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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1. dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2. dott. Antonio Mungo Consigliere
3. dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2603/2025 del Ruolo Generale V.G., avente ad oggetto: reclamo ex artt. 70 e 51 c.c.i.i. avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere emessa il
21.7.2025 iscritta al n. 135-1/2025 R.G., vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vittoria Romaniello (c.f. ), CodiceFiscale_2
- reclamante -
E
(p. iva ), con sede in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 6, in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, dr. rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avvocato Elena Femia (c.f. ) CodiceFiscale_3
- reclamata -
Svolgimento del processo e conclusioni
Con reclamo depositato in data 20.8.2025, impugnava la sentenza in Pt_1 Parte_1
epigrafe indicata, pubblicata il 21.7.2025, con la quale il Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva respinto l'istanza di omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti da lui presentata ex art. 67 c.c.i.i., dichiarando inefficace le misure protettive già accordate. Il Tribunale, infatti, rilevato come, ex art. 69, comma 2, c.c.i.i., fosse ostativo all'accoglimento del piano l'aver “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”, e rilevato come il ricorrente avesse reso false dichiarazioni, nella informativa precontrattuale inerente il finanziamento in data 23.11.2022, CP_1
informando di avere in essere un solo finanziamento con la Financit s.p.a. con importo mensile trattenuto sullo stipendio di 160,00 €, nel mentre era invece in essere altro finanziamento contratto con la Findomestic il 9.12.2020 da restituirsi in 117 rate di 901,80 € ciascuna, già superiore al cd. rapporto rata/reddito, così riuscendo ad ottenere l'ulteriore finanziamento altrimenti non concedibile, al quale aveva aggiunto ulteriore finanziamento con in data CP_3
9.5.2023, aveva ritenuto tali comportamenti ostativi alla omologazione del piano. Aggiungeva altresì il Tribunale che la violazione da parte dell'istituto finanziatore degli obblighi di indagine sul merito creditizio di cui all'art. 124 bis del T.U.B. non era da sola idonea ad elidere la condotta del richiedente, determinando solo la impossibilità di opporsi alla omologa per contrastare la convenienza della proposta.
Deduceva il reclamante con un primo motivo, denominato “Erronea valutazione e carenza di motivazione circa l'incidenza della condotta di nella generazione della CP_1 situazione di sovraindebitamento del sig. ”, che la creditrice Parte_1 CP_1 non aveva correttamente valutato il merito creditizio al momento dell'erogazione del finanziamento, erogato nonostante la pressione finanziaria delle rate fosse addirittura superiore al reddito disponibile del richiedente.
Con un secondo motivo, denominato “ Erronea valutazione della genesi della situazione di sovraindebitamento del sig. in ragione delle previsioni normative dettate dal CCII. Parte_1
Omessa valutazione del merito creditizio con responsabilità delle finanziarie e qualificazione dell'elemento soggetto in capo al ricorrente (assenza di colpa grave)” deduceva la omessa valutazione del comportamento tenuto dalle finanziarie, che non avevano valutato il merito creditizio, avendo evidentemente come unico obiettivo quello di “vendere il finanziamento”, laddove tali comportamenti incidevano necessariamente sulla qualificazione della colpa del ricorrente. Evidenziava che il questionario da lui sottoscritto non era stato da lui compilato in prima persona per cui non aveva avuto piena padronanza del suo contenuto, che se la CP_1
avesse valutato correttamente il merito creditizio negando il finanziamento egli avrebbe
[...]
potuto correttamente proseguire nel pagamento delle rate esistenti, che per tali motivi la sua colpa, semmai, doveva essere ritenuta lieve e non grave.
Concludeva pertanto per la riforma della sentenza, con l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e conseguenti statuizioni operative. Si costituiva in giudizio la deducendo di avere svolto una compiuta CP_1
istruttoria prima della concessione del finanziamento e di aver correttamente valutato il merito creditizio sulla base delle informazioni acquisite, non essendo obbligatoria la consultazione della banca dati per la verifica delle informazioni rese;
che la verifica del merito creditizio da parte del creditore non aveva incidenza sulla valutazione della colpa grave del creditore;
che il ricorrente era perfettamente consapevole di non poter sostenere l'impegno assunto, tanto da aver reso scientemente informazioni false per indurre in errore l'istituto finanziario ed ottenere il prestito;
che nulla era stato dedotto nella relazione del Gestore in ordine ad una vendita, avvenuta nel 2023, di un terreno per un prezzo non precisato. Instava quindi per il rigetto del reclamo.
Ad esito dell'udienza del 15 ottobre 2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, la Corte deliberava di emettere la presente sentenza.
Motivi della decisione
Premessa la tempestività della costituzione della avvenuta il 4.10.2025, CP_1 ovvero prima dei dieci giorni antecedenti l'udienza del 15.10.2025, va detto che il reclamo è infondato, e deve pertanto essere respinto.
