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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1027/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1027/2023
Oggi 4 febbraio 2025, alle ore 11.24, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. FERRARA RAFFAELE oggi sostituito dall'avv. MAZGAJ Parte_1
Per l'avv. DE BENEDICTIS oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
AIUTI
Per l'avv. FALSO FRANCESCO Controparte_2
Le parti si riportano ai rispettivi atti e alle note depositate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1027/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. FERRARA RAFFAELE (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv. DE BENEDICTIS FLAVIO Controparte_1
) C.F._3
(C.F./P.IVA ), con l'avv. Controparte_2 P.IVA_1
FALSO FRANCESCO ) C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo “Condannarsi l' Controparte_3
-, in persona del Presidente pro-tempore dom.to per la qualità c/o la sede dello stesso in Roma, Via
[...]
Ciro il Grande n. 21, per le ragioni di cui in premessa, a pagare immediatamente all'istante la somma di €. 15.715,67 di cui €.1.638,37 a titolo di T.F.R., €.14.077,30 a titolo di quote TFR non versate al Fondo Complementare Cometa, o, in subordine a versare al Fondo Complementare Cometa la somma di €.14.077,30 a titolo di quote TFR non versate al
Fondo Complementare ad integrazione della posizione personale del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con liquidazione del compenso professionale, oltre IVA e 4% C.P.A., nonché spese generali pari al 15% come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”.
A sostegno di tali domande, nel ricorso introduttivo vengono esposti i seguenti fatti: a) il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Controparte_4
dal 01.02.2002 al 30.06.2020 in qualità di operaio (Op. IV Liv.
[...] [...]
e alla fine del rapporto di lavoro non ha percepito le spettanze lavorative, tra cui il T.F.R, CP_5 le quote TFR versate al Fondo Complementare;
b) la
[...]
veniva prima ammessa al concordato preventivo Controparte_4
(Conc.12/17) e poi dichiarata fallita dal Tribunale di AP Nord – Sezione Fallimentare – con sentenza
N. 30 del 15.04.2021 e lo stato passivo veniva dichiarato esecutivo il 03.05.2022; c) il ricorrente inviava istanza al passivo fallimentare e veniva ammesso al passivo fallimentare per la somma di € 1.638,37 a titolo di T.F.R., € 14.077,30 a titolo di quote TFR non versate al Fondo Complementare oltre CP_1 interessi e rivalutazione come per legge;
d) il ricorrente proponeva domanda per la corresponsione delle somme dovute a titolo di TFR, di quote TFR non versate al Fondo Complementare alla sede territorialmente competente dell' ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L. 29 maggio 1982 n. 297 Controparte_6 il 01.07.2022 allegando stato passivo esecutivo, autocertificazione di mancata opposizione allo stato passivo, modello SR 54, modello SR 97, modello SR 98 e istanza di ammissione al passivo fallimentare;
e) in data 9.08.2022 l' richiedeva documentazione e con istanza di riesame del 25.10.2022 l'istante CP_3 inviava diniego del curatore a sottoscrivere modulistica modello SR 54 corretto, istanza di CP_3
CP_ ammissione al passivo fallimentare e Certificazione unica 2021; f) che in data 14.11.2022 l di CP_ MO Terme richiedeva nuovamente il rifiuto del curatore a sottoscrivere la modulistica e ulteriore correzione sul modello SR 54. Tale documentazione veniva inviata in pari data e il modello SR
54 nuovamente in data 13.12.2022; g) in data 16.01.2023 l' di comunicava che “trattasi di CP_3 CP_6 riesame di pratica lavorata in prima istanza da altra sede. Il riesame deve essere inoltrato e gestito dalla sede che ha liquidato la prima pratica”; h) in data 13.02.2023 il ricorrente presentava ricorso al Comitato provinciale di , in quanto il sistema non faceva inviare il ricorso al Comitato provinciale CP_3 CP_6
CP_ presso la sede di AP (la sede che aveva liquidato precedentemente altra e diversa domanda del
; i) in data 15.02.2023 il ricorrente inviava all' di AP OM tutti i documenti allegati Pt_1 CP_3 alla domanda online anche quelli richiesti dall' di;
j) in data 07.09.2023 inviava istanza di CP_3 CP_6 riesame all' di AP OM con i documenti allegati alla domanda, rimasta priva di riscontro;
k) CP_3
CP_ l'istante ha inviato ad ambedue sedi territoriali di e di AP, tutti i documenti necessari per CP_6 la liquidazione delle prestazioni, ossia lo stato passivo in copia conforme, l'autocertificazione di mancata CP_ opposizione al passivo fallimentare, il rifiuto del curatore a sottoscrivere la modulistica il modello
SR 54, il modello SR 97, il modello SR 98, l'istanza di ammissione al passivo fallimentare, senza ricevere il pagamento delle prestazioni richieste.
L' costituitosi in giudizio, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare in via preliminare CP_3 inammissibile la domanda giudiziaria avente ad oggetto il pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia per intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria. Dichiarare inammissibile e, comunque, infondata la domanda di condanna dell' quale gestore del Fondo di cui all'art. 5, d. lgs. n. 80 del CP_3
1992 a corrispondere al ricorrente la somma di euro 14.077,30 quali quote di TFR non versate al Fondo di previdenza complementare. Con riferimento alla domanda svolta in via subordinata, con la quale si chiede di versare al Fondo di previdenza complementare la somma di euro 14.077,30, si chiede CP_1 che, previa eventuale integrazione del contraddittorio con il la stessa venga respinta in CP_1 quanto allo stato infondata. Il tutto con il favore delle spese del giudizio.”.
