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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8434 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 02.04.2025, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso congiuntamente Parte_1 C.F._1
e disgiuntamente dagli avv.ti Raffaele Acanfora e Dario Criscuolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio Acanfora, sito in Scafati (Sa) alla Via Passanti n. 110, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
VENERE (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando CP_1 C.F._2
Iazzetta presso il cui studio è elettivamente domiciliata, sito in Casoria (Na) alla Via F. Turati n. 11, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 02.04.2025 i procuratori concludevano riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi.
Il P.M. in data 07.04.2025 esprimeva parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.10.2024 il sig. , premettendo che in data 02.06.2008 Parte_1 in AR (NA) aveva contratto matrimonio con la sig.ra e che dalla loro unione era Parte_2 nato il figlio il 24.10.2011, assumeva che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa di Per_1
incompatibilità caratteriali e reciproche incomprensioni tale per cui, di fatto, i coniugi vivevano già separati.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con emissione delle statuizioni accessorie come indicate nel ricorso.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la sig.ra la quale, pur non opponendosi alla Parte_2
domanda di separazione, contestava tutto quanto ex adverso rappresentato in ordine alle cause della crisi coniugale. Invero, la resistente deduceva che la crisi coniugale era imputabile alle condotte aggressive e violente assunte dal marito in costanza di matrimonio.
Per questi motivi
, la resistente chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito e con emissione delle statuizioni accessorie di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
In data 01.04.2025, con note depositate congiuntamente, le parti depositavano l'accordo raggiunto tra le stesse e chiedevano che la separazione venisse pronunciata alle condizioni di cui al predetto accordo.
All'udienza di comparizione del 02.04.2025 la resistente rinunciava alla domanda di addebito della separazione formulata nei confronti del marito ed i coniugi confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui all'accordo intercorso tra le stesse;
pertanto, il Giudice delegato, recepiva in via provvisoria l'accordo raggiunto dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al
Collegio ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c., previa trasmissione al P.M. per le sue conclusioni.
Il P.M. in data 08.04.2025 esprimeva parere favorevole.
Tanto premesso, il Tribunale reputa fondata la domanda di separazione che va pertanto accolta.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la circostanza dedotta da parte ricorrente secondo la quale tra i coniugi è cessata l'affectio coniugalis, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e la circostanza che i coniugi vivono già separati, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Rilevato che la resistente all'udienza del 02.04.2025 rinunciava alla domanda di addebito, la separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo che di seguito si trascrive in corsivo: 1) I coniugi vivranno separati e liberi di risiedere ove riterranno opportuno, dandosi fin da ora reciproca autorizzazione per il rilascio del loro passaporto o dei documenti equipollenti necessari al loro eventuale espatrio. Qualora uno dei due dovesse cambiare la propria residenza o il proprio domicilio o il proprio numero di telefono, dovrà comunicarlo prontamente all'altro, nell'interesse del figlio minore.
2) Il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso e vivrà con la madre, presso la casa familiare sita in Caivano (NA), alla Via S. Chiara n. 6, dove il medesimo fisserà la propria residenza abituale.
3) La casa familiare, sita in Caivano (NA), alla Via S. Chiara n. 6, piano terra, riportata in Catasto al Foglio 14, Particella 267, Sub 7, Cat. A/2, Classe 03, vani 5, R.C. € 322,79, attualmente di proprietà comune della coppia, rimarrà assegnata alla RA Il Sig. Parte_2 Parte_1
presta sin da ora il consenso affinché la RA divenga esclusiva proprietaria del suddetto Pt_2
immobile e, in tal senso, si obbliga, a semplice richiesta della RA , a comparire dinanzi Pt_2
a notaio da lei scelto e con oneri e spese a carico esclusivo di Essa resistente, a formalizzare il consenso al trasferimento, in suo favore, della propria quota di proprietà, pari ai 500/1000. La
RA , di conseguenza, si accollerà integralmente il pagamento del mutuo in essere (al Pt_2
quale sta già provvedendo autonomamente), fino alla sua definitiva estinzione, manlevando il Sig.
da ogni spesa, esborso ed onere connesso sia all'immobile che al mutuo stesso. Parte_1
4) La RA si obbliga altresì a volturare a proprio nome tutte le utenze domestiche, ivi Pt_2 compresa la tassa TARI (o similare), risultanti ancora intestate al , entro trenta giorni Parte_1 dall'omologa della separazione, obbligandosi, altresì, a farsi integralmente carico di tutti gli insoluti, relativi alle suddette utenze e tasse, maturati a tutt'oggi e riferibili al periodo decorrente dal mese di luglio 2021 compreso, ancorché dette utenze o tasse risultassero intestate al . Per gli Parte_1
eventuali insoluti relativi alle utenze domestiche e tassa TARI, riferibili all'arco temporale anteriore al luglio 2021, le parti ne sopporteranno i costi al 50% (cinquanta per cento) ciascuna.
5) Il Sig. verserà alla , a titolo esclusivo di mantenimento del minore, entro il giorno Parte_1 Pt_2
5 (cinque) di ogni mese solare, l'importo pari ad € 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
6) Il Sig. contribuirà, altresì, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal Parte_1
S.S.N., nonché alle spese scolastiche, di istruzione e per le altre attività ludico-ricreative necessarie per il minore, purché sempre preventivamente concordate e documentate, se non indifferibili.
7) L'Assegno Unico e Universale per i figli erogato dall' verrà percepito da entrambi i coniugi, CP_2
nella misura del 50% cadauno, come per Legge.
8) Entrambe le parti rinunciano reciprocamente, in quanto pienamente autosufficienti, al mantenimento, nonché a qualunque altro emolumento economico in proprio favore.
9) Entrambe le parti si obbligano a rimettere tutte le querele sino ad oggi sporte e ad accettare reciprocamente le rimessioni di dette querele, rinunciando a tutte le relative spese, che rimarranno integralmente compensate tra di loro.
10) Per quanto concerne l'esercizio dei diritti di visita paterni, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, a fine settimana alternati, dalle ore 16.00 del venerdì, alle ore 21.30 della domenica.
Inoltre, potrà fare visita al minore, durante la settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì, dalle ore 20.00, alle ore 21.30, tenuto conto degli orari di lavoro del , salvo diverso accordo. Parte_1
11) Per quanto concerne le principali festività dell'anno (Natale, Pasqua, compleanni, onomastici, festività nazionali, etc.), il minore le trascorrerà con ciascuno dei due genitori, in base al criterio dell'alternanza e, in particolare, per le festività natalizie, si individuano due periodi che verranno rispettati ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre fino alla ripresa scolastica. I giorni di Pasqua e Lunedì in Albis, invece, verranno trascorsi dal minore, ad anni alterni, con entrambi i genitori. Nei giorni del compleanno e dell'onomastico dei genitori, il minore potrà stare con il genitore che festeggia, anche in deroga al calendario ordinario. I giorni del proprio compleanno o del proprio onomastico, il minore li trascorrerà come preferisce, ma tendenzialmente con il papà e con la mamma, ad anni alterni. Il minore, infine, sempre in deroga al calendario ordinario, trascorrerà con la mamma il giorno della festa della mamma e, con il papà, il giorno della festa del papà. Il presente calendario potrà subire variazioni, tenuto conto degli impegni scolastici del minore, nonché lavorativi di entrambi i genitori.
12) Per le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con il padre una settimana di vacanza, che sin da ora si individua preferibilmente in quella centrale di ferragosto, ossia l'unica di cui il Parte_1
può disporre, salvi diversi futuri accordi.
13) Le spese della presente procedura rimarranno integralmente compensate tra le parti.
Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non siano contrarie a norme imperative e siano conformi all'interesse del minore e che, pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal P.M., possano essere recepite nella presente pronuncia, con la precisazione che il Tribunale si limita a prendere atto delle condizione di cui alla seconda parte del punto 3 dell'accordo relative all'impegno assunto dal ricorrente di trasferire la quota pari al 50% della casa coniugale in favore della moglie e dell'impegno di quest'ultima di accollarsi per intero il mutuo, trattandosi di aspetti che esulano dalle statuizioni strettamente accessorie alla separazione, seppure concordata in occasione della separazione.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni pattuite dalle parti come riportate in parte motiva, ai sensi dell'art. 151
1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
03.04.1979, e nata ad [...] il [...]; Parte_2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n. 21, parte II, S. A, Uff. 1, Reg.
Atti di matrimonio dell'anno 2008);
c) spese compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 08.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8434 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 02.04.2025, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso congiuntamente Parte_1 C.F._1
e disgiuntamente dagli avv.ti Raffaele Acanfora e Dario Criscuolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio Acanfora, sito in Scafati (Sa) alla Via Passanti n. 110, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
VENERE (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando CP_1 C.F._2
Iazzetta presso il cui studio è elettivamente domiciliata, sito in Casoria (Na) alla Via F. Turati n. 11, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 02.04.2025 i procuratori concludevano riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi.
Il P.M. in data 07.04.2025 esprimeva parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.10.2024 il sig. , premettendo che in data 02.06.2008 Parte_1 in AR (NA) aveva contratto matrimonio con la sig.ra e che dalla loro unione era Parte_2 nato il figlio il 24.10.2011, assumeva che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa di Per_1
incompatibilità caratteriali e reciproche incomprensioni tale per cui, di fatto, i coniugi vivevano già separati.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con emissione delle statuizioni accessorie come indicate nel ricorso.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la sig.ra la quale, pur non opponendosi alla Parte_2
domanda di separazione, contestava tutto quanto ex adverso rappresentato in ordine alle cause della crisi coniugale. Invero, la resistente deduceva che la crisi coniugale era imputabile alle condotte aggressive e violente assunte dal marito in costanza di matrimonio.
Per questi motivi
, la resistente chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito e con emissione delle statuizioni accessorie di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
In data 01.04.2025, con note depositate congiuntamente, le parti depositavano l'accordo raggiunto tra le stesse e chiedevano che la separazione venisse pronunciata alle condizioni di cui al predetto accordo.
All'udienza di comparizione del 02.04.2025 la resistente rinunciava alla domanda di addebito della separazione formulata nei confronti del marito ed i coniugi confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui all'accordo intercorso tra le stesse;
pertanto, il Giudice delegato, recepiva in via provvisoria l'accordo raggiunto dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al
Collegio ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c., previa trasmissione al P.M. per le sue conclusioni.
Il P.M. in data 08.04.2025 esprimeva parere favorevole.
Tanto premesso, il Tribunale reputa fondata la domanda di separazione che va pertanto accolta.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la circostanza dedotta da parte ricorrente secondo la quale tra i coniugi è cessata l'affectio coniugalis, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e la circostanza che i coniugi vivono già separati, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Rilevato che la resistente all'udienza del 02.04.2025 rinunciava alla domanda di addebito, la separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo che di seguito si trascrive in corsivo: 1) I coniugi vivranno separati e liberi di risiedere ove riterranno opportuno, dandosi fin da ora reciproca autorizzazione per il rilascio del loro passaporto o dei documenti equipollenti necessari al loro eventuale espatrio. Qualora uno dei due dovesse cambiare la propria residenza o il proprio domicilio o il proprio numero di telefono, dovrà comunicarlo prontamente all'altro, nell'interesse del figlio minore.
2) Il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso e vivrà con la madre, presso la casa familiare sita in Caivano (NA), alla Via S. Chiara n. 6, dove il medesimo fisserà la propria residenza abituale.
3) La casa familiare, sita in Caivano (NA), alla Via S. Chiara n. 6, piano terra, riportata in Catasto al Foglio 14, Particella 267, Sub 7, Cat. A/2, Classe 03, vani 5, R.C. € 322,79, attualmente di proprietà comune della coppia, rimarrà assegnata alla RA Il Sig. Parte_2 Parte_1
presta sin da ora il consenso affinché la RA divenga esclusiva proprietaria del suddetto Pt_2
immobile e, in tal senso, si obbliga, a semplice richiesta della RA , a comparire dinanzi Pt_2
a notaio da lei scelto e con oneri e spese a carico esclusivo di Essa resistente, a formalizzare il consenso al trasferimento, in suo favore, della propria quota di proprietà, pari ai 500/1000. La
RA , di conseguenza, si accollerà integralmente il pagamento del mutuo in essere (al Pt_2
quale sta già provvedendo autonomamente), fino alla sua definitiva estinzione, manlevando il Sig.
da ogni spesa, esborso ed onere connesso sia all'immobile che al mutuo stesso. Parte_1
4) La RA si obbliga altresì a volturare a proprio nome tutte le utenze domestiche, ivi Pt_2 compresa la tassa TARI (o similare), risultanti ancora intestate al , entro trenta giorni Parte_1 dall'omologa della separazione, obbligandosi, altresì, a farsi integralmente carico di tutti gli insoluti, relativi alle suddette utenze e tasse, maturati a tutt'oggi e riferibili al periodo decorrente dal mese di luglio 2021 compreso, ancorché dette utenze o tasse risultassero intestate al . Per gli Parte_1
eventuali insoluti relativi alle utenze domestiche e tassa TARI, riferibili all'arco temporale anteriore al luglio 2021, le parti ne sopporteranno i costi al 50% (cinquanta per cento) ciascuna.