I due motivi di reclamo possono essere esaminati congiuntamente in quanto sovrapponibili, essendo contestata la condotta del soggetto finanziatore e la sua incidenza ai fini della valutazione della colpa del ricorrente. Quest'ultimo non ha di fatto contestato, se non genericamente, di aver fornito dichiarazioni mendaci alla , in sede di istruttoria, al CP_1
fine di ottenere un finanziamento che altrimenti non avrebbe avuto, considerato già il ricorso a precedenti prestiti con ratei che comportavano una riduzione quasi del 50% dello stipendio in allora percepito.
L'essere stato il modulo redatto a stampa e compilato dall'addetto della finanziaria non esclude che il ricorrente, peraltro già avvezzo all'indebitamento con finanziarie, lo abbia sottoscritto, facendo proprie le dichiarazioni mendaci ivi riportate.
Ora, va innanzi tutto evidenziato che appare irrilevante, in ordine alla condotta della la risposta al questionario da parte del ricorrente, in quanto la finanziatrice CP_1 avrebbe potuto e dovuto, secondo l'ordinaria diligenza, svolgere accertamenti più approfonditi sulla situazione debitoria del richiedente. Ciò a maggior ragione ove si consideri che il contratto non era il primo, in quanto la somma concessa era destinata in parte ad estinguere un pregresso debito derivante da un precedente contratto. Ciò avrebbe dovuto indurre la finanziatrice ad essere più attenta nella valutazione del merito creditizio ed a svolgere accertamenti più adeguati, quali ad es. la consultazione della banca dati CRIF. Deve quindi ritenersi che il comportamento della abbia quanto meno determinato una violazione dei principi di cui all'art. CP_1
124 bis d.lgs. 385/1993.
Da tale circostanza discende certamente che è preclusa alla ogni CP_1
contestazione in ordine alla convenienza della proposta.
Tanto premesso, occorre tuttavia esaminare la questione, pure sollevata dal reclamante (e non attinente alla convenienza del piano), relativa al comportamento del debitore che avrebbe determinato il sovraindebitamento con colpa grave.
Sotto tale profilo è necessario innanzi tutto domandarsi se il comportamento dei creditori incida o meno sulla valutazione della colpa grave del debitore. Al riguardo va osservato che esistono, tanto in dottrina quanto nella giurisprudenza di merito, due orientamenti, il primo che, valorizzando la formulazione della norma, ritiene che il comportamento della banca operi su un piano diverso rispetto a quello del consumatore, comportando esclusivamente la preclusione della proposizione dell'opposizione o del reclamo per contestare la convenienza della proposta;
l'altro, secondo il quale, al contrario, lo stesso potrebbe attenuare la colpa del debitore.
Orbene, come già questa Corte ha affermato in precedenti similari, va rilevato che la prima posizione non convince del tutto, non potendosi escludere ogni rilievo del comportamento del creditore nella valutazione della colpa del consumatore. Tuttavia, neppure
è possibile affermare che vi sia quasi un automatismo, nel senso che alla violazione dei principi di cui all'art. 124 bis TULB da parte dei creditori corrisponda un'attenuazione della colpa del debitore.
Il comportamento del creditore non può essere trascurato nella valutazione della colpa del debitore, ma costituisce solo uno degli elementi alla luce dei quali compiere il giudizio e deve essere quindi considerato unitamente a tutte le altre circostanze che connotano il comportamento del consumatore.
Ciò posto, deve ritenersi che, nel caso di specie, sia ravvisabile in ogni caso la colpa grave a carico del consumatore, come rilevato dal Tribunale. Ciò discende dall'avere reso dichiarazioni mendaci alla nella piena consapevolezza che altrimenti non CP_1
sarebbe stato concesso il finanziamento, lo stipendio da dipendente non consentendo al l'assunzione di ulteriori impegni. Parte_1
Non apparendo rilevante, nella fattispecie, la circostanza secondo cui i debiti sarebbero stati contratti per i bisogni della famiglia, la colpa grave, nel caso di specie, non deriva dalle finalità per le quali sono contratti i debiti, ma dal fatto che il debitore ha continuato a contrarre obbligazioni pur nella consapevolezza di non poter adempiere e fornendo dichiarazioni mendaci nella consapevolezza che altrimenti il credito non gli sarebbe stato concesso.
La colpa grave, ad avviso del Collegio, è infatti certamente ravvisabile nel comportamento di chi contrae debiti già sapendo di non poter adempiere;
ancor più nel comportamento di chi, resosi conto di non poter far fronte alla propria situazione debitoria, anziché ricorrere tempestivamente agli strumenti per porre rimedio al sovraindebitamento, continua ad aggravare la propria posizione.
A ciò va aggiunta l'ulteriore considerazione della incompletezza della relazione dell'OCC in merito alla vendita di una proprietà immobiliare del ricorrente nel 2023, per un corrispettivo non conosciuto, che pure ben avrebbe potuto essere impiegato per ridurre l'esposizione debitoria.
SI pertanto respingere il reclamo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, con riferimento a procedimenti di natura contenziosa, cause di valore indeterminabile, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi.
Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve darsi atto della sussistenza, a carico del reclamante, dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione del reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, pronunziando sul reclamo proposto da avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in oggetto, Parte_1
così provvede:
--Respinge il reclamo e condanna Secondo alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 della liquidate in 3.500,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso spese CP_1
generali.
--Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Così deciso in Napoli il 15.10.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo