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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/11/2025, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Di Genova
Seconda Sezione Civile In persona del giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
Nella causa RG.6515/2024 promossa da
, C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02.03.1983 residente in [...]18, elettivamente domiciliata in Albenga (SV) Viale Martiri della Libertà n. 7/2 , presso l' avv.
Carlo Cangiano che la rappresenta e difende per procura allegata all' atto di citazione attrice
Contro
C.F. e P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Genova, Corso Italia n. 13, elettivamente domiciliata in Genova Via Martin Piaggio n. 17/1 A-E, presso l' avv. Mauro Vallerga, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta convenuto e nei confronti di
1 P. IVA n. , in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Ignazio
Gardella n. 2, elettivamente domiciliata in Genova, via Maragliano 5/9 presso l' avv. Guido Genovesi che la rappresenta e difende per Procura Generale alle liti ed alla rappresentanza processuale in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione
La presente vicenda processuale trae origine dalla domanda proposta dalla signora nei confronti di ra s.r.l., ritenuta Parte_1 CP_3
esclusiva responsabile, ex art 2051 c.c. , del sinistro a lei occorso in data
05.10.2021, verso le ore 20.00 , con richiesta di condanna al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali, per spese mediche, e non patrimoniali, per le lesioni riportate, che quantificava complessivamente nella somma di € 31.841,98, o nella diversa misura accertanda in causa.
Deduceva l' attrice :
- che, uscendo dallo stabilimento, al termine di una lezione di spinning , era caduta a causa di un gradino della scalinata ,adiacente al locale dove si era tenuta la lezione, rotto e sconnesso, insidioso in quanto neppure segnalato,
essendo altresì la zona priva di illuminazione poiché vi era un lampione non funzionante;
- che si era procurata lesioni per “frattura -lussazione caviglia destra frattura bimalleolare chiusa”, diagnosticate presso il P.S. dell' Ospedale San Martino
e comprovate dalla documentazione medica versata in atti , con complessiva
IT di 185 giorni e IP residuata pari all' 8%, accertate da medico legale di propria fiducia;
2 - lamentava l' esito negativo della raccomandata, con richiesta di risarcimento danni, inviata alla convenuta in data 12.02.2024, così come dell'
invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita ex d.l. 132/2014, cui pure la aveva aderito, naufragata per il rifiuto della compagnia CP_1
assicurativa della responsabile , di partecipare al Controparte_2
procedimento .
Costituendosi in giudizio, parte convenuta contestava le avverse pretese,
delle quali chiedeva il rigetto .
- Escludeva che la caduta allegata dall' attrice fosse dipesa dal degrado di uno scalino facente parte dello stabilimento di sua proprietà;
- evidenziava, allegando documentazione fotografica descrittiva, come in particolare lo scalino indicato dell' attrice presentasse appena due piccole scheggiature sul bordo esterno che non ne riducevano affatto la pedata;
- imputava il sinistro ad esclusiva responsabilità , per disattenzione,
della aggiungendo che ella , cliente dello stabilimento da Parte_1
diversi anni, ben conosceva i luoghi, essendo altresì a conoscenza dell' esistenza di altra uscita, adiacente alla zona dove si era tenuta la lezione di spinning.
- Negava che uno dei lampioni di illuminazione della scalinata fosse spento, precisando che, in ogni caso, l' area dove era avvenuto il sinistro, risultava sempre illuminata a giorno da numerosi corpi
3 illuminanti, anche per la presenza di lampioni della pubblica illuminazione posti su Corso Italia, e che l' attrice, qualora si fosse trovata davvero in una situazione di scarsa visibilità , avrebbe dovuto utilizzare la luce del cellulare per intraprendere in sicurezza il percorso.
-Contestava genericamente anche nel quantum la pretesa attorea,
chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte_2
, compagnia con la quale aveva stipulato polizza RC “Rischi diversi”, n.
1/352/014/0000904155.
Autorizzatane la chiamata, si costituiva la Controparte_2
quale, nel merito, aderiva integralmente alle difese della propria assicurata, contestando altresì l' operatività della polizza sull' assunto che l' assicurata non avesse minimamente indicato le ragioni per cui la polizza sarebbe stata operante nel caso di specie, venendo meno agli oneri probatori su di essa gravanti.
Eseguite le verifiche preliminari, emesso il decreto ex art 171 bis c.p.c., la causa veniva istruita con assunzione di prove orali ed espletamento di ctu, come ammesse con ordinanze istruttorie del
04.02.2025 e del 24.04.2025.
