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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 14/11/2024, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 54/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. , in proprio e quale ex titolare Parte_1 C.F._1 della ditta individuale Parte_2 con l'Avv. Pollini Valseriati, presso lo Studio dei quali in Brescia, via Aleardi n. 20 A/B, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con il Funzionario responsabile del processo legale dott.ssa Galise, domiciliato in
Via Dei Comizi Agrari n. 2 CP_1
- RESISTENTE – Oggetto: Opposizione a ordinanza - ingiunzione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 febbraio 2022, in proprio Parte_1
e quale ex titolare della ditta individuale Parte_2
, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione
[...]
Lavoro – l' Controparte_1
impugnando l'ordinanza-ingiunzione n. 194/2020 - prot. n. 11230 - del
[...]
1 dicembre 2020, notificata in data 22 gennaio 2022, e rassegnando le seguenti conclusioni:
“in via preliminare, i) accertate e dichiarate le circostanze sopra esposte, per l'effetto sospendere, inaudita altera parte od alla prima circostanza utile, l'esecutorietà dell'ordinanza impugnata;
ii) in ogni caso, revocare l'ordinanza e le sanzioni, in quanto inammissibili, prescritte e/o decadute;
nel merito, pronunciata l'inammissibilità ed infondatezza dell'ordinanza ingiunzione, revocarla e annullarla, dichiarandola comunque inefficace e mandando esente il Sig. da ogni Pt_2 condanna e conseguenza di sorta”.
Con decreto del 7 marzo 2022, il Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, ha fissato l'udienza del 11 ottobre 2022.
Si è costituito in giudizio l' TE
, contestando l'infondatezza in fatto e in diritto
[...] dell'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Respingere l'opposizione, confermando in toto l'ordinanza-ingiunzione n. 194/2020, dichiarandola legittima e fondata, con vittoria delle spese di giudizio, liquidate d'ufficio ai sensi dell'at. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015;
- Nella denegata ipotesi di pronuncia sfavorevole a questo , compensare le spese di CP_1 giudizio, in ragione di quanto statuito da Corte Costituzionale n. 77/2018, già recepita dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 499/2018.”.
Istruita la causa mediante l'assunzione della prova orale articolata in atti, all'udienza del 14 novembre 2024 il Tribunale ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e, all'esito, ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
*** * ***
1. Con il presente giudizio, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 194/2020, prot. 11230, emessa in data 1 dicembre 2020 dall' , Controparte_3 notificata il 22.01.2022, con la quale è stato intimato il pagamento di € 4.977,29, comprensivi di spese, a titolo di sanzioni derivanti dalla violazione dell'art. 29, co. 1,
D. Lgs. n. 276/2003, per la presunta somministrazione di manodopera di 56 lavoratori in favore della committente “ . Parte_3
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha premesso di essere stato titolare della ditta individuale ” dal Parte_2
2007 al 8 giugno 2018 e ha riferito che nel periodo considerato (2015-2016)
l'impresa, iscritta al CCIA di Brescia con regolare posizione e , si era CP_4 CP_5 avvalsa sia di lavoratori dipendenti - 8 full time e 7 part time – che di lavoratori a
2 chiamata, tutti in possesso dei requisiti di legge e tutti coordinati e retribuiti personalmente, con conseguente predisposizione dei necessari corsi di formazione interni ed esterni.
Ha esposto, quindi, che nel 2015 la ditta di - parimenti Parte_3 CP_1 operante nel settore funerario – gli aveva proposto la stipulazione di un genuino contratto di appalto di servizi, per potere fronteggiare un improvviso aumento di affari;
in esecuzione di tale accordo, quindi, l'impresa aveva assunto l'incarico di effettuare servizi di trasporto delle salme, che venivano svolti in totale autonomia, coordinandosi con la Committente per i soli aspetti puramente logistici e preparatori e provvedendo alla movimentazione del feretro secondo la propria organizzazione. Il convenuto, dunque, avrebbe errato nel ritenere l'appalto non genuino, come da verbale notificato in data 2.3.2016, e ad affermare la violazione dell'art. 29 del D. Lgs.
n. 276/2003, sulla base di una parcellizzazione asseritamente illegittima del contratto e del servizio.
Ha evidenziato, peraltro, che la convocazione presso la sede dell' era CP_1 avvenuta solo dopo la cessazione dell'impresa, in data 20.10.2020, e che solo in data
22.01.2022 era pervenuta la notifica dell'ordinanza-ingiunzione di € 4.977,29, relativa alla somministrazione illecita di 56 lavoratori per 297 giornate lavorative.
Su tali premesse, con il presente giudizio ha opposto, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione e decadenza, per essere stata l'ordinanza emessa oltre il termine di legge e notificata oltre il quinquennio ex art. 28 della Legge 689/1981, nonché
l'infondatezza ed erroneità nel merito delle conclusioni raggiunte dagli ispettori.
*** * ***
2. Procedendo con l'esame delle questioni poste secondo il loro ordine logico- giuridico, deve osservarsi che, con riferimento all'eccezione di prescrizione ex art. 28 della Legge n. 680/1981, l' Controparte_3
ha opposto che tra la notifica del verbale di illecito del 15
[...] marzo 2016 e quella dell'ordinanza-ingiunzione del 22 gennaio 2022 era intervenuto il verbale di audizione del 20 ottobre 2020 (all. 9, resistente), avente “effetto interruttivo istantaneo” secondo il tradizionale orientamento della Suprema Corte.
Tale tesi interpretativa, tuttavia, parrebbe essere stata recentemente rimeditata – a quadro normativo immutato - dalla medesima Cassazione, la quale ha affermato che
3 l'audizione del trasgressore e la relativa convocazione in audizione non costituiscono atti idonei a interrompere la prescrizione, in quanto essi non hanno la funzione di fare valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e, quindi, non integrano una forma di esercizio della pretesa sanzionatoria (cfr. Cass., ord. n. 13046/2023).
Dall'accoglimento di tale tesi, pertanto, conseguirebbe l'effettiva prescrizione del diritto dell'amministrazione di riscuotere i proventi della sanzione amministrativa irrogata.
*
3. Poiché, tuttavia, la pronuncia da ultimo richiamata costituisce un precedente sostanzialmente isolato e dichiara di porsi in linea di continuità con l'orientamento consolidato, di segno contrario (cfr. Cass. n. 29820/2019; Cass. n. 22388/2018; Cass.
n. 28238/2008), appare opportuno rilevare che, anche a un esame nel merito e all'esito dell'istruttoria espletata, l'addebito mosso dall'
[...]
risulta comunque Controparte_3 infondato.
Procedendo con ordine, infatti, deve osservarsi che l'ordinanza-ingiunzione opposta si fonda sulla pretesa violazione dell'art. 29, co. 1, D. Lgs. n. 276/2003,
“poiché: 56 lavoratori della Trasporti funebri di hanno prestato attività lavorativa Parte_2 per complessive 297 giornate presso la in virtù di un Parte_3 contratto di appalto che si caratterizza, per lo svolgimento dei fatti, come non genuino, consistente nell'invio a richiesta del committente di quattro operatori per l'espletamento da parte di Parte_3 del servizio di onoranze funebri”.
In particolare, nel verbale unico di accertamento e notificazione n.
CR00000/2016-203-01 del 2.3.2016 si affermava che “la ditta svolge in proprio tutte Pt_3 le attività connesse all'esercizio della propria attività. Al fine di far fronte ad un incremento di produttività, la ditta si avvale del contratto di appalto sopra richiamato. Le concrete modalità di svolgimento di quest'ultimo possono esplicarsi secondo due diverse modalità: la prima è del tutto contemplata nel contratto richiamato;
la seconda, comporta una realistica discrasia tra quanto indicato nell'oggetto del contratto e la modalità di esecuzione. Nel caso di specie la CP_6 trasporta il feretro con mezzo di proprietà guidato da un proprio dipendente, avvalendosi per il trasporto materiale del feretro (attività di portantini) di una squadra di operatori forniti dalla ditta
4 in epigrafe generalizzata. Nei fatti, pertanto, si realizza una parcellizzazione del contratto Pt_2 di appalto che lo rende non genuino alla luce delle normative vigenti, consistente nell'invio a richiesta del committente di n. 4 operatori per l'espletamento da parte della del servizio di CP_6 onoranze funebri” (doc. 4, fascicolo ricorrente).
Dunque, com'è evidente, la contestazione ha per oggetto una delle due modalità di esecuzione dell'appalto e, segnatamente, quella che si risolveva nell'utilizzo di lavoratori della ricorrente per la mera attività di portantini nell'ambito di un servizio di trasporto del feretro concretamente eseguito mediante un mezzo di proprietà della committente e condotto da un dipendente della medesima;
tale modalità, ad avviso dell' resistente, integrerebbe un appalto illecito, essendo il relativo servizio CP_1 privo di un'apprezzabile autonomia organizzativa e responsabilità.
Sennonché, la Suprema Corte ha ormai delineato i confini tra appalto genuino e illecita somministrazione di manodopera, rilevando che l'art. 29 del D. Lgs. n.
276/20031 ha consentito all'appaltatore, in relazione alle peculiarità dell'opera o del servizio, di limitarsi a mettere a disposizione dell'utilizzatore la propria professionalità, intesa come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, a prescindere dalla proprietà di macchine ed attrezzature, ferma restando la necessità che sia l'appaltatore stesso a organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale.
Ha, quindi, affermato che “si configura intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (da ultimo, cfr. Cass. lav. n. 21919/2024; Cass. n. 23215/2022; Cass. n.
15557/2019).
5 Ebbene, se questi sono i principi di riferimento, ritiene il Giudicante che dal complesso degli elementi probatori acquisiti emerga la sussistenza di un appalto genuino tra la “ ” e la “ Parte_2 [...]
, in quanto entrambe le modalità di esecuzione Parte_3 del contratto delineate dagli ispettori – riconducibili al medesimo rapporto negoziale
- sono risultate, in realtà, caratterizzate dalla necessaria autonomia organizzativa e gestoria in capo all'appaltatrice.
Procedendo con ordine, e concentrando l'attenzione sulla ricostruzione del servizio operata dai testi escussi2, si osserva che l'Ispettore del lavoro Tes_1
all'udienza del 15 marzo 2024, ha così ricostruito l'attività di accertamento:
[...]
“Nel 2016 ci siamo recati presso la ditta a seguito di una campagna nazionale del Ministero Pt_3 del Lavoro sulla genuinità dell'appalto. La , rappresentata dalla signora ci CP_6 Pt_3 diceva che svolgeva tutto in maniera “regolare” e che, in caso di incremento dell'attività funeraria, si rivolgeva alla RE in forza di un contratto di appalto che avevano sottoscritto. Il contratto in sé non presentava irregolarità formali, ma si realizzava in forma diversa rispetto a quanto riportato: la ditta mandava un proprio autista alla RE – che, dalle dichiarazioni assunte, sembrava Pt_3 essere una sorta di caposquadra – che coordinava un gruppo di 4 o 5 lavoratori che venivano inviati alla;
nei fatti, la usava i lavoratori della RE. Preciso che l'autista non andava a Pt_3 Pt_3 prendere i lavoratori presso la sede della RE;
se non ricordo male, si davano direttamente appuntamento presso l'abitazione del defunto o l'ospedale, insomma, dove dovevano intervenire.
Sentimmo la sig.ra e i ragazzi mandati dalla RE - ora non ricordo quanti – e, se non Pt_3 ricordo male, anche gli autisti della . Quest'ultima, dopo il nostro intervento, ha esternalizzato Pt_3 effettivamente il rapporto, che diventava un appalto genuino a tutti gli effetti. Preciso che, per il pregresso, non ci risulta che le due ditte operassero diversamente o secondo due modalità (una regolare e una illecita); mi risulta che ci fosse sempre un autista della a coordinare i lavoratori della Pt_3
RE. (…) Per accertare quali e quanti lavoratori erano coinvolti nell'appalto non genuino, utilizzammo un calendario fornitoci dalla TR con indicazione specifica;
se non ricordo male, anche la ci fornì un suo prospetto e fu un esame incrociato di dati. In concreto, i lavoratori Pt_2 della RE facevano attività di portantini e tutte le altre che non postulavano la guida del mezzo, ma operavano sempre sotto le direttive di questo capo-squadra; del resto, molti erano assunti in
6 rapporto occasionale ed erano quasi tutti giovanissimi, anche molti studenti, quindi non possedevano le nozioni necessarie a svolgere in autonomia l'incarico. (…) [Le fatture] facevano riferimento al numero di dipendenti o collaboratori della che venivano inviati di volta in volta alla TR Pt_2
…”.
Emerge, pertanto, che l'accertamento della non genuinità dell'appalto – rectius, di una delle due modalità di svolgimento dello stesso – era stata desunta dalla circostanza che, nei casi in cui l'attività si traduceva nel solo invio di “portantini”,
l'autista del mezzo di proprietà della Parte_3 avrebbe rivestito anche il ruolo di “caposquadra”, coordinando i lavoratori della
“ ” e dando loro le direttive;
Parte_2 conclusione, in tesi, ulteriormente rafforzata dalla giovane età dei lavoratori, ritenuta incompatibile con la formazione necessaria all'espletamento del servizio di trasporto funebre con la necessaria autonomia.
Sennonché, i lavoratori escussi hanno tutti fornito un quadro difforme dal suddetto accertamento.
Alla medesima udienza, infatti, la teste – madre del ricorrente ed ex Tes_2 dipendente della ” – ha riferito Parte_2 che “Con avevamo stipulato un contratto di appalto di servizi, relativa all'ultima parte CP_7 del servizio che si svolge al funerale, quindi ci occupavamo solo del trasporto del feretro – ormai chiuso – dalla casa o dall'ospedale alla chiesa e poi al cimitero o al forno crematorio. Era un servizio che necessitava di una serie di informazioni, per regolarci con l'attrezzatura: peso del feretro, dove partiva e dove arrivava il feretro, e così via. L'azienda che ci commissiona[va] il servizio ci dava tutte quelle indicazioni e noi, sulla base delle stesse, formavamo la squadra.
Noi come azienda – essendo un centro servizi – non siamo noti al pubblico, ma solo alle agenzie funebri;
quindi, noi eravamo soliti mandare sempre gli stessi lavoratori alle stesse agenzie, per creare un rapporto di fiducia con il cliente e permettere loro di conoscere il territorio. Un gruppo di nostri dipendenti ha fatto il corso da preposto;
può succedere che si assuma gente nuova da inserire nelle squadre man mano, ci vogliono almeno 6 mesi di formazione e a questo scopo avevamo i nostri preposti.
Per quanto riguarda la TR, mandavamo la squadra composta da 4 o 5 elementi, con la nostra attrezzatura (es. il carrello), per movimentare il feretro;
il carro funebre era guidato da un dipendente della , perché questa aveva un proprio carro, essendo una agenzia più grande, e lo Pt_3
7 utilizzava anche a scopi pubblicitari;
tuttavia, per altre agenzie più piccole – che non potevano permetterselo – mandavamo anche il nostro carro. Il nostro personale si recava direttamente dove si trovava il defunto, non andavano presso la sede della TR, perché non ne avevano motivo. Quando
c'era da andare in abitazione, si andava anche un'ora prima per fare la valutazione, non passavano dalla;
quando arrivavano, poi, magari si incontravano con il personale della e l'ultimo Pt_3 Pt_3 che arrivava era il conducente del carro funebre. I nostri dipendenti, quando lasciavano il feretro nel carro funebre, partivano immediatamente e non seguivano il corteo, perché dovevano già andare alla postazione successiva ed essere già pronti.
Quindi il conducente della si incontrava con i miei solo quando era arrivato il momento di Pt_3 caricare e trasportare il feretro;
poteva capitare che si dessero indicazioni sulle strade da fare, se c'erano intoppi, ma non altro. Anche perché le due imprese si conoscono da così tanto tempo che non c'è bisogno di scambiarsi istruzioni. D'altronde, se qualcuno dei nostri svolge male il lavoro o arreca danni, paghiamo una penale, come da contratto. Quindi, avevamo solo dipendenti formati ed esperti, perché ce lo impone la Regione. Avevamo anche giovani e pochi rapporti occasionali;
questi ultimi, riguardavano dipendenti che avevano già lavorato da noi e, dopo essere andati a lavorare altrove, arrotondavano tornando a collaborare con noi, quindi loro non erano giovani. I giovani invece li formavamo noi, perché c'è tutta una ritualità e accorgimenti che devono essere adottati. Se mandavamo dipendenti molto giovani – intendo ragazzi dai 20/25 anni – andavano con loro anche i più esperti, con cinque o dieci anni di lavoro alle spalle. (…)”.
La teste, dunque, ha confermato che il carro funebre veniva guidato da un autista della “ , ma ha anche chiarito che la Parte_3 squadra era organizzata e inviata dalla “ Parte_2
” in modo tale da operare in autonomia per il servizio di trasporto del
[...] feretro, con designazione di un caposquadra interno – specie in caso di impiego di lavoratori giovani, peraltro formati dalla medesima ricorrente – e senza alcun tipo di rapporto di direzione con i dipendenti della committente.
Tale ricostruzione è stata confermata, all'udienza del 18 luglio 2024, dal teste
(dipendente del ricorrente dal 2007 al 2020, con contratto a Testimone_3 chiamata), il quale ha dichiarato: “Le modalità della prestazione sono rimaste le stesse: si parte dal magazzino con il mezzo, in 4 o 5 persone in base all'ordine di servizio, che è un biglietto che contiene l'orario di partenza e di arrivo, i nominativi dei componenti della squadra funebre, indirizzo del posto, specifiche (anche di vestiario, note sul peso della cassa, eventuali scalinate,
8 interruzioni di strada e simili), targa del mezzo, nome dell'onoranza funebre;
i biglietti di servizio sono elaborati dal responsabile o dal preposto della ditta RE. In ditta le squadre le fa la sig.ra o il sig. nella squadra di 4 o 5 persone, poi, c'è un preposto, che ha fatto i corsi per Tes_2 Pt_2 essere preposto ed è un dipendente o collaboratore della RE.
Nel 2015, qualche volta ho lavorato per la anche in questi casi si partiva dal Parte_3 magazzino con il biglietto di servizio, fatto sempre dalla poi ci si recava sul posto e da lì si Pt_2 spostava il feretro attraverso il carro, prima in chiesa e poi verso il forno crematorio o verso il cimitero. Con , i loro dipendenti guidavano il loro carro, noi guidavamo il nostro mezzo. Non Pt_3 siamo mai andati in sede della quando c'ero io. Noi avevamo solo il nostro mezzo, al Parte_3 massimo potevamo portare un carrello che era sempre nostro – ogni mezzo ha un carrello per le esigenze particolari, ma non è detto che si usi – e poi non c'erano altre attrezzature.
Andavamo in 4 o in 5 a seconda del peso della cassa e alle richieste della ditta funebre (nel caso di specie, ); si arrivava in ospedale o all'abitazione. Noi non ci interfacciamo con il CP_7 personale di , erano questioni che affrontava il preposto della noi ci limitavamo ai Pt_3 Pt_2 saluti e ai convenevoli per educazione. Parlo per i funerali a cui ho partecipato io, ma nessuno della
TR mi ha mai dato ordini. Noi, di fatto, ci occupavamo della fase del trasporto del feretro e basta”.
Anche in tal caso, dunque, è emerso chiaramente che, anche nei casi in cui il carro funebre veniva guidato dall'autista della “ Parte_3
, l'organizzazione del servizio – dalla formazione delle squadre alla dazione
[...] delle direttive – era integralmente rimessa alla ditta appaltatrice, che provvedeva anche alla nomina di un proprio preposto, senza che vi fosse alcun rapporto direzione o gestione da parte della committente.
Anche l'ex dipendente che aveva il ruolo di preposto, alla medesima Tes_4 udienza ha confermato che “La TR S.a.s. era una cliente della ditta, ci chiedevano di portare fuori il feretro da ospedali o case di riposo o abitazioni, poi lo portavamo in chiesa e successivamente al cimitero.
Quando dovevamo lavorare con , il titolare mi dava l'ordine di servizio – con Pt_3 Pt_2 orario, nome del defunto, peso della cassa, scale – e io, che ero il preposto per la ditta, una volta giunto sul posto mi interfacciavo con i dipendenti della che erano in loco e che mi anticipavano Pt_3 se c'erano interruzioni di strada o scale o simili. Io, in qualità di preposto, avevo fatto corsi e guidavo la squadra che veniva formata dal mio titolare, poi io tiravo su i ragazzi e andavo con loro presso la
9 ditta funebre ( . Nessuno della mi ha mai dato ordini, ci davano solo indicazioni Parte_3 Pt_3 sulla strada da percorrere, perché il feretro era già chiuso quando arrivavamo noi. Noi non utilizzavamo strumenti o attrezzature di tiravamo solo giù il nostro carrello dal mezzo Parte_3 della poi non utilizzavamo altro. Pt_2
Quindi, di fatto, ci limitavamo alla movimentazione del feretro. Qualche volta sono andato in sede dalla per ritirare dei documenti, è capitato;
si trattava di documenti per il trasporto Parte_3 della salma”.
Anche in tal caso, pertanto, è stata espressamente esclusa ogni interferenza di tipo organizzativo della committente nella gestione del servizio di necroforato svolto dall'impresa del ricorrente.
Di pari segno, del resto, erano state anche le dichiarazioni rese agli ispettori dalla titolare della committente, la quale aveva ricostruito il rapporto nei Parte_3 seguenti termini: “Se l'impresa deve svolgere più funerali nelle stesse ore, al fine di Pt_3 garantire il servizio, chiede alla ditta di provvedere con proprio carro funebre e Parte_2 personale impiegato nelle attività di necroforato e guida del mezzo e per tal motivo viene differenziata la fatturazione. In altre situazioni la ditta chiede alla RE di inviare presso il luogo del Pt_3 funerale il personale da impiegare nell'attività di necroforato consistente nello spostamento del feretro dal carro funebre guidato, in questo caso da dipendente della ditta , con mezzo – carro funebre Pt_3
– di proprietà della . La ditta invia per ogni servizio un preposto che organizza CP_6 Pt_2
l'attività di necroforato. (…) La ditta assume un proprio rischio d'impresa in quanto in Pt_2 presenza di un servizio non conforme del trasporto del feretro la ditta non provvede al Pt_3 pagamento dello stesso”.
Appare, dunque, evidente come il servizio oggetto del contratto di appalto, in entrambe le modalità di esecuzione, non si risolvesse in una mera fornitura di manodopera in favore della committente, ma costituisse un valido segmento dell'attività funebre, segnatamente del servizio di necroforato, svolto dall'appaltatrice con autonoma capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, peraltro formate direttamente dall'appaltatrice, e con gestione e rischio d'impresa integralmente a carico della , che forniva le Parte_2 istruzioni per mezzo del titolare e dei suoi preposti, senza alcuna limitazione alla gestione meramente formale e burocratica del rapporto di lavoro e senza alcuna ingerenza da parte della . Parte_3
10 Per tali ragioni, l'impugnata ordinanza-ingiunzione deve essere dichiarata illegittima e annullata, non essendo stata dimostrata la dedotta non genuinità dell'appalto posta a fondamento della sanzione irrogata.
*** * ***
4. Le spese di lite.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, in conseguenza dell'integrale accoglimento dell'opposizione, l'
[...]
deve essere TE condannato alla rifusione delle stesse in favore di in proprio e Parte_1 quale ex titolare della ditta individuale Parte_2
, liquidate come in dispositivo in ragione del valore e della natura della
[...] controversia e della sua bassa complessità.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, annulla l'impugnata ordinanza-ingiunzione n. 194/2020 - prot. n. 11230 - del 1 dicembre 2020, notificata in data 22 gennaio 2022, emessa dall'
[...]
; TE condanna l' Controparte_1
a rifondere al ricorrente le spese di lite del grado, che liquida in €
[...]
2.000,00 oltre spese generali e accessori come legge, e oltre contributo unificato se dovuto e pagato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 14 novembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La disposizione del co. 1, che si assume violata, è rimasta invariata e prevede che “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. 2 Il contratto d'appalto e i “biglietti di servizio”, infatti, sono stati depositati in mere riproduzioni e non in originale (docc. 2-3, ricorrente) e, dunque, non sono da sé dotati di idonea efficacia probatoria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. , in proprio e quale ex titolare Parte_1 C.F._1 della ditta individuale Parte_2 con l'Avv. Pollini Valseriati, presso lo Studio dei quali in Brescia, via Aleardi n. 20 A/B, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con il Funzionario responsabile del processo legale dott.ssa Galise, domiciliato in
Via Dei Comizi Agrari n. 2 CP_1
- RESISTENTE – Oggetto: Opposizione a ordinanza - ingiunzione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 febbraio 2022, in proprio Parte_1
e quale ex titolare della ditta individuale Parte_2
, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione
[...]
Lavoro – l' Controparte_1
impugnando l'ordinanza-ingiunzione n. 194/2020 - prot. n. 11230 - del
[...]
1 dicembre 2020, notificata in data 22 gennaio 2022, e rassegnando le seguenti conclusioni:
“in via preliminare, i) accertate e dichiarate le circostanze sopra esposte, per l'effetto sospendere, inaudita altera parte od alla prima circostanza utile, l'esecutorietà dell'ordinanza impugnata;
ii) in ogni caso, revocare l'ordinanza e le sanzioni, in quanto inammissibili, prescritte e/o decadute;
nel merito, pronunciata l'inammissibilità ed infondatezza dell'ordinanza ingiunzione, revocarla e annullarla, dichiarandola comunque inefficace e mandando esente il Sig. da ogni Pt_2 condanna e conseguenza di sorta”.
Con decreto del 7 marzo 2022, il Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, ha fissato l'udienza del 11 ottobre 2022.
Si è costituito in giudizio l' TE
, contestando l'infondatezza in fatto e in diritto
[...] dell'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Respingere l'opposizione, confermando in toto l'ordinanza-ingiunzione n. 194/2020, dichiarandola legittima e fondata, con vittoria delle spese di giudizio, liquidate d'ufficio ai sensi dell'at. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015;
- Nella denegata ipotesi di pronuncia sfavorevole a questo , compensare le spese di CP_1 giudizio, in ragione di quanto statuito da Corte Costituzionale n. 77/2018, già recepita dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 499/2018.”.
Istruita la causa mediante l'assunzione della prova orale articolata in atti, all'udienza del 14 novembre 2024 il Tribunale ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e, all'esito, ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
*** * ***
1. Con il presente giudizio, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 194/2020, prot. 11230, emessa in data 1 dicembre 2020 dall' , Controparte_3 notificata il 22.01.2022, con la quale è stato intimato il pagamento di € 4.977,29, comprensivi di spese, a titolo di sanzioni derivanti dalla violazione dell'art. 29, co. 1,
D. Lgs. n. 276/2003, per la presunta somministrazione di manodopera di 56 lavoratori in favore della committente “ . Parte_3
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha premesso di essere stato titolare della ditta individuale ” dal Parte_2
2007 al 8 giugno 2018 e ha riferito che nel periodo considerato (2015-2016)
l'impresa, iscritta al CCIA di Brescia con regolare posizione e , si era CP_4 CP_5 avvalsa sia di lavoratori dipendenti - 8 full time e 7 part time – che di lavoratori a
2 chiamata, tutti in possesso dei requisiti di legge e tutti coordinati e retribuiti personalmente, con conseguente predisposizione dei necessari corsi di formazione interni ed esterni.
Ha esposto, quindi, che nel 2015 la ditta di - parimenti Parte_3 CP_1 operante nel settore funerario – gli aveva proposto la stipulazione di un genuino contratto di appalto di servizi, per potere fronteggiare un improvviso aumento di affari;
in esecuzione di tale accordo, quindi, l'impresa aveva assunto l'incarico di effettuare servizi di trasporto delle salme, che venivano svolti in totale autonomia, coordinandosi con la Committente per i soli aspetti puramente logistici e preparatori e provvedendo alla movimentazione del feretro secondo la propria organizzazione. Il convenuto, dunque, avrebbe errato nel ritenere l'appalto non genuino, come da verbale notificato in data 2.3.2016, e ad affermare la violazione dell'art. 29 del D. Lgs.
n. 276/2003, sulla base di una parcellizzazione asseritamente illegittima del contratto e del servizio.
Ha evidenziato, peraltro, che la convocazione presso la sede dell' era CP_1 avvenuta solo dopo la cessazione dell'impresa, in data 20.10.2020, e che solo in data
22.01.2022 era pervenuta la notifica dell'ordinanza-ingiunzione di € 4.977,29, relativa alla somministrazione illecita di 56 lavoratori per 297 giornate lavorative.
Su tali premesse, con il presente giudizio ha opposto, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione e decadenza, per essere stata l'ordinanza emessa oltre il termine di legge e notificata oltre il quinquennio ex art. 28 della Legge 689/1981, nonché
l'infondatezza ed erroneità nel merito delle conclusioni raggiunte dagli ispettori.
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2. Procedendo con l'esame delle questioni poste secondo il loro ordine logico- giuridico, deve osservarsi che, con riferimento all'eccezione di prescrizione ex art. 28 della Legge n. 680/1981, l' Controparte_3
ha opposto che tra la notifica del verbale di illecito del 15
[...] marzo 2016 e quella dell'ordinanza-ingiunzione del 22 gennaio 2022 era intervenuto il verbale di audizione del 20 ottobre 2020 (all. 9, resistente), avente “effetto interruttivo istantaneo” secondo il tradizionale orientamento della Suprema Corte.
Tale tesi interpretativa, tuttavia, parrebbe essere stata recentemente rimeditata – a quadro normativo immutato - dalla medesima Cassazione, la quale ha affermato che
3 l'audizione del trasgressore e la relativa convocazione in audizione non costituiscono atti idonei a interrompere la prescrizione, in quanto essi non hanno la funzione di fare valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e, quindi, non integrano una forma di esercizio della pretesa sanzionatoria (cfr. Cass., ord. n. 13046/2023).
Dall'accoglimento di tale tesi, pertanto, conseguirebbe l'effettiva prescrizione del diritto dell'amministrazione di riscuotere i proventi della sanzione amministrativa irrogata.
*
3. Poiché, tuttavia, la pronuncia da ultimo richiamata costituisce un precedente sostanzialmente isolato e dichiara di porsi in linea di continuità con l'orientamento consolidato, di segno contrario (cfr. Cass. n. 29820/2019; Cass. n. 22388/2018; Cass.
n. 28238/2008), appare opportuno rilevare che, anche a un esame nel merito e all'esito dell'istruttoria espletata, l'addebito mosso dall'
[...]
risulta comunque Controparte_3 infondato.
Procedendo con ordine, infatti, deve osservarsi che l'ordinanza-ingiunzione opposta si fonda sulla pretesa violazione dell'art. 29, co. 1, D. Lgs. n. 276/2003,
“poiché: 56 lavoratori della Trasporti funebri di hanno prestato attività lavorativa Parte_2 per complessive 297 giornate presso la in virtù di un Parte_3 contratto di appalto che si caratterizza, per lo svolgimento dei fatti, come non genuino, consistente nell'invio a richiesta del committente di quattro operatori per l'espletamento da parte di Parte_3 del servizio di onoranze funebri”.
In particolare, nel verbale unico di accertamento e notificazione n.
CR00000/2016-203-01 del 2.3.2016 si affermava che “la ditta svolge in proprio tutte Pt_3 le attività connesse all'esercizio della propria attività. Al fine di far fronte ad un incremento di produttività, la ditta si avvale del contratto di appalto sopra richiamato. Le concrete modalità di svolgimento di quest'ultimo possono esplicarsi secondo due diverse modalità: la prima è del tutto contemplata nel contratto richiamato;
la seconda, comporta una realistica discrasia tra quanto indicato nell'oggetto del contratto e la modalità di esecuzione. Nel caso di specie la CP_6 trasporta il feretro con mezzo di proprietà guidato da un proprio dipendente, avvalendosi per il trasporto materiale del feretro (attività di portantini) di una squadra di operatori forniti dalla ditta
4 in epigrafe generalizzata. Nei fatti, pertanto, si realizza una parcellizzazione del contratto Pt_2 di appalto che lo rende non genuino alla luce delle normative vigenti, consistente nell'invio a richiesta del committente di n. 4 operatori per l'espletamento da parte della del servizio di CP_6 onoranze funebri” (doc. 4, fascicolo ricorrente).
Dunque, com'è evidente, la contestazione ha per oggetto una delle due modalità di esecuzione dell'appalto e, segnatamente, quella che si risolveva nell'utilizzo di lavoratori della ricorrente per la mera attività di portantini nell'ambito di un servizio di trasporto del feretro concretamente eseguito mediante un mezzo di proprietà della committente e condotto da un dipendente della medesima;
tale modalità, ad avviso dell' resistente, integrerebbe un appalto illecito, essendo il relativo servizio CP_1 privo di un'apprezzabile autonomia organizzativa e responsabilità.
Sennonché, la Suprema Corte ha ormai delineato i confini tra appalto genuino e illecita somministrazione di manodopera, rilevando che l'art. 29 del D. Lgs. n.
276/20031 ha consentito all'appaltatore, in relazione alle peculiarità dell'opera o del servizio, di limitarsi a mettere a disposizione dell'utilizzatore la propria professionalità, intesa come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, a prescindere dalla proprietà di macchine ed attrezzature, ferma restando la necessità che sia l'appaltatore stesso a organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale.
Ha, quindi, affermato che “si configura intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (da ultimo, cfr. Cass. lav. n. 21919/2024; Cass. n. 23215/2022; Cass. n.
15557/2019).
5 Ebbene, se questi sono i principi di riferimento, ritiene il Giudicante che dal complesso degli elementi probatori acquisiti emerga la sussistenza di un appalto genuino tra la “ ” e la “ Parte_2 [...]
, in quanto entrambe le modalità di esecuzione Parte_3 del contratto delineate dagli ispettori – riconducibili al medesimo rapporto negoziale
- sono risultate, in realtà, caratterizzate dalla necessaria autonomia organizzativa e gestoria in capo all'appaltatrice.
Procedendo con ordine, e concentrando l'attenzione sulla ricostruzione del servizio operata dai testi escussi2, si osserva che l'Ispettore del lavoro Tes_1
all'udienza del 15 marzo 2024, ha così ricostruito l'attività di accertamento:
[...]
“Nel 2016 ci siamo recati presso la ditta a seguito di una campagna nazionale del Ministero Pt_3 del Lavoro sulla genuinità dell'appalto. La , rappresentata dalla signora ci CP_6 Pt_3 diceva che svolgeva tutto in maniera “regolare” e che, in caso di incremento dell'attività funeraria, si rivolgeva alla RE in forza di un contratto di appalto che avevano sottoscritto. Il contratto in sé non presentava irregolarità formali, ma si realizzava in forma diversa rispetto a quanto riportato: la ditta mandava un proprio autista alla RE – che, dalle dichiarazioni assunte, sembrava Pt_3 essere una sorta di caposquadra – che coordinava un gruppo di 4 o 5 lavoratori che venivano inviati alla;
nei fatti, la usava i lavoratori della RE. Preciso che l'autista non andava a Pt_3 Pt_3 prendere i lavoratori presso la sede della RE;
se non ricordo male, si davano direttamente appuntamento presso l'abitazione del defunto o l'ospedale, insomma, dove dovevano intervenire.
Sentimmo la sig.ra e i ragazzi mandati dalla RE - ora non ricordo quanti – e, se non Pt_3 ricordo male, anche gli autisti della . Quest'ultima, dopo il nostro intervento, ha esternalizzato Pt_3 effettivamente il rapporto, che diventava un appalto genuino a tutti gli effetti. Preciso che, per il pregresso, non ci risulta che le due ditte operassero diversamente o secondo due modalità (una regolare e una illecita); mi risulta che ci fosse sempre un autista della a coordinare i lavoratori della Pt_3
RE. (…) Per accertare quali e quanti lavoratori erano coinvolti nell'appalto non genuino, utilizzammo un calendario fornitoci dalla TR con indicazione specifica;
se non ricordo male, anche la ci fornì un suo prospetto e fu un esame incrociato di dati. In concreto, i lavoratori Pt_2 della RE facevano attività di portantini e tutte le altre che non postulavano la guida del mezzo, ma operavano sempre sotto le direttive di questo capo-squadra; del resto, molti erano assunti in
6 rapporto occasionale ed erano quasi tutti giovanissimi, anche molti studenti, quindi non possedevano le nozioni necessarie a svolgere in autonomia l'incarico. (…) [Le fatture] facevano riferimento al numero di dipendenti o collaboratori della che venivano inviati di volta in volta alla TR Pt_2
…”.
Emerge, pertanto, che l'accertamento della non genuinità dell'appalto – rectius, di una delle due modalità di svolgimento dello stesso – era stata desunta dalla circostanza che, nei casi in cui l'attività si traduceva nel solo invio di “portantini”,
l'autista del mezzo di proprietà della Parte_3 avrebbe rivestito anche il ruolo di “caposquadra”, coordinando i lavoratori della
“ ” e dando loro le direttive;
Parte_2 conclusione, in tesi, ulteriormente rafforzata dalla giovane età dei lavoratori, ritenuta incompatibile con la formazione necessaria all'espletamento del servizio di trasporto funebre con la necessaria autonomia.
Sennonché, i lavoratori escussi hanno tutti fornito un quadro difforme dal suddetto accertamento.
Alla medesima udienza, infatti, la teste – madre del ricorrente ed ex Tes_2 dipendente della ” – ha riferito Parte_2 che “Con avevamo stipulato un contratto di appalto di servizi, relativa all'ultima parte CP_7 del servizio che si svolge al funerale, quindi ci occupavamo solo del trasporto del feretro – ormai chiuso – dalla casa o dall'ospedale alla chiesa e poi al cimitero o al forno crematorio. Era un servizio che necessitava di una serie di informazioni, per regolarci con l'attrezzatura: peso del feretro, dove partiva e dove arrivava il feretro, e così via. L'azienda che ci commissiona[va] il servizio ci dava tutte quelle indicazioni e noi, sulla base delle stesse, formavamo la squadra.
Noi come azienda – essendo un centro servizi – non siamo noti al pubblico, ma solo alle agenzie funebri;
quindi, noi eravamo soliti mandare sempre gli stessi lavoratori alle stesse agenzie, per creare un rapporto di fiducia con il cliente e permettere loro di conoscere il territorio. Un gruppo di nostri dipendenti ha fatto il corso da preposto;
può succedere che si assuma gente nuova da inserire nelle squadre man mano, ci vogliono almeno 6 mesi di formazione e a questo scopo avevamo i nostri preposti.
Per quanto riguarda la TR, mandavamo la squadra composta da 4 o 5 elementi, con la nostra attrezzatura (es. il carrello), per movimentare il feretro;
il carro funebre era guidato da un dipendente della , perché questa aveva un proprio carro, essendo una agenzia più grande, e lo Pt_3
7 utilizzava anche a scopi pubblicitari;
tuttavia, per altre agenzie più piccole – che non potevano permetterselo – mandavamo anche il nostro carro. Il nostro personale si recava direttamente dove si trovava il defunto, non andavano presso la sede della TR, perché non ne avevano motivo. Quando
c'era da andare in abitazione, si andava anche un'ora prima per fare la valutazione, non passavano dalla;
quando arrivavano, poi, magari si incontravano con il personale della e l'ultimo Pt_3 Pt_3 che arrivava era il conducente del carro funebre. I nostri dipendenti, quando lasciavano il feretro nel carro funebre, partivano immediatamente e non seguivano il corteo, perché dovevano già andare alla postazione successiva ed essere già pronti.
Quindi il conducente della si incontrava con i miei solo quando era arrivato il momento di Pt_3 caricare e trasportare il feretro;
poteva capitare che si dessero indicazioni sulle strade da fare, se c'erano intoppi, ma non altro. Anche perché le due imprese si conoscono da così tanto tempo che non c'è bisogno di scambiarsi istruzioni. D'altronde, se qualcuno dei nostri svolge male il lavoro o arreca danni, paghiamo una penale, come da contratto. Quindi, avevamo solo dipendenti formati ed esperti, perché ce lo impone la Regione. Avevamo anche giovani e pochi rapporti occasionali;
questi ultimi, riguardavano dipendenti che avevano già lavorato da noi e, dopo essere andati a lavorare altrove, arrotondavano tornando a collaborare con noi, quindi loro non erano giovani. I giovani invece li formavamo noi, perché c'è tutta una ritualità e accorgimenti che devono essere adottati. Se mandavamo dipendenti molto giovani – intendo ragazzi dai 20/25 anni – andavano con loro anche i più esperti, con cinque o dieci anni di lavoro alle spalle. (…)”.
La teste, dunque, ha confermato che il carro funebre veniva guidato da un autista della “ , ma ha anche chiarito che la Parte_3 squadra era organizzata e inviata dalla “ Parte_2
” in modo tale da operare in autonomia per il servizio di trasporto del
[...] feretro, con designazione di un caposquadra interno – specie in caso di impiego di lavoratori giovani, peraltro formati dalla medesima ricorrente – e senza alcun tipo di rapporto di direzione con i dipendenti della committente.
Tale ricostruzione è stata confermata, all'udienza del 18 luglio 2024, dal teste
(dipendente del ricorrente dal 2007 al 2020, con contratto a Testimone_3 chiamata), il quale ha dichiarato: “Le modalità della prestazione sono rimaste le stesse: si parte dal magazzino con il mezzo, in 4 o 5 persone in base all'ordine di servizio, che è un biglietto che contiene l'orario di partenza e di arrivo, i nominativi dei componenti della squadra funebre, indirizzo del posto, specifiche (anche di vestiario, note sul peso della cassa, eventuali scalinate,
8 interruzioni di strada e simili), targa del mezzo, nome dell'onoranza funebre;
i biglietti di servizio sono elaborati dal responsabile o dal preposto della ditta RE. In ditta le squadre le fa la sig.ra o il sig. nella squadra di 4 o 5 persone, poi, c'è un preposto, che ha fatto i corsi per Tes_2 Pt_2 essere preposto ed è un dipendente o collaboratore della RE.
Nel 2015, qualche volta ho lavorato per la anche in questi casi si partiva dal Parte_3 magazzino con il biglietto di servizio, fatto sempre dalla poi ci si recava sul posto e da lì si Pt_2 spostava il feretro attraverso il carro, prima in chiesa e poi verso il forno crematorio o verso il cimitero. Con , i loro dipendenti guidavano il loro carro, noi guidavamo il nostro mezzo. Non Pt_3 siamo mai andati in sede della quando c'ero io. Noi avevamo solo il nostro mezzo, al Parte_3 massimo potevamo portare un carrello che era sempre nostro – ogni mezzo ha un carrello per le esigenze particolari, ma non è detto che si usi – e poi non c'erano altre attrezzature.
Andavamo in 4 o in 5 a seconda del peso della cassa e alle richieste della ditta funebre (nel caso di specie, ); si arrivava in ospedale o all'abitazione. Noi non ci interfacciamo con il CP_7 personale di , erano questioni che affrontava il preposto della noi ci limitavamo ai Pt_3 Pt_2 saluti e ai convenevoli per educazione. Parlo per i funerali a cui ho partecipato io, ma nessuno della
TR mi ha mai dato ordini. Noi, di fatto, ci occupavamo della fase del trasporto del feretro e basta”.
Anche in tal caso, dunque, è emerso chiaramente che, anche nei casi in cui il carro funebre veniva guidato dall'autista della “ Parte_3
, l'organizzazione del servizio – dalla formazione delle squadre alla dazione
[...] delle direttive – era integralmente rimessa alla ditta appaltatrice, che provvedeva anche alla nomina di un proprio preposto, senza che vi fosse alcun rapporto direzione o gestione da parte della committente.
Anche l'ex dipendente che aveva il ruolo di preposto, alla medesima Tes_4 udienza ha confermato che “La TR S.a.s. era una cliente della ditta, ci chiedevano di portare fuori il feretro da ospedali o case di riposo o abitazioni, poi lo portavamo in chiesa e successivamente al cimitero.
Quando dovevamo lavorare con , il titolare mi dava l'ordine di servizio – con Pt_3 Pt_2 orario, nome del defunto, peso della cassa, scale – e io, che ero il preposto per la ditta, una volta giunto sul posto mi interfacciavo con i dipendenti della che erano in loco e che mi anticipavano Pt_3 se c'erano interruzioni di strada o scale o simili. Io, in qualità di preposto, avevo fatto corsi e guidavo la squadra che veniva formata dal mio titolare, poi io tiravo su i ragazzi e andavo con loro presso la
9 ditta funebre ( . Nessuno della mi ha mai dato ordini, ci davano solo indicazioni Parte_3 Pt_3 sulla strada da percorrere, perché il feretro era già chiuso quando arrivavamo noi. Noi non utilizzavamo strumenti o attrezzature di tiravamo solo giù il nostro carrello dal mezzo Parte_3 della poi non utilizzavamo altro. Pt_2
Quindi, di fatto, ci limitavamo alla movimentazione del feretro. Qualche volta sono andato in sede dalla per ritirare dei documenti, è capitato;
si trattava di documenti per il trasporto Parte_3 della salma”.
Anche in tal caso, pertanto, è stata espressamente esclusa ogni interferenza di tipo organizzativo della committente nella gestione del servizio di necroforato svolto dall'impresa del ricorrente.
Di pari segno, del resto, erano state anche le dichiarazioni rese agli ispettori dalla titolare della committente, la quale aveva ricostruito il rapporto nei Parte_3 seguenti termini: “Se l'impresa deve svolgere più funerali nelle stesse ore, al fine di Pt_3 garantire il servizio, chiede alla ditta di provvedere con proprio carro funebre e Parte_2 personale impiegato nelle attività di necroforato e guida del mezzo e per tal motivo viene differenziata la fatturazione. In altre situazioni la ditta chiede alla RE di inviare presso il luogo del Pt_3 funerale il personale da impiegare nell'attività di necroforato consistente nello spostamento del feretro dal carro funebre guidato, in questo caso da dipendente della ditta , con mezzo – carro funebre Pt_3
– di proprietà della . La ditta invia per ogni servizio un preposto che organizza CP_6 Pt_2
l'attività di necroforato. (…) La ditta assume un proprio rischio d'impresa in quanto in Pt_2 presenza di un servizio non conforme del trasporto del feretro la ditta non provvede al Pt_3 pagamento dello stesso”.
Appare, dunque, evidente come il servizio oggetto del contratto di appalto, in entrambe le modalità di esecuzione, non si risolvesse in una mera fornitura di manodopera in favore della committente, ma costituisse un valido segmento dell'attività funebre, segnatamente del servizio di necroforato, svolto dall'appaltatrice con autonoma capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, peraltro formate direttamente dall'appaltatrice, e con gestione e rischio d'impresa integralmente a carico della , che forniva le Parte_2 istruzioni per mezzo del titolare e dei suoi preposti, senza alcuna limitazione alla gestione meramente formale e burocratica del rapporto di lavoro e senza alcuna ingerenza da parte della . Parte_3
10 Per tali ragioni, l'impugnata ordinanza-ingiunzione deve essere dichiarata illegittima e annullata, non essendo stata dimostrata la dedotta non genuinità dell'appalto posta a fondamento della sanzione irrogata.
*** * ***
4. Le spese di lite.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, in conseguenza dell'integrale accoglimento dell'opposizione, l'
[...]
deve essere TE condannato alla rifusione delle stesse in favore di in proprio e Parte_1 quale ex titolare della ditta individuale Parte_2
, liquidate come in dispositivo in ragione del valore e della natura della
[...] controversia e della sua bassa complessità.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, annulla l'impugnata ordinanza-ingiunzione n. 194/2020 - prot. n. 11230 - del 1 dicembre 2020, notificata in data 22 gennaio 2022, emessa dall'
[...]
; TE condanna l' Controparte_1
a rifondere al ricorrente le spese di lite del grado, che liquida in €
[...]
2.000,00 oltre spese generali e accessori come legge, e oltre contributo unificato se dovuto e pagato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 14 novembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La disposizione del co. 1, che si assume violata, è rimasta invariata e prevede che “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. 2 Il contratto d'appalto e i “biglietti di servizio”, infatti, sono stati depositati in mere riproduzioni e non in originale (docc. 2-3, ricorrente) e, dunque, non sono da sé dotati di idonea efficacia probatoria.