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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/05/2024, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 9 maggio 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1477/2020 R.G.A.C. di appello avverso la sentenza n. 113, emessa dal Giudice di Pace di Naso in data 5 settembre 2020 e depositata in cancelleria il 15 settembre 2020, promossa da
(P.IVA: ), in persona del Sindaco pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in , via Consolare Antica n. 345, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Laura Todaro che lo rappresenta e difende, attore in appello, contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Piraino, via Nazionale n. 113 Gliaca, presso lo studio dell'avv. Rosa Raffaele Addamo che lo rappresenta e difende, convenuto in appello, avente ad oggetto: opposizione avverso ingiunzione di pagamento;
sono presenti l'avv. Antonio Savio in sostituzione dell'avv. Laura Todaro e l'avv. Raffaele Addamo Rosa i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riprotandosi alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano
SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 13 ottobre 2020, il Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 113, emessa dal Giudice di Pace
[...] di Naso in data 5 settembre 2020 e depositata in cancelleria il 15 settembre 2020, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Controparte_1 era stata dichiarata illegittima l'ingiunzione di pagamento n. 4731, notificata il 20 dicembre 2019. L'appellante, censurando l'erronea applicazione al caso di specie dell'art. 60, co. 1, lett. b/bis), DPR n. 600/1973 in luogo dell'art. 139 c.p.c., ha chiesto di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, per l'effetto, di riformarla, dichiarando la legittimità e fondatezza dell'ingiunzione di pagamento n. 4731, notificata il 20 dicembre 2019 per un importo di euro 464,28, con conseguente condanna di parte appellata al pagamento dell'ingiunzione medesima e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, distraendo quelle di appello in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con comparsa di risposta, depositata in data 16 febbraio 2021, si è costituito
[...]
, il quale, deducendo la necessità dell'invio della raccomandata informativa, CP_1 per il caso in cui la notifica non avvenga a mani del destinatario, ha domandato il rigetto dell'appello e la condanna di controparte alle spese di lite. Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Preliminarmente, l'appello deve ritenersi ammissibile, nonostante il Giudice di Pace abbia dato conto, nel dispositivo, di essersi pronunciato “in via equitativa”. Nel caso di specie, non trova applicazione, infatti, la disposizione sull'inappellabilità ex art. 339, comma 3, c.p.c. della sentenza emessa dal giudice di primo grado, perché pronunciata secondo equità. Al riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è soggetta ad appello che, pur se si tratta di cause di valore non superiore ad euro 1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3°, c.p.c. poiché, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2°, c.p.c. e non è, quindi, possibile una pronuncia secondo equità” (Cass. 922/2022). Nel merito, il appellante ha censurato la sentenza, nella parte in cui ha Pt_1 ritenuto che la notifica effettuata a soggetto diverso dal destinatario imponga, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, co. 1, lett. b/bis), DPR n. 600/1973. In particolare, l'Ente ha eccepito che la notifica di tutti gli atti prodromici all'ingiunzione di pagamento e dell'ingiunzione stessa è avvenuta, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., alla madre convivente del destinatario, con la Persona_1 conseguenza che non era necessario l'invio di alcuna successiva raccomandata informativa, indirizzata al destinatario del provvedimento. Il motivo appare fondato.
Precisato che, nella specie, si tratta di sanzioni elevate per violazioni al codice della strada, deve osservarsi come tanto l'art. 201 cod. strad., quanto l'art. 14 della l. n. 689/1981 rinviino, per la loro notifica, al codice di procedura civile. Il primo articolo citato, infatti, al comma 3, dispone che “alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale […]”, mentre la seconda norma indicata, al comma 4, precisa che “per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione […]”. Pertanto, la notifica del verbale di accertamento può avvenire ai sensi dell'art. 139 c.p.c. mediante consegna del plico da parte del messo comunale al destinatario o a familiare dello stesso, senza la necessità di ulteriore avviso. Con produzione del 14 agosto 2020, il , già in primo Parte_1 grado, aveva trasmesso le copie dei verbali nn. 93U/16P, 109U/16P, 200630A/16P, 100684A/16P e dell'ingiunzione di pagamento n. 4731, corredate dalle rispettive relate di notifica, rilasciate dai messi comunali e debitamente firmate da Persona_1
madre convivente del destinatario, .
[...] Controparte_1
Sul punto, la giurisprudenza appare consolidata nell'affermare che “in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa, che ha ricevuto l'atto si presume
“iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario” (Cass., n. 8418/2018; Cass., n. 1971/2017; Cass., n. 146/2014); ciò non è avvenuto nel caso di specie. La Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito che “la consegna dell'atto da notificare
“a persona di famiglia”, secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente […] l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario stesso” (Cass., n. 11815/2020). Infine, l'art. 139, co. 2, c.p.c. ratione temporis applicabile (così come, invero, nella nuova versione) stabiliva che non fosse necessario l'invio al destinatario di alcuna raccomandata informativa, prescritta invece al comma 4 per ipotesi diverse (e cioè consegna dell'atto al portiere dello stabile o a un vicino di casa). Tanto emerge, oltre che dal chiaro tenore letterale dei commi 2 e 4 dell'art. 139 c.p.c., dal consolidato orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass., n. 11228/2021; Cass., n. 11815/2020; Cass., n. 18716/2018; Cass., n.
21362/2010). Ne consegue che la notifica dei verbali nn. 93U/16P, 109U/16P, 200630A/16P, 100684A/16P (avvenuta, rispettivamente, in data: 4 maggio 2016; 17 maggio 2016; 17 giugno 2016; 29 luglio 2016) deve considerarsi valida ed efficace. Quanto alla notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 4731 del 25 novembre 2019 (recapitata il 20 dicembre 2019), censurata da per la prima volta in Controparte_1 grado di appello, si rileva quanto segue. A prescindere da ogni rilievo circa la tempestività, ai sensi dell'art. 345, co. 2, c.p.c., della sua proposizione, appare in ogni caso principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto entrato nella propria sfera di conoscenza. Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio, allorquando la stessa è superata dal raggiungimento dello scopo (Cass., n. 8674/2015; Cass., n. 1301/2015; Cass., n. 416/2015; Cass., n. 27089/2014). Nel caso di specie, non solo ha dimostrato di avere ricevuto l'atto, Controparte_1 ma anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando correttamente in giudizio l'Ente che lo ha emesso. In tal senso, si è espressa anche la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 7665 del 2016, nonché con la sentenza n. 23620 del 2018 e, da ultimo, con la sentenza n. 15979 del 2022, affermando che la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese (Cass. 2961/2021), sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (SS.UU., n. 23620/2018). Pertanto, l'avvenuta proposizione dell'opposizione di cui è causa, nei termini, ha avuto l'inequivocabile effetto di sanare ogni eventuale vizio attinente alla notifica dell'atto opposto. Alla luce delle considerazioni sopra riportate, il vizio di notifica dell'intimazione di pagamento, da un lato, sarebbe stato sanato con la sua impugnazione (ex art. 156 c.p.c.) e, dall'altro, non potrebbe costituire vizio di legittimità dell'atto a cui si riferisce la notifica. Come ha precisato la Suprema Corte, a Sezioni Unite, al riguardo: “In conformità con la previsione letterale dell'art. 1334 c.c., ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati, si deve ritenere che la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio ovvero l'inesistenza di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo, considerato altresì che la natura non processuale dell'atto impositivo non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale e quindi all'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie dettato per gli atti processuali, con la conseguenza che l'impugnazione dell'atto impositivo da parte del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della relativa notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 c.p.c., sempreché il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo previsto dalle singole leggi d'imposta” (Cass., SS.UU., n. 19704/2015). Non possono, poi, venire esaminati gli altri motivi di opposizione proposti in primo grado dal atteso che quest'ultimo non li ha espressamente riproposti in questa CP_1 sede ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. Secondo l'orientamento dominante di legittimità, nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353/1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (SS.UU., n. 7940/2019). La riproposizione delle domande e delle eccezioni deve essere effettuata, inoltre, in modo non generico, ma chiaro e preciso (Cass. n. 7728/1986; Cass. n. 9233/2006; Cass. n. 10796/2009; Cass. n. 23925/2010; Cass. n. 25840/2020). Il ha domandato, infine, la condanna di controparte al Parte_1 pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, come nella specie, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass., n. 1775/2017).
