CA
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 803/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello [avverso la Sentenza N° 537/2023, pubblicata il 17.03.2023, del Tribunale di
Vicenza] iscritta al n. r.g. 803/2023 CC da:
Part
, (C.F. , di seguito solo Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MONICA FAZIO e dell'avv. IVANO FAZIO del Foro di Milano, giusta procura in atti;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DARIO MENEGUZZO del Controparte_1 P.IVA_2
Foro di Vicenza, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
Part Per
1 “in integrale riforma della sentenza n. 537/23 pubblicata il 17/03/23 del Tribunale di Vicenza, sezione civile, in funzione di Giudice Unico, condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di delle seguenti somme: Parte_1
€ 16.290,46 a titolo di interessi moratori, alla data del 16/05/24, come da prospetto che si produce sub doc. D, maturati sulle originarie fatture saldate, determinati ex artt. 2 e 5 e da calcolarsi, ex art. 4, del D. Lgs n. 231/02, come novellato dal D. Lgs n. 192/12, dalle singole scadenze al saldo, nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato ritardato delle fatture costituenti la sorte capitale (n.3), da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, azionata nel presente giudizio.
In via istruttoria: per scrupolo di difesa, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc e ci si oppone alle avversarie istanze.
In ogni caso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”;
per il : Controparte_1
“respingere l'impugnazione avanzata dall'appellante perché inammissibile oltre che infondata;
con vittoria di spese e competenze, in entrambi i gradi di giudizio, con ulteriore condanna dell'appellante, ex art. 96 c.p.c, alla somma che sarà ritenuta di giustizia.
In via istruttoria
Solo in caso di ammissibilità dell'appello e solo in caso di accoglimento delle istanze istruttorie di controparte, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie chieste con memoria ex art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c. qui da intendersi integralmente richiamate”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte 1. Con atto di citazione del 04.01.2021, conveniva in giudizio il per il Controparte_1
pagamento delle somme di cui si affermava creditrice in forza di cessioni di credito intervenute con la società Eni Gas e Luce SPA e notificate all'Ente, ossia:
2 - € 35.927,97 a titolo di sorte “capitale”, in virtù delle fatture cedute da Eni Gas e Luce SPA e descritte nell'elenco sub doc. 3 come segue
Fattura 2016 W160000103 12/09/2016 € 7.768,08 [v. cessione N. 34784 di Rep., registrata il
27.12.2019, notificata al a mezzo pec il 22.01.2020] CP_1
Fattura 2017 G176007045 05/08/2017 € 20.391,81 [v. cessione N. 37489 di Rep., registrata il
04.07.2018, notificata al a mezzo pec il 17.07.2018] CP_1
Fattura 2017 W170000020 02/05/2017 00 € 7.768,08 [v. cessione N. 34784 di Rep., registrata il
27.12.2019, notificata al a mezzo pec il 22.01.2020]; CP_1
- € 10.404,28 alla data del 17.12.2020, a titolo di “interessi moratori” determinati ex artt. 2 e 5 del
D.Lgs n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs n. 192/2012;
- € 120,00 a titolo di “risarcimento del danno” dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n.
231/2002, novellato dal D.Lgs. n. 192/2012.
2. Il si costituiva in giudizio eccependo: Controparte_1
a) la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 163 co. 3 nn. 3 - 4 c.p.c., perché l'attrice non aveva prodotto le fatture insolute, essendosi limitata un mero elenco da essa compilato;
Part b) l'inefficacia della cessione di credito, con relativo difetto di legittimazione attiva in capo a poiché il non aveva espresso il consenso alla cessione (ai sensi dell'art. 70 del R.D. n. CP_1
2440/1923) e perché alla data delle cessioni il rapporto contrattuale era ancora in essere;
c) l'insussistenza dei crediti, in quanto:
- la Fattura n. W160000103, con scadenza al 12.09.2016 (essendo viziata da errori contabili segnalati a più riprese dal era stata annullata dal fornitore con nota di accredito n. W170000011 emessa CP_1
il 21.02.2017;
- la Fattura n. W170000020, con scadenza al 02.05.2017, era stata annullata con nota di accredito n.