In sede di interpello l' attrice dichiarava di aver ricevuto indennizzo per le lesioni subite nel medesimo sinistro dedotto in atti, avendo il proprio datore di lavoro stipulato polizza assicurativa a beneficio dei dipendenti;
produceva
4 con la memoria 07.05.2025 la quietanza di , che aveva sottoscritto, CP_4
indicante le singole poste di danno indennizzate .
Veniva infine fissata l' udienza del 24.11 2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies c.p.c .
La domanda attorea non può trovare accoglimento.
Preliminarmente occorre richiamare la costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione sulla non cumulabilità di indennizzo e risarcimento a fronte del medesimo fatto dannoso.
Le considerazioni sul punto della difesa attorea non convincono, alla luce dell'orientamento della Suprema Corte, dal quale non ci si vuole discostare, andando riconosciuto il principio normativo d'ordine generale che non consente al danneggiato di percepire un risarcimento superiore al danno effettivamente subito ed essendo comunque estranea anche alla causa del contratto di assicurazione per infortuni non mortali la finalità del lucro e dell'arricchimento ( cfr. Cass. SS.UU. 12565/2018) .
Né la rinuncia della compagnia ad esercitare l' azione di rivalsa nei confronti del responsabile civile, surrogandosi nei diritti del proprio assicurato, può fondare il cumulo, in capo alla vittima di un illecito, di risarcimento ed indennizzo.
La surrogazione, infatti, è un diritto di credito che l'assicuratore acquisisce ipso facto per effetto del pagamento dell'indennizzo all'assicurato e la rinuncia alla stessa è un negozio unilaterale abdicativo di un diritto di credito spettante all'assicuratore.
La rinuncia ad un diritto di credito comporta l'estinzione di quel diritto, non la sua retrocessione al dante causa di chi ha compiuto la rinuncia. Con la rinuncia alla surrogazione l'assicuratore libera preventivamente il terzo
5 responsabile, ma non retrocede all'assicurato il suo diritto di credito nei confronti del responsabile (cfr Cass. Civ. 3429/2025 e Cass. 13533/14).
Nel merito Parte attrice, ha inteso chiaramente prospettare la propria azione in termini extracontrattuali, ex art. 2051 ed anche ex art. 2043 c.c., allegando, quale fonte dell'obbligazione risarcitoria, un evento verificatosi all' interno dello
Stabilimento di proprietà della convenuta .
Ha infatti dedotto la responsabilità della quale CP_3 Parte_2
custode dello stabilimento , dove si trovava il gradino, “ rotto CP_1
irregolare e parzialmente sconnesso”, indicato quale causa del sinistro,
evidenziando altresì la natura insidiosa del luogo anche per la situazione di inadeguata illuminazione .
Nel caso di responsabilità extra-contrattuale, azionata ai sensi dell'art.2051
c.c., il riparto dell'onere probatorio è agevolato per chi agisce in giudizio chiedendo il risarcimento del danno , essendo sufficiente all'attore provare:
1)l'esistenza di un potere di fatto da parte del convenuto sui luoghi di causa,
ovvero il rapporto di custodia , individuando la norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, e non una presunzione di colpa, atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi;
essendo perciò sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e res custodita, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei
6 terzi dal contatto con la cosa medesima ( tra le tante Cass. Civ. n. 11152 del
27/04/2023 Cass. Civ SS.UU. ordinanza n. 20943 del 30/06/2022, Cass. Civ.
14373/2019; Cass. Civ. 2481/2018; Cass. Civ. 2482/2018; Cass. Civ.
15761/2016).
Custodi sono tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa, quali i proprietari, ma anche conduttori, depositari,
comodatari e usufruttuari.
2) Il nesso eziologico fra la cosa custodita ed il danno, in termini di conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che l'
evento rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento. ( vedasi
Cass. Civ SS.UU. 20943 /2022; , sez.III, 18.5.2012, n. 7937, Cass., sez.VI,
11.3.2011, n. 5910, Cass. Civ sez. III n. 24808/2008 Cass. Civ. n. 858 /2008
sez. III, e Cass. Civ. n. 2563, /2007 sez. III).
Dimostrata la ricorrenza di entrambe gli elementi suindicati, la domanda deve essere accolta.
Nessun dubbio sussiste in ordine alla custodia da parte della CP_3 ra s.r.l. dell' area nella quale si è verificato il sinistro, neppure in
[...] contestazione fra le parti in causa .
Per quanto riguarda la valutazione del nesso causale, la giurisprudenza consolidata ritiene che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c.,
7 l'accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso prescinde dall'accertamento dell'intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa, costituendo l'esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa.
