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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/06/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano il Tribunale di Ivrea
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies III co. c.p.c.
Nella causa n. R.G. 432/2025 promossa dal sig. (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
(TO), alla Via Guicciardini, rappresentato e difeso dagli Avv. Giorgio MARINO (C.F.
ed Alessandro BELLANDO (C.F. , giusta procura in C.F._2 C.F._3 calce al ricorso
-Ricorrente-
CONTRO
(P.Iva – indirizzo PEC , con sede in Gallarate CP_1 P.IVA_1 Email_1
(VA), Via Morazzone n. 6, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. CP_2
[...]
- resistente-
Conclusioni delle parti costituite:
Nel merito
− In via principale: stante l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto sottoscritto tra le parti dichiarare tenuta e condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di € 16.039,07 oltre interessi dal dovuto al saldo ed al risarcimento dell'importo di € 637,45 versato per
l'asseverazione dei serramenti mai consegnati;
− In subordine accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto intercorso tra le parti ex art. 1453 c.c. per inadempimento imputabile alla convenuta e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare quest'ultima a corrispondere al ricorrente la somma di € 16.039,07 oltre interessi dal dovuto al saldo ed al risarcimento dell'importo di € 637,45 versato per l'asseverazione dei serramenti mai consegnati.
In via istruttoria
− Ammettersi, solo in caso di contestazione delle circostanze poste a fondamento del presente ricorso e qualora ritenuto necessario, l'interpello e la prova per testi su tutti i capitoli della premessa in fatto del presente atto, da intendersi qui integralmente richiamati e preceduti dal rituale “Vero che”:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha evocato in giudizio al fine Parte_1 CP_1 di sentire accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.
A sostegno della suddetta domanda parte ricorrente ha dedotto, in sintesi, di aver incaricato, giusta proposta del 15.02.2024, la società della fornitura e posa degli infissi presso CP_1
l'appartamento di sua residenza, provvedendo altresì ad onorare integralmente la fattura n. 4/2024 dell'importo di € 16.039,07 emessa dalla società convenuta.
Ha allegato, inoltre, che il termine per la posa degli infissi, stabilito in quattro settimane dalla conferma d'ordine, non veniva rispettato dalla e, pertanto, con successiva CP_1 scrittura privata del 08.08.2024 le parti convenivano un nuovo termine al 30.09.2024, da considerarsi espressamente come essenziale. Spirato invano anche detto termine senza che la società convenuta ottemperasse all'obbligazione promessa, e verificato il palese inadempimento della controparte, il Sig. , avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nella Pt_1 predetta scrittura al punto 5), ha chiesto quindi la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, chiedendo la restituzione dell'importo pagato (euro 16.039,07).
Esperito senza esito la negoziazione assistita, parte ricorrente ha dunque agito in giudizio al fine di far accertare l'occorsa risoluzione di diritto, ottenendo dunque le restituzioni degli importi indebitamente corrisposti alla soc. maggiorati anche dell'importo di € 637,45; CP_1 spesa sostenuta dal sig. per il pagamento dell'asseveratore per la posa dei serramenti. Pt_1
Alla prima udienza, tenutasi con il modulo della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, stante la natura puramente documentale della controversia.
Nessuno si è costituito per la società e Giudice ha riservato la decisione. CP_3
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della soc. ritualmente evocata in CP_3 giudizio ma non costituitasi. Venendo al merito della controversia, la domanda formulata da parte ricorrente è meritevole di accoglimento.
Il sig. ha chiesto, infatti, stante l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto Parte_1 sottoscritto tra le parti, di dichiarare tenuta e condannare parte convenuta a corrispondergli la somma di € 16.039,07 oltre interessi dal dovuto al saldo, somma dal ricorrente indebitamente versata alla controparte, oltre al risarcimento del danno per la somma di € 637,45 importo versato per l'asseverazione dei serramenti mai consegnati al sig. . Pt_1
Posto ciò, occorre richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di clausola risolutiva espressa, istituto che l'ordinamento concede alle parti come autotutela privata.
Giova rammentare che la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. è la clausola con la quale le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi risolto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o non venga adempiuta secondo le modalità stabilite. In tal caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte non inadempiente (la quale ha diritto di scegliere tra il mantenimento del contratto e la sua risoluzione) dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva. La clausola risolutiva espressa, pertanto, attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento della controparte senza doverne provare l'importanza, sicché la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato non può essere pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola
è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere (Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-10-2014, n.
20854; Cass. 1-8-2007 n. 16993; Cass. 5-1- 2005 n. 167).
Sempre ai fini che qui rilevano, è giusto ricordare che: “Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate nello stesso o in altro atto
o documento cui le parti abbiano fatto espresso riferimento” (cfr.: Cass. civ. n. 22725/2021), ed ancora “La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza” (cfr.: Cass. civ. n. 17603/2018).
Ciò premesso, nel caso di specie, la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. appare ampiamente giustificata.
È, infatti, documentalmente dimostrato che abbia omesso di fornire e posare i CP_1 serramenti per i quali il ricorrente aveva già versato interamente il prezzo, omettendo di rispettare tanto il primo termine pattuito quanto il successivo, termine che veniva espressamente qualificato come essenziale nella scrittura privata del 08.08.2024, sottoscritta da ambo le parti.
La stessa società convenuta avrebbe dovuto, dal canto suo, offrire prova del fatto estintivo, impeditivo e/o modificativo del diritto azionato, ma non costituendosi ha scientemente omesso di fornire ogni prova e /o allegazione al riguardo. Va poi rilevato come la clausola risolutiva espressa contenuta nella scrittura privata del 08.08.2024 individui esattamente l'obbligazione il cui inadempimento genera la risoluzione del contratto (nello specifico “FORNITURA E POSA INFISSI IN PVC CON PROFILO SHUCO COMPRENSIVI DI
CASSONETTO + TAPPARELLE E PORTE BLINDATE)” e che controparte non ha mai contestato l'avvenuta risoluzione del contratto ai sensi della clausola risolutiva espressa (comunicata alla parte con lettera raccomandata del 31.10.2024) confermando di fatto tale circostanza con la sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita.
Da qui discende dunque l'accoglimento della domanda di accertamento della risoluzione di diritto, cui segue ovviamente, quale effetto prodromo della pronuncia (avente nel caso di risoluzione di diritto natura accertativa); il diritto di parte ricorrente di ripetere le somme indebitamente corrisposte alla società CP_1
Parimenti fondata è la domanda di risarcimento danni relativamente all'importo di Euro 637,45 (cfr. doc, 6) importo che il sig. si è visto costretto a sostenere per gli adempimenti fiscali e di Pt_1 agevolazioni del superbonus 110; somma che, qualora vi fosse stato il puntuale adempimento da parte della convenuta, il ricorrente non avrebbe dovuto sostenere, posto che la certificazione sarebbe stata fatta direttamente dal fornitore.
La domanda va, dunque, accolta integralmente.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e debbono essere poste a carico di parte resistente, liquidate come da dispositivo secondo i parametri prossimi ai minimi di cui al D.M. 55/2014, valore del decisum, tenuto conto delle questioni trattate e della modesta attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
DICHIARA la contumacia della società Controparte_1
In accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente, ACCERTA e DICHIARA l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto sottoscritto tra le parti e, per l'effetto, CONDANNA la convenuta
(P.Iva ) a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € CP_1 P.IVA_1
16.039,07 oltre interessi dal dovuto al saldo oltre al risarcimento dell'importo di € 637,45 versato per l'asseverazione dei serramenti;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1 liquida in Euro 3.000,00 oltre euro 264,00 a titolo di esposti, oltre spese forfettarie nel limite del
15%, IVA e C.P.A.
Ivrea, 09.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)