Tuttavia, agli atti risulta che, nel primo grado, il si era costituito a mezzo Pt_1 di un proprio funzionario delegato (v. verb. ud. 2 settembre 2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità: “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota” (Cass., n. 11389/2011). Pertanto, sebbene in linea di principio l'Ente risulti vittorioso, nulla può essere pronunciato sui compensi di causa e sulle spese del primo grado, in difetto della documentazione attestante eventuali esborsi. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate;
con esclusione dell'attività istruttoria;
scaglione di riferimento fino a euro 1.100,00), seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Laura Todaro.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1477/2020 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 113, emessa dal Giudice di Pace di Naso in data 5 settembre 2020 e depositata in cancelleria il 15 settembre 2020, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da nel CP_1 primo grado del giudizio, accertando la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 4731 notificata il 20 dicembre 2019 per un importo di euro 464,28, con conseguente condanna di parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma ingiunta;
- condanna al pagamento, in favore dell'Ente appellante, delle Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 64,50 per esborsi (c.u.) ed euro 232,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Laura Todaro. Nulla sulle spese del primo grado del giudizio.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
(P.IVA: ), in persona del Sindaco pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in , via Consolare Antica n. 345, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Laura Todaro che lo rappresenta e difende, attore in appello, contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Piraino, via Nazionale n. 113 Gliaca, presso lo studio dell'avv. Rosa Raffaele Addamo che lo rappresenta e difende, convenuto in appello, avente ad oggetto: opposizione avverso ingiunzione di pagamento;
sono presenti l'avv. Antonio Savio in sostituzione dell'avv. Laura Todaro e l'avv. Raffaele Addamo Rosa i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riprotandosi alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano
SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 13 ottobre 2020, il Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 113, emessa dal Giudice di Pace
[...] di Naso in data 5 settembre 2020 e depositata in cancelleria il 15 settembre 2020, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Controparte_1 era stata dichiarata illegittima l'ingiunzione di pagamento n. 4731, notificata il 20 dicembre 2019. L'appellante, censurando l'erronea applicazione al caso di specie dell'art. 60, co. 1, lett. b/bis), DPR n. 600/1973 in luogo dell'art. 139 c.p.c., ha chiesto di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, per l'effetto, di riformarla, dichiarando la legittimità e fondatezza dell'ingiunzione di pagamento n. 4731, notificata il 20 dicembre 2019 per un importo di euro 464,28, con conseguente condanna di parte appellata al pagamento dell'ingiunzione medesima e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, distraendo quelle di appello in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con comparsa di risposta, depositata in data 16 febbraio 2021, si è costituito
[...]
, il quale, deducendo la necessità dell'invio della raccomandata informativa, CP_1 per il caso in cui la notifica non avvenga a mani del destinatario, ha domandato il rigetto dell'appello e la condanna di controparte alle spese di lite. Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Preliminarmente, l'appello deve ritenersi ammissibile, nonostante il Giudice di Pace abbia dato conto, nel dispositivo, di essersi pronunciato “in via equitativa”. Nel caso di specie, non trova applicazione, infatti, la disposizione sull'inappellabilità ex art. 339, comma 3, c.p.c. della sentenza emessa dal giudice di primo grado, perché pronunciata secondo equità. Al riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è soggetta ad appello che, pur se si tratta di cause di valore non superiore ad euro 1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3°, c.p.c. poiché, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2°, c.p.c. e non è, quindi, possibile una pronuncia secondo equità” (Cass. 922/2022). Nel merito, il appellante ha censurato la sentenza, nella parte in cui ha Pt_1 ritenuto che la notifica effettuata a soggetto diverso dal destinatario imponga, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, co. 1, lett. b/bis), DPR n. 600/1973. In particolare, l'Ente ha eccepito che la notifica di tutti gli atti prodromici all'ingiunzione di pagamento e dell'ingiunzione stessa è avvenuta, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., alla madre convivente del destinatario, con la Persona_1 conseguenza che non era necessario l'invio di alcuna successiva raccomandata informativa, indirizzata al destinatario del provvedimento. Il motivo appare fondato.
Precisato che, nella specie, si tratta di sanzioni elevate per violazioni al codice della strada, deve osservarsi come tanto l'art. 201 cod. strad., quanto l'art. 14 della l. n. 689/1981 rinviino, per la loro notifica, al codice di procedura civile. Il primo articolo citato, infatti, al comma 3, dispone che “alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale […]”, mentre la seconda norma indicata, al comma 4, precisa che “per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione […]”. Pertanto, la notifica del verbale di accertamento può avvenire ai sensi dell'art. 139 c.p.c. mediante consegna del plico da parte del messo comunale al destinatario o a familiare dello stesso, senza la necessità di ulteriore avviso. Con produzione del 14 agosto 2020, il , già in primo Parte_1 grado, aveva trasmesso le copie dei verbali nn. 93U/16P, 109U/16P, 200630A/16P, 100684A/16P e dell'ingiunzione di pagamento n. 4731, corredate dalle rispettive relate di notifica, rilasciate dai messi comunali e debitamente firmate da Persona_1
madre convivente del destinatario, .
[...] Controparte_1
Sul punto, la giurisprudenza appare consolidata nell'affermare che “in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa, che ha ricevuto l'atto si presume
“iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario” (Cass., n. 8418/2018; Cass., n. 1971/2017; Cass., n. 146/2014); ciò non è avvenuto nel caso di specie. La Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito che “la consegna dell'atto da notificare
“a persona di famiglia”, secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente […] l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario stesso” (Cass., n. 11815/2020). Infine, l'art. 139, co. 2, c.p.c. ratione temporis applicabile (così come, invero, nella nuova versione) stabiliva che non fosse necessario l'invio al destinatario di alcuna raccomandata informativa, prescritta invece al comma 4 per ipotesi diverse (e cioè consegna dell'atto al portiere dello stabile o a un vicino di casa). Tanto emerge, oltre che dal chiaro tenore letterale dei commi 2 e 4 dell'art. 139 c.p.c., dal consolidato orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass., n. 11228/2021; Cass., n. 11815/2020; Cass., n. 18716/2018; Cass., n.
21362/2010). Ne consegue che la notifica dei verbali nn. 93U/16P, 109U/16P, 200630A/16P, 100684A/16P (avvenuta, rispettivamente, in data: 4 maggio 2016; 17 maggio 2016; 17 giugno 2016; 29 luglio 2016) deve considerarsi valida ed efficace. Quanto alla notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 4731 del 25 novembre 2019 (recapitata il 20 dicembre 2019), censurata da per la prima volta in Controparte_1 grado di appello, si rileva quanto segue. A prescindere da ogni rilievo circa la tempestività, ai sensi dell'art. 345, co. 2, c.p.c., della sua proposizione, appare in ogni caso principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto entrato nella propria sfera di conoscenza. Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio, allorquando la stessa è superata dal raggiungimento dello scopo (Cass., n. 8674/2015; Cass., n. 1301/2015; Cass., n. 416/2015; Cass., n. 27089/2014). Nel caso di specie, non solo ha dimostrato di avere ricevuto l'atto, Controparte_1 ma anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando correttamente in giudizio l'Ente che lo ha emesso. In tal senso, si è espressa anche la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 7665 del 2016, nonché con la sentenza n. 23620 del 2018 e, da ultimo, con la sentenza n. 15979 del 2022, affermando che la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese (Cass. 2961/2021), sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (SS.UU., n. 23620/2018). Pertanto, l'avvenuta proposizione dell'opposizione di cui è causa, nei termini, ha avuto l'inequivocabile effetto di sanare ogni eventuale vizio attinente alla notifica dell'atto opposto. Alla luce delle considerazioni sopra riportate, il vizio di notifica dell'intimazione di pagamento, da un lato, sarebbe stato sanato con la sua impugnazione (ex art. 156 c.p.c.) e, dall'altro, non potrebbe costituire vizio di legittimità dell'atto a cui si riferisce la notifica. Come ha precisato la Suprema Corte, a Sezioni Unite, al riguardo: “In conformità con la previsione letterale dell'art. 1334 c.c., ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati, si deve ritenere che la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio ovvero l'inesistenza di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo, considerato altresì che la natura non processuale dell'atto impositivo non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale e quindi all'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie dettato per gli atti processuali, con la conseguenza che l'impugnazione dell'atto impositivo da parte del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della relativa notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 c.p.c., sempreché il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo previsto dalle singole leggi d'imposta” (Cass., SS.UU., n. 19704/2015). Non possono, poi, venire esaminati gli altri motivi di opposizione proposti in primo grado dal atteso che quest'ultimo non li ha espressamente riproposti in questa CP_1 sede ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. Secondo l'orientamento dominante di legittimità, nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353/1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (SS.UU., n. 7940/2019). La riproposizione delle domande e delle eccezioni deve essere effettuata, inoltre, in modo non generico, ma chiaro e preciso (Cass. n. 7728/1986; Cass. n. 9233/2006; Cass. n. 10796/2009; Cass. n. 23925/2010; Cass. n. 25840/2020). Il ha domandato, infine, la condanna di controparte al Parte_1 pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, come nella specie, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass., n. 1775/2017).
Tuttavia, agli atti risulta che, nel primo grado, il si era costituito a mezzo Pt_1 di un proprio funzionario delegato (v. verb. ud. 2 settembre 2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità: “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota” (Cass., n. 11389/2011). Pertanto, sebbene in linea di principio l'Ente risulti vittorioso, nulla può essere pronunciato sui compensi di causa e sulle spese del primo grado, in difetto della documentazione attestante eventuali esborsi. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate;
con esclusione dell'attività istruttoria;
scaglione di riferimento fino a euro 1.100,00), seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Laura Todaro.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1477/2020 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 113, emessa dal Giudice di Pace di Naso in data 5 settembre 2020 e depositata in cancelleria il 15 settembre 2020, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da nel CP_1 primo grado del giudizio, accertando la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 4731 notificata il 20 dicembre 2019 per un importo di euro 464,28, con conseguente condanna di parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma ingiunta;
- condanna al pagamento, in favore dell'Ente appellante, delle Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 64,50 per esborsi (c.u.) ed euro 232,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Laura Todaro. Nulla sulle spese del primo grado del giudizio.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)