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Sentenza 5 gennaio 2024
Sentenza 5 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/01/2024, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 2271/2021 R.G.A.C.
Tribunale di TO Annunziata
Sezione seconda civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico EL Tribunale di TO Annunziata, sezione seconda civile, dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2271/2021 R.G.A.C., vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in TO EL RE , alla via Circumvallazione n. Parte_1
101, presso lo studio ELl'avvocato Ivana Di Donna, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine ELla citazione.
ATTORE
E
, in persona EL Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in TO EL Controparte_1
RE, presso l'Avvocatura Municipale , via Generale Dalla Chiesa, Edificio La Salle, assieme all'
Avv. Francesco Nappo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine ELla
comparsa di costituzione
CONVENUTO Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI:
come da verbale di trattazione scritta EL 9 novembre 2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 16.4.21, ha evocato in giudizio il Parte_1
innanzi a questo Tribunale per sentir accertare la responsabilità per le Controparte_1
lesioni subite a seguito EL sinistro verificatosi il giorno 15.09.2020 alle ore 20.00 circa in TO EL
RE alla via Roma , all'altezza EL civico n. 51.
All'uopo ha premesso l'attore che, “…percorreva a piedi la via Roma di TO EL RE con
direzione valle-monte, allorquando giunto nei pressi EL civico n. 51 e in prossimità ELle strisce
pedonali si fermava ed iniziava l'attraversamento; 2) Che in tali circostanze, tuttavia, anche a causa
ELla scarsa illuminazione, inciampava in una buca presente sul manto stradale e pur riuscendo a
rimanere in equilibrio si procurava una storta alla caviglia sinistra”.
Ha precisato l'attore che dopo pochi giorni a causa EL perdurare e ELl'intensificarsi dei dolori,
l'istante si recava presso un centro diagnostico convenzionato dove, dopo avere eseguito un radiografia EL collo piede sinistro gli diagnosticavano: “frattura ELla base EL metatarso EL III°
raggio”.
Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto ELla domanda e Controparte_1
contestando i fatti allegati.
Espletata l'istruttoria , rigettata la richiesta di ctu , la causa è stata rinviata per conclusioni ed assegnata a sentenza con termini ridotti a giorni venti per le conclusionali, e giorni venti per le repliche. Le parti depositavano solo comparse conclusionali.
2. Con riferimento alla domanda di risarcimento nei confronti EL , Controparte_1
occorre premettere che ai sensi ELl'art. 2051 cc. all'attore compete provare l'esistenza EL
rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
il convenuto per liberarsi dovra' provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (È bene ricordare che tuttavia la Suprema Corte, anche in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, ha affermato che il comportamento colposo EL danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo,
valutabile ai sensi ELl'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere
EL tutto la responsabilità EL custode - v. sentenza 12 luglio 2006, n. 15779). Si è riconosciuto,
cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta ELla stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa EL danno e il danno stesso (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile 2010, n. 9546, e 24 febbraio 2011, n. 4476).
Ne consegue che in relazione alla fattispecie in esame è necessario stabilire se l'evento è
causalmente collegabile alla cattiva manutenzione ELla strada o derivi in tutto o in parte dal comportamento ELlo stesso danneggiato, infatti corollario ELla regola sancita dall'art. 2051 cod.
civ..è quella dettata dall'art. 1227 cod. civ., comma 1.
Orbene, nel caso di specie, i testi escussi innanzi al Tribunale hanno reso dichiarazioni non idonee a far ritenere provato quanto dedotto in citazione.
