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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11071 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa AU AR ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26063 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024,
trattenuta in decisione nell'udienza del 26.11.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Antonio Iannone (C.F.: ) C.F._1
e dall'Avv. PA TA (C.F.: ); C.F._2
- APPELLANTE -
E
(C.F. , con Controparte_1 P.IVA_2
sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
UG GO EL (C.F.: ) ed elettivamente C.F._3
domiciliata in Napoli alla via Andrea d'Isernia n. 20;
[...] [...]
(C.F. ), in persona del Prefetto Controparte_2 P.IVA_3
pro tempore;
- APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n.
45760/23 del 30.04.2024 (opposizione art. 615 cpc)
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 45760/2023 resa dal Giudice di Pace di
Napoli in data 30.04.2024, chiedendone la riforma nella parte in cui,
nonostante l'accoglimento integrale della domanda, erano state compensate le spese di lite.
Più precisamente, il Giudice di pace di Napoli ha accolto l'opposizione proposta dalla contribuente avverso la cartella n.
02820210018285791000, limitatamente alla somma di euro 228,01,
richiesta per il preteso mancato pagamento del verbale n.
70/17273660, così statuendo: “Nel merito, il Giudice rileva che, nel caso
pag. 2/10 di specie, la P. A. resistente contumace ha scelto di tenere un
comportamento di totale inerzia processuale, non depositando alcuna
documentazione relativa all'accertamento dell'illecito nonché alla
contestazione e notificazione della violazione, con la conseguenza che non
ha provato la legittimità della sua pretesa sanzionatoria”.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, annullato l'impugnato atto impositivo e compensato le spese di lite con la seguente motivazione:
“Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili tenuto conto della
contumacia del resistente”.
A sostegno della propria prospettazione difensiva, l'appellante ha censurato esclusivamente il capo relativo alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ed ha rilevato l'inadeguatezza e l'insufficienza della motivazione prospettata dal giudice di prime cure ai fini della disposta compensazione delle spese e la violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c., in ragione del fatto che non ricorreva alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione in questione.
Pertanto, ha chiesto di accogliere l'appello, con riforma in parte qua della sentenza impugnata e con vittoria di spese del doppio grado da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Si è costituita l' eccependo in via Controparte_1
preliminare l'inammissibilità del proposto gravame attesa la violazione della disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. Nel merito, ha contestato gli assunti attorei e sostenuto la correttezza e logicità della sentenza pag. 3/10 impugnata, rilevando di non poter essere considerata soccombente,
stante la correttezza del proprio operato e l'illegittimità della condotta ascrivibile esclusivamente all'Ente impositore.
Dunque, ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese di lite.
La sebbene regolarmente citata in giudizio, non si è Controparte_2
costituita.
All'udienza del 26.11.2025, svoltasi con modalità cartolare, il Tribunale
ha deciso la causa con il deposito della sentenza che di seguito si motiva.
------
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della CP_2
che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
[...]
Sempre in apertura di motivazione va rigettata l'eccezione, formulata dall' di inammissibilità dell'appello per Controparte_3
violazione del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c.
L'appello, infatti, risulta conforme al dettato della norma richiamata,
non risultando inammissibile o manifestamente infondato.
Orbene, venendo al merito della controversia, l'odierna appellante,
citando l'art. 92 c. 2 c.p.c., evidenzia che può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”,
ipotesi non ravvisabile nel caso di specie, in cui il giudice di prime cure pag. 4/10 accoglieva in toto la domanda proposta dalla contribuente e non giustificava adeguatamente la decisione. Ad avviso della le Parte_1
ragioni fornite in sentenza non rientrerebbero tra le circostanze previste dalla legge a giustificazione della compensazione delle spese di giudizio e, pertanto, le parti convenute avrebbero dovuto essere condannate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
L'impugnazione spiegata dall'appellante è fondata e va accolta.
Com'è noto, l'art. 92 c.p.c., comma 2, ultima versione (introdotta dall'art. 13, I comma, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito,
con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), prevede che il giudice possa compensare le spese “se vi è soccombenza reciproca ovvero
nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti […]”.
Con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, la Corte Costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato II comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti,
parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe
gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle espressamente menzionate.
Orbene, alla luce della nuova formulazione dell'art. 92 cpc, non solo è
necessario che la compensazione sia specificamente motivata (come già
previsto dalla novella introdotta dalla L. n 263 del 2005), ma che la stessa possa essere disposta solo in analoghe ipotesi, che presentino la pag. 5/10 stessa o addirittura maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cpc.
Siffatte “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 cpc, II comma,
il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere espresse con una formula generica (Cass. 13.04.2018,
n. 8196), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione”, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. 19.10.2015, n. 21083).
Orbene, la giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale (alla luce della pronuncia della Corte
Cost. del 2018 cit.), ha affermato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, cpc a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, nonché in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale
o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia (Cass. 24234/16). pag. 6/10 Recentemente, inoltre, la Cassazione, con ordinanza n. 17966 del
01/07/2024, ha confermato suddetto orientamento, statuendo che:”…
La "particolarità" della controversia, non meglio specificata nella sentenza
impugnata né desumibile dalla materia del contendere, non corrisponde a
nessuno dei presupposti idonei a legittimare, per dettato normativo, la
compensazione delle spese. Neppure le "oscillazioni della giurisprudenza
di merito", nella specie neanche individuate attraverso puntuali citazioni
di precedenti di segno diverso, sono riconducibili alle ipotesi contemplate
dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o,
comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da
altre analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità…”.
Anche la mancata contestazione nel merito non costituisce una valida ragione di compensazione parziale o integrale delle spese di giudizio,
permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza della controparte,
che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (da ultimo Cass. civ., sez. VI, sent. n.
11786/2020; Cass. civ., ord. n. 12867/2017).
Nel caso de quo il Giudice di prime cure ha accolto integralmente la domanda dell'attrice sulla scorta dell'inerzia processuale della che, rimanendo contumace, non ha fornito prove Controparte_2
sufficienti a dimostrare la responsabilità dell'odierno appellante.
Dunque, ha dichiarato l'annullamento dell'opposto atto impositivo e pag. 7/10 compensato le spese di lite, adducendo come motivazione la
“contumacia del resistente”.
Pertanto, la pronuncia in epigrafe indicata è viziata, atteso che la motivazione sulla compensazione delle spese, benché graficamente esistente, non consente di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono (Cass. n. 14888/2017).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, non sussistono, quindi, i presupposti per la compensazione delle spese, stante la soccombenza delle parti appellate.
Pertanto, in accoglimento dell'appello (Cass. n. 2570 del 31/01/2017;
Cass. n. 24678 del 08/10/2018) queste ultime vanno condannate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore della Pt_1
con attribuzione agli Avv.ti Antonio Iannone e PA TA,
[...]
dichiaratisi antistatari.
La condanna alle spese investe sia l'Ente impositore che il concessionario secondo il principio della solidarietà passiva, e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui nell'ipotesi di annullamento della cartella esattoriale, a seguito della accolta opposizione spiegata dal destinatario della cartella,
va disposta la condanna in solido dell'Ente impositore e del concessionario alla refusione delle spese di causa in favore dell'opponente vittorioso, in considerazione del fatto che i predetti, pag. 8/10 entrambi convenuti in giudizio dall'opponente, sono soccombenti rispetto a quest'ultimo in base al principio di causalità, essendo l'opponente estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni,
per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo
(Cass. Civ. n. 1070/2017).
Per il principio della soccombenza le spese del presente grado di giudizio vanno parimenti poste parimenti a carico delle appellate e vanno liquidate come da dispositivo con attribuzione ai procuratori costituiti.
Le stesse sono liquidate in conformità delle tabelle vigenti (D.M. n.
247/2022), tenuto conto del valore della causa, del tenore delle difese svolte, della ridotta complessità della controversia e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa
AU AR definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n.
R.G. 26063/2024 ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia della Controparte_2
• accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' e la Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_2
del giudizio di primo grado, che liquida in euro 278,00 per pag. 9/10 compensi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore degli Avv.ti Antonio Iannone e PA TA
antistatari;
• conferma nel resto la sentenza impugnata;
• condanna l' e la Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di
[...]
appello, che liquida in euro 91,50 per rimborso spese vive, euro
400,00 per compensi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore degli Avv.ti Antonio Iannone e
PA TA dichiaratisi antistatari.
Napoli, 27.11.2025
Il Giudice
dott.ssa AU AR
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa AU AR ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26063 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024,
trattenuta in decisione nell'udienza del 26.11.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Antonio Iannone (C.F.: ) C.F._1
e dall'Avv. PA TA (C.F.: ); C.F._2
- APPELLANTE -
E
(C.F. , con Controparte_1 P.IVA_2
sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
UG GO EL (C.F.: ) ed elettivamente C.F._3
domiciliata in Napoli alla via Andrea d'Isernia n. 20;
[...] [...]
(C.F. ), in persona del Prefetto Controparte_2 P.IVA_3
pro tempore;
- APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n.
45760/23 del 30.04.2024 (opposizione art. 615 cpc)
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 45760/2023 resa dal Giudice di Pace di
Napoli in data 30.04.2024, chiedendone la riforma nella parte in cui,
nonostante l'accoglimento integrale della domanda, erano state compensate le spese di lite.
Più precisamente, il Giudice di pace di Napoli ha accolto l'opposizione proposta dalla contribuente avverso la cartella n.
02820210018285791000, limitatamente alla somma di euro 228,01,
richiesta per il preteso mancato pagamento del verbale n.
70/17273660, così statuendo: “Nel merito, il Giudice rileva che, nel caso
pag. 2/10 di specie, la P. A. resistente contumace ha scelto di tenere un
comportamento di totale inerzia processuale, non depositando alcuna
documentazione relativa all'accertamento dell'illecito nonché alla
contestazione e notificazione della violazione, con la conseguenza che non
ha provato la legittimità della sua pretesa sanzionatoria”.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, annullato l'impugnato atto impositivo e compensato le spese di lite con la seguente motivazione:
“Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili tenuto conto della
contumacia del resistente”.
A sostegno della propria prospettazione difensiva, l'appellante ha censurato esclusivamente il capo relativo alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ed ha rilevato l'inadeguatezza e l'insufficienza della motivazione prospettata dal giudice di prime cure ai fini della disposta compensazione delle spese e la violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c., in ragione del fatto che non ricorreva alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione in questione.
Pertanto, ha chiesto di accogliere l'appello, con riforma in parte qua della sentenza impugnata e con vittoria di spese del doppio grado da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Si è costituita l' eccependo in via Controparte_1
preliminare l'inammissibilità del proposto gravame attesa la violazione della disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. Nel merito, ha contestato gli assunti attorei e sostenuto la correttezza e logicità della sentenza pag. 3/10 impugnata, rilevando di non poter essere considerata soccombente,
stante la correttezza del proprio operato e l'illegittimità della condotta ascrivibile esclusivamente all'Ente impositore.
Dunque, ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese di lite.
La sebbene regolarmente citata in giudizio, non si è Controparte_2
costituita.
All'udienza del 26.11.2025, svoltasi con modalità cartolare, il Tribunale
ha deciso la causa con il deposito della sentenza che di seguito si motiva.
------
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della CP_2
che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
[...]
Sempre in apertura di motivazione va rigettata l'eccezione, formulata dall' di inammissibilità dell'appello per Controparte_3
violazione del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c.
L'appello, infatti, risulta conforme al dettato della norma richiamata,
non risultando inammissibile o manifestamente infondato.
Orbene, venendo al merito della controversia, l'odierna appellante,
citando l'art. 92 c. 2 c.p.c., evidenzia che può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”,
ipotesi non ravvisabile nel caso di specie, in cui il giudice di prime cure pag. 4/10 accoglieva in toto la domanda proposta dalla contribuente e non giustificava adeguatamente la decisione. Ad avviso della le Parte_1
ragioni fornite in sentenza non rientrerebbero tra le circostanze previste dalla legge a giustificazione della compensazione delle spese di giudizio e, pertanto, le parti convenute avrebbero dovuto essere condannate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
L'impugnazione spiegata dall'appellante è fondata e va accolta.
Com'è noto, l'art. 92 c.p.c., comma 2, ultima versione (introdotta dall'art. 13, I comma, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito,
con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), prevede che il giudice possa compensare le spese “se vi è soccombenza reciproca ovvero
nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti […]”.
Con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, la Corte Costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato II comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti,
parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe
gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle espressamente menzionate.
Orbene, alla luce della nuova formulazione dell'art. 92 cpc, non solo è
necessario che la compensazione sia specificamente motivata (come già
previsto dalla novella introdotta dalla L. n 263 del 2005), ma che la stessa possa essere disposta solo in analoghe ipotesi, che presentino la pag. 5/10 stessa o addirittura maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cpc.
Siffatte “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 cpc, II comma,
il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere espresse con una formula generica (Cass. 13.04.2018,
n. 8196), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione”, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. 19.10.2015, n. 21083).
Orbene, la giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale (alla luce della pronuncia della Corte
Cost. del 2018 cit.), ha affermato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, cpc a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, nonché in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale
o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia (Cass. 24234/16). pag. 6/10 Recentemente, inoltre, la Cassazione, con ordinanza n. 17966 del
01/07/2024, ha confermato suddetto orientamento, statuendo che:”…
La "particolarità" della controversia, non meglio specificata nella sentenza
impugnata né desumibile dalla materia del contendere, non corrisponde a
nessuno dei presupposti idonei a legittimare, per dettato normativo, la
compensazione delle spese. Neppure le "oscillazioni della giurisprudenza
di merito", nella specie neanche individuate attraverso puntuali citazioni
di precedenti di segno diverso, sono riconducibili alle ipotesi contemplate
dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o,
comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da
altre analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità…”.
Anche la mancata contestazione nel merito non costituisce una valida ragione di compensazione parziale o integrale delle spese di giudizio,
permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza della controparte,
che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (da ultimo Cass. civ., sez. VI, sent. n.
11786/2020; Cass. civ., ord. n. 12867/2017).
Nel caso de quo il Giudice di prime cure ha accolto integralmente la domanda dell'attrice sulla scorta dell'inerzia processuale della che, rimanendo contumace, non ha fornito prove Controparte_2
sufficienti a dimostrare la responsabilità dell'odierno appellante.
Dunque, ha dichiarato l'annullamento dell'opposto atto impositivo e pag. 7/10 compensato le spese di lite, adducendo come motivazione la
“contumacia del resistente”.
Pertanto, la pronuncia in epigrafe indicata è viziata, atteso che la motivazione sulla compensazione delle spese, benché graficamente esistente, non consente di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono (Cass. n. 14888/2017).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, non sussistono, quindi, i presupposti per la compensazione delle spese, stante la soccombenza delle parti appellate.
Pertanto, in accoglimento dell'appello (Cass. n. 2570 del 31/01/2017;
Cass. n. 24678 del 08/10/2018) queste ultime vanno condannate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore della Pt_1
con attribuzione agli Avv.ti Antonio Iannone e PA TA,
[...]
dichiaratisi antistatari.
La condanna alle spese investe sia l'Ente impositore che il concessionario secondo il principio della solidarietà passiva, e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui nell'ipotesi di annullamento della cartella esattoriale, a seguito della accolta opposizione spiegata dal destinatario della cartella,
va disposta la condanna in solido dell'Ente impositore e del concessionario alla refusione delle spese di causa in favore dell'opponente vittorioso, in considerazione del fatto che i predetti, pag. 8/10 entrambi convenuti in giudizio dall'opponente, sono soccombenti rispetto a quest'ultimo in base al principio di causalità, essendo l'opponente estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni,
per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo
(Cass. Civ. n. 1070/2017).
Per il principio della soccombenza le spese del presente grado di giudizio vanno parimenti poste parimenti a carico delle appellate e vanno liquidate come da dispositivo con attribuzione ai procuratori costituiti.
Le stesse sono liquidate in conformità delle tabelle vigenti (D.M. n.
247/2022), tenuto conto del valore della causa, del tenore delle difese svolte, della ridotta complessità della controversia e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa
AU AR definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n.
R.G. 26063/2024 ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia della Controparte_2
• accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' e la Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_2
del giudizio di primo grado, che liquida in euro 278,00 per pag. 9/10 compensi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore degli Avv.ti Antonio Iannone e PA TA
antistatari;
• conferma nel resto la sentenza impugnata;
• condanna l' e la Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di
[...]
appello, che liquida in euro 91,50 per rimborso spese vive, euro
400,00 per compensi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore degli Avv.ti Antonio Iannone e
PA TA dichiaratisi antistatari.
Napoli, 27.11.2025
Il Giudice
dott.ssa AU AR
pag. 10/10