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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 05/12/2024, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3857/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3857/2024, promossa con ricorso depositato il 17/09/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Maria Lara Ronchi;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Maria Lara Ronchi;
pagina 1 di 6 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CC (VA) il 10 settembre 2005
(anno 2005 atto n. 1 parte I); con i seguenti figli minorenni: nata a [...] il Persona_1
giorno 23.10.2007; nato a [...] il giorno 13.08.2016. Persona_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 24/10/2024)..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17.09.2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi si impegnano a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il IG. continuerà ad abitare in Cremenaga, nella casa familiare di Via Spaini n. Parte_2
15/A, già di sua esclusiva proprietà e continuerà a farsi carico, sempre in via esclusiva, del relativo mutuo. La IG.ra ha già provveduto a trasferirsi in altra abitazione in Pt_1
Per_ CA AG (VA), Via Pellini n. 1, unitamente ai figli minori e Per_2
.
[...]
Per_ 3) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocazione prevalente presso la residenza della madre, che provvederà a spostare sia la propria residenza che quella dei minori nell'abitazione attuale di CA
AG entro e non oltre il 31.12.2024.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i minori, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
4) il IG. avrà il diritto/dovere ad incontrarsi ed intrattenersi con i figli secondo le Parte_2
seguenti modalità:
- durante il fine settimana, a settimane alternate con la madre, dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica, fatte salvo eventuali problematiche lavorative della moglie legate ai propri turni lavorativi, che la stessa provvederà a comunicare al IG. con congruo preavviso;
Parte_2
- durante la settimana, il IG. terrà i figli con sé per n. 4 pernotti. La madre Parte_2
provvederà ad accompagnarli a casa del padre prima dell'inizio del proprio turno di lavoro notturno e tutte le mattine ivi li preleverà per accompagnarli a scuola e andarli a prendere all'uscita.
pagina 2 di 6 - Durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
- Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con le seguenti modalità: il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, alternativamente nelle annualità. Analogo discorso per quanto riguarda il 31 dicembre e il 1° gennaio.
Ed ancora, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, alternativamente nelle annualità.
- Il giorno del compleanno del papà e della Festa del Papà, e Per_ Persona_2
potranno stare con il padre, mentre il giorno del compleanno della mamma e della Festa della Mamma, potranno stare con la madre.
- I genitori prevendo la reciproca facoltà di ampliare il predetto diritto di visita paterno in base ai rispettivi impegni lavorativi e agli impegni scolastici e ludici dei minori, previo accordo tra le parti.
5) I coniugi stabiliscono che il IG. corrisponda, entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_2
alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori, la somma di € 500,00 (€
250,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Al fine di meglio individuare quali spese siano da intendersi straordinarie, i genitori dichiarano espressamente di voler far riferimento alle Linee Guida del 01.02.2018 del Tribunale di Varese.
L'assegno unico Italiano verrà percepito integralmente dalla IG.ra Pt_1
Per quanto riguarda gli assegni familiari svizzeri, percepiti dal IG. il relativo Parte_2
importo mensile (già decurtato della quota parte di assegno unico italiano) verrà depositato al 50% ciascuno sui relativi libretti di risparmio intestati ai figli o, in caso di espresso accordo dei coniugi, potrà essere utilizzato per far fronte ad eventuali esigenze economiche dei minori.
6) Il IG. si impegna ed obbliga, entro il 31.12.2024 ad aprire un libretto Parte_2
con vincolo pupillare direttamente intestato al figlio minore , in modo da Persona_2
equiparare la posizione di ambo i figli.
Sul predetto libretto, oltre all'importo mensile dell'assegno familiare di cui al punto che pagina 3 di 6 precede, verranno versate integralmente le somme di cui al libretto postale n. 000047582902, intestato al IG. , che verrà successivamente estinto, con rinuncia della Parte_2
IG.ra a qualsivoglia pretesa economica sul punto. Pt_1
7) Alla IG.ra rimarrà in uso e proprietà esclusiva l'autovettura, VOLVO - Parte_1
targata EP570LP, attualmente cointestata tra i coniugi. Le parti si impegnano ad effettuare la voltura del predetto veicolo a nome della IG.ra con spese ad esclusivo carico di Pt_1 quest'ultima.
Il trasferimento della quota di proprietà del predetto veicolo dal IG. alla IG.ra Parte_2
è connesso e funzionale, nonché indispensabile per la risoluzione della crisi Pt_1
coniugale e per la definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi i quali, pertanto, chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della L.NR. 74/1987, impegnandosi a presentare apposita richiesta al PRA entro 60 giorni dall'omologazione del
Tribunale.
Le ulteriori due vetture, di cui un motoveicolo, di proprietà del IG. e Parte_2
acquistate successivamente al matrimonio resteranno allo stesso intestate in via esclusiva, con rinuncia della IG.ra a qualsivoglia pretesta economica a riguardo. Pt_1
Il motociclo motociclo XIAMEN XIASHING, targato X9V89S di proprietà del IG. Parte_2
Per_
e attualmente in uso alla figlia , rimarrà di proprietà esclusiva del IG.
[...]
, il quale si impegna ad intestarlo alla figlia al compimento del Parte_2
diciottesimo anno di età. Le parti rinunciano reciprocamente ad eventuali pretese, anche economiche sul predetto motociclo.
8) Il conto corrente n. 1000/00000996, cointestato tra i coniugi e acceso presso la Banca
Intesa, filiale di IN, verrà estinto entro il 31.12.2024 e le somme ivi depositate resteranno ad esclusivo beneficio del IG. . Parte_2
9) La carta Poste Pay Evolution n. 3951, intestata alla IG.ra , rimarrà di Parte_1
esclusiva competenza della stessa, con rinuncia da parte del IG. alla relativa quota Parte_2
di spettanza. Viceversa, Il conto corrente n. 1513X30, acceso presso Banca Popolare di
Sondrio ed intestato al IG. , rimarrà intestato unicamente allo stesso, Parte_2
con rinuncia da parte della IG.ra alla relativa quota di spettanza. Stessa cosa per Pt_1
quanto concerne il C/C n. 023600149883.40V acceso presso banca UBS di LE anch'esso intestato al IG. Parte_2
pagina 4 di 6 10) Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nessuno degli stessi avanza alcuna pretesa di natura economica e/o assistenziale nei confronti dell'altro;
11) I coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di identità e di espatrio dei figli minori.
12) Le seguenti condizioni saranno operanti a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto apposto in data 24/10/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...]_2
(CB) il 28.01.1971, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data
10.09.2005, in CC (VA) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di CC (atto n. 1, anno 2005, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
pagina 5 di 6 3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 6 di 6
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3857/2024, promossa con ricorso depositato il 17/09/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Maria Lara Ronchi;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Maria Lara Ronchi;
pagina 1 di 6 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CC (VA) il 10 settembre 2005
(anno 2005 atto n. 1 parte I); con i seguenti figli minorenni: nata a [...] il Persona_1
giorno 23.10.2007; nato a [...] il giorno 13.08.2016. Persona_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 24/10/2024)..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17.09.2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi si impegnano a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il IG. continuerà ad abitare in Cremenaga, nella casa familiare di Via Spaini n. Parte_2
15/A, già di sua esclusiva proprietà e continuerà a farsi carico, sempre in via esclusiva, del relativo mutuo. La IG.ra ha già provveduto a trasferirsi in altra abitazione in Pt_1
Per_ CA AG (VA), Via Pellini n. 1, unitamente ai figli minori e Per_2
.
[...]
Per_ 3) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocazione prevalente presso la residenza della madre, che provvederà a spostare sia la propria residenza che quella dei minori nell'abitazione attuale di CA
AG entro e non oltre il 31.12.2024.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i minori, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
4) il IG. avrà il diritto/dovere ad incontrarsi ed intrattenersi con i figli secondo le Parte_2
seguenti modalità:
- durante il fine settimana, a settimane alternate con la madre, dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica, fatte salvo eventuali problematiche lavorative della moglie legate ai propri turni lavorativi, che la stessa provvederà a comunicare al IG. con congruo preavviso;
Parte_2
- durante la settimana, il IG. terrà i figli con sé per n. 4 pernotti. La madre Parte_2
provvederà ad accompagnarli a casa del padre prima dell'inizio del proprio turno di lavoro notturno e tutte le mattine ivi li preleverà per accompagnarli a scuola e andarli a prendere all'uscita.
pagina 2 di 6 - Durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
- Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con le seguenti modalità: il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, alternativamente nelle annualità. Analogo discorso per quanto riguarda il 31 dicembre e il 1° gennaio.
Ed ancora, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, alternativamente nelle annualità.
- Il giorno del compleanno del papà e della Festa del Papà, e Per_ Persona_2
potranno stare con il padre, mentre il giorno del compleanno della mamma e della Festa della Mamma, potranno stare con la madre.
- I genitori prevendo la reciproca facoltà di ampliare il predetto diritto di visita paterno in base ai rispettivi impegni lavorativi e agli impegni scolastici e ludici dei minori, previo accordo tra le parti.
5) I coniugi stabiliscono che il IG. corrisponda, entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_2
alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori, la somma di € 500,00 (€
250,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Al fine di meglio individuare quali spese siano da intendersi straordinarie, i genitori dichiarano espressamente di voler far riferimento alle Linee Guida del 01.02.2018 del Tribunale di Varese.
L'assegno unico Italiano verrà percepito integralmente dalla IG.ra Pt_1
Per quanto riguarda gli assegni familiari svizzeri, percepiti dal IG. il relativo Parte_2
importo mensile (già decurtato della quota parte di assegno unico italiano) verrà depositato al 50% ciascuno sui relativi libretti di risparmio intestati ai figli o, in caso di espresso accordo dei coniugi, potrà essere utilizzato per far fronte ad eventuali esigenze economiche dei minori.
6) Il IG. si impegna ed obbliga, entro il 31.12.2024 ad aprire un libretto Parte_2
con vincolo pupillare direttamente intestato al figlio minore , in modo da Persona_2
equiparare la posizione di ambo i figli.
Sul predetto libretto, oltre all'importo mensile dell'assegno familiare di cui al punto che pagina 3 di 6 precede, verranno versate integralmente le somme di cui al libretto postale n. 000047582902, intestato al IG. , che verrà successivamente estinto, con rinuncia della Parte_2
IG.ra a qualsivoglia pretesa economica sul punto. Pt_1
7) Alla IG.ra rimarrà in uso e proprietà esclusiva l'autovettura, VOLVO - Parte_1
targata EP570LP, attualmente cointestata tra i coniugi. Le parti si impegnano ad effettuare la voltura del predetto veicolo a nome della IG.ra con spese ad esclusivo carico di Pt_1 quest'ultima.
Il trasferimento della quota di proprietà del predetto veicolo dal IG. alla IG.ra Parte_2
è connesso e funzionale, nonché indispensabile per la risoluzione della crisi Pt_1
coniugale e per la definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi i quali, pertanto, chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della L.NR. 74/1987, impegnandosi a presentare apposita richiesta al PRA entro 60 giorni dall'omologazione del
Tribunale.
Le ulteriori due vetture, di cui un motoveicolo, di proprietà del IG. e Parte_2
acquistate successivamente al matrimonio resteranno allo stesso intestate in via esclusiva, con rinuncia della IG.ra a qualsivoglia pretesta economica a riguardo. Pt_1
Il motociclo motociclo XIAMEN XIASHING, targato X9V89S di proprietà del IG. Parte_2
Per_
e attualmente in uso alla figlia , rimarrà di proprietà esclusiva del IG.
[...]
, il quale si impegna ad intestarlo alla figlia al compimento del Parte_2
diciottesimo anno di età. Le parti rinunciano reciprocamente ad eventuali pretese, anche economiche sul predetto motociclo.
8) Il conto corrente n. 1000/00000996, cointestato tra i coniugi e acceso presso la Banca
Intesa, filiale di IN, verrà estinto entro il 31.12.2024 e le somme ivi depositate resteranno ad esclusivo beneficio del IG. . Parte_2
9) La carta Poste Pay Evolution n. 3951, intestata alla IG.ra , rimarrà di Parte_1
esclusiva competenza della stessa, con rinuncia da parte del IG. alla relativa quota Parte_2
di spettanza. Viceversa, Il conto corrente n. 1513X30, acceso presso Banca Popolare di
Sondrio ed intestato al IG. , rimarrà intestato unicamente allo stesso, Parte_2
con rinuncia da parte della IG.ra alla relativa quota di spettanza. Stessa cosa per Pt_1
quanto concerne il C/C n. 023600149883.40V acceso presso banca UBS di LE anch'esso intestato al IG. Parte_2
pagina 4 di 6 10) Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nessuno degli stessi avanza alcuna pretesa di natura economica e/o assistenziale nei confronti dell'altro;
11) I coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di identità e di espatrio dei figli minori.
12) Le seguenti condizioni saranno operanti a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto apposto in data 24/10/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...]_2
(CB) il 28.01.1971, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data
10.09.2005, in CC (VA) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di CC (atto n. 1, anno 2005, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
pagina 5 di 6 3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 6 di 6