In particolare, l'ente previdenziale ha eccepito la decadenza annuale dall'azione giudiziaria ex art. 47, ultimo comma, d.p.r. n. 639 del 1970 relativamente alla domanda giudiziale avente ad oggetto la richiesta di pagamento a carico del Fondo di garanzia della (ulteriore) somma di euro 1.638,37; ha contestato la fondatezza della ulteriore domanda svolta in principale avente ad oggetto la condanna dell a CP_3 corrispondere direttamente al ricorrente le quote di TFR che dovevano essere versate al Fondo di previdenza complementare;
con riferimento alla domanda svolta in via subordinata, ha osservato che trattasi di domanda di condanna a favore di un terzo, il di previdenza complementare CP_1 CP_1 con la necessità per il Giudice di verificare se detto terzo debba ritenersi parte processuale se non il vero legittimato attivo;
nel merito di tale domanda, ha rilevato che la documentazione prodotta in sede amministrativa, talché il rigetto della domanda amministrativa è da ritenersi legittimo.
Con ordinanza del 15.3.2024, il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio con il Fondo di previdenza complementare CP_1
Con memoria difensiva depositata il 28.12.2024 il Controparte_7 lavoratori di impianti e dei settori affini”, in forma Controparte_8 abbreviata , si è costituito in giudizio ed ha così concluso: “A) rigettare in ogni caso qualsiasi CP_1 eventuale domanda di condanna a carico del deducente;
B) condannare parte CP_1 soccombente alla refusione delle spese e delle competenze di giudizio oltre rimborso spese generali, CPA
e IVA, come per legge”.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
***
1. In fatto sono da ritenere pacifiche e/o documentali le seguenti circostanze:
- il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in favore della
[...]
dal 1.02.2002 al 30.06.2020 in qualità di Controparte_4 operaio (Op. IV Liv. ; Controparte_5
- la è stata Controparte_4 prima ammessa al concordato preventivo (Conc.12/17) e poi dichiarata fallita dal Tribunale di
AP Nord – Sezione Fallimentare – con sentenza N. 30 del 15.04.2021 e lo stato passivo veniva dichiarato esecutivo il 3.05.2022;
- il ricorrente ha presentato istanza ed è stato ammesso al passivo fallimentare per la somma di €
1.638,37 a titolo di T.F.R. ed € 14.077,30 a titolo di quote TFR non versate al Fondo
Complementare oltre interessi e rivalutazione come per legge, e ciò in ragione CP_1 dell'omesso loro versamento da parte della datrice di lavoro rispettivamente al lavoratore e al medesimo Fondo pensione complementare;
- il ricorrente ha proposto domanda per la corresponsione delle somme dovute a titolo di TFR, di quote TFR non versate al Fondo Complementare alla sede territorialmente competente dell' ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L. 29 maggio 1982 n. 297 il 1.07.2022 allegando Controparte_6 stato passivo esecutivo, autocertificazione di mancata opposizione allo stato passivo, modello SR
54, modello SR 97, modello SR 98 e istanza di ammissione al passivo fallimentare;
- in data 1.07.2022 il ricorrente ha presentato domanda di intervento ad entrambi i Fondi di CP_3 garanzia del TFR e della Posizione Previdenziale Complementare ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L.
29 maggio 1982 n. 297, respinta dalla Sede di per carenza di documentazione;
CP_3 CP_6
- il ricorrente in data 25.10.2022 ha presentato istanza di riesame con allegazione dei documenti mancanti, anch'essa respinta in data 14.11.2022 per mancanza del rifiuto del Curatore di sottoscrivere la modulistica necessaria per la liquidazione e mancato invio del modello SR54 CP_3 corretto;
- successivamente il ricorrente ha presentato ulteriori istanze di riesame sia alla Sede di CP_3
AP OM che alla Sede di , senza ricevere il pagamento delle prestazioni CP_3 CP_6 richieste.
Tanto esposto in fatto, si osserva che le plurime domande giudiziali proposte dalla parte ricorrente richiedono una loro trattazione separata.
2. Con riferimento alla domanda giudiziale avente ad oggetto la richiesta di pagamento a carico del Fondo di garanzia della ulteriore somma di euro 1.638,37 a titolo di T.F.R, è assorbente l'esame della eccezione sollevata dall' di decadenza annuale dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, d.p.r. CP_3
n. 639 del 1970.
L'eccezione è fondata.
Il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, comma 1, convertito in L. 14 novembre 1992, n. 438, dispone quanto segue: "Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 459 c.p.c. e segg.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L' è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro Controparte_3 aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono esser proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. E' tenuto, altresì,
a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria".
Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, comma
3 sicchè alle prestazioni da esso dovute si applica il termine di decadenza annuale.
Merita rammentare poi che le Sezioni unite della Suprema Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza manifestatosi all'interno della Sezione lavoro sul decorso o meno del termine di decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato ovvero nel caso di omissione delle indicazioni prescritte dal suddetto art. 47, comma 5, hanno fissato il principio secondo cui in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n.
438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 47”
(cfr. Cass. S. U. 2009/12718).
Nel caso di specie si rileva che, a seguito di ammissione alla procedura di concordato preventivo della società datrice di lavoro (n.12/17), il ricorrente risulta aver presentato una prima domanda amministrativa per l'intervento del Fondo di garanzia per il TFR in data 20.07.2020 presso la Sede di AP OM
(cfr. docc. 2 e 3 fascicolo . CP_3
La sede di AP OM ha comunicato in data 30.9.2020 l'accoglimento di tale domanda (doc. CP_3
5 fascicolo e dunque la prestazione veniva liquidata in data 14.10.2020 con la corresponsione della CP_3 somma lorda di euro 12.293,83 a titolo di TFR (cfr. doc. 4 fasc. . CP_3
È dunque dalla data del pagamento decorrevano pertanto i termini per l'esercizio dell'azione giudiziaria da proporsi entro l'anno dalla data di liquidazione della prestazione come indicato chiaramente nell'ultimo comma dell'art. 47, d.p.r. n. 639 del 1970.