La pericolosità intrinseca della cosa rileva, tutt'al più, sul piano probatorio,
costituendo una presunzione rilevante ai fini della valutazione della sussistenza del nesso di causalità.
Il nesso pertanto sussiste sia in relazione ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa, sia in relazione a quelli determinatisi per effetto dell'insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni ( vedasi Cass. SS. UU 20943/2022; Cass.Sez. 3, sent. n. 2482 del 1-
02-2018; cass. Civile Sent. Sez. 3 Num. 11785 Anno 2017; ), dovendo invece, escludersi l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nelle ipotesi in cui la res abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno.
Il nesso causale è escluso quando l'evento sia imputabile al caso fortuito,
inteso quale fattore idoneo ad interrompere il rapporto eziologico,
comprensivo del fatto del terzo e del danneggiato medesimo (Cass. Civ. n.
11152 del 27/04/2023 Cass. Civ SS.UU. ordinanza n. 20943 del 30/06/2022;
Cass., sez. III, 19.5.2011, n.11016, vedasi Cass. , sez.III, 20.1.2014, n. 999,
vedasi Trib.Trento 8.11.2013).
La Suprema Corte ha infatti sostenuto che, nel caso in cui “la situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato”, deve
8 escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass.
Civ. 22684/13; Cass. 23584/13; Cass. 23919/13; Cass. 24744/13; Cass.
999/14; Cass. 287/15; Cass. 12174/16; Cass. 12895/16).
La giurisprudenza ha inoltre precisato che nella valutazione del nesso di causalità, quando si invoca l'art. 2051 c.c. per cose inerti, la condotta del danneggiato può rilevare non solo come causa fortuita, ma , ancor prima,
come causa esclusiva dell'evento, essendo necessario valutare la maggiore o minore facilità di evitare il pericolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo,
ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità
del custode.
Tali assunti, occorre evidenziare, in ragione delle prospettazioni attoree,
rilevano anche con riferimento all'ipotesi dell'insidia , la quale, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non costituisce un concetto giuridico, afferendo ad una situazione di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità, integra una situazione di pericolo occulto, tale da rilevare , in termini probatori , ai fini di una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e di presunzione della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, ferma , comunque, la possibilità di ritenere che la condotta del danneggiato sia idonea ad interrompere il nesso causale (
vedasi sul tema Cass. , sez.III, 16.5.2013, n. 11946, Cass., sez. VI, n.12821,
del 19.6.2015, oltre a Cass. , sez.VI, -3, 14.6.2016, n. 12174).
9 Deriva da dette considerazioni che l'onere probatorio in questione, per essere assolto, implica, comunque, la compiuta deduzione della dinamica materiale dell'evento e l'effettiva prova , anche presuntiva, della dinamica medesima.
A fronte di tali premesse, con riferimento al caso che occupa, occorre considerare quanto segue:
a) Il teste attoreo, escusso all' udienza del 09.04.2025, Testimone_1
impiegato indifferente, ha dichiarato: “Ho assistito al sinistro per cui è causa.
Mi pare sia accaduto a fine settembre- primi di ottobre di tre anni fa, verso le 20.00. Io avevo partecipato alla lezione di spinning presso il CP_1
e stavo andando via .Uscendo dalla palestra c' è una terrazza da cui poi si accede alle scale che consentono di uscire dallo stabilimento. Ricordo che davanti a me c' erano due o tre persone ,fra le quali la sig. . Io Parte_1
stavo chiacchierando con gli amici ma vedevo le persone davanti a me ed ho visto la scendere dal gradino e poi cadere. Ho capito subito che si Parte_1
era fatta male . Ricordo di averle bloccato la caviglia con le mani perché
aveva una frattura esposta. Poi qualcuno ha chiamato l' ambulanza ….. non so per quale motivo sia caduta la non guardavo i suoi piedi ……. Parte_1
non abbiamo cercato neppure di capire cosa avesse causato la caduta della signora. In quel momento ci siamo concentrati su di lei…..Prendo visione delle foto prod. 1 di parte attrice che il giudice mi rammostra in copia cartacea di cortesia fornita dai procuratori delle parti . Riconosco i tre gradini che compongono la scalinata su cui è caduta la .” Parte_3
10 b) L' attrice rispondendo all' interpello ha dichiarato “…. preciso che frequentavo le lezioni di Spinning presso il occasionalmente CP_1
e non ricordo dove fossi passata prima del sinistro per accedere al locale dove si teneva la lezione;
Io frequentavo già prima dell' anno 2021 la
CP_ spiaggia del in quanto i miei genitori avevano preso una cabina e poi, più o meno un paio d' anni prima del sinistro l' abbiamo presa anche io e mio marito. Non so dire da quanto praticassi lo spinning ma di certo solo occasionalmente;
confermo di essere caduta;
non ho visto dove ho messo il piede perché era buio;
Posso dire che per andare in spiaggia io entravo da un altro lato dello stabilimento ma non so se alle 20.00,
quando sono caduta, ci fosse un' altra uscita aperta , non ho fatto caso al lampione ,ma di certo la scalinata era buia. Ho percepito recentemente un indennizzo in relazione al sinistro per cui è causa tramite la compagnia
AON che assicura i dipendenti della mia azienda.”
c) Il legale rappresentante della convenuta in sede di interpello ha dichiarato: “Non ero presente alla presunta caduta della sig.ra Parte_1
ne sono venuto a conoscenza quando la questione è emersa a seguito della richiesta di risarcimento ………….. non posso sapere se il lampione presente sulla scalinata raffigurata nella foto prod. 1 attorea fosse acceso il 5 ottobre 2021 alle 20.00. Preciso che generalmente i lampioni presenti sulla terrazza dello stabilimento si accendono alla sera ed abbiamo dei manutentori interni assunti tutto l' anno che si occupano
11 di tutta la manutenzione. Posso dire che quando il lampione è acceso la zona raffigurata nella foto è illuminata” .
Dalle acquisizioni esposte è evidente che non può ritenersi provato il nesso causale fra la caduta dell' attrice, indubbiamente avvenuta, e la modesta mancanza nella parte terminale del gradino raffigurata nelle foto prodotte da entrambe le parti in causa ( doc. 1 di parte attrice e foto nel corpo della comparsa di parte convenuta), poiché il testimone non è
stato in grado di riferire in merito alla specifica causa della caduta e l'
attrice stessa ha dichiarato di non aver visto dove ha messo il piede;
nè
emerge dalle foto prodotte quello stato di irregolarità e sconnessione indicato dalla quale causa dell' evento produttivo del danno. Parte_1
Quand' anche si volesse ritenere che la caduta dell' attrice sia dipesa da una situazione di scarsa illuminazione dei luoghi , avendo lei stessa dichiarato in sede di interpello “non ho visto dove ho messo il piede perché era buio”, il grado di attenzione richiesto nel frangente , la conoscenza dei luoghi da parte dell'
attrice, che aveva già partecipato alle lezioni di spinning e frequentava lo stabilimento balneare già da anni, e la sua giovane età, con conseguente agilità nei movimenti e capacità di compensare uno sbilanciamento ,
consentono di ritenere che la caduta sia dipesa da un comportamento ragionevolmente distratto ed incauto nel relazionarsi con il luogo che si trovava a percorrere, che può essere ritenuto causa esclusiva del sinistro .
L' evento dannoso è insomma riconducibile in capo alla vittima, la cui disattenzione è stata l'unica causa della caduta.
12 La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (Cass. 17/10/2013, n. 23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata. Tale dovere di cautela può ricondursi ad un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2 Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità
degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa” (Cass. n. 2480/2018).
La domanda attorea deve pertanto essere respinta senza che vi sia luogo a provvedere sulla domanda di manleva, essendo stata la stessa avanzata dalla società convenuta solo in via subordinata.
In virtù del principio della soccombenza, deve, infine, condannarsi la
CP_
al pagamento delle spese di lite a favore di ra Parte_1 CP_3
e di , la cui chiamata in causa è dipesa dalle tesi, Controparte_2
risultate infondate, dedotte in citazione (cfr. sul punto, tra le altre, Cass. n.
2492/2016 e Cass. n. 31889/2019),.
Dette spese vengono liquidate secondo lo scaglione di valore della domanda e quindi sui minimi dello scaglione;
peraltro, appare congruo applicare la
13 riduzione del 50% rispetto ai parametri stabiliti dal D.M. 147/2022, tenuto conto del numero e del grado di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
Respinge le domande proposte dall'attrice signora , per le Parte_1
ragioni esposte in parte motiva.
Condanna la medesima attrice al pagamento delle spese di giudizio a favore della convenuta in persona del legale rappresentante CP_3 Parte_2
pro tempore, spese che liquida in € 518,00 per esborsi ( c.u. chiamata di terzo)
ed € 1.904,50 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, ed a favore della terza chiamata in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, spese che liquida in € 1.904,50
per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Pone le spese della ctu della dott. come liquidate con Persona_1
decreto del 04.08.2025, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Genova , 25.11.2025
Il giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino
14
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Di Genova
Seconda Sezione Civile In persona del giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
Nella causa RG.6515/2024 promossa da
, C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02.03.1983 residente in [...]18, elettivamente domiciliata in Albenga (SV) Viale Martiri della Libertà n. 7/2 , presso l' avv.
