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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 4656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4656 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REP UBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
Consigliere dott.ssa Maria Aversano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6877/2020 R.G., pendente
TRA
P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 (P.IVA
Parte_2 (C.F. C.F. 1 per delega in atti rappresentata e difesa dall'Avv.
appellante
CONTRO
(C.F. P.IVA 2 ) in persona del CP_2 pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
appellato Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma n. 5355/2020
emessa in data 20.3.2020.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla ed, in ogni caso, in totale riforma della sentenza appellata accogliere integralmente la presente domanda giudiziale e quella di primo grado quindi, per l'effetto:
- Annullare, in quanto illegittimo ed infondato, il decreto del Ministero n.122515 del 28 aprile 2003;
- Accertare e dichiarare che la Parte_1 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore,
ha correttamente adempiuto agli obblighi imposti dal D.M. n.88/CP/9/27905 e che, pertanto, ha diritto alle somme già percepite in virtù del contributo richiamato nel presente atto;
- Accertare e dichiarare, sempre per i motivi anzidetti, l'inadempimento del CP_1 convenuto ai suoi obblighi di pagamento del saldo dell'agevolazione chiesta e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della [...]
Parte_1 di percepire ad ottenere il pagamento delta terza ed ultima quota pari ad Euro 107.608,90;
-Condannare il Controparte_1 (già Controparte_3 in persona del
CP_2 pro-tempore, a pagare, in favore delta società appellante, la somma di Euro 107.608,90, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal mese di maggio 2001 e fino all'effettivo soddisfo.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre i.v.a, c.p.a. e 15% rimborso forfettario come per legge per entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria si chiede che venga ordinato, ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., al CP_1 convenuto ed al Banco
di Napoli di depositare in giudizio tutta la documentazione afferente progetto numero 26020/96 D.M.
88/CP/9/27905 del 20.11.1996 della società Elios Carni di Mileto s.r.l., ed in particolare la relazione sullo stato finale redatta dall'Ing. Per_1 in data 17.07.2001 e citata nella sua nota dell'8.11.2001, nota quest'ultima che risulta essere stata allegata dallo stesso convenuto. Sempre in via istruttoria si chiede, altresì, l'ammissione della C.T.U. tecnica che dovrà occuparsi di verificare se i beni, servizi e prestazioni inerenti le fatture indicate nella nota del 18.07.2001 del Banco di Napoli nonché
nel decreto di revoca dell'agevolazione emesso dal Ministero dell'Industria e dell'Artigianato sono stati effettivamente erogati e se ancora oggi sono perfettamente funzionanti.
Si producono, infine, i documenti per come enumerati nel corpo dell'atto e risultanti anche da separato indice foliare nonchè la sentenza appellata dichiarata copia conforme";
Per l'appellato: "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa reiezione dell'avversa istanza cautelare, dichiarare inammissibile ovvero respingere il gravame avversario, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di lite".
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 5355/2020 resa dal Tribunale di La società
Roma in data 20 marzo 2020, con la quale era stata respinta la domanda di accertamento dell'illegittimità del provvedimento di revoca delle agevolazioni concesse in suo favore, assunto dal Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, e la conseguente domanda di condanna della controparte al versamento della residua tranche del finanziamento, pari ad euro 107.608,90.
Parte_1 inIl CP_1 aveva invero revocato il finanziamento erogato in favore di ragione di irregolarità afferenti alla rendicontazione delle spese, ricondotte alla produzione di cinque fatture, per complessive lire 292.200.000, emesse in epoca successiva allo scadere del termine per il completamento dei lavori nonché di irregolarità afferenti all'apporto di capitale da parte dei soci, asseritamente eseguito in denaro in violazione della normativa vigente sui limiti all'uso del contante.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la nullità della sentenza per l'intervenuta violazione del diritto di difesa, a suo avviso insita nel rigetto dei mezzi di prova dedotti in primo grado.
Ritenendo censurabile tale provvedimento, l'appellante ha reiterato l'istanza di esibizione della relazione sullo stato finale delle opere redatta dal tecnico incaricato dalla banca concessionaria e la richiesta di espletamento di una c.t.u., finalizzata a comprovare la completa esecuzione delle opere e il loro regolare funzionamento.
Parte_1 ha lamentato: la nullità o l'erroneità dellaCon il secondo motivo di gravame pronuncia per violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 8 e 9 del D.M. n. 527/1995, stante l'insussistenza dei presupposti per la revoca dell'agevolazione; l'omessa valutazione degli elementi di prova forniti con riguardo alle fatture oggetto di contestazione e agli apporti di capitale;
l'omissione o carenza della motivazione;
la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697
c.c. e l'omessa valutazione della propria buona fede.
In proposito l'appellante ha evidenziato, con riguardo al primo motivo posto dalla P.A. a fondamento del provvedimento di revoca:
i) che, essendo incontroversa l'effettiva realizzazione delle opere oggetto della richiesta di agevolazione entro il termine di esecuzione programmato, comprese quelle di cui alle fatture contestate, difettavano i presupposti per la revoca del contributo, fondata su una circostanza
(quella dell'irregolare rendicontazione) che nemmeno il CP_1 aveva ritenuto rilevante, tanto
da non averla contemplata tra le cause di revoca di cui all'art. 8 del D.M. 527/1995;
ii) che in ogni caso era erronea in punto di fatto la tesi che si fosse verificata un'irregolarità nella rendicontazione, posto che l'emissione delle fatture in data successiva alla scadenza del termine previsto per il completamento delle opere era imputabile ad un errore in cui erano incorsi i terzi fornitori, che lo avevano poi emendato mediante "regolarizzazione” delle fatture suddette;
iii) che la prova dell'anteriorità dei relativi pagamenti, del resto, era stata fornita mediante la produzione delle quietanze liberatorie rilasciate dai terzi, mentre non ricorreva alcuna prova della contraffazione delle fatture, l'onere della cui dimostrazione avrebbe fatto carico al
CP_1 che non aveva dato corso ad alcuna iniziativa in sede penale;
,
iv) che in ogni caso l'art. 9 del Regolamento recante le modalità e le procedure per l'erogazione delle agevolazioni prevedeva la revoca dei contributi solamente nel caso della omissione della rendicontazione e non della sua eventuale irregolarità, mentre l'art. 8, nell'elencare le cause di revoca totale o parziale dell'agevolazione, non contemplava affatto eventuali violazioni alle disposizioni sulla documentazione della spesa, né menzionava il caso della “rottura del rapporto fiduciario con la P.A.", erroneamente posto a giustificazione della revoca da parte del primo
Giudice.
Parte_1 ha poi addotto, con riguardo al secondo motivo posto a fondamento della revoca dell'agevolazione (ovvero il fatto che i soci avessero fornito apporto di capitale mediante conferimento in denaro, in spregio alla normativa sul limite dell'uso di contanti):
i) che la motivazione fornita dal CP_1 a fondamento della relativa censura non era presente nel provvedimento di revoca del 28 aprile 2003, bensì addotta solo in sede processuale e comunque non era stata adeguatamente dimostrata;
ii) che infatti, per addivenire alla revoca ai sensi dell'articolo 8, punto 2, lett. f) del D.M.
n.527/1995, sarebbe stato necessario dimostrare che "la media degli scostamenti" degli indicatori di cui all'art. 6 del suddetto D.M. “rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria super(asse) i 30 punti percentuali in diminuzione", il che non era stato affatto provato dal CP_1 ;
ii) che in ogni caso il D.M. n. 527/1995 non sanzionava con la revoca le modalità di esecuzione del conferimento di proprio capitale da parte del richiedente l'agevolazione, bensì solo il mancato apporto di capitale, evenienza che nella specie non si era verificata, essendo stati effettuati i conferimenti;
iii) che del resto, a fronte della mancata contestazione della circostanza in sede di presentazione della domanda e formazione della graduatoria iniziale, la censura postuma del fatto costituiva una violazione del legittimo affidamento del beneficiario, in spregio ai principi di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa;
iv) che infine, a ben vedere, i conferimenti di capitale erano stati eseguiti nel rispetto delle disposizioni antiriciclaggio vigenti all'epoca dei fatti, che consentivano (a norma del testo dell'art. 1 della legge del 5.7.1991 n. 197 vigente sino al 31.12.1996) la possibilità di eseguire operazioni in contanti tramite intermediari, il che era avvenuto nel caso di specie.
Alla luce delle considerazioni che precedono Parte_1 ha richiesto, in riforma della pronuncia di primo grado, l'annullamento del provvedimento di revoca dell'agevolazione e la condanna del CP_1 al pagamento dell'ultima rata del contributo, pari ad euro 107.608,90,
oltre interessi legali e rivalutazione dal maggio 2001 sino al soddisfo.
II Controparte_1 si è costituito resistendo al gravame.
Con riguardo al primo motivo d'appello ha addotto come correttamente il Tribunale avesse respinto le istanze istruttorie formulate dalla controparte in quanto superflue ai fini del decidere,
considerato che l'oggetto del contendere non era rappresentato dalla mancata esecuzione della prestazione agevolata, ma dalla mancata corretta rendicontazione delle spese.
In relazione al primo motivo di revoca dell'agevolazione ha addotto come l'eventuale errore commesso dai fornitori non potesse esonerare da responsabilità il beneficiario del contributo,
soggetto con il quale era instaurato in via esclusiva il rapporto con la PA;
ha poi evidenziato come la produzione delle quietanze liberatorie rilasciate dai singoli fornitori non fosse idonea superare il rilievo della palese contraffazione delle fatture.
In ogni caso l'appellato ha rilevato come, in ossequio alla normativa nazionale ed a quella comunitaria di cui la prima costituiva emanazione, in tema di contributi alle imprese in base agli strumenti della programmazione negoziata i pagamenti a saldo non potessero che essere riferiti alle spese effettivamente sostenute entro il termine di chiusura dell'investimento programmato,
a fronte di una fornitura di beni o servizi effettivamente erogata entro quella data, il che doveva essere dimostrato mediante l'emissione di una fattura da parte del fornitore, il pagamento da parte del beneficiario e il rilascio della fattura quietanzata (o altra dichiarazione liberatoria del creditore) attestante l'effettività del pagamento entro il termine.
Tali requisiti difettavano nel caso di specie, posto che le fatture corrette (a prescindere da ogni rilievo circa la loro contraffazione) e le quietanze di pagamento erano state prodotte in epoca successiva al termine per la chiusura degli investimenti, di modo che non si poteva tenere conto dei relativi documenti.
Con riguardo al secondo motivo di revoca dell'agevolazione, CP_1 ha evidenziato come la beneficiaria non avesse fornito alcuna documentazione a supporto delle proprie difese, essendosi limitata ad allegare di avere versato nelle casse sociali, in data 30.12.2000, la somma di
Lire 535.000.000, senza peraltro dimostrare la circostanza.
Sotto altro profilo il Mise ha evidenziato come le modalità di acquisizione dei mezzi propri fossero regolamentate dalla legge 197/91 e per l'effetto non potessero essere utilmente considerati ai fini del calcolo dell'indicatore I (rapporto tra capitale proprio investito e da investire nell'iniziativa e l'investimento complessivo dell'iniziativa medesima) se acquisiti in dispregio alle leggi dello Stato.
Quanto all'asserita conformità della suddetta operazione alla normativa antiriciclaggio,
l'appellato ha infine evidenziato come la legge 197/91 fosse stata emendata dalla legge 52/96 a far data dal 6.2.1996 e come a fronte del novellato art. 15, applicabile appunto ratione temporis, la procedura di conferimento in denaro asseritamente eseguita il 31.12.1996 non potesse essere ricondotta ictu oculi nell'alveo normativo della disciplina richiamata dall'appellante. Per l'effetto il CP_1 appellato ha rilevato come i conferimenti di capitale non fossero in linea con quanto previsto dall'art.
3.9 della Circolare esplicativa n. 38522 del 15.12.1995 e dell'art.
8. p.to 1, lettera f) del Regolamento n. 527 del 20.10.1995, di modo che correttamente la violazione era stata sanzionata con la revoca totale delle agevolazioni.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Deve essere disatteso il primo motivo di gravame.
A fronte delle motivazioni poste a base del provvedimento amministrativo di revoca del contributo, che come sopra indicato è conseguito alla presenza di irregolarità afferenti alla rendicontazione delle spese e al versamento del contributo in conto capitale apportato dai soci,
le attività istruttorie che l'odierna appellante chiede vengano espletate sono irrilevanti.
Allo scopo è sufficiente richiamare le esaustive considerazioni già svolte dal primo Giudice, il quale ha rilevato come "sia l'indagine tramite c.t.u. (richiesta al fine di verificare l'effettiva esecuzione dei beni, prestazioni e servizi inerenti alle spese ritenute nel decreto di revoca non ammissibili), sia la richiesta esibizione ex 210 cpc di un documento (la relazione sullo stato finale redatta dall'ing. Per_1 che peraltro la parte poteva acquisire già prima del giudizio mediante accesso agli atti) sono del tutto superflue e irrilevanti alla luce delle ragioni poste a fondamento del decreto di revoca".
Tali considerazioni non sono in alcun modo scalfite dalle considerazioni contenute nell'appello,
con le quali Parte_1 si limita a reiterare le istanze istruttorie postulandone la rilevanza, senza alcuna ulteriore argomentazione idonea a confutare quanto evidenziato dal Tribunale, di modo che il relativo motivo di impugnazione, se non addirittura inammissibile, va certamente disatteso.
Parte_1 ha a vario titoloSi viene dunque al secondo motivo di gravame, con il quale censurato la pronuncia di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto configurabili le censure poste dalla P.A. a fondamento del provvedimento di revoca e condiviso l'assunto che le stesse fossero idonee a rendere necessaria la revoca del finanziamento.
Il motivo va rigettato.
In tal senso depone in primo luogo una considerazione di carattere processuale.
Contrariamente a quanto indicato nell'atto introduttivo del presente giudizio, nel quale l'appellante asseriva di aver depositato il proprio fascicolo di parte contenente i documenti a supporto della domanda originariamente proposta ("Si producono, infine, i documenti per come enumerati nel corpo dell'atto e risultanti anche da separato indice foliare", così a p. 19 dell'atto di citazione in appello), il fascicolo cartaceo non è stato prodotto in atti, né i documenti (non presenti nel fascicolo telematico di primo grado) sono stati riprodotti in via telematica nel presente grado.
