Articolo 163 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 162Articolo 164
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 163.
(Lanterne semaforiche per velocipedi)
1. Le lanterne semaforiche per velocipedi sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti ciclabili semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli:
a) bicicletta rossa su fondo circolare nero;
b) bicicletta gialla su fondo circolare nero;
c) bicicletta verde su fondo circolare nero.
2. La disposizione delle luci e' verticale: bicicletta rossa in alto, bicicletta gialla al centro e bicicletta verde in basso (figg.
II.456 e II.457).
3. La sequenza di accensione delle luci e' la seguente:
a) bicicletta verde;
b) bicicletta gialla;
c) bicicletta rossa.
4. Le lanterne semaforiche per velocipedi vanno usate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza di tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali in quanto ((i conducenti dei velocipedi)) devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
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