Articolo 3 della Legge 18 marzo 1968, n. 239
Articolo 2
Versione
12 aprile 1968
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1968 si fa fronte quanto a lire 50 milioni e lire 300 milioni con riduzione del fondo iscritto, rispettivamente, al capitolo 3523 e capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, e quanto a lire 150 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1055 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per lo stesso anno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 12 aprile 1968