In data 01.07.2022 il ricorrente ha presentato presso la Sede di una seconda domanda CP_3 CP_6 amministrativa, richiedendo un'ulteriore somma dovuta a titolo di TFR rispetto a quanto già era stato liquidato dalla Sede di AP OM.
L'istanza veniva respinta con la seguente motivazione: “TRATTASI DI RIESAME DI PRATICA
LAVORATA IN PRIMA ISTANZA DA ALTRA SEDE. IL RIESAME DEVE ESSERE INOLTRATO
E GESTITO DALLA SEDE CHE HA LIQUIDATO LA PRIMA PRATICA” (cfr. docc. 7 e 8 fascicolo
. CP_3
Orbene, come condivisibilmente osservato dall' il TFR era già esattamente quantificabile nel suo CP_3 intero ammontare al momento della cessazione del rapporto di lavoro (30.6.2020) e, comunque, doveva esserlo quando è stata presentata la prima domanda amministrativa all' di AP OM in data CP_3
20.7.2020.
Il fatto che, in epoca successiva alla presentazione della prima domanda amministrativa, sia intervenuto il fallimento della società datrice di lavoro con ammissione al passivo fallimentare del credito vantato dal ricorrente per la somma di euro 1.638,37 per TFR, del quale oggi si domanda la condanna del Fondo di garanzia, ad avviso di questo giudicante, non può assumere rilevanza.
Invero, già a seguito dell'ammissione nel Concordato preventivo, il diritto di credito alla prestazione previdenziale a carico del Fondo risultava pienamente esigibile per l'intero ammontare del TFR maturato dal ricorrente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Al riguardo si richiama un condivisibile orientamento di merito (Corte Appello Milano n. 1987/2019), di cui si riportano in seguito i punti salienti, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc.: “La questione di decadenza sollevata dall' ad avviso della Corte, deve essere infatti valutata in relazione alla originaria CP_3 domanda presentata all' per ottenere a prestazione previdenziale dovuta dal Fondo di garanzia;
il CP_3 termine di decadenza previsto dall'art. 47 del dpr n.639/1970 non può allora essere dilatato per effetto della successiva integrazione domanda al Fondo tesoreria. Come è noto, infatti, il termine di decadenza previsto dall'art. 47 citato per la proposizione dell'azione giudiziaria diretto al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali è dettato a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici e, di conseguenza, è sottratto alla disponibilità della parte e rilevabile anche di ufficio - salvo il limite del giudicato in ogni stato e grado del procedimento...... Il comma 2 dell'art. 47, dopo aver enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia di detta decisione) individua infine " nella scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo " la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 533/1973, e di cento ottanta giorni previsto dall'art. 46, commi 5 e 6 della legge n. 88/1989). Nella fattispecie la prestazione richiesta dagli appellati al Fondo di garanzia è espressamente richiamata nell'ambito dell'art. 24 legge 88/1989. La Corte di Cassazione, peraltro, ha, secondo un ormai consolidato orientamento, affermato la natura meramente previdenziale della prestazione dovuta dal Fondo di garanzia (cfr. ex plurimis, in motivazione, Cass. Sez.
Lav. 19277/2018: " ...deve ricordarsi che secondo il consolidato orientamento espresso da questa Corte CP_ di legittimità, cui si intende dare continuità, il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui alla L.
n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è, perciò, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di CP_ pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia" (cfr. in termini Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn.
10875, 20675 del 2013; 12971 del 2014)...”.
Deve poi rilevarsi come alcun argomento al fine di ritenere infondata l'eccezione di preliminare in esame CP_ può trarsi dal contegno stragiudiziale dell' e, in particolare, dall'avere questi rigettato - nel merito - la domanda amministrativa del 1.7.2022 per mancata presentazione della documentazione richiesta (cfr. comunicazione del 16.9.2022 - doc. 7 fasc. , nonché del successivo ricorso amministrativo CP_3 CP_3 per ragioni di incompetenza territoriale (cfr. comunicazione del 16.1.2023 - doc. 8 fasc. , e CP_3 CP_3 ciò in considerazione delle caratteristiche di inderogabilità, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio della decadenza sostanziale di ordine pubblico di cui si discute (cfr. Cass. Sez. Un. 12718/2009).
Alla luce delle condivise considerazioni che precedono la domanda in esame va respinta per intervenuta decadenza ex art 47 DPR 639/1970. 3. Va ora esaminata la seconda domanda con la quale il ricorrente chiede la condanna dell a pagare CP_3 immediatamente la somma di € 14.077,30 a titolo di quote TFR non versate al Fondo Complementare
in via principale, in favore dell'istante, o, in via subordinata, in favore del Fondo Complementare CP_1
CP_1
Deve anzitutto ritenersi sussistente la legittimazione ad agire della parte ricorrente per la tutela del proprio diritto soggettivo all'integrità della posizione assicurativa previdenziale ed alla regolarità dell'accantonamento previdenziale integrativo, in funzione di una condanna al pagamento, non tanto in proprio favore quanto in favore del terzo (fondo complementare), richiamandosi sul punto il consolidato orientamento di condivisa giurisprudenza di merito (si v. ex multis Tribunale di Firenze sez. lav.,
25/05/2021, n.399; Tribunale Siena sez. lav., 25.3.2022, n.30; Tribunale di Bergamo sez. lav., 17.11.2020,
n.574).
