Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di PA, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel.
3) Dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1367/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
corrente in PA, Partita IVA , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, per mandato in atti, dall' Avv. Mario Pastorello;
appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._1 rappresenta e difesa, per mandato in atti, dall' Avv. Cristiano Pollarolo;
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Manzella, per mandato in atti;
appellati
Conclusioni dell'appellante: “si insiste nell'atto d'appello e si chiede pertanto di: accogliere il proposto appello e riformare integralmente, per i motivi sopra
esposti, l'impugnata sentenza;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche ex art. 96 c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si chiede che, ove occorra a giudizio di codesta Corte, venga disposta CTU per la valutazione della congruità dei prezzi e descrizione dei lavori per cui è causa alla luce dei computi prodotti.”
Conclusioni di : “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO Controparte_1
Reiectis adversis Confermare in toto la sentenza n. 2398 del 26.05.2022 emessa dal Tribunale di PA, sez. II Civile, nel giudizio recante il n. R.G. 3339/2017 e pubblicata in data 01/06/2022; In subordine in via preliminare - Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta per le ragioni tutte esposte in narrativa, rigettando per l'effetto le domande avversarie;
Nel merito: - ritenere e dichiarare che gli unici committenti delle lavorazioni per cui è causa erano i sigg,ri e LA CA i quali hanno CP Controparte_4 integralmente adempiuto alla relativa obbligazione, rigettando conseguentemente, le domande avversarie tutte, ivi inclusa quella di arricchimento senza causa;
- senza recesso alcuno dalla superiore eccezione preliminare, ritenere e dichiarare che alcun rapporto obbligatorio è mai intervenuto tra la sig.ra e la in merito ai lavori di Controparte_1 Parte_1 ristrutturazione per cui è causa, rigettando per l'effetto tutte le domande avversarie. - in linea del tutto subordinata e nella non temuta ipotesi che dovesse ritenersi sussistente la obbligazione dell'odierna convenuta, ritenere e dichiarare che sono già intervenuti i pagamenti di cui alle allegate ricevute, bonifici e datio in solutum con estinzione integrale di qualsivoglia obbligazione;
- sempre in linea subordinata e nella non temuta ipotesi che dovesse ritenersi sussistente la obbligazione dell'odierna convenuta, ritenere e dichiarare che le lavorazioni di cui ai contestati computi metrici non sono mai state eseguite ed ove avvenuto non 3
nella quantità e qualità ivi indicate, con duplicazione di voci ed affette da vizi legati in maniera evidente a cattiva, negligente ed imperita esecuzione delle medesime e che nulla, pertanto è dovuto, tenuto conto degli importi già versati dai congiunti della convenuta. - con il favore di spese e competenze sia della fase cautelare che di entrambi i gradi di giudizio. Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre ed articolare mezzi istruttori anche in relazione al comportamento processuale di controparte. In via Istruttoria, ci si riserva di depositare il fascicolo relativo al giudizio di I grado.”
Conclusioni di : “VOGLIA LA CORTE DI APPELLO DI Controparte_2
PALERMO In via preliminare 1) Confermare la sentenza n. 2398 del 26.05.2022 emessa dal Tribunale di PA, sez. II Civile, in seno al giudizio recante n.
R.G. 3339/2017 e pubblicata in data 01.06.2022 e notificata il 17.06.2022; In subordine 2) Ritenere e dichiarare che non sussistono i presupposti di fatto per
l'esercizio dell'azione di cui all'art. 2041 e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria della 3) Ritenere e dichiarare, in ogni caso, che il Sig. Parte_1
nulla deve, a nessun titolo e/o ragione, alla 4) In Controparte_2 Parte_1 subordine, ritenere e dichiarare che la ha già ricevuto, a saldo Parte_1 delle proprie competenze, l'esatto corrispettivo delle lavorazioni edili eseguite;
5)
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 27.2.2017 la premettendo di Parte_1 avere eseguito lavori di ristrutturazione edile in un villino sito nel Comune di
Carini, via Nettuno 40, per un corrispettivo di € 107.618,40, come da computo metrico che allegava, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di PA CA 4
, in qualità di committente, al fine di ottenerne la condanna al CP_1 pagamento delle proprie spettanze al netto degli acconti ricevuti.