Il primo teste escusso all'udienza EL 12.1.23 (conoscente ELl'attore) ha infatti reso dichiarazioni generiche, lo stesso infatti ha solo dichiarato che l'attore : “ nel momento ELl'attraversamento ha
fatto un movimento innaturale con la gamba, mi pare quella sinistra, stava per cadere ed essendo una
persona giovane non ho creduto potesse cadere, si è solo accovacciato” ed ha dedotto con una sua valutazione che tale condotta doveva essere attribuita al tipo di pavimentazione ELla strada
[A.D.R. –. Lì non era segnalato nulla e non c'era una buca. Si tratta solo di un basolato dissestato come
ho riferito in precedenza. A.D.R. –. (Viene esibita al teste l'unica foto prodotta in atti) Risposta: Nella
foto è raffigurato il marciapiede opposto a dove si trova la mia attività ed è quello il punto dove ha
attraversato il . Ci sono residui di vernice bianca sul basolato che una volta erano strisce Pt_1
pedonali. Conosco bene la strada che presenta diversi basoli che sono in dislivello rispetto agli altri e
nella foto è raffigurato uno di questi..].
La stessa circostanza è stata dedotta dal secondo teste (escusso peraltro all'udienza successiva)
che ha espresso anche lui una valutazione in ordine alla causa ELla caduta (cfr. verbale 9.5.23 “Ho
visto il sig. attraversare la strada e cadere, anzi non è proprio caduto ma l'ho visto Pt_1
accovacciarsi a terra. Ho visto che ha fatto un movimento strano con la gamba sinistra. Dopo, quando
mi sono avvicinato per vedere se si era fatto qualcosa di grave e se voleva andare in ospedale ho visto
che un “basamento” non era proprio lineare”).
Orbene alla luce ELl'istruttoria svolta, non può affatto ritenersi raggiunta la prova sufficiente che la caduta sia stata causata poichè l'attore “inciampava in una buca presente sul manto stradale “
come allegato in citazione, e tanto atteso che le valutazioni dei testi e la foto depositata riguardano semmai il posizionamento non a filo di un “basolo” stradale .
Come è emerso dagli atti e dall'esame dei testi si tratta di una strada in cui sono stati apposti basoli di pietra vesuviana – tipici ELla zona- che per la loro natura non sono affatto lineari ,
peraltro il dislivello creatosi si evince chiaramente - nella unica foto depositata – e proprio in quanto nel “basolo” lievemente sottoposto la vernice bianca ELle strisce pedonali non si è affatto consumata e crea la differenza di colore (cfr. foto in citazione). Si deve aggiungere che – a prescindere da quanto sopra detto- in ogni caso l'attore avrebbe dovuto adottare le cautele necessarie, che si richiedono all'utente medio ELla strada nel momento in cui si appresta a percorrere una strada, e tanto anche in considerazione ELle
circostanze di tempo e luogo emerse dall'istruttoria in atti, e tanto in considerazione ELl'ora in cui
è avvenuta la dedotta caduta (ore 20.00 EL 15 Settembre e dunque ancora giorno come dichiarato dai testi cfr. verbali) e tenuto conto che, non poteva non essere visibile ad un utente
ELla strada di diligenza media la presenza EL tipo di strada – realizzata in basole di pietra lavica –
e dunque la irregolarità EL suolo intrinseca alla natura EL materiale di costruzione ELla stessa.
Del resto, per come emerso dall'istruttoria, l'attore abita nella stessa città (in via Gramsci) e la via in oggetto appartiene al centro cittadino
Sul punto, si aggiunge che, peraltro, la Suprema Corte (proprio in tema di responsabilità ELla
pubblica amministrazione) ha chiarito infatti che “sia nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 cc
sia in quella di responsabilità aquiliana, il comportamento colposo EL soggetto danneggiato
nell'uso EL bene demaniale può escludere la responsabilità ELla pubblica amministrazione, se è
tale da interrompere ogni nesso tra la causa EL danno ed il danno stesso. Diversamente si può
configurare un concorso di colpa ELla vittima ai sensi ELl'art. 1227 comma 1 cc con conseguente
diminuzione ELla responsabilità EL danneggiante in proporzione ELl'incidenza causale EL
comportamento EL danneggiato” (cfr. sent. N. 20827 EL 26.9.2006).
Non vi e' infatti ragione in questa ipotesi di escludere, con riferimento all'art. 2051 c.c.,
l'applicabilita' ELl'art. 1227, 2 c., c.c..