In diritto si osserva che l'art. 5 D.Lgs. 80/1992 dispone che: i) che “contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1"
(i.e. fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria)
"dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui al D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art.
9-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese CP_ quelle per i superstiti, è istituito presso l' nazionale previdenza sociale un apposito Fondo di CP_2 garanzia" (comma 1); ii) che "nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultati omessi" (comma 2); iii) che "il
Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2" (comma 3).
Dalla normativa richiamata emerge che il lavoratore ha diritto di vedere soddisfatte le proprie pretese in sede concorsuale e che, in caso di insoddisfazione totale o parziale nell'ambito della procedura di riferimento, può chiedere l'intervento del Fondo di garanzia per integrare presso il Fondo complementare i contributi non versati dal datore di lavoro, e in quel caso il Fondo di garanzia "è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi".
La circolare n. 23 del 22.2.2008 prevede peraltro che “ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia CP_3 il lavoratore deve ottenere l'accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l'intervento del Fondo, e ciò mediante l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura”.
Sulla base della richiamata normativa, i requisiti per l'intervento del fondo sono: a) omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare;
b) impossibilità per il lavoratore di ottenere la prestazione di previdenza complementare alla quale avrebbe avuto diritto;
c) apertura di una procedura concorsuale;
d) ammissione del credito nello stato passivo della procedura.
Nel caso di specie, tutti i requisiti ora menzionati sono da ritenere sussistenti in virtù della definitiva esecutività dello stato passivo che ha accertato, nei confronti della società datrice di lavoro dichiarata fallita, l'esistenza e l'ammontare di un credito pari ad € 14.077,30 per omesso versamento di quote di TFR al Fondo Complementare CP_1
Cionondimeno, con comunicazione del 7.09.2022 (cfr. doc. 6 fasc. , l'ente previdenziale convenuto CP_3 ha rigettato la domanda amministrativa in quanto non risultava essere stata validamente prodotta la documentazione necessaria per la liquidazione in favore del Fondo di previdenza complementare e, in particolare, “il modello SR95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) rilasciato dal Responsabile della Procedura Concorsuale, ovvero nota esplicita di rifiuto del curatore di compilare e sottoscrivere il suddetto modello” (in questo senso si v. memoria di costituzione pag. 4). CP_3
Al riguardo tuttavia si osserva che, in merito alla documentazione da allegare alle domande di intervento del Fondo in questione, il messaggio Hermes n. 2084 del 2016, richiamato nella memoria difensiva CP_3 prevede che “In caso di comprovato rifiuto del responsabile della procedura concorsuale di compilare i modelli in questione, come già indicato nella circolare n. 74 del 15 luglio 2008, le domande non devono essere respinte, ma le informazioni necessarie devono essere richieste direttamente al lavoratore tramite l'esibizione di idonea documentazione (per es. istanza di ammissione al passivo) unitamente alla compilazione del modello SR54 - che sostituisce per il caso delle procedure concorsuali il modello SR53
(ex TFR 3/bis sost) sino ad oggi in uso. La nota con la quale il responsabile della procedura concorsuale si rifiuta di compilare il modello SR52 deve essere allegata al modello SR54” (cfr. doc. 8 fasc. CP_3
Orbene, la suddetta documentazione (istanza di ammissione al passivo, copia conforme stato passivo esecutivo del Tribunale di AP Nord, modello SR54 sottoscritto dal lavoratore e PEC del curatore fallimentare di rifiuto di compilare modulistica ) risulta essere stata depositata in giudizio CP_3 unitamente al ricorso (cfr. doc. 1 e doc. 3 fasc. ricorrente), talchè non vi è ragione per ritenere l'infondatezza della domanda in questa sede proposta come invece sostenuto dall' CP_3
Si aggiunga che, a seguito dell'integrazione del contraddittorio con il quest'ultimo, CP_1 costituendosi in giudizio, ha depositato estratto contro contributivo aggiornato relativo alla posizione del ricorrente, dal quale emerge chiaramente che le quote TFR non versate da parte della società
[...]
ammontano ad € 14.077,30 (si v. alla voce “Totale Non Abbinato” pag. 2 – doc. 4 fasc. CP_9 CP_1
, in misura quindi del tutto corrispondente a quella al credito ammesso al passivo fallimentare,
[...] con la conseguenza che le censure mosse dall' in punto di quantum si appalesano infondate. CP_3
Alla luce delle considerazioni che precedono e stante la presenza di credito ammesso al passivo in sede di procedura concorsuale pari ad € 14.077,30 relativo al Fondo pensione complementare la CP_1 domanda di parte ricorrente è da ritenere meritevole di accoglimento.
Conseguentemente, l' va condannato al versamento in favore del Fondo di Previdenza CP_3 complementare della somma di € 14.077,30, affinché questa la imputi nella posizione CP_1 previdenziale intestata al ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza prevalente della convenuta e sono liquidate ex DM 55/2014 tenuto conto del valore della controversia (da euro 5.200 ad euro 26.000), della natura del procedimento e dell'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi processuali (non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate), esclusa la fase istruttoria.
