Art. 2. 1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 , o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti possono promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche e mostre fotografiche, nonche' testimonianze sull'importanza della difesa della sovranita' nazionale, delle identita' culturali e storiche, della tradizione e dei valori etici di solidarieta' e di partecipazione civile che il Corpo degli alpini incarna.
2. Gli organi competenti di cui al comma 1 prevedono, ove possibile, il coinvolgimento dell'Associazione nazionale alpini nella promozione delle iniziative indicate al medesimo comma.
Note all' art. 2:
- La legge 7 aprile 2014, n. 56 , recante: «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014, n. 81.
2. Gli organi competenti di cui al comma 1 prevedono, ove possibile, il coinvolgimento dell'Associazione nazionale alpini nella promozione delle iniziative indicate al medesimo comma.
Note all' art. 2:
- La legge 7 aprile 2014, n. 56 , recante: «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014, n. 81.