Sentenza breve 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 25/11/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01436/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01500/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1500 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Emanuele Boni e Roberta Vicini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Modena, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Modena, Div. P.A.S.I. Cat--OMISSIS- n. 15 datato 11 febbraio 2025, notificato in data 8 luglio 2025, con cui è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AR ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Avverso il provvedimento con cui la Questura di Modena ha negato il rinnovo del titolo di soggiorno posseduto dal ricorrente a causa della condanna a circa tre anni di reclusione per il reato di cui al comma 1 dell’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, egli ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per omessa verifica delle condizioni previste per il rinnovo del permesso di soggiorno, non avendo considerato la presenza, in Italia, della sorella, cittadina italiana.
Il ricorso non può, però, trovare positivo apprezzamento atteso che la mera presenza in Italia della sorella, con cui non è stata nemmeno dimostrata la convivenza, non può essere considerato come contrappeso in un bilanciamento rispetto all’implicita pericolosità sociale del ricorrente connessa alla natura preclusiva della condanna riportata.
La giurisprudenza di cui parte ricorrente riporta nell’atto di impugnazione ampi stralci (volta a valorizzare la situazione personale e famigliare dello straniero) si riferisce, infatti, alla diversa ipotesi, presa in considerazione sia dalla giurisprudenza comunitaria, che dalla Corte Costituzionale, della condanna per i fatti lievi di cui al comma 5 del già citato articolo 73.
La condanna per i reati di cui al primo comma dell’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 deve, infatti, ritenersi a tutti gli effetti ostativa alla concessione del titolo di soggiorno (Consiglio di Stato, sentenza n. 6998/2025, TAR Napoli, sentenza n. 5390/2025, TAR Emilia Romagna, n. 1330/2025).
Così respinto il ricorso, le spese del giudizio non possono che seguire l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO PE, Presidente
AR ER, Consigliere, Estensore
AO Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ER | AO PE |
IL SEGRETARIO