La circostanza sarebbe dirimente, nel senso di determinare la reiezione dell'appello, non essendo disponibile alcuno dei documenti che, secondo la prospettazione dell'appellante,
consentirebbero di comprovare le proprie allegazioni e, per questa via, addivenire alla revisione della pronuncia assunta dal Tribunale.
Come noto, infatti, “qualora l'appellante si riservi, nella nota di iscrizione a ruolo dell'impugnazione, di presentare il fascicolo di parte formato in primo grado e ometta, poi, di depositarlo entro il termine prescritto, il giudice d'appello deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove" (in questi termini, Cass., ord., 25 giugno
2021, n. 18287).
Ogni considerazione sarebbe dunque a rigore preclusa, stante la totale assenza della documentazione richiamata da e che dovrebbe dimostrare per un verso laParte_1
regolarità della rendicontazione delle spese e per altro la ritualità delle forme in cui sarebbe avvenuto il versamento della quota di capitale a carico di soci.
Per completezza, volendo esaminare il motivo d'appello allo stato degli atti, con riguardo alle sole censure in diritto, lo stesso dovrebbe essere in ogni caso disatteso.
La revoca del finanziamento, secondo quanto concordemente riportato dalle parti nei rispettivi atti, è conseguita ai seguenti rilievi, che pare opportuno testualmente richiamare:
"vista la nota del 18.07.2001 con la quale la Banca concessionaria ha proposto la revoca delle agevolazioni in quanto le verifiche tecniche condotte in sede di istruttoria della richiesta di erogazione della terza quota di contributo hanno evidenziato irregolarità in ordine alla documentazione di spesa esibita ed in particolare:
-in data 04.09.2000 la società ha prodotto la documentazione finale di spesa e in data 11.04.2001 è stato effettuato il sopralluogo da parte del tecnico incaricato dalla banca;
in tale sede è emerso che n.5 fatture per complessive L/mil 29,2 risultavano emerse in data successiva al
2.05.2000, termine massimo stabilito per l'ultimazione del programma agevolato;
-in data 29.06.2001 la società ha inviato alla banca concessionaria un plico contenente le n.5 fatture emesse dai medesimi fornitori e per gli stessi importi, ma con date entro i termini, palesemente contraffatte e analogamente
è apparsa vistosamente contraffatta anche la fattura Manghi Impianti n. 232 del 2.11.1995, relativa all'ordine di fornitura 51022;
- attesa la presenza di tali elementi contraddittori la banca ha ritenuto che tale documentazione non potesse essere considerata ai fini dell'accertamento della spesa;
- nel corso delle verifiche concernenti gli apporti di capitale sono stati infine rilevati conferimenti in denaro effettuati dai soci, apparentemente in dispregio della normativa che regola l'uso del contante.
Considerato che
tali circostanze pregiudicano il necessario rapporto di fiducia tra la Pubblica Amministrazione
ed il privato beneficiario dei contributi, che è alla base della concessione delle agevolazioni”.
Tanto premesso, iniziando la disamina dalla questione della rendicontazione delle spese,
ritiene opportuno richiamare le considerazioni svolte dal primo Giudice, che appaiono assolutamente condivisibili e pressoché esaustive rispetto alle censure reiterate dall'appellante nel presente giudizio.
Il Tribunale si è così espresso: "Quanto alla irregolarità della documentazione di spesa, nel decreto di revoca si dà atto che: nel corso delle verifiche svolte dalla banca 5 fatture per lire 292.200.000 risultavano emesse in data successiva all'ultimazione del programma (fissata per il 02.05.2000); - tali fatture erano sostituite con altre emesse dagli stessi fornitori per gli stessi importi, retrodatate e palesemente contraffatte.
Parte attrice ha dedotto che la circostanza non avrebbe alcuna rilevanza e che non potrebbe parlarsi di contraffazione, atteso che le prestazioni e i servizi erano stati eseguiti sicuramente prima della scadenza del termine di legge, mentre l'emissione delle fatture, non alterate, ma dichiaratamente sostituite peraltro su asserita richiesta del tecnico della banca concessionaria, non avrebbe inciso sulla ammissibilità delle relative spese potendo la società
depositare la relativa documentazione entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
La tesi non può essere condivisa.
Giova precisare che oggetto di censura non è la mancata esecuzione della prestazione agevolata, ma la mancata corretta rendicontazione delle spese, tale da pregiudicare il rapporto fiduciario tra pa e beneficiario.
L'art. 9 del dm n. 527/1995 prevede al comma 1 che entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti l'impresa trasmetta alla banca concessionaria la documentazione finale di spesa per i necessari riscontri e verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte dell'iniziativa agevolata.
Il termine di sei mesi dall'ultimazione del programma è quindi previsto per consentire all'impresa la trasmissione della documentazione, ma è evidente che deve trattarsi di spese eseguite e quindi fatturate prima della scadenza del termine per ultimazione della attività finanziata.
Le fatture emesse dopo tale termine sono state correttamente stralciate, come pure quelle emesse in sostituzione pacificamente retrodatate. L'irregolarità della documentazione finale di spesa trasmessa è stata evidenziata dalla banca concessionaria nella nota del 18.07.2001 (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte convenuta), dove erano indicati gli elementi di contraddizione tra la dichiarazione datata 30.08.2000 della società agevolata (ex all. 10/a, riportante le spese sostenute lire 908.600,000) e quella pure trasmessa precedentemente il 30.04.2000 (entrambe sottoscritte dall'amministratore della società "previo esplicito richiamo alle responsabilità previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della richiamata legge 04.01.1968 n. 15") dove erano indicate le 5
fatture emesse dagli stessi fornitori, per gli stessi importi ed in date diverse.
Invero, non si comprende il motivo per cui le spese indicate nelle 5 fatture in oggetto per importi rilevanti, pari a circa il 50% del beneficio, siano state tutte emesse dopo la scadenza del termine per l'esecuzione del programma
(pure essendo esse riferite a prestazioni eseguite in epoca precedente), per poi essere sostituite con fatture pacificamente retrodatate.
Deve ricordarsi che il finanziamento in oggetto, erogato sotto forma di anticipazione, deve trovare giustificazione e prova in costi effettivamente sostenuti.
Le fatture sono documenti contabili fondamentali per una corretta rendicontazione, in quanto consentono di attestare la corrispondenza tra le prestazioni, beni e servizi eseguiti con i costi sostenuti nella esecuzione del progetto e di cui si chiede il rimborso.
Al riguardo la stessa circolare del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 38522 del 15
dicembre 1995 (cfr. doc. 12 del fascicolo di parte convenuta p. 10) precisa che ai fini dell'ammissibilità delle spese la data di effettuazione della medesima è quella del relativo titolo ancorché quietanzato o pagato successivamente.
E' di tutta evidenza quindi che non può consentirsi "la sostituzione" di fatture solo nella data, al fine di rendere ammissibile una spesa che non poteva esserlo perché emessa in data successiva all'ultimazione del programma.
Tale comportamento è idoneo a giustificare il venire meno del rapporto fiduciario tra amministrazione e il soggetto privato agevolato che, seppur non specificamente indicato tra le cause di revoca dall'art. 8 dm citato, è il presupposto fondamentale sui si basa l'intero procedimento di concessione della agevolazione ex legge n. 488/1992
che legittima quindi la revoca del finanziamento". Ebbene, le suddette considerazioni sono idonee a confutare i rilievi, reiterati dall'appellante in termini pedissequi rispetto alle argomentazioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, circa la pretesa ritualità della documentazione prodotta in sede di rendicontazione.
Premesso che nell'atto d'appello non è contenuta alcuna confutazione relativa alla "vistosa"
contraffazione della fattura Manghi Impianti del 2.11.1995, circostanza che pure è stata posta dal CP_1 a fondamento del provvedimento di revoca del finanziamento, è ammesso dalla stessa appellante che le cinque fatture inizialmente prodotte alla P.A. a giustificazione di esborsi per complessive lire 292.000.000, emesse da cinque diversi soggetti e recanti una data di emissione successiva a quella di scadenza dei termini per il completamento dell'opera, a seguito dei rilievi formulati dal tecnico incaricato dalla banca concessionaria fossero state sostituite da altrettante fatture retrodatate.
Fermo questo indubitabile dato di fatto, la cui rilevanza (in senso deteriore per l'odierna appellante) è stata efficacemente evidenziata dal primo Giudice (che ha tra l'altro posto l'accento sul fatto che, in entrambi i casi, il legale rappresentante dell'appellante aveva certificato, sotto la sua responsabilità, l'autenticità dei documenti fiscali prodotti a fini di rendicontazione, tra loro incompatibili), avrebbe fatto carico all'appellante dimostrare che le fatture non fossero state contraffatte, ma che l'indicazione delle loro originarie date fosse stata effettivamente frutto di mero refuso, come dalla stessa asserito.
La circostanza, intrinsecamente inverosimile, non solo non è stata provata ma a ben vedere
,posto che l'odierna appellante neppure compiutamente allegata da parte di Parte_1
non ha neppure addotto le ragioni per cui ben cinque soggetti fossero incorsi nello stesso errore di indicare date di emissione delle rispettive fatture successive a quelle reali;
né ricorre alcuna prova del fatto che l'esecuzione delle prestazioni ed il pagamento del dovuto fosse avvenuto prima della emissione delle fatture, il che sarebbe all'evidenza del tutto irragionevole.
Le quietanze di pagamento menzionate nell'atto d'appello, che da quanto desumibile dagli atti di causa sarebbero state prodotte a posteriori, unitamente alle fatture “retrodatate", a prescindere da ogni considerazione sul loro intrinseco valore probatorio, non sono presenti in atti. Alla luce di quanto appena evidenziato l'appellante, alla quale avrebbe fatto carico il relativo onere probatorio, non ha fornito alcuna prova dell'addotto "equivoco, sorto a causa di un primo invio di queste fatture riportanti una data successiva a quella di quando è stato realmente eseguito il pagamento e l'erogazione della merce" (in questi termini si era espressa Parte_1 nell'atto introduttivo del
giudizio).
Né in contrario può soccorrere la considerazione del mancato accertamento di una responsabilità penale in capo all'amministratore di Parte_1 posto che la circostanza non consente certo di escludere la rilevanza del fatto ai diversi effetti della legittimità del provvedimento amministrativo di revoca del contributo.
Il primo motivo in forza del quale l'Amministrazione ha disposto la revoca del finanziamento è
dunque fondato, essendosi verificata l'ipotesi di cui all'art. 9 del D.M. 527/95.
La norma in oggetto prevede invero "la revoca dell'agevolazione" nel caso di mancata produzione entro il termine di sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti della
"documentazione finale di spesa per i necessari riscontri e le verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte del programma agevolato", documentazione che, secondo quanto espressamente previsto dal terzo comma del menzionato art. 9, deve possedere precisi requisiti di forma.
Ebbene, non appare contestabile che la produzione di documentazione contraffatta, quale deve ritenersi quella da ultimo prodotta da Parte_1 in ragione delle considerazioni sopra esposte nonché quella emessa da Manghi Impianti, o comunque irregolare, qual era la produzione delle originarie fatture emesse in epoca successiva al termine di esecuzione dell'intervento finanziato,
equivalga alla mancata produzione del corredo documentale indispensabile al fine di consentire all'Amministrazione, in esito al completamento dell'intervento, la verifica delle spese effettivamente sostenute a fronte dell'agevolazione concessa, condotta normativamente sanzionata con la revoca del finanziamento.
La revoca è stata disposta per l'intero, considerata la gravità della violazione.
L'omessa (rituale) rendicontazione ha invero riguardato esborsi pari a circa 300 milioni di lire,
che costituivano quasi la metà del finanziamento erogato (di complessivi 625 milioni di lire). Inoltre è stata appurata la "vistosa" contraffazione di un'ulteriore fattura, ovvero la menzionata
"fattura Manghi Impianti n.232 del 2.11.1995, relativa all'ordine di fornitura 51022", addebito rispetto al quale l'odierna appellante non ha svolto alcuna difesa nel presente grado d'appello.
Per tale ragione deve ritenersi che condivisibilmente l'Amministrazione abbia dato corso alla revoca totale dell'agevolazione, considerato che il contributo pubblico in oggetto aveva una finalità agevolativa, volta a sostenere lo sviluppo economico dell'impresa beneficiaria, finalità
che, data la sua natura pubblicistica, impone un vincolo di destinazione rigoroso, che non si esaurisce nel mero raggiungimento dello scopo dell'intervento, ma presuppone necessariamente la compiuta documentazione degli esborsi a tal fine sostenuti.
Del resto, in via di chiusura, appare sul punto dirimente evidenziare:
i) che l'odierna appellante non ha neppure allegato se, ed eventualmente in quali termini, si potesse ritenere giustificato il parziale riconoscimento delle agevolazioni, tanto da non avere neppure richiesto, in termini espressi, la limitazione del provvedimento di revoca ad un ipotetico minore importo, rispetto al totale oggetto di restituzione;
ii) che, nella totale assenza di documentazione di parte, questa Corte non sarebbe comunque in grado di verificare l'eventuale parziale giustificazione degli esborsi sostenuti e, per questa via,
accertare la possibilità di revoca solo parziale dell'agevolazione;
iii) che nello stesso senso depone la circostanza dell'omessa contestazione della rilevata fattura
Manghi Impianti, che alla luce della sua data di emissione appare riferibile alla fase iniziale dell'intervento e di cui non si conosce l'ammontare e dunque la rilevanza, ai fini dell'eventuale limitazione della revoca del finanziamento ad una sola quota delle somme erogate;
iv) che, in tale contesto, il documento di cui si chiede l'acquisizione (i.e. la relazione redatta dal tecnico incaricato dalla banca concessionaria) sarebbe irrilevante ai fini del decidere, posto che,
al di là della sua efficacia solo consultiva, da esso non potrebbero essere tratti elementi decisivi ai fini del giudizio, in assenza della necessaria documentazione (fatture e quietanze di pagamento) in ipotesi idonee a giustificare, anche solo in parte, il mantenimento del finanziamento già erogato in favore di Pt_1 Parte_1 Alla luce delle considerazioni l'appello deve essere rigettato, restando assorbita ogni considerazione sul secondo motivo posto a fondamento del provvedimento di revoca. Lespese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura prevista in applicazione dei vigenti parametri tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta nel presente grado di giudizio.
Deve infine essere accertata la debenza, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al n. 6877/2020
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore del Controparte_1 delle
spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 18.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
3. accerta la debenza, in capo alla società appellante, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2025.
Il presidente Il cons. est.
