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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/10/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127-ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 9221 dell'anno 2024 TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Parte_1 Figliolia e Dario Figliolia, giusta procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio a.t.p.;
- Ricorrente – CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Tedone e Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente – In data 20.10.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 05.12.2024 la ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole alla ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultima di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda della ricorrente è fondata e va accolta nei termini di seguito precisati. L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che la ricorrente, a causa delle patologie sofferte, fosse totalmente e permanentemente invalida al 100% e che necessitasse di assistenza continua a far data da settembre 2023, data di inizio della
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chemioterapia, a settembre 2024, data di fine del predetto trattamento (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia e che le parti non hanno specificatamente contestato). Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento a partire dalla data della domanda amministrativa del 02.11.2023 a settembre 2024, non potendosi attestare la decorrenza del beneficio da data anteriore all'istanza amministrativa. Le spese legali, comprese quelle relative all'espletata CTU, seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. CP_1 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 05.12.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa del 02.11.2023 al mese di settembre 2024;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in favore CP_1 dei procuratori dichiaratisi antistatari in complessivi € 3.867,00 per compensi ai difensori (nulla per esborsi), oltre RGS CAP e IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1 Così deciso in Trani in data 20.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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