Carlo Cangiano che la rappresenta e difende per procura allegata all' atto di citazione attrice
Contro
C.F. e P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Genova, Corso Italia n. 13, elettivamente domiciliata in Genova Via Martin Piaggio n. 17/1 A-E, presso l' avv. Mauro Vallerga, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta convenuto e nei confronti di
1 P. IVA n. , in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Ignazio
Gardella n. 2, elettivamente domiciliata in Genova, via Maragliano 5/9 presso l' avv. Guido Genovesi che la rappresenta e difende per Procura Generale alle liti ed alla rappresentanza processuale in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione
La presente vicenda processuale trae origine dalla domanda proposta dalla signora nei confronti di ra s.r.l., ritenuta Parte_1 CP_3
esclusiva responsabile, ex art 2051 c.c. , del sinistro a lei occorso in data
05.10.2021, verso le ore 20.00 , con richiesta di condanna al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali, per spese mediche, e non patrimoniali, per le lesioni riportate, che quantificava complessivamente nella somma di € 31.841,98, o nella diversa misura accertanda in causa.
Deduceva l' attrice :
- che, uscendo dallo stabilimento, al termine di una lezione di spinning , era caduta a causa di un gradino della scalinata ,adiacente al locale dove si era tenuta la lezione, rotto e sconnesso, insidioso in quanto neppure segnalato,
essendo altresì la zona priva di illuminazione poiché vi era un lampione non funzionante;
- che si era procurata lesioni per “frattura -lussazione caviglia destra frattura bimalleolare chiusa”, diagnosticate presso il P.S. dell' Ospedale San Martino
e comprovate dalla documentazione medica versata in atti , con complessiva
IT di 185 giorni e IP residuata pari all' 8%, accertate da medico legale di propria fiducia;
2 - lamentava l' esito negativo della raccomandata, con richiesta di risarcimento danni, inviata alla convenuta in data 12.02.2024, così come dell'
invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita ex d.l. 132/2014, cui pure la aveva aderito, naufragata per il rifiuto della compagnia CP_1
assicurativa della responsabile , di partecipare al Controparte_2
procedimento .
Costituendosi in giudizio, parte convenuta contestava le avverse pretese,
delle quali chiedeva il rigetto .
- Escludeva che la caduta allegata dall' attrice fosse dipesa dal degrado di uno scalino facente parte dello stabilimento di sua proprietà;
- evidenziava, allegando documentazione fotografica descrittiva, come in particolare lo scalino indicato dell' attrice presentasse appena due piccole scheggiature sul bordo esterno che non ne riducevano affatto la pedata;
- imputava il sinistro ad esclusiva responsabilità , per disattenzione,
della aggiungendo che ella , cliente dello stabilimento da Parte_1
diversi anni, ben conosceva i luoghi, essendo altresì a conoscenza dell' esistenza di altra uscita, adiacente alla zona dove si era tenuta la lezione di spinning.
- Negava che uno dei lampioni di illuminazione della scalinata fosse spento, precisando che, in ogni caso, l' area dove era avvenuto il sinistro, risultava sempre illuminata a giorno da numerosi corpi
3 illuminanti, anche per la presenza di lampioni della pubblica illuminazione posti su Corso Italia, e che l' attrice, qualora si fosse trovata davvero in una situazione di scarsa visibilità , avrebbe dovuto utilizzare la luce del cellulare per intraprendere in sicurezza il percorso.
-Contestava genericamente anche nel quantum la pretesa attorea,
chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte_2
, compagnia con la quale aveva stipulato polizza RC “Rischi diversi”, n.
1/352/014/0000904155.
Autorizzatane la chiamata, si costituiva la Controparte_2
quale, nel merito, aderiva integralmente alle difese della propria assicurata, contestando altresì l' operatività della polizza sull' assunto che l' assicurata non avesse minimamente indicato le ragioni per cui la polizza sarebbe stata operante nel caso di specie, venendo meno agli oneri probatori su di essa gravanti.
Eseguite le verifiche preliminari, emesso il decreto ex art 171 bis c.p.c., la causa veniva istruita con assunzione di prove orali ed espletamento di ctu, come ammesse con ordinanze istruttorie del
04.02.2025 e del 24.04.2025.
In sede di interpello l' attrice dichiarava di aver ricevuto indennizzo per le lesioni subite nel medesimo sinistro dedotto in atti, avendo il proprio datore di lavoro stipulato polizza assicurativa a beneficio dei dipendenti;
produceva
4 con la memoria 07.05.2025 la quietanza di , che aveva sottoscritto, CP_4
indicante le singole poste di danno indennizzate .
Veniva infine fissata l' udienza del 24.11 2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies c.p.c .
La domanda attorea non può trovare accoglimento.
Preliminarmente occorre richiamare la costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione sulla non cumulabilità di indennizzo e risarcimento a fronte del medesimo fatto dannoso.
Le considerazioni sul punto della difesa attorea non convincono, alla luce dell'orientamento della Suprema Corte, dal quale non ci si vuole discostare, andando riconosciuto il principio normativo d'ordine generale che non consente al danneggiato di percepire un risarcimento superiore al danno effettivamente subito ed essendo comunque estranea anche alla causa del contratto di assicurazione per infortuni non mortali la finalità del lucro e dell'arricchimento ( cfr. Cass. SS.UU. 12565/2018) .
Né la rinuncia della compagnia ad esercitare l' azione di rivalsa nei confronti del responsabile civile, surrogandosi nei diritti del proprio assicurato, può fondare il cumulo, in capo alla vittima di un illecito, di risarcimento ed indennizzo.
La surrogazione, infatti, è un diritto di credito che l'assicuratore acquisisce ipso facto per effetto del pagamento dell'indennizzo all'assicurato e la rinuncia alla stessa è un negozio unilaterale abdicativo di un diritto di credito spettante all'assicuratore.
La rinuncia ad un diritto di credito comporta l'estinzione di quel diritto, non la sua retrocessione al dante causa di chi ha compiuto la rinuncia. Con la rinuncia alla surrogazione l'assicuratore libera preventivamente il terzo
5 responsabile, ma non retrocede all'assicurato il suo diritto di credito nei confronti del responsabile (cfr Cass. Civ. 3429/2025 e Cass. 13533/14).
Nel merito Parte attrice, ha inteso chiaramente prospettare la propria azione in termini extracontrattuali, ex art. 2051 ed anche ex art. 2043 c.c., allegando, quale fonte dell'obbligazione risarcitoria, un evento verificatosi all' interno dello
Stabilimento di proprietà della convenuta .
Ha infatti dedotto la responsabilità della quale CP_3 Parte_2
custode dello stabilimento , dove si trovava il gradino, “ rotto CP_1
irregolare e parzialmente sconnesso”, indicato quale causa del sinistro,
evidenziando altresì la natura insidiosa del luogo anche per la situazione di inadeguata illuminazione .
Nel caso di responsabilità extra-contrattuale, azionata ai sensi dell'art.2051
c.c., il riparto dell'onere probatorio è agevolato per chi agisce in giudizio chiedendo il risarcimento del danno , essendo sufficiente all'attore provare:
1)l'esistenza di un potere di fatto da parte del convenuto sui luoghi di causa,
ovvero il rapporto di custodia , individuando la norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, e non una presunzione di colpa, atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi;
essendo perciò sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e res custodita, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei
6 terzi dal contatto con la cosa medesima ( tra le tante Cass. Civ. n. 11152 del
27/04/2023 Cass. Civ SS.UU. ordinanza n. 20943 del 30/06/2022, Cass. Civ.
14373/2019; Cass. Civ. 2481/2018; Cass. Civ. 2482/2018; Cass. Civ.
15761/2016).
Custodi sono tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa, quali i proprietari, ma anche conduttori, depositari,
comodatari e usufruttuari.
2) Il nesso eziologico fra la cosa custodita ed il danno, in termini di conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che l'
evento rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento. ( vedasi
Cass. Civ SS.UU. 20943 /2022; , sez.III, 18.5.2012, n. 7937, Cass., sez.VI,
11.3.2011, n. 5910, Cass. Civ sez. III n. 24808/2008 Cass. Civ. n. 858 /2008
sez. III, e Cass. Civ. n. 2563, /2007 sez. III).
Dimostrata la ricorrenza di entrambe gli elementi suindicati, la domanda deve essere accolta.
Nessun dubbio sussiste in ordine alla custodia da parte della CP_3 ra s.r.l. dell' area nella quale si è verificato il sinistro, neppure in
[...] contestazione fra le parti in causa .
Per quanto riguarda la valutazione del nesso causale, la giurisprudenza consolidata ritiene che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c.,
7 l'accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso prescinde dall'accertamento dell'intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa, costituendo l'esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa.
La pericolosità intrinseca della cosa rileva, tutt'al più, sul piano probatorio,
costituendo una presunzione rilevante ai fini della valutazione della sussistenza del nesso di causalità.
Il nesso pertanto sussiste sia in relazione ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa, sia in relazione a quelli determinatisi per effetto dell'insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni ( vedasi Cass. SS. UU 20943/2022; Cass.Sez. 3, sent. n. 2482 del 1-
02-2018; cass. Civile Sent. Sez. 3 Num. 11785 Anno 2017; ), dovendo invece, escludersi l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nelle ipotesi in cui la res abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno.
Il nesso causale è escluso quando l'evento sia imputabile al caso fortuito,
inteso quale fattore idoneo ad interrompere il rapporto eziologico,
comprensivo del fatto del terzo e del danneggiato medesimo (Cass. Civ. n.
11152 del 27/04/2023 Cass. Civ SS.UU. ordinanza n. 20943 del 30/06/2022;
Cass., sez. III, 19.5.2011, n.11016, vedasi Cass. , sez.III, 20.1.2014, n. 999,
vedasi Trib.Trento 8.11.2013).
La Suprema Corte ha infatti sostenuto che, nel caso in cui “la situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato”, deve
8 escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass.
Civ. 22684/13; Cass. 23584/13; Cass. 23919/13; Cass. 24744/13; Cass.
999/14; Cass. 287/15; Cass. 12174/16; Cass. 12895/16).
La giurisprudenza ha inoltre precisato che nella valutazione del nesso di causalità, quando si invoca l'art. 2051 c.c. per cose inerti, la condotta del danneggiato può rilevare non solo come causa fortuita, ma , ancor prima,
come causa esclusiva dell'evento, essendo necessario valutare la maggiore o minore facilità di evitare il pericolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo,
ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità
del custode.
Tali assunti, occorre evidenziare, in ragione delle prospettazioni attoree,
rilevano anche con riferimento all'ipotesi dell'insidia , la quale, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non costituisce un concetto giuridico, afferendo ad una situazione di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità, integra una situazione di pericolo occulto, tale da rilevare , in termini probatori , ai fini di una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e di presunzione della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, ferma , comunque, la possibilità di ritenere che la condotta del danneggiato sia idonea ad interrompere il nesso causale (
vedasi sul tema Cass. , sez.III, 16.5.2013, n. 11946, Cass., sez. VI, n.12821,
del 19.6.2015, oltre a Cass. , sez.VI, -3, 14.6.2016, n. 12174).
9 Deriva da dette considerazioni che l'onere probatorio in questione, per essere assolto, implica, comunque, la compiuta deduzione della dinamica materiale dell'evento e l'effettiva prova , anche presuntiva, della dinamica medesima.
A fronte di tali premesse, con riferimento al caso che occupa, occorre considerare quanto segue:
a) Il teste attoreo, escusso all' udienza del 09.04.2025, Testimone_1
impiegato indifferente, ha dichiarato: “Ho assistito al sinistro per cui è causa.
Mi pare sia accaduto a fine settembre- primi di ottobre di tre anni fa, verso le 20.00. Io avevo partecipato alla lezione di spinning presso il CP_1
e stavo andando via .Uscendo dalla palestra c' è una terrazza da cui poi si accede alle scale che consentono di uscire dallo stabilimento. Ricordo che davanti a me c' erano due o tre persone ,fra le quali la sig. . Io Parte_1
stavo chiacchierando con gli amici ma vedevo le persone davanti a me ed ho visto la scendere dal gradino e poi cadere. Ho capito subito che si Parte_1
era fatta male . Ricordo di averle bloccato la caviglia con le mani perché
aveva una frattura esposta. Poi qualcuno ha chiamato l' ambulanza ….. non so per quale motivo sia caduta la non guardavo i suoi piedi ……. Parte_1
non abbiamo cercato neppure di capire cosa avesse causato la caduta della signora. In quel momento ci siamo concentrati su di lei…..Prendo visione delle foto prod. 1 di parte attrice che il giudice mi rammostra in copia cartacea di cortesia fornita dai procuratori delle parti . Riconosco i tre gradini che compongono la scalinata su cui è caduta la .” Parte_3
10 b) L' attrice rispondendo all' interpello ha dichiarato “…. preciso che frequentavo le lezioni di Spinning presso il occasionalmente CP_1
e non ricordo dove fossi passata prima del sinistro per accedere al locale dove si teneva la lezione;
Io frequentavo già prima dell' anno 2021 la
CP_ spiaggia del in quanto i miei genitori avevano preso una cabina e poi, più o meno un paio d' anni prima del sinistro l' abbiamo presa anche io e mio marito. Non so dire da quanto praticassi lo spinning ma di certo solo occasionalmente;
confermo di essere caduta;
non ho visto dove ho messo il piede perché era buio;
Posso dire che per andare in spiaggia io entravo da un altro lato dello stabilimento ma non so se alle 20.00,
quando sono caduta, ci fosse un' altra uscita aperta , non ho fatto caso al lampione ,ma di certo la scalinata era buia. Ho percepito recentemente un indennizzo in relazione al sinistro per cui è causa tramite la compagnia
AON che assicura i dipendenti della mia azienda.”
c) Il legale rappresentante della convenuta in sede di interpello ha dichiarato: “Non ero presente alla presunta caduta della sig.ra Parte_1
ne sono venuto a conoscenza quando la questione è emersa a seguito della richiesta di risarcimento ………….. non posso sapere se il lampione presente sulla scalinata raffigurata nella foto prod. 1 attorea fosse acceso il 5 ottobre 2021 alle 20.00. Preciso che generalmente i lampioni presenti sulla terrazza dello stabilimento si accendono alla sera ed abbiamo dei manutentori interni assunti tutto l' anno che si occupano
11 di tutta la manutenzione. Posso dire che quando il lampione è acceso la zona raffigurata nella foto è illuminata” .
Dalle acquisizioni esposte è evidente che non può ritenersi provato il nesso causale fra la caduta dell' attrice, indubbiamente avvenuta, e la modesta mancanza nella parte terminale del gradino raffigurata nelle foto prodotte da entrambe le parti in causa ( doc. 1 di parte attrice e foto nel corpo della comparsa di parte convenuta), poiché il testimone non è
stato in grado di riferire in merito alla specifica causa della caduta e l'
attrice stessa ha dichiarato di non aver visto dove ha messo il piede;
nè
emerge dalle foto prodotte quello stato di irregolarità e sconnessione indicato dalla quale causa dell' evento produttivo del danno. Parte_1
Quand' anche si volesse ritenere che la caduta dell' attrice sia dipesa da una situazione di scarsa illuminazione dei luoghi , avendo lei stessa dichiarato in sede di interpello “non ho visto dove ho messo il piede perché era buio”, il grado di attenzione richiesto nel frangente , la conoscenza dei luoghi da parte dell'
attrice, che aveva già partecipato alle lezioni di spinning e frequentava lo stabilimento balneare già da anni, e la sua giovane età, con conseguente agilità nei movimenti e capacità di compensare uno sbilanciamento ,
consentono di ritenere che la caduta sia dipesa da un comportamento ragionevolmente distratto ed incauto nel relazionarsi con il luogo che si trovava a percorrere, che può essere ritenuto causa esclusiva del sinistro .
L' evento dannoso è insomma riconducibile in capo alla vittima, la cui disattenzione è stata l'unica causa della caduta.
12 La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (Cass. 17/10/2013, n. 23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata. Tale dovere di cautela può ricondursi ad un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2 Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità
degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa” (Cass. n. 2480/2018).
La domanda attorea deve pertanto essere respinta senza che vi sia luogo a provvedere sulla domanda di manleva, essendo stata la stessa avanzata dalla società convenuta solo in via subordinata.
In virtù del principio della soccombenza, deve, infine, condannarsi la
CP_
al pagamento delle spese di lite a favore di ra Parte_1 CP_3
e di , la cui chiamata in causa è dipesa dalle tesi, Controparte_2
risultate infondate, dedotte in citazione (cfr. sul punto, tra le altre, Cass. n.
2492/2016 e Cass. n. 31889/2019),.
Dette spese vengono liquidate secondo lo scaglione di valore della domanda e quindi sui minimi dello scaglione;
peraltro, appare congruo applicare la
13 riduzione del 50% rispetto ai parametri stabiliti dal D.M. 147/2022, tenuto conto del numero e del grado di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
Respinge le domande proposte dall'attrice signora , per le Parte_1
ragioni esposte in parte motiva.
Condanna la medesima attrice al pagamento delle spese di giudizio a favore della convenuta in persona del legale rappresentante CP_3 Parte_2
pro tempore, spese che liquida in € 518,00 per esborsi ( c.u. chiamata di terzo)
ed € 1.904,50 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, ed a favore della terza chiamata in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, spese che liquida in € 1.904,50
per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Pone le spese della ctu della dott. come liquidate con Persona_1
decreto del 04.08.2025, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Genova , 25.11.2025
Il giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino
14