A fondamento della domanda dedusse: i) che in data 16.09.2011 la aveva CP_1 versato la somma di € 2.450,00 quale primo acconto, come attestato dalla ricevuta n. 1 di pari data da lei pure sottoscritta;
ii) che i lavori di ristrutturazione dell'intero immobile in questione (piano terra, primo piano e facciata), iniziati nel settembre-ottobre del 2011, erano stati ultimati nella primavera del 2013 e che, nel corso del rapporto, anche (detta anche CA LA), madre CP_4 della convenuta, aveva effettuato alcuni pagamenti in acconto;
iii) che con nota racc. a. r. del 22.07.2015 aveva sollecitato alla convenuta il pagamento del saldo che era però stato rifiutato malgrado le differenze marginali sussistenti tra il proprio computo dei lavori e quello demandato dalla controparte a un tecnico di sua fiducia.
Si costituì eccependo preliminarmente il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, per essere committenti dei lavori esclusivamente il proprio fratello, , proprietario dell'immobile, e la loro madre, l'anzidetta CP
. In linea subordinata, dedusse tanto la carenza assoluta di prova in CP_4 merito alla esecuzione delle opere, per qualità e quantità, quanto l'intervenuto integrale pagamento dei medesimi a cura della madre e del fratello.
Preso atto delle eccezioni sollevate dalla convenuta, la formulò Parte_1 domanda subordinata di arricchimento senza causa nei confronti della - CP_1 che risultava, peraltro, avere acquisito dal , con rogito del 9.7.2015, la CP nuda proprietà (consolidatasi a seguito della morte del disponente in data
3.1.2016) del piano terreno del villino in forza di contratto di cessione in cambio di assistenza vitalizia – e di , di cui veniva autorizzata la chiamata Controparte_2 in giudizio, figlio della convenuta e anche lui successore a titolo particolare del 5
defunto in quanto acquirente da costui, in data 17.10.2011, del primo CP piano del villino.
Si costituì eccependo, per quanto ancora di rilievo, Controparte_2
l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa, sia perché tardivamente proposta sia per difetto di residualità, ex art.2042 c.c., documentando, così come aveva fatto la convenuta, la propria rinuncia alla eredità sia del che della;
nel merito, dedusse anche lui CP CP_4
l'infondatezza della pretesa.
Il Tribunale di PA, istruita la causa a mezzo di interrogatorio formale di
, prova per testi e ordini di esibizione, con sentenza n. 2398/2022 Controparte_1 del 26.05/1.06.2022, rigettò tutte le domande formulate dalla Parte_1 condannando quest'ultima alla refusione delle spese del giudizio in favore della convenuta e del terzo chiamato.
Ha proposto appello la chiedendo l'integrale riforma della Parte_1 sentenza col favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
in particolare, ha formulato le conclusioni sopra trascritte. Hanno resistito
[...]
e insistendo per il rigetto del gravame. CP_1 Controparte_2
La causa è stata posta in decisione in data 4 dicembre 2024 a seguito di trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Con il primo motivo di appello, l'appellante adduce l'errore in cui è incorso il primo giudice nel non aver ritenuto adeguatamente provata la qualità di committente dei lavori in capo a . In sintesi, il giudice di prime Controparte_1 cure ha infatti concluso che la valutazione complessiva del compendio probatorio conducesse a ritenere che i lavori fossero stati commissionati da , CP che era comunque il proprietario dell'immobile alla data dell'incarico, non 6
formalizzato per iscritto, conferito alla attrice, laddove i sopra menzionati atti dispositivi erano intervenuti solo in epoca successiva.
Più nel dettaglio, il giudicante ha ritenuto pregnanti, a sostegno di tale conclusione, le seguenti prove documentali: a) le numerose ricevute di pagamento a firma di;
b) la fattura nr. 15/2012 di € 21.523,86 CP_4 emessa dalla a nome di (all. 2 di parte convenuta); Parte_1 CP
c) le diposizioni di pagamento bancario eseguite dal in favore della CP
(all. 3); d) le risultanze del libro giornale della dal cui Parte_1 Parte_1 esame emergeva che l'unica appostazione riferibile alla vicenda de qua è costituita dalla sopra citata fattura. Ha poi ritenuto le dichiarazioni rese dai testi e , sul cui contenuto si tornerà infra, maggiormente attendibili Tes_1 Tes_2 rispetto a quelle rese dai testi indicati dalla e Parte_1 Tes_3 Per_1
, rimarcando la “vicinanza” di questi ultimi alla attrice.
[...]
Con il secondo motivo di appello l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha respinto, per difetto di residualità, la domanda subordinata formulata ex art. 2041 c.c. nei confronti della e del CP_1
. CP_2
Il primo motivo è fondato.
Ritiene la Corte che significativi elementi probatori, pretermessi dalla sentenza impugnata, inducano a individuare nella uno dei committenti dei Controparte_1 lavori, al pari del fratello e della madre.
Innanzitutto, risulta documentalmente: 1) che in data 16.09.2011 Controparte_1 versò la somma di € 2.450,00 quale primo acconto per l'inizio dei lavori;
2) che la predetta curò i successivi otto versamenti di acconti nel periodo compreso tra il
3.10.2011 e il 29.9.2012, sottoscrivendo le ricevute di pagamento in nome proprio (peraltro, nelle ricevute del 15.11.2011 e del 25.11.2011, nella imputazione dei pagamenti alla ristrutturazione del villino di via Nettuno di Carini, 7
quest'ultimo veniva indicato come “proprietà ”); 3) che i successivi CP_1 versamenti, sia in contanti (con rilascio di ricevuta) sia con assegni bancari (di cui alle matrici prodotte in giudizio, non contestate) furono sì effettuati dalla madre ma: a) in quattro ricevute, portanti le date del 27.8.2012, del 28.2.2014, del
22.3.2014 e del 22.4.2014 risultano apposti in calce, a mo' di sottoscrizione, il nome e cognome della figlia, mentre in altre due ricevute di pagamento, entrambe portanti la data dell'11.3.2015, è contenuto, tra parentesi e nella parte finale della causale, il riferimento alla appellata (in una per esteso “ CP_1
”, nell'altra solo “ ”); e) che la appellata intrattenne, nel non breve
[...] CP_1 lasso di tempo di durata dell'appalto, una corrispondenza via mail con la società appaltatrice, in persona del legale rappresentante, , e, in Persona_2 particolare: i) con mail del 25 novembre 2011 le vennero inviate n.ro 13 fotografie attestanti i lavori e con altra del 25.6.2012 altre immagini del villino con l'intestazione “foto per affitto”; in uno scambio del 16-17 gennaio 2013 la appellata, nel ringraziare confidenzialmente il mittente per la trasmissione di altre fotografie dell'immobile, precisava, infatti, che avrebbe inserito le immagini in un sito sovranazionale, all'evidenza di pubblicità di annunci di offerte immobiliari, con la speranza di ottenere un positivo riscontro (“Grazie ! Adesso le Per_2 inserirò in un sito internazionale….speriamo bene baci e abbracci!”); nell'ultimo scambio di mail documentato, del 22-23 settembre 2013, il citato Pt_1 segnalava alla la necessità di un intervento sul tetto del villino che fosse CP_1 maggiormente adeguato e risolutivo per rimuovere alcune problematiche, riferendo di allegare un preventivo di spesa oltre a rilievi fotografici;
la appellata rispondeva segnalando che le fotografie non le erano pervenute e il corrispondente provvedeva ad un nuovo invio di esse.
Tali dati probatori si presentano, infatti, di particolare rilievo e smentiscono decisamente l'assunto difensivo della la quale, in sede di Controparte_1 8
interrogatorio formale, ha sostenuto, peraltro contraddittoriamente, di essersi limitata ad accompagnare la madre, a sua volta operante per conto del , CP negli incontri con i referenti della impresa e di avere apposto le firme su alcune ricevute in una situazione in cui la era assente (“di tutto si occupava mia CP_4 madre, che io ovviamente accompagnavo, essendo mio fratello ipovedente.
Anche le firme, che riconosco essere mie, apposte in calce alle ricevute a mia firma esibitemi, le ho apposte in sue vece, in un momento in cui la stessa non era presente”).