W170000038 emessa il 19.09.2017 (v. doc. 4);
- la Fattura n. G176007045, con scadenza al 05.08.2017, era priva di effetti (essendo inesistente il credito capitale sottostante ed essendo errato il conteggio degli interessi); per i debiti pecuniari della
P.A., la natura querable dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora (ai sensi dell'art. 1219 comma 2, n. 3, c.c.), occorrendo la
“costituzione in mora” mediante l'intimazione scritta di cui al primo comma dello stesso art. 1219 c.c.
Parte convenuta contestava altresì la debenza degli interessi anatocistici, visto che il contratto di factoring rientra a pieno titolo nell'ambito dei contratti bancari ed è disciplinato in primis dal D.Lgs. n.
385/1993 (TUB), oggetto di riforma ad opera dell'art. l, comma 629, della Legge n. 147/2013, la quale, modificando il secondo comma dell'art. 120 TUB, ha reso illegittima - a decorrere dal 01.01.2014 -
3 qualsiasi forma di capitalizzazione nei rapporti bancari nonché ha vietato l'addebito di interessi anatocistici passivi.
Il Comune evidenziava - infine - che, nelle more, aveva ricevuto un'ulteriore fattura dello stesso importo oggetto delle precedenti note di accredito pari ad € 7.768,08 (v. doc. 5), ciò a causa della confusa gestione contabile del fornitore e dell'estrema difficoltà di ricostruire le varie operazioni;
l'Ente, nonostante l'annullamento della somma tramite la nota, aveva provveduto lo stesso a pagare la Part fattura con mandato n. 2767 del 25.10.2017 (v. doc. 6), come evidenziato al fornitore ed a in più occasioni (v. doc. 7).
L'Amministrazione concludeva per il rigetto delle domande avversarie, nulla essendo dovuto.
3. Dopo lo scambio delle memorie istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 01.12.2022.
4. Una volta concessi i termini ex art. 190 c.p.c., il Tribunale di Vicenza pronunciava la Sentenza N°
537/2023 pubblicata il 17.03.2023, statuendo:
“1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate in euro 7616,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge”.
5. Il Tribunale Vicentino non ha ammesso le istanze istruttorie in quanto superflue, essendo la causa documentale. Part Ha ritenuto che non avesse contestato quanto affermato e documentato dal ossia che le CP_1
prime due fatture erano state annullate già dal fornitore con note di credito (v. docc.3 e 4: fatture Eni del 21.02.2017 e 19.9.2017); quindi, essendo venuto meno il credito capitale, non potevano spettare gli interessi conteggiati nella terza fattura (v. doc.8), come comunicato dal medesimo mediante CP_1
rifiuto della cessione di data 23.01.2020.
Ha osservato che le cessioni non erano state accettate dal Comune di e che doveva applicarsi la CP_1
Legge sul contenzioso amministrativo ancora vigente, la quale all'art. 9 all. E ha previsto: “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”; inoltre, ai sensi dell'art. 70 R.D. n. 2440/1923: “in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture e appalti, questi non possono essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta”.
Ha escluso l'applicabilità del D.Lgs. n. 163/2006 (ora art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50)
Part in materia di appalti pubblici invocata dal perché la pretesa di è derivata da contratti di CP_1
fornitura di corrente elettrica stipulati tra il ed Eni Gas e Luce SpA all'epoca ancora in essere;
CP_1
sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato: “Con riferimento alla disciplina della cessione dei
4 crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui all'art. 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.),
l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 24758 del 15/09/2021 Sez. 3, Sentenza n. 18339 del 27/08/2014; Cass. 11475/2008). Parte 6. Avverso la pronuncia di I Grado, ha proposto impugnazione formulando le seguenti doglianze.
- Primo Motivo – Violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione al pagamento della Fattura emessa da Eni Gas e Luce SPA n. G176007045 con scadenza al 05.08.2017 – Travisamento dei fatti.
Sin dalla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la ha eccepito che il mandato di pagamento Pt_2
ex adverso prodotto sub doc. 6 (v. fascicolo ) non si riferiva alle fatture azionate con Parte_3
l'atto di citazione;
pur avendo dato atto della “definizione” delle Fatture Eni Gas e Luce nn.
W160000103 del 22.08.2016 e W170000020 del 10.04.2017, è rimasta impagata la Fattura
G176007045 con scadenza al 05.08.2017.
- Secondo Motivo – Violazione dell'art. 1264 c.c., 106, comma 13, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e dell'art. 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240 - Efficacia della cessione del credito.
Il divieto di cessione senza l'accordo della P.A., di cui all'art. 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, derogando al generale principio della libera cedibilità dei crediti, deve essere considerato una disposizione eccezionale, da applicare in modo restrittivo, limitatamente ai casi in cui sia necessario garantire alla P.A. la regolare esecuzione della prestazione contrattuale.
Secondo la giurisprudenza consolidata, l'art. 70 del R.D. n. 2240/1923 non si applica ai Comuni, trattandosi di norma speciale (v. Cass., n. 17496/2008; Cass., n. 6038/2010; Cass., n. 23273/2014;
Cass., n. 2760/2015; Cass., n. 20739/2015; Cass., n. 21747/2016).
E' stato, inoltre, affermato che:
- tale norma si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione, per evitare che durante l'esecuzione del contratto possano venire meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (v.
Cass. 18339/2014);
- il divieto resta valido finché la fornitura non sia eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c., la “inefficacia
5 provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l'Amministrazione non possa vantare ulteriori diritti (v. Cass. 268/2006).
In questa prospettiva, l'adesione della P.A. deve essere ritenuta necessaria solo laddove il contratto da cui scaturisce il credito sia connotato dal concreto pericolo che la prestazione resti inadempiuta, compromettendo l'interesse dell'Amministrazione.
Qualora oggetto del contratto di cessione siano crediti derivanti da fatture per prestazioni di energia elettrica o gas, il divieto di cessione sussiste solo fino a quando la prestazione non sia stata eseguita;
ciò in quanto ogni singola fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione, costituendo la singola fattura la traduzione - in termini monetari - dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente (v. Corte Appello Milano Sez. I n.
1700/2020).
L'art. 106 co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 (che ha sostituito il precedente art. 117 D.Lgs. n. 163/2006) ha stabilito: "le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”; ove la P.A. resti inerte, è previsto un meccanismo di silenzio- assenso.
7. Il si è costituito in II Grado, replicando: Controparte_1
- la violazione dell'art. 342 c.p.c. per genericità ed illogicità delle motivazioni;
la discrasia fra le premesse e le conclusioni della domanda;
l'infondatezza nel merito;
- che il presunto credito deriva da tre fatture cedute:
a) Fatt. n. W160000103 (v. fattura lavori da € 7.768,08 del 22.08.2016) con scadenza al 12.09.2016;
b) Fatt. n. W170000020 (v. fattura lavori da € 7.768,08 del 10.04.2017) con scadenza al 02.05.2017;
c) Fatt. n. G176007045 (v. fattura fornitura da € 20.516,81 del 06.06.2017) con scadenza al
05.08.2017; la fattura a) è stata annullata direttamente dal fornitore con nota di credito n. W170000011 emessa il
21.02.2017 (v. doc. 3 ); difatti, esiste perfetta coincidenza fra i documenti in atti, compreso Pt_3
l'intero importo di € 7.768,08 annullato dalla nota;
la fattura b) è stata completamente annullata con nota di credito n. W170000038 emessa il 19.09.2017
(v. doc. 4 ); Pt_3
Part per la fattura c), non ha mai giustificato i presunti interessi di mora ivi inseriti ed ha calcolato ulteriori interessi di mora (peraltro, con errore di calcolo);
6 - il non ha mai riconosciuto i crediti e poi le cessioni;
anzi, una volta ricevute le fatture, le ha CP_1
tempestivamente rifiutate ed ha ribadito un tanto alla cessionaria (v. doc. 7 per rifiuto/contestazione del
23.07.2018 dopo notifica del 17.07.2018 di fatture W160000103 e W170000020; v. doc.
9 - rifiuto/contestazione del 23.01.2020 dopo notifica cessione del 22.01.2020 e prima contestazione del
16.06.2017 - per fattura G176007045); Part
- le cessioni di credito in favore di (n. 34784 Rep e n. 37489 Rep) sono prive di effetti nei confronti dell'Ente ceduto, in quanto poste in essere in violazione del combinato disposto degli artt. 69-
70 del R.D. n. 2440/1923 ed art. 9 L. n. 2248/1865; di qui il difetto di legittimazione attiva della Banca;
- la cessione di crediti verso la P.A. non si perfeziona, ai fini dell'opponibilità, con la sola notifica dell'atto di cessione, ma consegue ad una disciplina ad hoc di carattere pubblicistico, che deroga alla normativa generale di cui agli artt. 1260 e seg. c.c.;
- l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 non si attaglia al caso concreto, riferendosi alle sole ipotesi di cessione di crediti da corrispettivo di appalto, concessioni e concorso di progettazione;
- trattandosi di fornitura di energia elettrica, siamo in presenza di uno dei c.d. settori speciali di cui all'art. 3, comma 5, C.A.2, in riferimento ai quali il citato art. 106 non può trovare applicazione;
- la cessione di credito prot. n. 34784 Rep del 18.07.2018 è stata rifiutata con pec dd. 23.07.2018; la cessione di credito prot. n. 37489 Rep del 23.01.2020 è stata rifiutata con pec dd. 23.01.2020; sono state prodotte anche le attestazioni di consegna delle pec ai destinatari Eni Gas e Luce e Banca (v. docc.
11 e 12 I ); Pt_3
- per i debiti pecuniari della P.A., la natura querable dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora, ai sensi dell'art. 1219 comma 2, n. 3,
c.c., occorrendo - invece - la c.d. costituzione in mora mediante l'intimazione scritta di cui al primo comma dello stesso art. 1219 c.c.;
- gli interessi di mora, se dovuti, andrebbero calcolati a partire dall'intimazione di pagamento dd.
Part 25.06.2020, inviata a mezzo pec al Comune in data 26.06.2020 (v. doc. 5 , non a partire dalla scadenza delle fatture;
- non possono esistere interessi moratori scaduti da oltre 6 mesi alla data della citazione (v.
17.12.2020), circostanza che fa venire meno qualsiasi pretesa di interessi anatocistici.
* * *
8. Ai fini della presente decisione, va premesso che è inammissibile l'appello soltanto quando le cesure proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (v. Cass. n. 21824/2019).
7 Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse dall'odierna appellante sono
“ancorate” al contenuto della statuizione sottoposta a gravame. Parte
9. L'impugnazione di è priva di fondatezza.
A. La disciplina riguardante la cessione dei crediti vantati nei confronti di una Pubblica
Amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto a quella codicistica della cessione del credito fra privati di cui agli artt. 1260 e ss. c.c..
Tuttavia, nel presente giudizio, non possono essere assunti come riferimenti normativi né l'art. 70 del
R.D. n. 2240/1923 (v. Legge della contabilità dello Stato), né l'art.
9 - Allegato E - della L. n.
2248/1865 (dal primo richiamato), in quanto - come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità - il loro contenuto non è suscettibile di applicazione analogica od estensiva con riguardo ad
Amministrazioni diverse da quella Statale (v. ex multiis, Cass. Civ. n. 30658/2017, Cass. Civ. n.
32788/2019, Cass. Civ. n. 24758/2021, Cass. Civ. 29420/2023).
Difatti, le norme che riconoscono alla P.A. delle prerogative che limitano l'autonomia negoziale devono sempre essere interpretate - nonché applicate - in senso restrittivo, secondo l'art. 41, c. 1, Cost.
(v. da ultimo Cass. Civ. n. 25284/23); pertanto, non sono estendibili agli Enti territoriali come il
. Controparte_1
B. La regolamentazione da applicare va ricercata - invece - nell'art. 117, c. 3, del D.Lgs. n. 163/2006
(v. nuovo “Codice dei Contratti Pubblici” vigente ratione temporis).
Nonostante la presenza della norma all'interno del c.d. Codice degli Appalti, quanto all'ambito oggettivo di applicazione, la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata nel senso della sua estensione a tutti i rapporti di durata, compreso quello che rileva nel caso odierno, ossia la somministrazione/fornitura di energia elettrica (Cass. n. 24758/2021).
In base al menzionato art. 117, la cessione del credito è efficace ed opponibile alla P.A. qualora quest'ultima “non la rifiuti” con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.
Il Legislatore non ha stabilito in questa ipotesi - come per la normativa riservata allo Stato - uno specifico “atto di adesione” da parte della Pubblica Amministrazione, bensì soltanto un “silenzio- assenso”, salva la facoltà di esprimere un esplicito “dissenso”.
Inoltre, a differenza della c.d. disciplina Statale (v. art.
9 - Allegato E di cui sopra), la quale richiede l'adesione dell'Amministrazione quando oggetto di cessione sono somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti (sempre che si tratti di contratti in corso di esecuzione), l'art 117 in parola non richiede che le prestazioni oggetto del contratto di durata debbano essere ancora in corso;
8 pertanto, non assume rilievo il fatto che sia stata provata o meno la prosecuzione del contratto avente ad oggetto l'erogazione della corrente elettrica all'Ente Comunale di . CP_1
C. A questo punto, deve essere accertato se il abbia espresso o meno il suo Controparte_1
“dissenso” entro il termine di legge di cui si è detto. Part In proposito, a pagina 3 della prima memoria ex art. 183 c.p.c. di successiva alla costituzione avversaria, si legge: “Parte avversaria non ha rifiutato le cessioni, con la conseguenza della loro accettazione pura e semplice”.
Nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. della viene affermato: “si dà atto che le fatture Eni Gas e Pt_2
Luce nn. W160000103 del 22.08.2016 e W170000020 del 10.04.2017 risultano chiuse.
L'importo di cui alla fattura G176007045/2017 è, invece, ancora dovuto ed è relativo ad un rapporto di fornitura ora cessato.
Non opera, pertanto, con riguardo al residuo credito, l'art. 106 D.Lgs. 50/16”. Part Ebbene, ha “percepito” in maniera assai generica le dichiarazioni di rifiuto redatte dal in CP_1
risposta alle comunicazioni delle varie cessioni.
Quindi, in ordine agli elementi estintivi del credito eccepiti e provati dall'Ente, tramite l'allegazione Part delle note di riscontro formulate a seguito della notifica delle cessioni (v. docc. 11 e 12 I ), Pt_3
nulla ha replicato nella prima difesa utile, stante l'estrema sintesi dell'inciso difensivo di cui sopra inserito nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Per il principio di “non contestazione” di cui all'art. 115 c.p.c., la Banca avrebbe dovuto prendere subito posizione - in modo chiaro ed analitico - su tale aspetto;
invece, non avendo puntualmente argomentato, ha reso pacifico e non bisognoso di prova il fatto che le cessioni sono state tutte prontamente “rifiutate” dall'Ente locale.
D. Dall'accertamento della “non debenza” dei crediti per sorte capitale, discende il rigetto della condanna al pagamento degli interessi moratori, degli interessi anatocistici e delle somme pretese ai sensi dell'art. 6, c. 2, D.Lgs. n. 231/2002.
E. Per completezza, con specifico riguardo alla Fattura per fornitura Luce n. G176007045 da €
20.516,81 [v. cessione N. 37489 di Rep. per € 20.391,81], emessa il 06.06.2017 e con scadenza al
05.08.2017, va detto che il credito afferisce per € 639,03 a “consumi” (voce rispetto al quale opera il c.d. effetto rifiuto di cui sopra) e per € 20.804,49 ad interessi di mora in ordine a precedenti bollette di cui nulla è dato sapere (sicché è impossibile ogni valutazione sull'an e sul quantum pe mancato assolvimento dell'onere della prova in capo alla parte creditrice/cessionaria).
D'altro canto, poiché si tratta sempre di cessione di credito prontamente “rifiutata”, non vi è opponibilità all'Ente ceduto.
9 11. Non resta che confermare la Sentenza appellata. Part
12. Le spese del gravame seguono la netta soccombenza di verso il e si Controparte_1
liquidano in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il valore del decisum (v. scaglione € 5.201,00/€ 26.000,00).
13. La complessità obiettiva della materia e la delicatezza delle questioni controverse escludono la possibilità di riconoscere gli estremi per applicare l'art. 96 c.p.c. invocato dal . Controparte_1
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'Appello e CONFERMA la Sentenza impugnata. Part
2. CONDANNA a rifondere al di le spese di II Grado, liquidate in € CP_1 CP_1
3.966,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 09.01.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
10