Compensa le spese tra le parti e la terza chiamata su ordine del giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l' a versare al Fondo di Previdenza complementare la somma di € CP_3 CP_1
14.077,30 s sizione previdenziale intestata al ricorrente, oltre e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- rigetta le ulteriori domande di parte ricorrente;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida per compensi i 1.865,00, in euro 43,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. e c.p.a come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
- compensa le spese di lite con riferimento al rapporto processuale intercorso con la terza chiamata.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 4 febbraio 2025
Il Giudice Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1027/2023
Oggi 4 febbraio 2025, alle ore 11.24, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. FERRARA RAFFAELE oggi sostituito dall'avv. MAZGAJ Parte_1
Per l'avv. DE BENEDICTIS oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
AIUTI
Per l'avv. FALSO FRANCESCO Controparte_2
Le parti si riportano ai rispettivi atti e alle note depositate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1027/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. FERRARA RAFFAELE (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv. DE BENEDICTIS FLAVIO Controparte_1
) C.F._3
(C.F./P.IVA ), con l'avv. Controparte_2 P.IVA_1
FALSO FRANCESCO ) C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo “Condannarsi l' Controparte_3
-, in persona del Presidente pro-tempore dom.to per la qualità c/o la sede dello stesso in Roma, Via
[...]
Ciro il Grande n. 21, per le ragioni di cui in premessa, a pagare immediatamente all'istante la somma di €. 15.715,67 di cui €.1.638,37 a titolo di T.F.R., €.14.077,30 a titolo di quote TFR non versate al Fondo Complementare Cometa, o, in subordine a versare al Fondo Complementare Cometa la somma di €.14.077,30 a titolo di quote TFR non versate al
Fondo Complementare ad integrazione della posizione personale del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con liquidazione del compenso professionale, oltre IVA e 4% C.P.A., nonché spese generali pari al 15% come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”.
A sostegno di tali domande, nel ricorso introduttivo vengono esposti i seguenti fatti: a) il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Controparte_4
dal 01.02.2002 al 30.06.2020 in qualità di operaio (Op. IV Liv.
[...] [...]
e alla fine del rapporto di lavoro non ha percepito le spettanze lavorative, tra cui il T.F.R, CP_5 le quote TFR versate al Fondo Complementare;
b) la
[...]
veniva prima ammessa al concordato preventivo Controparte_4
(Conc.12/17) e poi dichiarata fallita dal Tribunale di AP Nord – Sezione Fallimentare – con sentenza
N. 30 del 15.04.2021 e lo stato passivo veniva dichiarato esecutivo il 03.05.2022; c) il ricorrente inviava istanza al passivo fallimentare e veniva ammesso al passivo fallimentare per la somma di € 1.638,37 a titolo di T.F.R., € 14.077,30 a titolo di quote TFR non versate al Fondo Complementare oltre CP_1 interessi e rivalutazione come per legge;
d) il ricorrente proponeva domanda per la corresponsione delle somme dovute a titolo di TFR, di quote TFR non versate al Fondo Complementare alla sede territorialmente competente dell' ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L. 29 maggio 1982 n. 297 Controparte_6 il 01.07.2022 allegando stato passivo esecutivo, autocertificazione di mancata opposizione allo stato passivo, modello SR 54, modello SR 97, modello SR 98 e istanza di ammissione al passivo fallimentare;
e) in data 9.08.2022 l' richiedeva documentazione e con istanza di riesame del 25.10.2022 l'istante CP_3 inviava diniego del curatore a sottoscrivere modulistica modello SR 54 corretto, istanza di CP_3
CP_ ammissione al passivo fallimentare e Certificazione unica 2021; f) che in data 14.11.2022 l di CP_ MO Terme richiedeva nuovamente il rifiuto del curatore a sottoscrivere la modulistica e ulteriore correzione sul modello SR 54. Tale documentazione veniva inviata in pari data e il modello SR
54 nuovamente in data 13.12.2022; g) in data 16.01.2023 l' di comunicava che “trattasi di CP_3 CP_6 riesame di pratica lavorata in prima istanza da altra sede. Il riesame deve essere inoltrato e gestito dalla sede che ha liquidato la prima pratica”; h) in data 13.02.2023 il ricorrente presentava ricorso al Comitato provinciale di , in quanto il sistema non faceva inviare il ricorso al Comitato provinciale CP_3 CP_6
CP_ presso la sede di AP (la sede che aveva liquidato precedentemente altra e diversa domanda del
; i) in data 15.02.2023 il ricorrente inviava all' di AP OM tutti i documenti allegati Pt_1 CP_3 alla domanda online anche quelli richiesti dall' di;
j) in data 07.09.2023 inviava istanza di CP_3 CP_6 riesame all' di AP OM con i documenti allegati alla domanda, rimasta priva di riscontro;
k) CP_3
CP_ l'istante ha inviato ad ambedue sedi territoriali di e di AP, tutti i documenti necessari per CP_6 la liquidazione delle prestazioni, ossia lo stato passivo in copia conforme, l'autocertificazione di mancata CP_ opposizione al passivo fallimentare, il rifiuto del curatore a sottoscrivere la modulistica il modello
SR 54, il modello SR 97, il modello SR 98, l'istanza di ammissione al passivo fallimentare, senza ricevere il pagamento delle prestazioni richieste.
L' costituitosi in giudizio, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare in via preliminare CP_3 inammissibile la domanda giudiziaria avente ad oggetto il pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia per intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria. Dichiarare inammissibile e, comunque, infondata la domanda di condanna dell' quale gestore del Fondo di cui all'art. 5, d. lgs. n. 80 del CP_3
1992 a corrispondere al ricorrente la somma di euro 14.077,30 quali quote di TFR non versate al Fondo di previdenza complementare. Con riferimento alla domanda svolta in via subordinata, con la quale si chiede di versare al Fondo di previdenza complementare la somma di euro 14.077,30, si chiede CP_1 che, previa eventuale integrazione del contraddittorio con il la stessa venga respinta in CP_1 quanto allo stato infondata. Il tutto con il favore delle spese del giudizio.”.
