Articolo 3 della Legge 9 agosto 1948, n. 1077
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 agosto 1948
Art. 3.
E' istituito il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, nel quale sono inquadrati tutti gli uffici e i servizi necessari per l'espletamento delle funzioni del Presidente della Repubblica e per l'amministrazione della dotazione prevista dall'art. 1.
Il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e' nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.
Il Segretario rappresenta l'Amministrazione della Presidenza della Repubblica, sovraintente a tutti gli uffici e servizi della Presidenza medesima e propone al Presidente della Repubblica l'approvazione del regolamento interno e dei provvedimenti relativi al personale.
Entrata in vigore il 18 agosto 1948
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