In buona sostanza il comportamento, non diligente, EL sarebbe tale da rappresentare Pt_2
esso stesso un "caso fortuito" che esclude dalla responsabilità il soggetto che detiene le cose in custodia. Si aderisce, come detto, all'orientamento ELla Suprema Corte secondo cui "l'esistenza di un comportamento colposo ELl'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia
usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue
caratteristiche) esclude la responsabilità ELla P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo
ad interrompere il nesso eziologico tra la causa EL danno ed il danno stesso”. (Cass. 26 aprile
1994, n. 3957; Cass. 7 giugno 2000, n. 7727 ed ancora Cass.15779/06 e n. 5669/10).
Di recente la Suprema Corte ha peraltro ribadito che “quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso la adozione da parte ELlo stesso
danneggiato di normali cautele , tanto più incidente sarà l'efficienza causale EL comportamento
imprudente EL medesimo nel dinamismo causale EL danno” (cfr. Cass. Sez. VI civile n. 18415 EL
2019) .
Pertanto sulla base ELle suddette argomentazioni la domanda deve essere rigettata per mancanza di prova EL nesso di causalità.
Le predette argomentazioni comportano dunque , a maggior ragione, il rigetto ELla domanda formulata ex art. 2043 cc in assenza ELla prova EL nesso di causalità ed, in ogni caso, alla luce
ELl'utilizzo ELla strada senza la normale diligenza.
3. Le spese di lite in ragione ELla particolarità ELla questione esaminata e dei contrasti giurisprudenziali in ordine all'interpretazione ELl'art. 2051 devono essere compensate per metà e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo , di ufficio sulla base EL
Dm 55/14 e 147 /22, in assenza di nota spese depositata, e tenuto conto ELl'attività svolta e EL
valore EL presente giudizio .
P.Q.M.
Il Tribunale di TO Annunziata, Sezione seconda civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti EL Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese per metà e per la parte restante condanna al Parte_1
pagamento ELle spese di lite in favore EL che liquida in € 1278,00 per Controparte_1
competenze professionali oltre spese generali al 15% , iva e cpa .
Così deciso in TO Annunziata, il 5 gennaio 2024
Il Giudice
(dott. ssa Luisa Zicari)
Tribunale di TO Annunziata
Sezione seconda civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico EL Tribunale di TO Annunziata, sezione seconda civile, dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2271/2021 R.G.A.C., vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in TO EL RE , alla via Circumvallazione n. Parte_1
101, presso lo studio ELl'avvocato Ivana Di Donna, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine ELla citazione.
ATTORE
E
, in persona EL Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in TO EL Controparte_1
RE, presso l'Avvocatura Municipale , via Generale Dalla Chiesa, Edificio La Salle, assieme all'
Avv. Francesco Nappo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine ELla
comparsa di costituzione
CONVENUTO Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI:
come da verbale di trattazione scritta EL 9 novembre 2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 16.4.21, ha evocato in giudizio il Parte_1
innanzi a questo Tribunale per sentir accertare la responsabilità per le Controparte_1
lesioni subite a seguito EL sinistro verificatosi il giorno 15.09.2020 alle ore 20.00 circa in TO EL
RE alla via Roma , all'altezza EL civico n. 51.
All'uopo ha premesso l'attore che, “…percorreva a piedi la via Roma di TO EL RE con
direzione valle-monte, allorquando giunto nei pressi EL civico n. 51 e in prossimità ELle strisce
pedonali si fermava ed iniziava l'attraversamento; 2) Che in tali circostanze, tuttavia, anche a causa
ELla scarsa illuminazione, inciampava in una buca presente sul manto stradale e pur riuscendo a
rimanere in equilibrio si procurava una storta alla caviglia sinistra”.
Ha precisato l'attore che dopo pochi giorni a causa EL perdurare e ELl'intensificarsi dei dolori,
l'istante si recava presso un centro diagnostico convenzionato dove, dopo avere eseguito un radiografia EL collo piede sinistro gli diagnosticavano: “frattura ELla base EL metatarso EL III°
raggio”.
Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto ELla domanda e Controparte_1
contestando i fatti allegati.
Espletata l'istruttoria , rigettata la richiesta di ctu , la causa è stata rinviata per conclusioni ed assegnata a sentenza con termini ridotti a giorni venti per le conclusionali, e giorni venti per le repliche. Le parti depositavano solo comparse conclusionali.
2. Con riferimento alla domanda di risarcimento nei confronti EL , Controparte_1
occorre premettere che ai sensi ELl'art. 2051 cc. all'attore compete provare l'esistenza EL
rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
il convenuto per liberarsi dovra' provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (È bene ricordare che tuttavia la Suprema Corte, anche in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, ha affermato che il comportamento colposo EL danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo,
valutabile ai sensi ELl'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere
EL tutto la responsabilità EL custode - v. sentenza 12 luglio 2006, n. 15779). Si è riconosciuto,
cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta ELla stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa EL danno e il danno stesso (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile 2010, n. 9546, e 24 febbraio 2011, n. 4476).
Ne consegue che in relazione alla fattispecie in esame è necessario stabilire se l'evento è
causalmente collegabile alla cattiva manutenzione ELla strada o derivi in tutto o in parte dal comportamento ELlo stesso danneggiato, infatti corollario ELla regola sancita dall'art. 2051 cod.
civ..è quella dettata dall'art. 1227 cod. civ., comma 1.
Orbene, nel caso di specie, i testi escussi innanzi al Tribunale hanno reso dichiarazioni non idonee a far ritenere provato quanto dedotto in citazione.
Il primo teste escusso all'udienza EL 12.1.23 (conoscente ELl'attore) ha infatti reso dichiarazioni generiche, lo stesso infatti ha solo dichiarato che l'attore : “ nel momento ELl'attraversamento ha
fatto un movimento innaturale con la gamba, mi pare quella sinistra, stava per cadere ed essendo una
persona giovane non ho creduto potesse cadere, si è solo accovacciato” ed ha dedotto con una sua valutazione che tale condotta doveva essere attribuita al tipo di pavimentazione ELla strada
[A.D.R. –. Lì non era segnalato nulla e non c'era una buca. Si tratta solo di un basolato dissestato come
ho riferito in precedenza. A.D.R. –. (Viene esibita al teste l'unica foto prodotta in atti) Risposta: Nella
foto è raffigurato il marciapiede opposto a dove si trova la mia attività ed è quello il punto dove ha
attraversato il . Ci sono residui di vernice bianca sul basolato che una volta erano strisce Pt_1
pedonali. Conosco bene la strada che presenta diversi basoli che sono in dislivello rispetto agli altri e
nella foto è raffigurato uno di questi..].
La stessa circostanza è stata dedotta dal secondo teste (escusso peraltro all'udienza successiva)
che ha espresso anche lui una valutazione in ordine alla causa ELla caduta (cfr. verbale 9.5.23 “Ho
visto il sig. attraversare la strada e cadere, anzi non è proprio caduto ma l'ho visto Pt_1
accovacciarsi a terra. Ho visto che ha fatto un movimento strano con la gamba sinistra. Dopo, quando
mi sono avvicinato per vedere se si era fatto qualcosa di grave e se voleva andare in ospedale ho visto
che un “basamento” non era proprio lineare”).
Orbene alla luce ELl'istruttoria svolta, non può affatto ritenersi raggiunta la prova sufficiente che la caduta sia stata causata poichè l'attore “inciampava in una buca presente sul manto stradale “
come allegato in citazione, e tanto atteso che le valutazioni dei testi e la foto depositata riguardano semmai il posizionamento non a filo di un “basolo” stradale .
Come è emerso dagli atti e dall'esame dei testi si tratta di una strada in cui sono stati apposti basoli di pietra vesuviana – tipici ELla zona- che per la loro natura non sono affatto lineari ,
peraltro il dislivello creatosi si evince chiaramente - nella unica foto depositata – e proprio in quanto nel “basolo” lievemente sottoposto la vernice bianca ELle strisce pedonali non si è affatto consumata e crea la differenza di colore (cfr. foto in citazione). Si deve aggiungere che – a prescindere da quanto sopra detto- in ogni caso l'attore avrebbe dovuto adottare le cautele necessarie, che si richiedono all'utente medio ELla strada nel momento in cui si appresta a percorrere una strada, e tanto anche in considerazione ELle
circostanze di tempo e luogo emerse dall'istruttoria in atti, e tanto in considerazione ELl'ora in cui
è avvenuta la dedotta caduta (ore 20.00 EL 15 Settembre e dunque ancora giorno come dichiarato dai testi cfr. verbali) e tenuto conto che, non poteva non essere visibile ad un utente
ELla strada di diligenza media la presenza EL tipo di strada – realizzata in basole di pietra lavica –
e dunque la irregolarità EL suolo intrinseca alla natura EL materiale di costruzione ELla stessa.
Del resto, per come emerso dall'istruttoria, l'attore abita nella stessa città (in via Gramsci) e la via in oggetto appartiene al centro cittadino
Sul punto, si aggiunge che, peraltro, la Suprema Corte (proprio in tema di responsabilità ELla
pubblica amministrazione) ha chiarito infatti che “sia nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 cc
sia in quella di responsabilità aquiliana, il comportamento colposo EL soggetto danneggiato
nell'uso EL bene demaniale può escludere la responsabilità ELla pubblica amministrazione, se è
tale da interrompere ogni nesso tra la causa EL danno ed il danno stesso. Diversamente si può
configurare un concorso di colpa ELla vittima ai sensi ELl'art. 1227 comma 1 cc con conseguente
diminuzione ELla responsabilità EL danneggiante in proporzione ELl'incidenza causale EL
comportamento EL danneggiato” (cfr. sent. N. 20827 EL 26.9.2006).
Non vi e' infatti ragione in questa ipotesi di escludere, con riferimento all'art. 2051 c.c.,
l'applicabilita' ELl'art. 1227, 2 c., c.c..
In buona sostanza il comportamento, non diligente, EL sarebbe tale da rappresentare Pt_2
esso stesso un "caso fortuito" che esclude dalla responsabilità il soggetto che detiene le cose in custodia. Si aderisce, come detto, all'orientamento ELla Suprema Corte secondo cui "l'esistenza di un comportamento colposo ELl'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia
usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue
caratteristiche) esclude la responsabilità ELla P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo
ad interrompere il nesso eziologico tra la causa EL danno ed il danno stesso”. (Cass. 26 aprile
1994, n. 3957; Cass. 7 giugno 2000, n. 7727 ed ancora Cass.15779/06 e n. 5669/10).
Di recente la Suprema Corte ha peraltro ribadito che “quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso la adozione da parte ELlo stesso
danneggiato di normali cautele , tanto più incidente sarà l'efficienza causale EL comportamento
imprudente EL medesimo nel dinamismo causale EL danno” (cfr. Cass. Sez. VI civile n. 18415 EL
2019) .
Pertanto sulla base ELle suddette argomentazioni la domanda deve essere rigettata per mancanza di prova EL nesso di causalità.
Le predette argomentazioni comportano dunque , a maggior ragione, il rigetto ELla domanda formulata ex art. 2043 cc in assenza ELla prova EL nesso di causalità ed, in ogni caso, alla luce
ELl'utilizzo ELla strada senza la normale diligenza.
3. Le spese di lite in ragione ELla particolarità ELla questione esaminata e dei contrasti giurisprudenziali in ordine all'interpretazione ELl'art. 2051 devono essere compensate per metà e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo , di ufficio sulla base EL
Dm 55/14 e 147 /22, in assenza di nota spese depositata, e tenuto conto ELl'attività svolta e EL
valore EL presente giudizio .
P.Q.M.
Il Tribunale di TO Annunziata, Sezione seconda civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti EL Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese per metà e per la parte restante condanna al Parte_1
pagamento ELle spese di lite in favore EL che liquida in € 1278,00 per Controparte_1
competenze professionali oltre spese generali al 15% , iva e cpa .
Così deciso in TO Annunziata, il 5 gennaio 2024
Il Giudice
(dott. ssa Luisa Zicari)