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Dr. Elena Gelato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
Consigliere dott.ssa Maria Aversano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6877/2020 R.G., pendente
TRA
P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 (P.IVA
Parte_2 (C.F. C.F. 1 per delega in atti rappresentata e difesa dall'Avv.
appellante
CONTRO
(C.F. P.IVA 2 ) in persona del CP_2 pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
appellato Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma n. 5355/2020
emessa in data 20.3.2020.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla ed, in ogni caso, in totale riforma della sentenza appellata accogliere integralmente la presente domanda giudiziale e quella di primo grado quindi, per l'effetto:
- Annullare, in quanto illegittimo ed infondato, il decreto del Ministero n.122515 del 28 aprile 2003;
- Accertare e dichiarare che la Parte_1 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore,
ha correttamente adempiuto agli obblighi imposti dal D.M. n.88/CP/9/27905 e che, pertanto, ha diritto alle somme già percepite in virtù del contributo richiamato nel presente atto;
- Accertare e dichiarare, sempre per i motivi anzidetti, l'inadempimento del CP_1 convenuto ai suoi obblighi di pagamento del saldo dell'agevolazione chiesta e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della [...]
Parte_1 di percepire ad ottenere il pagamento delta terza ed ultima quota pari ad Euro 107.608,90;
-Condannare il Controparte_1 (già Controparte_3 in persona del
CP_2 pro-tempore, a pagare, in favore delta società appellante, la somma di Euro 107.608,90, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal mese di maggio 2001 e fino all'effettivo soddisfo.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre i.v.a, c.p.a. e 15% rimborso forfettario come per legge per entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria si chiede che venga ordinato, ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., al CP_1 convenuto ed al Banco
di Napoli di depositare in giudizio tutta la documentazione afferente progetto numero 26020/96 D.M.
88/CP/9/27905 del 20.11.1996 della società Elios Carni di Mileto s.r.l., ed in particolare la relazione sullo stato finale redatta dall'Ing. Per_1 in data 17.07.2001 e citata nella sua nota dell'8.11.2001, nota quest'ultima che risulta essere stata allegata dallo stesso convenuto. Sempre in via istruttoria si chiede, altresì, l'ammissione della C.T.U. tecnica che dovrà occuparsi di verificare se i beni, servizi e prestazioni inerenti le fatture indicate nella nota del 18.07.2001 del Banco di Napoli nonché
nel decreto di revoca dell'agevolazione emesso dal Ministero dell'Industria e dell'Artigianato sono stati effettivamente erogati e se ancora oggi sono perfettamente funzionanti.
Si producono, infine, i documenti per come enumerati nel corpo dell'atto e risultanti anche da separato indice foliare nonchè la sentenza appellata dichiarata copia conforme";
Per l'appellato: "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa reiezione dell'avversa istanza cautelare, dichiarare inammissibile ovvero respingere il gravame avversario, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di lite".
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 5355/2020 resa dal Tribunale di La società
Roma in data 20 marzo 2020, con la quale era stata respinta la domanda di accertamento dell'illegittimità del provvedimento di revoca delle agevolazioni concesse in suo favore, assunto dal Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, e la conseguente domanda di condanna della controparte al versamento della residua tranche del finanziamento, pari ad euro 107.608,90.
Parte_1 inIl CP_1 aveva invero revocato il finanziamento erogato in favore di ragione di irregolarità afferenti alla rendicontazione delle spese, ricondotte alla produzione di cinque fatture, per complessive lire 292.200.000, emesse in epoca successiva allo scadere del termine per il completamento dei lavori nonché di irregolarità afferenti all'apporto di capitale da parte dei soci, asseritamente eseguito in denaro in violazione della normativa vigente sui limiti all'uso del contante.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la nullità della sentenza per l'intervenuta violazione del diritto di difesa, a suo avviso insita nel rigetto dei mezzi di prova dedotti in primo grado.
Ritenendo censurabile tale provvedimento, l'appellante ha reiterato l'istanza di esibizione della relazione sullo stato finale delle opere redatta dal tecnico incaricato dalla banca concessionaria e la richiesta di espletamento di una c.t.u., finalizzata a comprovare la completa esecuzione delle opere e il loro regolare funzionamento.
Parte_1 ha lamentato: la nullità o l'erroneità dellaCon il secondo motivo di gravame pronuncia per violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 8 e 9 del D.M. n. 527/1995, stante l'insussistenza dei presupposti per la revoca dell'agevolazione; l'omessa valutazione degli elementi di prova forniti con riguardo alle fatture oggetto di contestazione e agli apporti di capitale;
l'omissione o carenza della motivazione;
la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697
c.c. e l'omessa valutazione della propria buona fede.
In proposito l'appellante ha evidenziato, con riguardo al primo motivo posto dalla P.A. a fondamento del provvedimento di revoca:
i) che, essendo incontroversa l'effettiva realizzazione delle opere oggetto della richiesta di agevolazione entro il termine di esecuzione programmato, comprese quelle di cui alle fatture contestate, difettavano i presupposti per la revoca del contributo, fondata su una circostanza
(quella dell'irregolare rendicontazione) che nemmeno il CP_1 aveva ritenuto rilevante, tanto
da non averla contemplata tra le cause di revoca di cui all'art. 8 del D.M. 527/1995;
ii) che in ogni caso era erronea in punto di fatto la tesi che si fosse verificata un'irregolarità nella rendicontazione, posto che l'emissione delle fatture in data successiva alla scadenza del termine previsto per il completamento delle opere era imputabile ad un errore in cui erano incorsi i terzi fornitori, che lo avevano poi emendato mediante "regolarizzazione” delle fatture suddette;
iii) che la prova dell'anteriorità dei relativi pagamenti, del resto, era stata fornita mediante la produzione delle quietanze liberatorie rilasciate dai terzi, mentre non ricorreva alcuna prova della contraffazione delle fatture, l'onere della cui dimostrazione avrebbe fatto carico al
CP_1 che non aveva dato corso ad alcuna iniziativa in sede penale;
,
iv) che in ogni caso l'art. 9 del Regolamento recante le modalità e le procedure per l'erogazione delle agevolazioni prevedeva la revoca dei contributi solamente nel caso della omissione della rendicontazione e non della sua eventuale irregolarità, mentre l'art. 8, nell'elencare le cause di revoca totale o parziale dell'agevolazione, non contemplava affatto eventuali violazioni alle disposizioni sulla documentazione della spesa, né menzionava il caso della “rottura del rapporto fiduciario con la P.A.", erroneamente posto a giustificazione della revoca da parte del primo
Giudice.
Parte_1 ha poi addotto, con riguardo al secondo motivo posto a fondamento della revoca dell'agevolazione (ovvero il fatto che i soci avessero fornito apporto di capitale mediante conferimento in denaro, in spregio alla normativa sul limite dell'uso di contanti):
i) che la motivazione fornita dal CP_1 a fondamento della relativa censura non era presente nel provvedimento di revoca del 28 aprile 2003, bensì addotta solo in sede processuale e comunque non era stata adeguatamente dimostrata;
ii) che infatti, per addivenire alla revoca ai sensi dell'articolo 8, punto 2, lett. f) del D.M.
n.527/1995, sarebbe stato necessario dimostrare che "la media degli scostamenti" degli indicatori di cui all'art. 6 del suddetto D.M. “rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria super(asse) i 30 punti percentuali in diminuzione", il che non era stato affatto provato dal CP_1 ;
ii) che in ogni caso il D.M. n. 527/1995 non sanzionava con la revoca le modalità di esecuzione del conferimento di proprio capitale da parte del richiedente l'agevolazione, bensì solo il mancato apporto di capitale, evenienza che nella specie non si era verificata, essendo stati effettuati i conferimenti;
iii) che del resto, a fronte della mancata contestazione della circostanza in sede di presentazione della domanda e formazione della graduatoria iniziale, la censura postuma del fatto costituiva una violazione del legittimo affidamento del beneficiario, in spregio ai principi di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa;
iv) che infine, a ben vedere, i conferimenti di capitale erano stati eseguiti nel rispetto delle disposizioni antiriciclaggio vigenti all'epoca dei fatti, che consentivano (a norma del testo dell'art. 1 della legge del 5.7.1991 n. 197 vigente sino al 31.12.1996) la possibilità di eseguire operazioni in contanti tramite intermediari, il che era avvenuto nel caso di specie.
Alla luce delle considerazioni che precedono Parte_1 ha richiesto, in riforma della pronuncia di primo grado, l'annullamento del provvedimento di revoca dell'agevolazione e la condanna del CP_1 al pagamento dell'ultima rata del contributo, pari ad euro 107.608,90,
oltre interessi legali e rivalutazione dal maggio 2001 sino al soddisfo.
II Controparte_1 si è costituito resistendo al gravame.
Con riguardo al primo motivo d'appello ha addotto come correttamente il Tribunale avesse respinto le istanze istruttorie formulate dalla controparte in quanto superflue ai fini del decidere,
considerato che l'oggetto del contendere non era rappresentato dalla mancata esecuzione della prestazione agevolata, ma dalla mancata corretta rendicontazione delle spese.
In relazione al primo motivo di revoca dell'agevolazione ha addotto come l'eventuale errore commesso dai fornitori non potesse esonerare da responsabilità il beneficiario del contributo,
soggetto con il quale era instaurato in via esclusiva il rapporto con la PA;
ha poi evidenziato come la produzione delle quietanze liberatorie rilasciate dai singoli fornitori non fosse idonea superare il rilievo della palese contraffazione delle fatture.
In ogni caso l'appellato ha rilevato come, in ossequio alla normativa nazionale ed a quella comunitaria di cui la prima costituiva emanazione, in tema di contributi alle imprese in base agli strumenti della programmazione negoziata i pagamenti a saldo non potessero che essere riferiti alle spese effettivamente sostenute entro il termine di chiusura dell'investimento programmato,
a fronte di una fornitura di beni o servizi effettivamente erogata entro quella data, il che doveva essere dimostrato mediante l'emissione di una fattura da parte del fornitore, il pagamento da parte del beneficiario e il rilascio della fattura quietanzata (o altra dichiarazione liberatoria del creditore) attestante l'effettività del pagamento entro il termine.
Tali requisiti difettavano nel caso di specie, posto che le fatture corrette (a prescindere da ogni rilievo circa la loro contraffazione) e le quietanze di pagamento erano state prodotte in epoca successiva al termine per la chiusura degli investimenti, di modo che non si poteva tenere conto dei relativi documenti.
Con riguardo al secondo motivo di revoca dell'agevolazione, CP_1 ha evidenziato come la beneficiaria non avesse fornito alcuna documentazione a supporto delle proprie difese, essendosi limitata ad allegare di avere versato nelle casse sociali, in data 30.12.2000, la somma di
Lire 535.000.000, senza peraltro dimostrare la circostanza.
Sotto altro profilo il Mise ha evidenziato come le modalità di acquisizione dei mezzi propri fossero regolamentate dalla legge 197/91 e per l'effetto non potessero essere utilmente considerati ai fini del calcolo dell'indicatore I (rapporto tra capitale proprio investito e da investire nell'iniziativa e l'investimento complessivo dell'iniziativa medesima) se acquisiti in dispregio alle leggi dello Stato.
Quanto all'asserita conformità della suddetta operazione alla normativa antiriciclaggio,
l'appellato ha infine evidenziato come la legge 197/91 fosse stata emendata dalla legge 52/96 a far data dal 6.2.1996 e come a fronte del novellato art. 15, applicabile appunto ratione temporis, la procedura di conferimento in denaro asseritamente eseguita il 31.12.1996 non potesse essere ricondotta ictu oculi nell'alveo normativo della disciplina richiamata dall'appellante. Per l'effetto il CP_1 appellato ha rilevato come i conferimenti di capitale non fossero in linea con quanto previsto dall'art.
3.9 della Circolare esplicativa n. 38522 del 15.12.1995 e dell'art.
8. p.to 1, lettera f) del Regolamento n. 527 del 20.10.1995, di modo che correttamente la violazione era stata sanzionata con la revoca totale delle agevolazioni.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Deve essere disatteso il primo motivo di gravame.
A fronte delle motivazioni poste a base del provvedimento amministrativo di revoca del contributo, che come sopra indicato è conseguito alla presenza di irregolarità afferenti alla rendicontazione delle spese e al versamento del contributo in conto capitale apportato dai soci,
le attività istruttorie che l'odierna appellante chiede vengano espletate sono irrilevanti.
Allo scopo è sufficiente richiamare le esaustive considerazioni già svolte dal primo Giudice, il quale ha rilevato come "sia l'indagine tramite c.t.u. (richiesta al fine di verificare l'effettiva esecuzione dei beni, prestazioni e servizi inerenti alle spese ritenute nel decreto di revoca non ammissibili), sia la richiesta esibizione ex 210 cpc di un documento (la relazione sullo stato finale redatta dall'ing. Per_1 che peraltro la parte poteva acquisire già prima del giudizio mediante accesso agli atti) sono del tutto superflue e irrilevanti alla luce delle ragioni poste a fondamento del decreto di revoca".
Tali considerazioni non sono in alcun modo scalfite dalle considerazioni contenute nell'appello,
con le quali Parte_1 si limita a reiterare le istanze istruttorie postulandone la rilevanza, senza alcuna ulteriore argomentazione idonea a confutare quanto evidenziato dal Tribunale, di modo che il relativo motivo di impugnazione, se non addirittura inammissibile, va certamente disatteso.
Parte_1 ha a vario titoloSi viene dunque al secondo motivo di gravame, con il quale censurato la pronuncia di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto configurabili le censure poste dalla P.A. a fondamento del provvedimento di revoca e condiviso l'assunto che le stesse fossero idonee a rendere necessaria la revoca del finanziamento.
Il motivo va rigettato.
In tal senso depone in primo luogo una considerazione di carattere processuale.
Contrariamente a quanto indicato nell'atto introduttivo del presente giudizio, nel quale l'appellante asseriva di aver depositato il proprio fascicolo di parte contenente i documenti a supporto della domanda originariamente proposta ("Si producono, infine, i documenti per come enumerati nel corpo dell'atto e risultanti anche da separato indice foliare", così a p. 19 dell'atto di citazione in appello), il fascicolo cartaceo non è stato prodotto in atti, né i documenti (non presenti nel fascicolo telematico di primo grado) sono stati riprodotti in via telematica nel presente grado.
La circostanza sarebbe dirimente, nel senso di determinare la reiezione dell'appello, non essendo disponibile alcuno dei documenti che, secondo la prospettazione dell'appellante,
consentirebbero di comprovare le proprie allegazioni e, per questa via, addivenire alla revisione della pronuncia assunta dal Tribunale.
Come noto, infatti, “qualora l'appellante si riservi, nella nota di iscrizione a ruolo dell'impugnazione, di presentare il fascicolo di parte formato in primo grado e ometta, poi, di depositarlo entro il termine prescritto, il giudice d'appello deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove" (in questi termini, Cass., ord., 25 giugno
2021, n. 18287).
Ogni considerazione sarebbe dunque a rigore preclusa, stante la totale assenza della documentazione richiamata da e che dovrebbe dimostrare per un verso laParte_1
regolarità della rendicontazione delle spese e per altro la ritualità delle forme in cui sarebbe avvenuto il versamento della quota di capitale a carico di soci.
Per completezza, volendo esaminare il motivo d'appello allo stato degli atti, con riguardo alle sole censure in diritto, lo stesso dovrebbe essere in ogni caso disatteso.
La revoca del finanziamento, secondo quanto concordemente riportato dalle parti nei rispettivi atti, è conseguita ai seguenti rilievi, che pare opportuno testualmente richiamare:
"vista la nota del 18.07.2001 con la quale la Banca concessionaria ha proposto la revoca delle agevolazioni in quanto le verifiche tecniche condotte in sede di istruttoria della richiesta di erogazione della terza quota di contributo hanno evidenziato irregolarità in ordine alla documentazione di spesa esibita ed in particolare:
-in data 04.09.2000 la società ha prodotto la documentazione finale di spesa e in data 11.04.2001 è stato effettuato il sopralluogo da parte del tecnico incaricato dalla banca;
in tale sede è emerso che n.5 fatture per complessive L/mil 29,2 risultavano emerse in data successiva al
2.05.2000, termine massimo stabilito per l'ultimazione del programma agevolato;
-in data 29.06.2001 la società ha inviato alla banca concessionaria un plico contenente le n.5 fatture emesse dai medesimi fornitori e per gli stessi importi, ma con date entro i termini, palesemente contraffatte e analogamente
è apparsa vistosamente contraffatta anche la fattura Manghi Impianti n. 232 del 2.11.1995, relativa all'ordine di fornitura 51022;
- attesa la presenza di tali elementi contraddittori la banca ha ritenuto che tale documentazione non potesse essere considerata ai fini dell'accertamento della spesa;
- nel corso delle verifiche concernenti gli apporti di capitale sono stati infine rilevati conferimenti in denaro effettuati dai soci, apparentemente in dispregio della normativa che regola l'uso del contante.
Considerato che
tali circostanze pregiudicano il necessario rapporto di fiducia tra la Pubblica Amministrazione
ed il privato beneficiario dei contributi, che è alla base della concessione delle agevolazioni”.
Tanto premesso, iniziando la disamina dalla questione della rendicontazione delle spese,
ritiene opportuno richiamare le considerazioni svolte dal primo Giudice, che appaiono assolutamente condivisibili e pressoché esaustive rispetto alle censure reiterate dall'appellante nel presente giudizio.
Il Tribunale si è così espresso: "Quanto alla irregolarità della documentazione di spesa, nel decreto di revoca si dà atto che: nel corso delle verifiche svolte dalla banca 5 fatture per lire 292.200.000 risultavano emesse in data successiva all'ultimazione del programma (fissata per il 02.05.2000); - tali fatture erano sostituite con altre emesse dagli stessi fornitori per gli stessi importi, retrodatate e palesemente contraffatte.
Parte attrice ha dedotto che la circostanza non avrebbe alcuna rilevanza e che non potrebbe parlarsi di contraffazione, atteso che le prestazioni e i servizi erano stati eseguiti sicuramente prima della scadenza del termine di legge, mentre l'emissione delle fatture, non alterate, ma dichiaratamente sostituite peraltro su asserita richiesta del tecnico della banca concessionaria, non avrebbe inciso sulla ammissibilità delle relative spese potendo la società
depositare la relativa documentazione entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
La tesi non può essere condivisa.
Giova precisare che oggetto di censura non è la mancata esecuzione della prestazione agevolata, ma la mancata corretta rendicontazione delle spese, tale da pregiudicare il rapporto fiduciario tra pa e beneficiario.
L'art. 9 del dm n. 527/1995 prevede al comma 1 che entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti l'impresa trasmetta alla banca concessionaria la documentazione finale di spesa per i necessari riscontri e verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte dell'iniziativa agevolata.
Il termine di sei mesi dall'ultimazione del programma è quindi previsto per consentire all'impresa la trasmissione della documentazione, ma è evidente che deve trattarsi di spese eseguite e quindi fatturate prima della scadenza del termine per ultimazione della attività finanziata.
Le fatture emesse dopo tale termine sono state correttamente stralciate, come pure quelle emesse in sostituzione pacificamente retrodatate. L'irregolarità della documentazione finale di spesa trasmessa è stata evidenziata dalla banca concessionaria nella nota del 18.07.2001 (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte convenuta), dove erano indicati gli elementi di contraddizione tra la dichiarazione datata 30.08.2000 della società agevolata (ex all. 10/a, riportante le spese sostenute lire 908.600,000) e quella pure trasmessa precedentemente il 30.04.2000 (entrambe sottoscritte dall'amministratore della società "previo esplicito richiamo alle responsabilità previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della richiamata legge 04.01.1968 n. 15") dove erano indicate le 5
fatture emesse dagli stessi fornitori, per gli stessi importi ed in date diverse.
Invero, non si comprende il motivo per cui le spese indicate nelle 5 fatture in oggetto per importi rilevanti, pari a circa il 50% del beneficio, siano state tutte emesse dopo la scadenza del termine per l'esecuzione del programma
(pure essendo esse riferite a prestazioni eseguite in epoca precedente), per poi essere sostituite con fatture pacificamente retrodatate.
Deve ricordarsi che il finanziamento in oggetto, erogato sotto forma di anticipazione, deve trovare giustificazione e prova in costi effettivamente sostenuti.
Le fatture sono documenti contabili fondamentali per una corretta rendicontazione, in quanto consentono di attestare la corrispondenza tra le prestazioni, beni e servizi eseguiti con i costi sostenuti nella esecuzione del progetto e di cui si chiede il rimborso.
Al riguardo la stessa circolare del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 38522 del 15
dicembre 1995 (cfr. doc. 12 del fascicolo di parte convenuta p. 10) precisa che ai fini dell'ammissibilità delle spese la data di effettuazione della medesima è quella del relativo titolo ancorché quietanzato o pagato successivamente.
E' di tutta evidenza quindi che non può consentirsi "la sostituzione" di fatture solo nella data, al fine di rendere ammissibile una spesa che non poteva esserlo perché emessa in data successiva all'ultimazione del programma.
Tale comportamento è idoneo a giustificare il venire meno del rapporto fiduciario tra amministrazione e il soggetto privato agevolato che, seppur non specificamente indicato tra le cause di revoca dall'art. 8 dm citato, è il presupposto fondamentale sui si basa l'intero procedimento di concessione della agevolazione ex legge n. 488/1992
che legittima quindi la revoca del finanziamento". Ebbene, le suddette considerazioni sono idonee a confutare i rilievi, reiterati dall'appellante in termini pedissequi rispetto alle argomentazioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, circa la pretesa ritualità della documentazione prodotta in sede di rendicontazione.
Premesso che nell'atto d'appello non è contenuta alcuna confutazione relativa alla "vistosa"
contraffazione della fattura Manghi Impianti del 2.11.1995, circostanza che pure è stata posta dal CP_1 a fondamento del provvedimento di revoca del finanziamento, è ammesso dalla stessa appellante che le cinque fatture inizialmente prodotte alla P.A. a giustificazione di esborsi per complessive lire 292.000.000, emesse da cinque diversi soggetti e recanti una data di emissione successiva a quella di scadenza dei termini per il completamento dell'opera, a seguito dei rilievi formulati dal tecnico incaricato dalla banca concessionaria fossero state sostituite da altrettante fatture retrodatate.
Fermo questo indubitabile dato di fatto, la cui rilevanza (in senso deteriore per l'odierna appellante) è stata efficacemente evidenziata dal primo Giudice (che ha tra l'altro posto l'accento sul fatto che, in entrambi i casi, il legale rappresentante dell'appellante aveva certificato, sotto la sua responsabilità, l'autenticità dei documenti fiscali prodotti a fini di rendicontazione, tra loro incompatibili), avrebbe fatto carico all'appellante dimostrare che le fatture non fossero state contraffatte, ma che l'indicazione delle loro originarie date fosse stata effettivamente frutto di mero refuso, come dalla stessa asserito.
La circostanza, intrinsecamente inverosimile, non solo non è stata provata ma a ben vedere
,posto che l'odierna appellante neppure compiutamente allegata da parte di Parte_1
non ha neppure addotto le ragioni per cui ben cinque soggetti fossero incorsi nello stesso errore di indicare date di emissione delle rispettive fatture successive a quelle reali;
né ricorre alcuna prova del fatto che l'esecuzione delle prestazioni ed il pagamento del dovuto fosse avvenuto prima della emissione delle fatture, il che sarebbe all'evidenza del tutto irragionevole.
Le quietanze di pagamento menzionate nell'atto d'appello, che da quanto desumibile dagli atti di causa sarebbero state prodotte a posteriori, unitamente alle fatture “retrodatate", a prescindere da ogni considerazione sul loro intrinseco valore probatorio, non sono presenti in atti. Alla luce di quanto appena evidenziato l'appellante, alla quale avrebbe fatto carico il relativo onere probatorio, non ha fornito alcuna prova dell'addotto "equivoco, sorto a causa di un primo invio di queste fatture riportanti una data successiva a quella di quando è stato realmente eseguito il pagamento e l'erogazione della merce" (in questi termini si era espressa Parte_1 nell'atto introduttivo del
giudizio).
Né in contrario può soccorrere la considerazione del mancato accertamento di una responsabilità penale in capo all'amministratore di Parte_1 posto che la circostanza non consente certo di escludere la rilevanza del fatto ai diversi effetti della legittimità del provvedimento amministrativo di revoca del contributo.
Il primo motivo in forza del quale l'Amministrazione ha disposto la revoca del finanziamento è
dunque fondato, essendosi verificata l'ipotesi di cui all'art. 9 del D.M. 527/95.
La norma in oggetto prevede invero "la revoca dell'agevolazione" nel caso di mancata produzione entro il termine di sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti della
"documentazione finale di spesa per i necessari riscontri e le verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte del programma agevolato", documentazione che, secondo quanto espressamente previsto dal terzo comma del menzionato art. 9, deve possedere precisi requisiti di forma.
Ebbene, non appare contestabile che la produzione di documentazione contraffatta, quale deve ritenersi quella da ultimo prodotta da Parte_1 in ragione delle considerazioni sopra esposte nonché quella emessa da Manghi Impianti, o comunque irregolare, qual era la produzione delle originarie fatture emesse in epoca successiva al termine di esecuzione dell'intervento finanziato,
equivalga alla mancata produzione del corredo documentale indispensabile al fine di consentire all'Amministrazione, in esito al completamento dell'intervento, la verifica delle spese effettivamente sostenute a fronte dell'agevolazione concessa, condotta normativamente sanzionata con la revoca del finanziamento.
La revoca è stata disposta per l'intero, considerata la gravità della violazione.
L'omessa (rituale) rendicontazione ha invero riguardato esborsi pari a circa 300 milioni di lire,
che costituivano quasi la metà del finanziamento erogato (di complessivi 625 milioni di lire). Inoltre è stata appurata la "vistosa" contraffazione di un'ulteriore fattura, ovvero la menzionata
"fattura Manghi Impianti n.232 del 2.11.1995, relativa all'ordine di fornitura 51022", addebito rispetto al quale l'odierna appellante non ha svolto alcuna difesa nel presente grado d'appello.
Per tale ragione deve ritenersi che condivisibilmente l'Amministrazione abbia dato corso alla revoca totale dell'agevolazione, considerato che il contributo pubblico in oggetto aveva una finalità agevolativa, volta a sostenere lo sviluppo economico dell'impresa beneficiaria, finalità
che, data la sua natura pubblicistica, impone un vincolo di destinazione rigoroso, che non si esaurisce nel mero raggiungimento dello scopo dell'intervento, ma presuppone necessariamente la compiuta documentazione degli esborsi a tal fine sostenuti.
Del resto, in via di chiusura, appare sul punto dirimente evidenziare:
i) che l'odierna appellante non ha neppure allegato se, ed eventualmente in quali termini, si potesse ritenere giustificato il parziale riconoscimento delle agevolazioni, tanto da non avere neppure richiesto, in termini espressi, la limitazione del provvedimento di revoca ad un ipotetico minore importo, rispetto al totale oggetto di restituzione;
ii) che, nella totale assenza di documentazione di parte, questa Corte non sarebbe comunque in grado di verificare l'eventuale parziale giustificazione degli esborsi sostenuti e, per questa via,
accertare la possibilità di revoca solo parziale dell'agevolazione;
iii) che nello stesso senso depone la circostanza dell'omessa contestazione della rilevata fattura
Manghi Impianti, che alla luce della sua data di emissione appare riferibile alla fase iniziale dell'intervento e di cui non si conosce l'ammontare e dunque la rilevanza, ai fini dell'eventuale limitazione della revoca del finanziamento ad una sola quota delle somme erogate;
iv) che, in tale contesto, il documento di cui si chiede l'acquisizione (i.e. la relazione redatta dal tecnico incaricato dalla banca concessionaria) sarebbe irrilevante ai fini del decidere, posto che,
al di là della sua efficacia solo consultiva, da esso non potrebbero essere tratti elementi decisivi ai fini del giudizio, in assenza della necessaria documentazione (fatture e quietanze di pagamento) in ipotesi idonee a giustificare, anche solo in parte, il mantenimento del finanziamento già erogato in favore di Pt_1 Parte_1 Alla luce delle considerazioni l'appello deve essere rigettato, restando assorbita ogni considerazione sul secondo motivo posto a fondamento del provvedimento di revoca. Lespese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura prevista in applicazione dei vigenti parametri tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta nel presente grado di giudizio.
Deve infine essere accertata la debenza, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al n. 6877/2020
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore del Controparte_1 delle
spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 18.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
3. accerta la debenza, in capo alla società appellante, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2025.
Il presidente Il cons. est.
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Dr. Elena Gelato