5) Il Sig. verserà alla , a titolo esclusivo di mantenimento del minore, entro il giorno Parte_1 Pt_2
5 (cinque) di ogni mese solare, l'importo pari ad € 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
6) Il Sig. contribuirà, altresì, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal Parte_1
S.S.N., nonché alle spese scolastiche, di istruzione e per le altre attività ludico-ricreative necessarie per il minore, purché sempre preventivamente concordate e documentate, se non indifferibili.
7) L'Assegno Unico e Universale per i figli erogato dall' verrà percepito da entrambi i coniugi, CP_2
nella misura del 50% cadauno, come per Legge.
8) Entrambe le parti rinunciano reciprocamente, in quanto pienamente autosufficienti, al mantenimento, nonché a qualunque altro emolumento economico in proprio favore.
9) Entrambe le parti si obbligano a rimettere tutte le querele sino ad oggi sporte e ad accettare reciprocamente le rimessioni di dette querele, rinunciando a tutte le relative spese, che rimarranno integralmente compensate tra di loro.
10) Per quanto concerne l'esercizio dei diritti di visita paterni, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, a fine settimana alternati, dalle ore 16.00 del venerdì, alle ore 21.30 della domenica.
Inoltre, potrà fare visita al minore, durante la settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì, dalle ore 20.00, alle ore 21.30, tenuto conto degli orari di lavoro del , salvo diverso accordo. Parte_1
11) Per quanto concerne le principali festività dell'anno (Natale, Pasqua, compleanni, onomastici, festività nazionali, etc.), il minore le trascorrerà con ciascuno dei due genitori, in base al criterio dell'alternanza e, in particolare, per le festività natalizie, si individuano due periodi che verranno rispettati ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre fino alla ripresa scolastica. I giorni di Pasqua e Lunedì in Albis, invece, verranno trascorsi dal minore, ad anni alterni, con entrambi i genitori. Nei giorni del compleanno e dell'onomastico dei genitori, il minore potrà stare con il genitore che festeggia, anche in deroga al calendario ordinario. I giorni del proprio compleanno o del proprio onomastico, il minore li trascorrerà come preferisce, ma tendenzialmente con il papà e con la mamma, ad anni alterni. Il minore, infine, sempre in deroga al calendario ordinario, trascorrerà con la mamma il giorno della festa della mamma e, con il papà, il giorno della festa del papà. Il presente calendario potrà subire variazioni, tenuto conto degli impegni scolastici del minore, nonché lavorativi di entrambi i genitori.
12) Per le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con il padre una settimana di vacanza, che sin da ora si individua preferibilmente in quella centrale di ferragosto, ossia l'unica di cui il Parte_1
può disporre, salvi diversi futuri accordi.
13) Le spese della presente procedura rimarranno integralmente compensate tra le parti.
Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non siano contrarie a norme imperative e siano conformi all'interesse del minore e che, pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal P.M., possano essere recepite nella presente pronuncia, con la precisazione che il Tribunale si limita a prendere atto delle condizione di cui alla seconda parte del punto 3 dell'accordo relative all'impegno assunto dal ricorrente di trasferire la quota pari al 50% della casa coniugale in favore della moglie e dell'impegno di quest'ultima di accollarsi per intero il mutuo, trattandosi di aspetti che esulano dalle statuizioni strettamente accessorie alla separazione, seppure concordata in occasione della separazione.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni pattuite dalle parti come riportate in parte motiva, ai sensi dell'art. 151
1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
03.04.1979, e nata ad [...] il [...]; Parte_2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n. 21, parte II, S. A, Uff. 1, Reg.
Atti di matrimonio dell'anno 2008);
c) spese compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 08.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro