Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/03/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
RE BBLICA TANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA
nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA
assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5751 del ruolo generale per l'anno 2015,
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI ROSSINI;
Parte 1
parte attrice in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. NICOLA ROCCO DI TORREPADULA;
parte convenuta
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte 1 a affinchè fosse dichiarata la nullitàconvenuto in giudizio il Controparte 1
del contratto di conto corrente n. 000027001704 per l'applicazione di interessi anatocistici, di interessi superiori al tasso soglia nonché per l'illegittima applicazione delle valute, delle commissioni di massimo scoperto e per lo ius variandi;
inoltre, la parte attrice ha chiesto rideterminarsi il saldo del rapporto e condannarsi la banca alla restituzione delle somme di cui dovesse risultare debitrice.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.05.2016, il [...] CP 1 i è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'avverso dedotto, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Tanto premesso, la domanda va rigettata.
Parte attrice ha formulato la propria domanda di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito sulla base di una dedotta illegittimità delle spese e degli
Tuttavia, tale difesa è stata svolta in modo assai generico, non essendo chiaro sulla base di quale documentazione la parte assuma la difformità degli interessi e delle spese applicate rispetto a quelli pattuiti e sulla base di quale documentazione la parte attrice eccepisca la nullità di alcune clausole contrattuali.
Infatti, va evidenziato che la domanda è stata formulata in modo assai generico e che la parte si è limitata a richiamare diffusamente orientamenti giurisprudenziali, senza specificare in maniera dettagliata quali gli interessi, le valute e le c.m.s. applicate in difformità dalle condizioni contrattuali, il tutto in violazione di quanto espressamente stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.
Orbene, in proposito, va ricordato che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.
Infatti, dalle difese svolte dalla parte, non emergono sufficienti elementi per ritenere l'usurarietà degli interessi applicati e per ritenere l'illegittimità delle ulteriore spese e commissioni, non avendo la parte indicato il tasso soglia del periodo di riferimento né tantomeno le modalità di calcolo (se al suo interno è incluso o meno anche il tasso di mora) e, più in generale, avendo omesso di assolvere agli oneri probatori dettagliatamente indicati dalla giurisprudenza di legittimità in merito all'indicazione del tasso applicabile al tipo di rapporto instaurato con l'istituto di credito (Cass.
SS.UU. 19597/2020).
A ciò va aggiunto che la società correntista ha omesso di produrre il contratto di conto corrente e tale omessa produzione ha inciso sulla stessa possibilità di provare i fatti oggetto della domanda, atteso che anche se non avesse avuto la materiale
-
avrebbe comunque potuto richiedere all'istituto di disponibilità del contratto
-
credito la documentazione contrattuale con lo strumento di cui all'art. 119 TUB.
Infatti, quando non è contestata l'esistenza di un contratto ed il correntista agisce con un'azione di ripetizione dell'indebito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che
"è del tutto evidente, infatti, che, non facendosi questione dell'inesistenza del contratto, competeva all'odierna istante dimostrare che i negozi conclusi non prevedessero la corresponsione degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto o contenessero, comunque, addebiti di somme per gli stessi titoli attraverso disposizioni negoziali indeterminate nell'oggetto" (Cass. ord. 35605/2023).
Pertanto, in ragione della mancata produzione del contratto, non può attribuirsi alcun rilievo a tali circostanze.
Al contrario, il problema della prova del contratto di conto corrente non si pone avendo riguardo alla pratica dell'anatocismo: e ciò in quanto, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., il D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al medesimo art. 25, comma 2, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole sono disciplinate - secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo (Cass. Sez. U. 4 novembre
2004, n. 21095).
In conclusione, la capitalizzazione degli interessi passivi deve essere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delle disposizioni pattizie, giacché il contratto non avrebbe potuto validamente contemplarla.
Tuttavia, nel caso concreto la società correntista ha svolto le difese in modo del tutto generico, senza alcuna indicazione delle precise circostanze di fatto poste a base della domanda. Invero, la società correntista non ha dedotto nell'atto di citazione neppure una singola specifica applicazione di una capitalizzazione di interessi illegittima, limitandosi solamente a richiamare gli orientamenti giurisprudenziali esistenti nella materia.
Pertanto, tale genericità, unitamente alle omissioni di cui si è già detto, finisce con il rendere l'azione proposta meramente "esplorativa", limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali.
Non può in tal senso l'espletata c.t.u. supplire alla carenza in punto di allegazioni compiuta dalla società correntista, poiché la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Infatti, le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente.
Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n.
31886).
Da ultimo, il principio di non dispersione della prova si applica pacificamente ai soli documenti e/o alle prove ma non alla c.t.u. che non è un mezzo istruttorio in senso proprio.
Pertanto, la relativa domanda va rigettata.
Ogni ulteriore questione è da intendersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (indeterminabile - complessità bassa).
Le spese di c.t.u. - liquidate come da separato decreto - sono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice nei confronti di parte convenuta, così provvede:
rigetta le domande proposte dall'attore; condanna parte attrice a versare in favore della parte convenuta la somma di €.
4.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre ad accessori di legge;
pone le spese dell'espletata c.t.u. a carico di parte attrice.
Così deciso in data 12 marzo 2025
Il Giudice
(dott.ssa Jone Galasso)