In particolare, l'ente previdenziale ha eccepito la decadenza annuale dall'azione giudiziaria ex art. 47, ultimo comma, d.p.r. n. 639 del 1970 relativamente alla domanda giudiziale avente ad oggetto la richiesta di pagamento a carico del Fondo di garanzia della (ulteriore) somma di euro 1.638,37; ha contestato la fondatezza della ulteriore domanda svolta in principale avente ad oggetto la condanna dell a CP_3 corrispondere direttamente al ricorrente le quote di TFR che dovevano essere versate al Fondo di previdenza complementare;
con riferimento alla domanda svolta in via subordinata, ha osservato che trattasi di domanda di condanna a favore di un terzo, il di previdenza complementare CP_1 CP_1 con la necessità per il Giudice di verificare se detto terzo debba ritenersi parte processuale se non il vero legittimato attivo;
nel merito di tale domanda, ha rilevato che la documentazione prodotta in sede amministrativa, talché il rigetto della domanda amministrativa è da ritenersi legittimo.
Con ordinanza del 15.3.2024, il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio con il Fondo di previdenza complementare CP_1
Con memoria difensiva depositata il 28.12.2024 il Controparte_7 lavoratori di impianti e dei settori affini”, in forma Controparte_8 abbreviata , si è costituito in giudizio ed ha così concluso: “A) rigettare in ogni caso qualsiasi CP_1 eventuale domanda di condanna a carico del deducente;
B) condannare parte CP_1 soccombente alla refusione delle spese e delle competenze di giudizio oltre rimborso spese generali, CPA
e IVA, come per legge”.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
***
1. In fatto sono da ritenere pacifiche e/o documentali le seguenti circostanze:
- il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in favore della
[...]
dal 1.02.2002 al 30.06.2020 in qualità di Controparte_4 operaio (Op. IV Liv. ; Controparte_5
- la è stata Controparte_4 prima ammessa al concordato preventivo (Conc.12/17) e poi dichiarata fallita dal Tribunale di
AP Nord – Sezione Fallimentare – con sentenza N. 30 del 15.04.2021 e lo stato passivo veniva dichiarato esecutivo il 3.05.2022;
- il ricorrente ha presentato istanza ed è stato ammesso al passivo fallimentare per la somma di €
1.638,37 a titolo di T.F.R. ed € 14.077,30 a titolo di quote TFR non versate al Fondo
Complementare oltre interessi e rivalutazione come per legge, e ciò in ragione CP_1 dell'omesso loro versamento da parte della datrice di lavoro rispettivamente al lavoratore e al medesimo Fondo pensione complementare;
- il ricorrente ha proposto domanda per la corresponsione delle somme dovute a titolo di TFR, di quote TFR non versate al Fondo Complementare alla sede territorialmente competente dell' ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L. 29 maggio 1982 n. 297 il 1.07.2022 allegando Controparte_6 stato passivo esecutivo, autocertificazione di mancata opposizione allo stato passivo, modello SR
54, modello SR 97, modello SR 98 e istanza di ammissione al passivo fallimentare;
- in data 1.07.2022 il ricorrente ha presentato domanda di intervento ad entrambi i Fondi di CP_3 garanzia del TFR e della Posizione Previdenziale Complementare ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L.
29 maggio 1982 n. 297, respinta dalla Sede di per carenza di documentazione;
CP_3 CP_6
- il ricorrente in data 25.10.2022 ha presentato istanza di riesame con allegazione dei documenti mancanti, anch'essa respinta in data 14.11.2022 per mancanza del rifiuto del Curatore di sottoscrivere la modulistica necessaria per la liquidazione e mancato invio del modello SR54 CP_3 corretto;
- successivamente il ricorrente ha presentato ulteriori istanze di riesame sia alla Sede di CP_3
AP OM che alla Sede di , senza ricevere il pagamento delle prestazioni CP_3 CP_6 richieste.
Tanto esposto in fatto, si osserva che le plurime domande giudiziali proposte dalla parte ricorrente richiedono una loro trattazione separata.
2. Con riferimento alla domanda giudiziale avente ad oggetto la richiesta di pagamento a carico del Fondo di garanzia della ulteriore somma di euro 1.638,37 a titolo di T.F.R, è assorbente l'esame della eccezione sollevata dall' di decadenza annuale dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, d.p.r. CP_3
n. 639 del 1970.
L'eccezione è fondata.
Il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, comma 1, convertito in L. 14 novembre 1992, n. 438, dispone quanto segue: "Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 459 c.p.c. e segg.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L' è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro Controparte_3 aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono esser proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. E' tenuto, altresì,
a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria".
Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, comma
3 sicchè alle prestazioni da esso dovute si applica il termine di decadenza annuale.
Merita rammentare poi che le Sezioni unite della Suprema Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza manifestatosi all'interno della Sezione lavoro sul decorso o meno del termine di decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato ovvero nel caso di omissione delle indicazioni prescritte dal suddetto art. 47, comma 5, hanno fissato il principio secondo cui in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n.
438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 47”
(cfr. Cass. S. U. 2009/12718).
Nel caso di specie si rileva che, a seguito di ammissione alla procedura di concordato preventivo della società datrice di lavoro (n.12/17), il ricorrente risulta aver presentato una prima domanda amministrativa per l'intervento del Fondo di garanzia per il TFR in data 20.07.2020 presso la Sede di AP OM
(cfr. docc. 2 e 3 fascicolo . CP_3
La sede di AP OM ha comunicato in data 30.9.2020 l'accoglimento di tale domanda (doc. CP_3
5 fascicolo e dunque la prestazione veniva liquidata in data 14.10.2020 con la corresponsione della CP_3 somma lorda di euro 12.293,83 a titolo di TFR (cfr. doc. 4 fasc. . CP_3
È dunque dalla data del pagamento decorrevano pertanto i termini per l'esercizio dell'azione giudiziaria da proporsi entro l'anno dalla data di liquidazione della prestazione come indicato chiaramente nell'ultimo comma dell'art. 47, d.p.r. n. 639 del 1970.
In data 01.07.2022 il ricorrente ha presentato presso la Sede di una seconda domanda CP_3 CP_6 amministrativa, richiedendo un'ulteriore somma dovuta a titolo di TFR rispetto a quanto già era stato liquidato dalla Sede di AP OM.
L'istanza veniva respinta con la seguente motivazione: “TRATTASI DI RIESAME DI PRATICA
LAVORATA IN PRIMA ISTANZA DA ALTRA SEDE. IL RIESAME DEVE ESSERE INOLTRATO
E GESTITO DALLA SEDE CHE HA LIQUIDATO LA PRIMA PRATICA” (cfr. docc. 7 e 8 fascicolo
. CP_3
Orbene, come condivisibilmente osservato dall' il TFR era già esattamente quantificabile nel suo CP_3 intero ammontare al momento della cessazione del rapporto di lavoro (30.6.2020) e, comunque, doveva esserlo quando è stata presentata la prima domanda amministrativa all' di AP OM in data CP_3
20.7.2020.
Il fatto che, in epoca successiva alla presentazione della prima domanda amministrativa, sia intervenuto il fallimento della società datrice di lavoro con ammissione al passivo fallimentare del credito vantato dal ricorrente per la somma di euro 1.638,37 per TFR, del quale oggi si domanda la condanna del Fondo di garanzia, ad avviso di questo giudicante, non può assumere rilevanza.
Invero, già a seguito dell'ammissione nel Concordato preventivo, il diritto di credito alla prestazione previdenziale a carico del Fondo risultava pienamente esigibile per l'intero ammontare del TFR maturato dal ricorrente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Al riguardo si richiama un condivisibile orientamento di merito (Corte Appello Milano n. 1987/2019), di cui si riportano in seguito i punti salienti, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc.: “La questione di decadenza sollevata dall' ad avviso della Corte, deve essere infatti valutata in relazione alla originaria CP_3 domanda presentata all' per ottenere a prestazione previdenziale dovuta dal Fondo di garanzia;
il CP_3 termine di decadenza previsto dall'art. 47 del dpr n.639/1970 non può allora essere dilatato per effetto della successiva integrazione domanda al Fondo tesoreria. Come è noto, infatti, il termine di decadenza previsto dall'art. 47 citato per la proposizione dell'azione giudiziaria diretto al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali è dettato a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici e, di conseguenza, è sottratto alla disponibilità della parte e rilevabile anche di ufficio - salvo il limite del giudicato in ogni stato e grado del procedimento...... Il comma 2 dell'art. 47, dopo aver enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia di detta decisione) individua infine " nella scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo " la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 533/1973, e di cento ottanta giorni previsto dall'art. 46, commi 5 e 6 della legge n. 88/1989). Nella fattispecie la prestazione richiesta dagli appellati al Fondo di garanzia è espressamente richiamata nell'ambito dell'art. 24 legge 88/1989. La Corte di Cassazione, peraltro, ha, secondo un ormai consolidato orientamento, affermato la natura meramente previdenziale della prestazione dovuta dal Fondo di garanzia (cfr. ex plurimis, in motivazione, Cass. Sez.
Lav. 19277/2018: " ...deve ricordarsi che secondo il consolidato orientamento espresso da questa Corte CP_ di legittimità, cui si intende dare continuità, il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui alla L.
n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è, perciò, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di CP_ pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia" (cfr. in termini Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn.
10875, 20675 del 2013; 12971 del 2014)...”.
Deve poi rilevarsi come alcun argomento al fine di ritenere infondata l'eccezione di preliminare in esame CP_ può trarsi dal contegno stragiudiziale dell' e, in particolare, dall'avere questi rigettato - nel merito - la domanda amministrativa del 1.7.2022 per mancata presentazione della documentazione richiesta (cfr. comunicazione del 16.9.2022 - doc. 7 fasc. , nonché del successivo ricorso amministrativo CP_3 CP_3 per ragioni di incompetenza territoriale (cfr. comunicazione del 16.1.2023 - doc. 8 fasc. , e CP_3 CP_3 ciò in considerazione delle caratteristiche di inderogabilità, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio della decadenza sostanziale di ordine pubblico di cui si discute (cfr. Cass. Sez. Un. 12718/2009).
Alla luce delle condivise considerazioni che precedono la domanda in esame va respinta per intervenuta decadenza ex art 47 DPR 639/1970. 3. Va ora esaminata la seconda domanda con la quale il ricorrente chiede la condanna dell a pagare CP_3 immediatamente la somma di € 14.077,30 a titolo di quote TFR non versate al Fondo Complementare
in via principale, in favore dell'istante, o, in via subordinata, in favore del Fondo Complementare CP_1
CP_1
Deve anzitutto ritenersi sussistente la legittimazione ad agire della parte ricorrente per la tutela del proprio diritto soggettivo all'integrità della posizione assicurativa previdenziale ed alla regolarità dell'accantonamento previdenziale integrativo, in funzione di una condanna al pagamento, non tanto in proprio favore quanto in favore del terzo (fondo complementare), richiamandosi sul punto il consolidato orientamento di condivisa giurisprudenza di merito (si v. ex multis Tribunale di Firenze sez. lav.,
25/05/2021, n.399; Tribunale Siena sez. lav., 25.3.2022, n.30; Tribunale di Bergamo sez. lav., 17.11.2020,
n.574).
In diritto si osserva che l'art. 5 D.Lgs. 80/1992 dispone che: i) che “contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1"
(i.e. fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria)
"dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui al D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art.
9-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese CP_ quelle per i superstiti, è istituito presso l' nazionale previdenza sociale un apposito Fondo di CP_2 garanzia" (comma 1); ii) che "nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultati omessi" (comma 2); iii) che "il
Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2" (comma 3).
Dalla normativa richiamata emerge che il lavoratore ha diritto di vedere soddisfatte le proprie pretese in sede concorsuale e che, in caso di insoddisfazione totale o parziale nell'ambito della procedura di riferimento, può chiedere l'intervento del Fondo di garanzia per integrare presso il Fondo complementare i contributi non versati dal datore di lavoro, e in quel caso il Fondo di garanzia "è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi".
La circolare n. 23 del 22.2.2008 prevede peraltro che “ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia CP_3 il lavoratore deve ottenere l'accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l'intervento del Fondo, e ciò mediante l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura”.
Sulla base della richiamata normativa, i requisiti per l'intervento del fondo sono: a) omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare;
b) impossibilità per il lavoratore di ottenere la prestazione di previdenza complementare alla quale avrebbe avuto diritto;
c) apertura di una procedura concorsuale;
d) ammissione del credito nello stato passivo della procedura.
Nel caso di specie, tutti i requisiti ora menzionati sono da ritenere sussistenti in virtù della definitiva esecutività dello stato passivo che ha accertato, nei confronti della società datrice di lavoro dichiarata fallita, l'esistenza e l'ammontare di un credito pari ad € 14.077,30 per omesso versamento di quote di TFR al Fondo Complementare CP_1
Cionondimeno, con comunicazione del 7.09.2022 (cfr. doc. 6 fasc. , l'ente previdenziale convenuto CP_3 ha rigettato la domanda amministrativa in quanto non risultava essere stata validamente prodotta la documentazione necessaria per la liquidazione in favore del Fondo di previdenza complementare e, in particolare, “il modello SR95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) rilasciato dal Responsabile della Procedura Concorsuale, ovvero nota esplicita di rifiuto del curatore di compilare e sottoscrivere il suddetto modello” (in questo senso si v. memoria di costituzione pag. 4). CP_3
Al riguardo tuttavia si osserva che, in merito alla documentazione da allegare alle domande di intervento del Fondo in questione, il messaggio Hermes n. 2084 del 2016, richiamato nella memoria difensiva CP_3 prevede che “In caso di comprovato rifiuto del responsabile della procedura concorsuale di compilare i modelli in questione, come già indicato nella circolare n. 74 del 15 luglio 2008, le domande non devono essere respinte, ma le informazioni necessarie devono essere richieste direttamente al lavoratore tramite l'esibizione di idonea documentazione (per es. istanza di ammissione al passivo) unitamente alla compilazione del modello SR54 - che sostituisce per il caso delle procedure concorsuali il modello SR53
(ex TFR 3/bis sost) sino ad oggi in uso. La nota con la quale il responsabile della procedura concorsuale si rifiuta di compilare il modello SR52 deve essere allegata al modello SR54” (cfr. doc. 8 fasc. CP_3
Orbene, la suddetta documentazione (istanza di ammissione al passivo, copia conforme stato passivo esecutivo del Tribunale di AP Nord, modello SR54 sottoscritto dal lavoratore e PEC del curatore fallimentare di rifiuto di compilare modulistica ) risulta essere stata depositata in giudizio CP_3 unitamente al ricorso (cfr. doc. 1 e doc. 3 fasc. ricorrente), talchè non vi è ragione per ritenere l'infondatezza della domanda in questa sede proposta come invece sostenuto dall' CP_3
Si aggiunga che, a seguito dell'integrazione del contraddittorio con il quest'ultimo, CP_1 costituendosi in giudizio, ha depositato estratto contro contributivo aggiornato relativo alla posizione del ricorrente, dal quale emerge chiaramente che le quote TFR non versate da parte della società
[...]
ammontano ad € 14.077,30 (si v. alla voce “Totale Non Abbinato” pag. 2 – doc. 4 fasc. CP_9 CP_1
, in misura quindi del tutto corrispondente a quella al credito ammesso al passivo fallimentare,
[...] con la conseguenza che le censure mosse dall' in punto di quantum si appalesano infondate. CP_3
Alla luce delle considerazioni che precedono e stante la presenza di credito ammesso al passivo in sede di procedura concorsuale pari ad € 14.077,30 relativo al Fondo pensione complementare la CP_1 domanda di parte ricorrente è da ritenere meritevole di accoglimento.
Conseguentemente, l' va condannato al versamento in favore del Fondo di Previdenza CP_3 complementare della somma di € 14.077,30, affinché questa la imputi nella posizione CP_1 previdenziale intestata al ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza prevalente della convenuta e sono liquidate ex DM 55/2014 tenuto conto del valore della controversia (da euro 5.200 ad euro 26.000), della natura del procedimento e dell'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi processuali (non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate), esclusa la fase istruttoria.
Compensa le spese tra le parti e la terza chiamata su ordine del giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l' a versare al Fondo di Previdenza complementare la somma di € CP_3 CP_1
14.077,30 s sizione previdenziale intestata al ricorrente, oltre e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- rigetta le ulteriori domande di parte ricorrente;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida per compensi i 1.865,00, in euro 43,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. e c.p.a come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
- compensa le spese di lite con riferimento al rapporto processuale intercorso con la terza chiamata.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 4 febbraio 2025
Il Giudice Emanuele Venzo