Va piuttosto rimarcato come per circa l'intero primo anno dall'inizio dei lavori gli acconti furono corrisposti in via esclusiva e in nome proprio dalla appellata. A prescindere dall'accertamento delle ragioni per le quali, successivamente, a lei si sostituì la madre (a dire del teste ciò avvenne quando la figlia si Persona_1 mostrò non più regolare nei pagamenti), va in ogni caso rimarcato come la presenza in varie ricevute afferenti ad acconti versati dalla prodotte dalla CP_4 stessa appellata, cosicché deve escludersi una loro interpolazione – del riferimento espresso alla figlia non trova altra plausibile spiegazione (né alcuna è stata offerta dalla difesa della ) se non nel fatto che quest'ultima si CP_1 atteggiasse quantomeno come co-committente dei lavori.
Anche il tenore delle mail è significativo in quanto dimostra che la appellata, lungi dal limitarsi a fornire l'utilizzo della sua mail a supporto delle esigenze della madre anziana e del fratello ipovedente, come da lei sostenuto, si presentava in prima persona (e senza alcun riferimento ai congiunti) interessata alla ristrutturazione del villino e alle relative problematiche (come la necessità di una integrazione dei lavori al tetto) nella prospettiva di un redditizio investimento dell'immobile (si veda il riferimento all'inserimento delle fotografie su un sito internazionale). Del resto non va dimenticato che già a novembre del 2011 (ossia a distanza di meno di due mesi dal versamento del primo acconto) di una parte di 9
esso – del primo piano, quello che, secondo il teste , fu il primo ad essere Tes_3 interessato dai lavori - era divenuto proprietario il di lei figlio, all'epoca solo ventunenne, con lei convivente (v. la residenza comune ancora alla data della contestuale rinuncia alle eredità dei congiunti), e, per come asserito senza smentite dall'appellante, privo di occupazione.
In tale prospettiva, la circostanza, particolarmente valorizzata dalla sentenza impugnata, della intestazione al dell'unico documento contabile afferente CP all'appalto de quo risultante nei libri fiscali della ossia la fattura Parte_1
n.15/2012 del 25.2.2012, relativa a “lavori di adeguamento al risparmio energetico dei tetti di copertura” del villino, a cui si correlano i tre bonifici bancari su Banca Mediolanum di pagamento della stessa, non appare in grado di escludere il ruolo della nei termini sopra delineati, tanto più ove Controparte_1 si consideri che la fattura riguardava un intervento specifico per il quale venne chiesto l'accesso ad un incentivo fiscale cosicché si presentava necessaria la regolarità fiscale e la “tracciatura” della prestazione e poteva apparire fisiologica la intestazione solo a quello dei committenti che era anche proprietario dell'immobile (o almeno di parte di esso). E' semmai da rimarcare come tali bonifici dimostrano come il non avesse bisogno di appoggiarsi alla sorella CP per effettuare pagamenti.
Anche le prove orali consentono di supportare la tesi di una co-committenza dei lavori basata sulla convergenza di interessi dei tre congiunti (la appellata, la madre e il fratello) nella ristrutturazione del villino di famiglia (v. il riferimento alla
“proprietà ”) al fine di un suo redditizio sfruttamento. Né la deposizione del CP_1 vicino di casa, , circa l'interessamento ai lavori del e della madre, Tes_1 CP
e quella del teste , che ha deposto su specifiche prestazioni (anche Tes_2 queste soggette a essere certificate innanzi alla P.A.), inficiano la inoppugnabile valenza probatoria dei dati documentali sopra esposti, i quali dimostrano il ruolo 10
attivo tenuto dalla nei rapporti con la appaltatrice e il suo Controparte_1 interesse diretto in epoca ben precedente alla acquisizione della titolarità del piano terra del fabbricato.
Tanto accertato, va quindi ritenuta anch'essa titolare della Controparte_1 posizione passiva della pretesa azionata e, quindi, in ossequio alla regola della solidarietà tra condebitori di cui all'art.1294 c.c., obbligata per intero nei confronti della appellante, salvo diritto di regresso nei rapporti interni nei confronti degli eredi degli altri due committenti.
Venendo alle contestazioni afferenti all'esistenza e all'ammontare delle opere, in ordine alla prima basti osservare che, a fronte di una negazione totale e indifferenziata, l'effettuazione dei lavori risulta certamente provata alla luce di tutte le deposizioni testimoniali, dei pagamenti (parziali) eseguiti anche dopo la conclusione dell'appalto e dei rilievi fotografici versati in giudizio dalla Parte_1
Del tutto generiche si presentano, poi, le argomentazioni che deducono vizi
[...] di esecuzione in alcun modo tempestivamente segnalati.
Appare semmai significativo che, dopo la ricezione delle richieste della impresa appaltatrice di pagamento del saldo, ritenne di entrare nel merito Controparte_1 del quantum debeatur, affidando ad un tecnico, il geom. , l'incarico di CP_5 verificare la congruità del computo metrico inviatole dalla (v. la Parte_1 nota del legale della del 6.10.2015 che riportava alla controparte le CP_1 osservazioni del geometra).
Il ricalcolo del costo dei lavori effettuato da tale tecnico, per un totale di euro
87.981,68 – comprensivo dei costi per la “revisione” del tetto i quali, in assenza di dati di segno contrario, non possono ritenersi aggiuntivi rispetto all'appalto – risulta sostanzialmente non contestato dalla appellante e può ritenersi affidabile in ordine alla quantificazione delle opere così da rendere non necessaria la chiesta c.t.u.. 11
I pagamenti documentati effettuati a deconto ammontano invece complessivamente ad 67.003,86 euro, di cui euro 16.650,00 quali acconti corrisposti da , euro 21.523,86 quali pagamenti effettuati dal di lei Controparte_1 fratello ed euro 28.830,00 quali versamenti effettuati dalla madre, in tale ultima cifra ricomprendendovi il valore (euro 5.000,00) del secretaire da costei dato in solutum (fatto non controverso).
Il saldo residuo ammonta, pertanto, ad euro 20.977,82, su cui, ope legis, interessi legali dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art.1284 co.4 c.c..
Per le ragioni sopra esposte, va condannata al pagamento del Controparte_1 suddetto importo.
L'accoglimento della domanda principale dispensa dall'esame di quella subordinata formulata ai sensi dell'art.2041 c.c. nei confronti della stessa e CP_1 del . CP_2
Tuttavia, in relazione a quest'ultimo e ai fini della imputazione delle spese di lite, occorre evidenziare l'infondatezza in radice della pretesa avanzata dalla con la chiamata in giudizio e ciò per difetto del requisito di cui Parte_1 all'art.2042 c.c. nei termini da ultimo precisati da Cass. S.U. 33954/2023. Il
risulta, infatti, solo mero successore a titolo particolare di uno dei CP_2 soggetti obbligati in forza del valido titolo contrattuale, ossia dello zio, CP
, e oggi degli eredi del medesimo, sicché in tale parte la sentenza di
[...] primo grado va confermata.
In ossequio alla regola della soccombenza, deve essere Controparte_1 condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante in entrambi i gradi di giudizio. Non si ravvisano, di contro, i presupposti per la condanna della medesima ai sensi dell'art.96 co.1 c.p.c. in assenza di prova di uno specifico pregiudizio patito dalla società edile. 12
Quest'ultima, a sua volta, va condannata a corrispondere al le spese CP_2 del presente grado.
Le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa in base al decisum, sulla base delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e in considerazione delle domande rispettivamente proposte e della attività svolta in ogni grado.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.ro 2398/2022 del Tribunale di PA pubblicata lì 1 giugno 2022, appellata dalla società Parte_1
- condanna a corrispondere alla l'importo di Controparte_1 Parte_1 euro 20.977,82, su cui interessi legali ai sensi dell'art.1284 co.4 c.c. dal
27.2.2017, nonché le spese del primo grado, che liquida nell'importo di euro 6.715,00 per compensi di difesa ed euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge;
- conferma la sentenza impugnata in relazione alla posizione di CP_2
[...]
Condanna a corrispondere alla società appellante le spese di lite Controparte_1 del presente grado, che liquida nell'importo di euro 4.888,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge.
Condanna la società appellante a rifondere a le spese del Controparte_2 presente grado, che liquida nell'importo di euro 3.473,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge.
PA, 29.5.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente 13
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo