.2022 e pubblicato in data 21.2.2022; Controparte_1
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta a rimborsare a parte attrice in opposizione le spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3777/2022 promossa da
(P. IVA in persona Parte_1 P.IVA_1 del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
SE e dall'avv. Susanna Marazia, entrambi del Foro di Bari
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Rota, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
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CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 15.4.2025)
PER PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE:
“2) revocare e/o dichiarare nullo il d.i n. 672 del 21.02.2022 emesso dal Tribunale Civile di Brescia, per tutti i motivi esposti nel presente atto di opposizione.
Co 3) condannare la in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 del presente giudizio”.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA: “In via principale: respingere per i motivi esposti in narrativa l'opposizione proposta da
[...] avverso il Decreto n.672/2022 emesso dal tribunale di Brescia in data 21.02.2022 in Parte_2 quanto infondata in fatto ed in diritto e quindi condannare l'attrice al pagamento dell'importo ingiunto di euro 18.322,40 oltre interessi ec D.Lgs 231/02
In via subordinata: ferma la richiesta di rigetto, per i motivi esposti in narrativa, dell'opposizione proposta da avverso il Decreto n.672/2022 emesso dal tribunale di Parte_2
Brescia in data 21.02.2022condannare l'attrice opponente al pagamento del minor importo che dovesse risultare in corso di causa
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 5241 del 4.03.2011. Cfr. altresì
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 8294 del 12.04.2011; Cass. civ., Sez. I, Sentenza n. 16056 del
2.08.2016: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 672/2022, dell'importo a titolo di capitale di € 18.322,40 (oltre interessi e spese),
2 emesso dal Tribunale di Brescia in favore di per il mancato pagamento Controparte_1 integrale di cinque fatture aventi a oggetto la “fornitura di servizi” (cfr. pag. 1 ric. mon.).
A tal fine, l'opponente ha eccepito l'avvenuto saldo, in epoca antecedente al provvedimento monitorio, delle fatture nn. 15/2021 e 17/2021. Quanto a quelle nn. 28/2021, 29/2021 e
30/2021, ha negato la fondatezza delle pretese avanzate dalla controparte, chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio , contestando il contenuto dell'atto di citazione. Nel CP_1 dettaglio, ha evidenziato che i pagamenti effettuati dall'opponente erano da imputare al soddisfacimento di crediti diversi da quelli di cui alle fatture nn. 15/2021 e 17/2021 e ribadito l'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle restanti.
Dopo il rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., il processo è stato istruito mediante prove orali.
All'esito di tali attività, esperito negativamente un tentativo di conciliazione, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con successiva assegnazione alle parti dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Le fatture nn. 15/2021 e 17/2021.
ha chiesto il pagamento delle fatture nn. 15/2021 e 17/2021, la prima CP_1 dell'importo di € 6.588,00 e la seconda di € 9.760,00, aventi a oggetto rispettivamente 'Lavori elettrici a corpo de pecchi marzo' e 'Lavori a corpo rifacimento bagni scuola Marella Per_1
Bologna acconto' (cfr. docc. 1, 2 fasc. mon.).
ha eccepito di aver già saldato integralmente tali importi prima del deposito Parte_2 del ricorso monitorio, producendo a riprova le contabili di pagamento.
In linea generale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva
3 dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 21512 del 2019).
Facendo applicazione di tale principio al caso in esame, si osserva che parte opponente ha prodotto sub docc. 2 e 3 due contabili di pagamento in favore della convenuta opposta per complessivi € 16.348,00, corrispondenti proprio alla somma dei due documenti contabili azionati in via monitoria, aventi le seguenti causali: “acconto fattura 15 del 18 06 2021” e “saldo vs fattura 17 e 15 del 18 06 2021”.
ha sostenuto che tali pagamenti “sono imputabili a precedenti partite aperte tra le CP_1 parti” (cfr. pag. 2 comp. cost.) e che, pertanto, le imputazioni operate dalla controparte devono ritenersi errate.
Tuttavia, a fronte dei documenti prodotti dall'opponente e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati sarebbe stato onere dell'opposta dimostrare la diversa imputazione.
Onere che, tuttavia, non ha assolto. CP_1
A tal fine, si ritiene non dirimente la corrispondenza prodotta da quest'ultima sub docc. 2, 3 e
4. Infatti, tali mail, peraltro di difficile comprensione, nulla provano in merito ad altri rapporti e alla correlazione tra questi ultimi e le somme versate da (aventi, invece, una Parte_2 precisa causale), facendo riferimento, in maniera confusa, a una serie di lavorazioni e richiamando altri soggetti senza tuttavia documentare alcunché.
Inoltre, l'eccezione della convenuta opposta secondo cui tali pagamenti avrebbero dovuto imputarsi alla fattura n. 16/2021, che proprio per tale motivo non sarebbe stata azionata in sede monitoria (cfr. pag. 3 comp. cost.), è smentita documentalmente. Infatti, l'opponente ha prodotto sub doc. 9 una contabile in favore di dell'importo di € 9.345,20, CP_1 avente quale causale “saldo vs fattura 16 del 18/06/2021”, corrispondente proprio a quello del documento contabile in questione e risalente a soli sei giorni dopo la sua emissione (cfr. doc. 8 fasc. att.).
Pertanto, l'opposizione in parte qua deve ritenersi fondata.
2.2 Le fatture nn. 28/2021, 29/2021 e 30/2021.
ha chiesto altresì il pagamento delle seguenti fatture: n. 28/2021 (oggetto: CP_1
'Lavori elettrici Bologna ex mercatone uno abdullatif giugno', importo di € 3.904,00 - cfr. doc.
3 fasc. mon.), n. 29/2021 (oggetto 'Smontaggio lampade scuola Marella abdullatif e pernottamento', importo di € 5.026,40 - cfr. doc. 4 fasc. mon.) e n. 30/2021 (oggetto: 'Lavori a corpo eseguiti Cassina de pecchi giugno', importo di € 4.392,00 - cfr. doc. 5 fasc. mon.).
4 ha contestato l'esistenza dei crediti oggetto di tali fatture. In particolare: per Parte_2 quanto riguarda la n. 28/2021, ha eccepito di aver corrisposto direttamente ad Adbelatif, lavoratore 'prestatogli' dall'opposta, l'importo di € 2.300,00; per quanto riguarda la n.
29/2021, ha eccepito che essa fa riferimento a lavori da lei mai commissionati alla convenuta;
infine, per quanto riguarda la n. 30/2021, ha eccepito che nessun lavoratore dell'opposta è stato distaccato nel mese di giugno in suo favore per quel cantiere.
Come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ.,
Sez. U, sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956 - 01. Principio confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 -
1, ordinanza n. 25584 del 12/10/2018, Rv. 650915 - 01).
È dunque onere della convenuta opposta provare innanzitutto il titolo in forza del quale tali fatture sono state emesse.
Ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
2.2.1 La fattura n. 28/2021 è relativa a “lavori elettrici Bologna ex mercatone uno abdullatif giugno”
(cfr. doc. 3 fasc. mon.).
'Abdullatif' è, in realtà, dipendente di , che dal 1°.
6.2021 al Controparte_2 CP_1
21.6.2021 era stato distaccato presso Dama Electric s.r.l. (cfr. doc. 6 fasc. conv.), per poi passare dal 22.6.2021 alle dipendenze di (cfr. doc. 6 fasc. att.). Controparte_3
Dall'istruttoria orale è emerso che nelle prime due settimane di giugno del 2021 CP_2 aveva effettivamente lavorato nel cantiere di Bologna denominato 'ex Mercatone Uno'. Tale
5 circostanza è stata confermata da lui stesso, sentito in qualità di testimone (cfr. verbale ud.
7.9.2023), nonché dal teste (responsabile tecnico della società convenuta), il quale ha Tes_1 dichiarato che aveva prestato la propria attività presso tale cantiere “ad insaputa di CP_2
” (cfr. verbale ud. 7.7.2023). CP_1
Il fatto che abbia prestato l'attività lavorativa a favore di all'insaputa CP_2 Parte_2 dell'opposta e allorquando era distaccato presso altra società fa sì che manchi il titolo in forza del quale ha emesso la fattura n. 28/2021. CP_1
Tanto più che tali prestazioni sono state retribuite dall'opponente direttamente al lavoratore
(rectius, mediante bonifico in favore della coniuge - cfr. doc. 5 fasc. att.), come confermato da quest'ultimo in sede testimoniale: “confermo che il bonifico di € 2.300,00 effettuato il 16.07.2021, in favore della sig.ra dalla era relativo ai lavori da me eseguiti, Parte_3 Parte_1 per le prime due settimane di giugno,. sul cantiere ubicato a Bologna chiamato “ex Mercatone Uno” ”
(verbale ud. 7.9.2023).
2.2.2 La fattura n. 29/2021 è relativa a “smontaggio lampade scuola Marella abdullatif e pernottamento” (cfr. doc. 4 fasc. mon.).
Dall'attività istruttoria posta in essere nel corso del giudizio non sono emersi elementi che consentano di ritenere provato l'affidamento da parte dell'opponente dell'incarico per l'esecuzione di tali lavori alla convenuta opposta.
Il lavoratore ha dichiarato di aver eseguito tali opere, ma ha precisato di non sapere CP_2
“se tali lavori erano stati espressamente richiesti e commissionati da a ” Parte_2 CP_1
(verbale ud. 7.9.2023).
Per quanto concerne gli altri testimoni, , responsabile commerciale e della produzione Tes_2 di , e anch'egli dipendente dell'opponente (con mansioni di Parte_2 Tes_3 elettricista), hanno chiarito che tali lavori erano stati eseguiti da nel periodo in Parte_2 cui la scuola era chiusa, precisamente ai primi di luglio in assenza degli alunni (cfr. verbale ud. 7.7.2023).
Al contrario il teste ha confermato sia il contenuto della fattura sia il fatto che tale lavoro Tes_1 era stato subappaltato da proprio a (cfr. verbale ud. 7.7.2023). Parte_2 CP_1
A fronte di tali discordanze, ritiene il Tribunale che non risulti adeguatamente provato il titolo posto a fondamento del credito in esame.
Infatti, il documento contabile è stato emesso il 30.6.2021, allorquando i lavori non erano ancora stati effettuati (sul punto il teste non ha saputo fornire indicazioni precise - “Tale Tes_1 attività è stata svolta più o meno nel periodo della fattura che è datata 30 giugno 2021” - a differenza
6 dei testi e che hanno fatto riferimento a una circostanza specifica, vale a dire Tes_2 Tes_3 la fine delle lezioni scolastiche e l'assenza degli alunni).
Inoltre, come visto in precedenza, BD dal 1°.
6.2021 al 21.6.2021 era stato distaccato presso Dama Electric s.r.l., per poi passare alle dipendenze di Controparte_3
Circostanza che avvalora i dubbi in merito al titolo in forza del quale è stata emessa la fattura n. 29/2021. Né la convenuta opposta può giovarsi della confusione nell'ambito dei vari subappalti e rapporti di lavoro che essa stessa ha contribuito a creare (cfr. ancora teste
“io posso dire solo che avevo consegnato i documenti a per essere assunto CP_2 CP_1 come dipendente ma mi sono ritrovato a lavorare per formalmente con un contratto part CP_3 time ma in realtà lavoravo per 12 ore al giorno compresi sabato e domenica presso il cantiere di Bologna
(Scuola Marella), e anche presso il cantiere ex Mercatone 1 di Bologna. Mi sono ritrovato a lavorare per
Elettricamente ma io non avevo chiesto nulla”).
A ciò si aggiunga che nessun altro teste è stato in grado di riferire informazioni certe in merito a tale rapporto tra le due società (cfr. testi e - verbale ud. 7.7.2023) e che Tes_4 Tes_5 nessun altro elemento è stato fornito dalla convenuta opposta per provare il conferimento dell'incarico e lo svolgimento effettivo di tali lavori.
2.2.3 Infine, la fattura n. 30/2021 ha ad oggetto “Lavori a corpo eseguiti Cassina de pecchi giugno”
(cfr. doc. 5 fasc. mon.).
Anche in questo caso dall'attività istruttoria non sono emersi elementi tali da consentire di ritenere provato lo svolgimento di attività da parte dell'opponente in tale cantiere nel periodo indicato e, di conseguenza, anche l'utilizzo quale manodopera di dipendenti della convenuta opposta.
I testi e hanno confermato che aveva lavorato in tale cantiere Tes_2 Tes_3 Parte_2 solo nei mesi di marzo e maggio 2021 (cfr. verbale ud. 7.7.2023).
Inoltre, il teste proprio in relazione a tale fattura, ha dichiarato quanto segue: “confermo Tes_1 che l'intervento i cui costi sono stati esposti nella fattura n. 30/21 di cui al doc. 2 della comparsa di costituzione che mi viene esibita sono riferiti ai lavori eseguiti presso dai lavoratori Controparte_4
e nel mese di maggio 2021. Conosco la circostanza perché sono andato in cantiere Parte_4 Per_2
e i ragazzi mi hanno comunicato le ore lavorate” (verbale ud. 7.7.2023). Tuttavia, le lavorazioni effettuate dalla convenuta a maggio presso quel cantiere sono oggetto di altra fattura, la n.
16/2021, non azionata in via monitoria e già saldata dall'opponente (cfr. infra § 2.1).
Gli altri testi nulla hanno saputo riferire in merito, così come nessun altro elemento probatorio
è stato fornito dalla convenuta opposta per provare lo svolgimento dell'attività indicata nel documento contabile in questione.
7 2.3 Alla luce di tali considerazioni l'opposizione proposta da deve ritenersi Parte_2 fondata in relazione a tutte le fatture azionate da in via monitoria e, pertanto, CP_1 il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte convenuta opposta.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal d.m. 55/2014
(nella sua versione più aggiornata) per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 672/2022, emesso da Tribunale di Brescia in favore di il 19.2.2022 e pubblicato in data 21.2.2022; Controparte_1
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta a rimborsare a parte attrice in opposizione le spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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